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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/10/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3098/2024 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...], ivi residente nella via Eschilo, 3, Parte_1 rappresentato e difeso da sé medesimo (c.f. ; C.F._1
OPPONENTE
CONTRO
, C.F/P.IVA , in persona di Controparte_1 P.IVA_1 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Piano Tavola - Belpasso (CT), via S. Carnevale n.27, presso lo studio dell'Avv. Marco Aiello;
OPPOSTA
, in persona del Sindaco pro tempore dott. Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in Via P. Umberto 89, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Carrabino;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione
Con decreto del 15 ottobre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ex art. 189 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.09.2024, quale difensore di sé stesso, Parte_1 introduceva il presente giudizio in esito all'ordinanza del 11.05.2024, con la quale il G.E rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 1212/2023 R.G.E. ed assegnava il termine di
120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata. L'opponente conveniva quindi in giudizio l' Controparte_5
e il per chiedere l'annullamento, previa l'immediata
[...] Controparte_3 sospensione, dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973 notificato il 31 agosto 2023, nonché la restituzione di quanto eventualmente dovesse risultare ingiustificatamente/indebitamente pagato dal terzo pignorato alla predetta Controparte_3
ed il risarcimento dei danni causati sia dal terzo pignorato che Controparte_5 dall' Deduceva la nullità della notificazione per utilizzo di indirizzo PEC del mittente non CP_6 risultante da pubblici registri;
la violazione dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 per illegittima segnalazione da parte del essendo l'importo netto inferiore alla soglia di € 5.000; Controparte_3 la nullità del pignoramento per mancata indicazione dettagliata dei crediti azionati;
nonché
l'inesistenza del credito per prescrizione e per compensazione con maggiori crediti vantati dall'attore nei confronti dell' . Controparte_1
Si costituiva in giudizio con comparsa dell'8.10.2024 l' Controparte_7 contestando le avverse difese e sostenendo la validità della notificazione PEC, anche se proveniente da indirizzo non iscritto nei pubblici registri;
la legittimità della segnalazione ex art. 48-bis, la regolarità formale del pignoramento e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e compensazione di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva altresì il in data 04.10.2024, eccependo preliminarmente la nullità Controparte_3 dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire e, nel merito, confermando la correttezza della propria condotta nella verifica ex art. 48-bis.
Con decreto del 15 ottobre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ex art. 189 cpc. e definita come segue.
*******
Con il primo motivo di opposizione l'opponente deduce la nullità della notificazione del pignoramento per utilizzo di indirizzo PEC del mittente non risultante da pubblici registri.
In proposito va rilevato che l''art. 26, comma 2, del DPR 602/1973 prescrive che l'indirizzo PEC del destinatario debba risultare dall'INI-PEC, ma nulla dispone in ordine all'indirizzo del mittente.
Tale distinzione trova fondamento nella peculiare qualifica degli agenti della riscossione, soggetti previamente individuati dalla legge e dotati di una qualifica che assicura a monte l'attendibilità dell'indirizzo PEC utilizzato. Sulla questione inoltre è intervenuta più volte la giurisprudenza di legittimità, in particolare la sezione tributaria ha affermato che: “in tema di notificazione a mezzo pec della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione, che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dai pubblici registri (INA, Reginde e INI-PEC) non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto
i difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.”(Cass. Civ, Sez. Trib. 18684/2023).
Né peraltro può configurarsi una ipotesi di inesistenza della notifica , che secondo un orientamento fermo delle Sezioni Unite ( così Cass n. 14196 del 2016) va limitata alla sola ipotesi in cui l'atto sia privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie.
Ne deriva che quando comunque risulta attestata dalla ricevuta la avvenuta consegna del messaggio, la notificazione produce i suoi effetti, occorrendo che l'interessato evidenzi quali eventuali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa abbia subito dalla ricezione della notifica proveniente da un indirizzo diverso da quello telematico presente nei pubblici registri.
In applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sussiste alcun pregiudizio al diritto di difesa quando il destinatario abbia tempestivamente e compiutamente impugnato il provvedimento davanti alla corretta autorità giudiziaria, evocando in giudizio il mittente esattamente identificato come avvenuto nel caso di specie.
La notificazione odierna deve pertanto ritenersi valida per raggiungimento dello scopo.
Quanto poi alla violazione dell'art. 48-bis del DPR 602/1973, l'eccezione è infondata in quanto quest'ultimo stabilisce che le amministrazioni pubbliche, “prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.”
Come correttamente evidenziato dal il credito dell'attore origina dalla sentenza Controparte_3
n. 1125/2022 che ha liquidato le spese legali in favore dello stesso quale difensore distrattario per l'importo di "€ 5.355,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, oltre c.p.a. al 4% e
i.v.a. al 22%", indicando un ammontare dei compensi dovuti che supera la soglia di € 5.000 prevista dalla norma
Né peraltro può dedursi al fine di paralizzare la operatività della invocata norma che il credito sia relativo alla ritenuta di acconto, in quanto come correttamente evidenziato dal Controparte_3 il credito dell'attore origina dalla sentenza n. 1125/2022 che ha liquidato le spese legali in favore dello stesso quale difensore distrattario, sicchè il non riveste la qualifica di cliente del CP_3 professionista ma effettua il pagamento direttamente al difensore distrattario in esecuzione della sentenza. Ugualmente deve ritenersi pienamente operativo la fattispecie ex art. 48-bis quanto all'IVA.
Invero il principio della Circolare RGS n. 13/2018, nel caso di scissione dei pagamenti, secondo cui
"le amministrazioni, ai fini dell'individuazione della soglia dei cinquemila euro di cui all'articolo 48- bis, non dovranno considerare l'IVA, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell'importo al netto dell'IVA". si applica quando l'amministrazione è tenuta a versare l'IVA direttamente all'erario.
La verifica ex art. 48-bis è stata pertanto correttamente attivata dal risultando Controparte_3
l'importo complessivo superiore alla soglia prevista anche considerando le detrazioni invocate dall'attore.
Con riferimento alla mancata indicazione dettagliata del credito e alla mancata allegazione delle cartelle, va osservato che il pignoramento impugnato contiene, al suo interno e non quale allegato l'indicazione delle singole cartelle e della data in cui le stesse sono state notificate all'odierno attore.
Il pignoramento, pertanto, posto che incorpora il suddetto elenco di atti e non lo prevede quale mero allegato (vi è dunque certezza di notifica anche dell'elenco), deve ritenersi sufficientemente preciso e dettagliato, idoneo a mettere al corrente il debitore – detentore degli originali delle cartelle – della natura del credito e di ogni altro elemento utile a garantire la difesa (Cass. Civ. Sez. III, 11794/2016).
Si aggiunga poi che la notificazione delle suddette cartelle, avvenuta a mezzo pec, è stata altresì allegata
In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, non è richiesta l'allegazione materiale delle cartelle all'atto di pignoramento, essendo sufficiente il richiamo agli atti prodromici che risultano essere stati regolarmente notificati.
Il pignoramento risulta pertanto regolare anche sotto tale profilo.
Quanto alla eccezione di prescrizione del credito azionato mediante le cartelle sottostanti ovvero di estinzione per compensazione con maggiori crediti vantati dallo stesso nei confronti dell'
[...]
, invoca l'opponente la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di ( CP_1 CP_5
n. 1976/2024) che ha annullato quattro delle cartelle poste a fondamento del pignoramento in oggetto
(nn. 29820220021536387000, 29820210011873510000, 29820210024704977000,
29820210032027317000) per prescrizione e vizi procedurali.
Ne consegue quindi che risulta essersi formato il giudicato in ordine alla inesistenza della pretesa creditoria azionata mediante le cartelle oggetto della richiamata decisione, non risultando agli atti che la sentenza sia stata impugnata, pertanto il pignoramento relativamente alle medesime dovrà considerarsi illegittimo e dovrà essere annullato limitatamente alla somma di € 4.211,18. Quanto alla cartella n. 298 2020 0011052703000, va rilevato che non risulta alla data della odierna decisione coperta da alcuna decisione passata in giudicato , non rilevando con evidenza la mera pendenza del giudizio di impugnazione.
Con riferimento poi alla eccepita compensazione, se è vero che l'opponente ha prodotto in giudizio documentazione relativa alla estinzione di crediti per complessivi € 15.279,53, non sono configurabili tuttavia la liquidità ed esigibilità dei crediti vantati dall'attore, né la sussistenza dei presupposti per la compensazione.
Quanto infine alla richiesta di risarcimento del danno, la domanda è infondata, non risultando provato alcun danno specifico né sussistendo i presupposti per il risarcimento, attesa la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall' . Controparte_7
Al parziale accoglimento dell'opposizione riguardo alle cartelle di pagamento nn.
29820220021536387000, 29820210011873510000, 29820210024704977000,
29820210032027317000, rimane valido ed efficace l'atto di pignoramento per la somma eccedente tali cartelle limitatamente alla somma di euro 3.903,26, dovendosi invece ritenere inefficace per l'ulteriore importo di € 4.211,18.
Quanto alle spese processuali, considerato che la pretesa azionata con il pignoramento presso terzi ha trovato riscontro in misura ridotta (€ 3.903,26), a fronte della superiore somma richiesta ( € 8.114,44) vanno compensate essendovene giusti motivi.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3098/2024 R.G., in accoglimento parziale dell'opposizione nei confronti dell' Controparte_5
e nei confronti del dichiara inefficace l'atto di pignoramento
[...] Controparte_3 presso terzi per la somma eccedente quella di euro 3.903,26, rigettando per il resto la opposizione;
Dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Siracusa, 27 ottobre 2025 Il Giudice
C. Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3098/2024 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...], ivi residente nella via Eschilo, 3, Parte_1 rappresentato e difeso da sé medesimo (c.f. ; C.F._1
OPPONENTE
CONTRO
, C.F/P.IVA , in persona di Controparte_1 P.IVA_1 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Piano Tavola - Belpasso (CT), via S. Carnevale n.27, presso lo studio dell'Avv. Marco Aiello;
OPPOSTA
, in persona del Sindaco pro tempore dott. Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in Via P. Umberto 89, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Carrabino;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione
Con decreto del 15 ottobre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ex art. 189 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.09.2024, quale difensore di sé stesso, Parte_1 introduceva il presente giudizio in esito all'ordinanza del 11.05.2024, con la quale il G.E rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 1212/2023 R.G.E. ed assegnava il termine di
120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata. L'opponente conveniva quindi in giudizio l' Controparte_5
e il per chiedere l'annullamento, previa l'immediata
[...] Controparte_3 sospensione, dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973 notificato il 31 agosto 2023, nonché la restituzione di quanto eventualmente dovesse risultare ingiustificatamente/indebitamente pagato dal terzo pignorato alla predetta Controparte_3
ed il risarcimento dei danni causati sia dal terzo pignorato che Controparte_5 dall' Deduceva la nullità della notificazione per utilizzo di indirizzo PEC del mittente non CP_6 risultante da pubblici registri;
la violazione dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 per illegittima segnalazione da parte del essendo l'importo netto inferiore alla soglia di € 5.000; Controparte_3 la nullità del pignoramento per mancata indicazione dettagliata dei crediti azionati;
nonché
l'inesistenza del credito per prescrizione e per compensazione con maggiori crediti vantati dall'attore nei confronti dell' . Controparte_1
Si costituiva in giudizio con comparsa dell'8.10.2024 l' Controparte_7 contestando le avverse difese e sostenendo la validità della notificazione PEC, anche se proveniente da indirizzo non iscritto nei pubblici registri;
la legittimità della segnalazione ex art. 48-bis, la regolarità formale del pignoramento e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e compensazione di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva altresì il in data 04.10.2024, eccependo preliminarmente la nullità Controparte_3 dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire e, nel merito, confermando la correttezza della propria condotta nella verifica ex art. 48-bis.
Con decreto del 15 ottobre 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione ex art. 189 cpc. e definita come segue.
*******
Con il primo motivo di opposizione l'opponente deduce la nullità della notificazione del pignoramento per utilizzo di indirizzo PEC del mittente non risultante da pubblici registri.
In proposito va rilevato che l''art. 26, comma 2, del DPR 602/1973 prescrive che l'indirizzo PEC del destinatario debba risultare dall'INI-PEC, ma nulla dispone in ordine all'indirizzo del mittente.
Tale distinzione trova fondamento nella peculiare qualifica degli agenti della riscossione, soggetti previamente individuati dalla legge e dotati di una qualifica che assicura a monte l'attendibilità dell'indirizzo PEC utilizzato. Sulla questione inoltre è intervenuta più volte la giurisprudenza di legittimità, in particolare la sezione tributaria ha affermato che: “in tema di notificazione a mezzo pec della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione, che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dai pubblici registri (INA, Reginde e INI-PEC) non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto
i difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.”(Cass. Civ, Sez. Trib. 18684/2023).
Né peraltro può configurarsi una ipotesi di inesistenza della notifica , che secondo un orientamento fermo delle Sezioni Unite ( così Cass n. 14196 del 2016) va limitata alla sola ipotesi in cui l'atto sia privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie.
Ne deriva che quando comunque risulta attestata dalla ricevuta la avvenuta consegna del messaggio, la notificazione produce i suoi effetti, occorrendo che l'interessato evidenzi quali eventuali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa abbia subito dalla ricezione della notifica proveniente da un indirizzo diverso da quello telematico presente nei pubblici registri.
In applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sussiste alcun pregiudizio al diritto di difesa quando il destinatario abbia tempestivamente e compiutamente impugnato il provvedimento davanti alla corretta autorità giudiziaria, evocando in giudizio il mittente esattamente identificato come avvenuto nel caso di specie.
La notificazione odierna deve pertanto ritenersi valida per raggiungimento dello scopo.
Quanto poi alla violazione dell'art. 48-bis del DPR 602/1973, l'eccezione è infondata in quanto quest'ultimo stabilisce che le amministrazioni pubbliche, “prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.”
Come correttamente evidenziato dal il credito dell'attore origina dalla sentenza Controparte_3
n. 1125/2022 che ha liquidato le spese legali in favore dello stesso quale difensore distrattario per l'importo di "€ 5.355,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, oltre c.p.a. al 4% e
i.v.a. al 22%", indicando un ammontare dei compensi dovuti che supera la soglia di € 5.000 prevista dalla norma
Né peraltro può dedursi al fine di paralizzare la operatività della invocata norma che il credito sia relativo alla ritenuta di acconto, in quanto come correttamente evidenziato dal Controparte_3 il credito dell'attore origina dalla sentenza n. 1125/2022 che ha liquidato le spese legali in favore dello stesso quale difensore distrattario, sicchè il non riveste la qualifica di cliente del CP_3 professionista ma effettua il pagamento direttamente al difensore distrattario in esecuzione della sentenza. Ugualmente deve ritenersi pienamente operativo la fattispecie ex art. 48-bis quanto all'IVA.
Invero il principio della Circolare RGS n. 13/2018, nel caso di scissione dei pagamenti, secondo cui
"le amministrazioni, ai fini dell'individuazione della soglia dei cinquemila euro di cui all'articolo 48- bis, non dovranno considerare l'IVA, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell'importo al netto dell'IVA". si applica quando l'amministrazione è tenuta a versare l'IVA direttamente all'erario.
La verifica ex art. 48-bis è stata pertanto correttamente attivata dal risultando Controparte_3
l'importo complessivo superiore alla soglia prevista anche considerando le detrazioni invocate dall'attore.
Con riferimento alla mancata indicazione dettagliata del credito e alla mancata allegazione delle cartelle, va osservato che il pignoramento impugnato contiene, al suo interno e non quale allegato l'indicazione delle singole cartelle e della data in cui le stesse sono state notificate all'odierno attore.
Il pignoramento, pertanto, posto che incorpora il suddetto elenco di atti e non lo prevede quale mero allegato (vi è dunque certezza di notifica anche dell'elenco), deve ritenersi sufficientemente preciso e dettagliato, idoneo a mettere al corrente il debitore – detentore degli originali delle cartelle – della natura del credito e di ogni altro elemento utile a garantire la difesa (Cass. Civ. Sez. III, 11794/2016).
Si aggiunga poi che la notificazione delle suddette cartelle, avvenuta a mezzo pec, è stata altresì allegata
In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dall'attore, non è richiesta l'allegazione materiale delle cartelle all'atto di pignoramento, essendo sufficiente il richiamo agli atti prodromici che risultano essere stati regolarmente notificati.
Il pignoramento risulta pertanto regolare anche sotto tale profilo.
Quanto alla eccezione di prescrizione del credito azionato mediante le cartelle sottostanti ovvero di estinzione per compensazione con maggiori crediti vantati dallo stesso nei confronti dell'
[...]
, invoca l'opponente la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di ( CP_1 CP_5
n. 1976/2024) che ha annullato quattro delle cartelle poste a fondamento del pignoramento in oggetto
(nn. 29820220021536387000, 29820210011873510000, 29820210024704977000,
29820210032027317000) per prescrizione e vizi procedurali.
Ne consegue quindi che risulta essersi formato il giudicato in ordine alla inesistenza della pretesa creditoria azionata mediante le cartelle oggetto della richiamata decisione, non risultando agli atti che la sentenza sia stata impugnata, pertanto il pignoramento relativamente alle medesime dovrà considerarsi illegittimo e dovrà essere annullato limitatamente alla somma di € 4.211,18. Quanto alla cartella n. 298 2020 0011052703000, va rilevato che non risulta alla data della odierna decisione coperta da alcuna decisione passata in giudicato , non rilevando con evidenza la mera pendenza del giudizio di impugnazione.
Con riferimento poi alla eccepita compensazione, se è vero che l'opponente ha prodotto in giudizio documentazione relativa alla estinzione di crediti per complessivi € 15.279,53, non sono configurabili tuttavia la liquidità ed esigibilità dei crediti vantati dall'attore, né la sussistenza dei presupposti per la compensazione.
Quanto infine alla richiesta di risarcimento del danno, la domanda è infondata, non risultando provato alcun danno specifico né sussistendo i presupposti per il risarcimento, attesa la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall' . Controparte_7
Al parziale accoglimento dell'opposizione riguardo alle cartelle di pagamento nn.
29820220021536387000, 29820210011873510000, 29820210024704977000,
29820210032027317000, rimane valido ed efficace l'atto di pignoramento per la somma eccedente tali cartelle limitatamente alla somma di euro 3.903,26, dovendosi invece ritenere inefficace per l'ulteriore importo di € 4.211,18.
Quanto alle spese processuali, considerato che la pretesa azionata con il pignoramento presso terzi ha trovato riscontro in misura ridotta (€ 3.903,26), a fronte della superiore somma richiesta ( € 8.114,44) vanno compensate essendovene giusti motivi.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3098/2024 R.G., in accoglimento parziale dell'opposizione nei confronti dell' Controparte_5
e nei confronti del dichiara inefficace l'atto di pignoramento
[...] Controparte_3 presso terzi per la somma eccedente quella di euro 3.903,26, rigettando per il resto la opposizione;
Dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Siracusa, 27 ottobre 2025 Il Giudice
C. Maiore