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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/11/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 748/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 748/2025 promosso da:
(C.F.: ) quale amministratore e legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante in bonis della (P.IVA: ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Viggiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Omegna, via F.lli Di Dio n. 47, come da procura in atti.
- parte reclamante - contro
(P.IVA: ), rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avvocato Fabrizio Cassella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Via Susa n. 13, come da procura in atti.
- parte reclamata - contro
Liquidazione giudiziale di in persona del curatore , Controparte_2 CP_4 rappresentata e difesa dall'avvocato Jacopo Rapisarda ed elettivamente domiciliata in via telematica all'indirizzo PEC come da procura in Email_1
atti.
- parte reclamata -
e in contraddittorio con
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte reclamante:
“Per i motivi sopra esposti, parte ricorrente chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino voglia:
IN VIA CAUTELARE:
• Disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo e degli effetti della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 52 e 247, comma 12-bis CCII
NEL MERITO:
• Accogliere il presente reclamo
• Riformare la sentenza n. 11/2025 del 16/05/2025 del Tribunale di Verbania
• Rigettare l'istanza di liquidazione giudiziale presentata dall' Controparte_3
[...]
• In subordine, revocare la liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 53 CCII
• Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte reclamata : Controparte_3
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza o eccezione, in via cautelare:
Respingere l'istanza di sospensione della sentenza oggetto del reclamo proposta dal reclamante in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte;
nel merito:
Rigettare le domande proposte con il reclamo introduttivo del presente giudizio da controparte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 11/2025 del 16/05/2025 pronunciata dal Tribunale di Verbania
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per parte reclamata liquidazione giudiziale di Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare,
• Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del reclamo avversario;
nel merito,
• Rigettare, con la miglior formula per la liquidazione giudiziale di Controparte_2
il reclamo avversario, perché inammissibile e/o infondato;
[...]
in ogni caso
2 • Condannare e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_1 rifondere alla le spese e i compensi Controparte_5 di lite, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a., come per legge.”
Per la Procura Generale, in persona del sostituto Procuratore Generale:
Il sostituto Procuratore chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 l' instava Controparte_3 affinché il Tribunale di Verbania dichiarasse l'apertura della liquidazione giudiziale della società in persona dell'amministratore e legale rappresentante Controparte_2
. Deduceva, in particolare, di essere creditrice nei confronti della Controparte_1 suddetta per un importo pari ad € 882.246,06 - in virtù di diverse cartelle di pagamento – somma per la quale la debitrice aveva ottenuto la rateizzazione del pagamento in 72 mesi, da cui, tuttavia, era decaduta per inadempimento. La creditrice evidenziava, altresì, come i tentativi di pignoramento dei beni della società debitrice fossero stati infruttuosi: pertanto, chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Si costituiva in giudizio in persona dell'amministratore e legale Controparte_2
rappresentante , contestando le dichiarazioni della ricorrente e Controparte_1
affermando di non trovarsi in uno stato di insolvenza, bensì in una situazione di temporanea difficoltà economica. Evidenziava, altresì, come l Controparte_3
fosse l'unica creditrice non interamente soddisfatta e che, se messa nelle
[...]
condizioni di poter proseguire la propria attività, avrebbe potuto Controparte_2 generare la liquidità necessaria ad estinguere il proprio debito con l'erario. Domandava, quindi, il rigetto del ricorso.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 11/2025, emessa e pubblicata in data 16.05.2025 e notificata il
17.05.2025, il Tribunale di Verbania dichiarava aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della in persona dell'amministratore e legale Controparte_2
rappresentante , nominava il curatore dott. Controparte_1 Persona_1
ordinava alla società il deposito, entro tre giorni, dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori. Fissava udienza il 16.09.2025 al fine di procedere all'esame dello stato passivo e assegnava ai creditori e ai terzi vantanti diritti
3 reali o personali, il perentorio termine di trenta giorni prima della suddetta adunanza, al fine di presentare le relative domande di insinuazione.
Il Tribunale, in particolare, riteneva sussistenti i presupposti necessari per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
(i) il Tribunale di Verbania era territorialmente competente;
(ii) la società debitrice non possedeva i requisiti di cui all'art. 2, lett. d) CCII ed era, pertanto, assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale, in quanto dai bilanci depositati risultava un attivo patrimoniale pari ad € 925.568,00, ricavi pari ad € 1.358.960,00 e debiti pari ad € 741.860,00;
(iii) la debitrice si trovava nello stato di insolvenza ex art. 2, lett. b) CCII, in quanto il debito oggetto di causa scaturiva da cartelle esattoriali non pagate e risalenti nel tempo, la società era decaduta per inadempimento dal beneficio della rateizzazione del debito erariale, i tentativi di pignoramento coattivo avevano avuto esito infruttuoso e l'indice di liquidità della società (rapporto tra la somma delle liquidità e le passività correnti) era al di sotto dell'unità, ossia pari a 0,55;
(iv) l'ammontare dei debiti scaduti era superiore alla soglia di € 30.000,00;
(v) il deposito della domanda di composizione negoziata mediante la piattaforma di cui all'art. 13 CCII non ostacolava la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, siccome solamente la pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di applicazione di misure protettive del patrimonio ex art. 18 CCII impediva la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Per tutte le suddette ragioni, il Tribunale dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della società debitrice.
Il giudizio di secondo grado
Il reclamo
Con ricorso datato 16.06.2025, depositato in data 17.06.2025 , in Controparte_1
qualità di amministratore e legale rappresentante della proponeva Controparte_2
reclamo avverso la sentenza n. 11/2025 del Tribunale di Verbania.
Chiedeva, in particolare, la riforma della sentenza impugnata, in quanto emessa in violazione dell'art. 40, comma 10 CCII, il quale sanciva la trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Specificatamente, la parte reclamante sosteneva che nel caso in esame la società aveva avviato la composizione negoziata della crisi mediante il deposito della relativa istanza sulla piattaforma di cui all'art. 13 CCII, prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il Giudice
4 di primo grado avrebbe dovuto, pertanto, valutare, utilizzando il suo prudente apprezzamento, la sussistenza di concrete possibilità di risanamento della situazione debitoria della società, e non limitarsi al mero controllo dell'avvenuta pubblicazione delle misure protettive nel Registro delle Imprese.
Parte appellante precisava, altresì, come la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dovesse essere utilizzata in un'ottica di extrema ratio, tanto più che l'impresa si trovava, in quel periodo, in piena attività. L'assenza di beni immobili e materiali pignorabili, invero, era dovuta al fatto che l'attività di impresa era eseguita mediante forza lavoro dei propri dipendenti, i quali si occupavano del montaggio di veicoli e automezzi presso i capannoni di aziende terze. La capacità produttiva della , pertanto, era Parte_1 interamente basata sull'attività dei propri operai (circa 20 unità): dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società significava, quindi, eliminare qualsiasi possibilità di risanamento del passivo.
Parte reclamante eccepiva, altresì, come la motivazione della sentenza impugnata fosse viziata, in quanto non aveva adeguatamente esaminato l'avviata procedura di composizione negoziata e le conseguenti prospettive di risanamento.
Il Tribunale aveva, inoltre, erroneamente accertato la sussistenza dello stato di insolvenza della società, in violazione della costante giurisprudenza di legittimità, la quale riteneva che lo stato di insolvenza andasse valutato non solamente sulla base dei dati contabili, bensì anche con riferimento alle prospettive di risanamento e di continuità aziendale.
Parte reclamante domandava, altresì, la sospensione della liquidazione dell'attivo e degli effetti della sentenza impugnata, in quanto sussistevano sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora.
Tutto ciò premesso, parte reclamante chiedeva l'accoglimento del reclamo, la riforma della sentenza impugnata e la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La costituzione della liquidazione giudiziale di Controparte_2
Parte reclamata, preliminarmente, sollevava eccezione di improcedibilità avverso il reclamo in oggetto per due differenti ragioni: (i) dall'esame del fascicolo telematico emergeva che la sentenza impugnata era stata notificata al legale della società fallita in data 17.05.2025, mentre il reclamo era stato iscritto a ruolo solamente in data 17.06.2025, in violazione dei termini indicati per l'impugnazione dall'art. 51 CCII;
(ii) parte reclamante non produceva copia autentica della sentenza impugnata, limitandosi al deposito di una copia semplice.
5 Nel merito, parte reclamata evidenziava la pretestuosità delle motivazioni di controparte, in quanto era pacifico che non vi era stata alcuna violazione di norme e principi in materia di crisi d'impresa da parte del Tribunale. Alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, invero, non risultava pubblicata presso il Registro delle Imprese alcuna istanza di applicazione di misure protettive da parte della società fallita;
poteva, pertanto, essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società, in quanto, ex art. 18 CCII, non era possibile pronunciare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale solamente dal giorno della pubblicazione dell'istanza. Parte reclamata affermava, altresì, come le norme citate da controparte (artt. 40, comma 10 e 7, commi 1 e 2 CCII) fossero inconferenti nel caso di specie, siccome relative agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, tra i quali non rientra – così come affermato anche dalla parte reclamante
– la composizione negoziata.
La procedura sottolineava, ancora, come nel caso di specie il Tribunale avesse concesso alla società numerosi rinvii, al fine di procedere con le asserite trattative tra la società debitrice e l;
solamente in data 26.03.2025 il Controparte_3
Tribunale, dopo aver verificato che, nonostante i rinvii, non era stata nemmeno abbozzata una domanda di composizione della crisi, proseguiva il giudizio e tratteneva la causa a decisione.
Il provvedimento impugnato, inoltre, non era viziato da difetto di motivazione, in quanto aveva adeguatamente provato che non sussisteva alcuna possibilità di risanamento della società, la quale versava in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, lett. b) CCII.
In merito all'istanza cautelare presentata da controparte, parte reclamata evidenziava come non fossero stati documentati e provati i presupposti necessari, in quanto non sussistevano né il requisito del fumus boni iuris - essendo infondata in fatto e in diritto la tesi avversaria – né il periculum in mora, non avendo controparte depositato alcun elemento probatorio a tal fine, limitandosi a un generico richiamo di tutela di un “interesse generale dei creditori” che, tuttavia, non era stato adeguatamente provato.
In punto spese, la liquidazione giudiziale chiedeva la condanna solidale della società fallita e del legale rappresentate ai sensi dell'art. 51, comma 15 CCII.
Tutto ciò premesso, parte reclamata domandava il rigetto del ricorso e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
La costituzione dell' Controparte_3
Parte reclamata domandava il rigetto del presente ricorso, sostenendo che le difese di controparte erano infondate;
in particolare, affermava che la normativa e la giurisprudenza
6 in materia di strumenti di regolazione della crisi erano pacifiche nel ritenere che, in primo luogo, la composizione negoziata non è uno strumento di regolazione della crisi e non è, pertanto, soggetta all'applicazione dell'art. 7 CCII. In secondo luogo, in ogni caso non è possibile dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale solo qualora l'istanza di utilizzo di uno strumento di regolazione della crisi sia stato pubblicato nel registro delle imprese, ipotesi non verificatasi nel caso di specie, così come previsto dall'art. 18, comma 4 CCII.
Parte reclamata evidenziava, altresì, come il Tribunale avesse correttamente dichiarato lo stato di insolvenza della società, così come emergeva chiaramente dalla documentazione, la quale dava prova di: (i) cartelle di pagamento non pagate risalenti nel tempo;
(ii) pignoramenti eseguiti con esito negativo e (iii) decadenza dal beneficio della rateizzazione dei debiti erariali.
Parte reclamata chiedeva, infine, il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata, in quanto la richiedente non aveva provato e allegato i motivi necessari all'accoglimento della domanda.
Il Procuratore Generale emetteva parere negativo all'accoglimento del reclamo.
All'udienza in presenza dell'11.11.2025 comparivano le parti, richiamando quanto già indicato nelle rispettive difese.
La causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare la tempestività del reclamo in oggetto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Controparte_5
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, infatti, era stata notificata dal
Tribunale in data 17.05.2025, mentre il reclamo era stato iscritto a ruolo presso la cancelleria della Corte d'Appello in data 16.06.2025, nel pieno rispetto, quindi, del termine perentorio di trenta giorni.
Nel merito, la Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia correttamente valutato l'intera situazione economica e finanziaria della e non si sia limitato a Controparte_2
una mera applicazione formale delle norme.
Il Tribunale, invero, prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale concedeva alla società numerosi rinvii, di modo che potesse essere dato seguito alla volontà di transigere la situazione passiva relativa ai debiti erariali mediante trattative dirette con l . Solamente in data 26.03.2025, quindi tre Controparte_3 mesi dopo il deposito del ricorso da parte dell' (avvenuto il 13.12.2024), il Giudice CP_6 proseguiva con il giudizio, visto l'esito negativo delle trattative suddette.
7 Da tale condotta processuale emerge chiaramente il corretto rispetto, da parte del
Tribunale, della ratio sottesa alla disciplina del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, volta ad incentivare, laddove possibile, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e il risanamento delle situazioni di crisi mediante strumenti e istituti di dialogo tra le parti, in modo da ricorrere alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale solamente come extrema ratio.
Il Tribunale, invero, escludeva l'applicazione dell'istituto della composizione negoziata della crisi e dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società sulla base del proprio prudente apprezzamento, dandone anche atto nella motivazione della sentenza, in seguito a una valutazione completa e puntuale degli elementi fattuali e di diritto sottesi alla controversia.
Non è condivisibile, sul punto, la tesi di parte reclamante, secondo cui il Giudice di primo grado si limitava ad una generica e formale applicazione dell'art. 18 CCII, escludendo l'accesso alla composizione negoziata della crisi a causa della mera mancata pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di applicazione di misure protettive patrimoniali, nonostante fosse avvenuto il deposito dell'istanza sulla piattaforma di cui all'art. 13 CCII.
Il Tribunale, secondo il proprio prudente apprezzamento, oltre a ravvisare l'incompletezza formale della domanda di composizione negoziata, aveva esaminato la documentazione prodotta in atti, dalla quale emergeva la situazione di crisi della società, evidenziandone l'insolvenza sulla base di un passivo esistente pari ad € 741.860,00 (superiore, quindi, alla soglia di € 30.000,00), scaturente da cartelle esattoriali non pagate e per le quali la società era decaduta dal beneficio della rateizzazione. I tentativi di pignoramento eseguiti avevano tutti dato esito infruttuoso, rendendo perciò impossibile il risanamento della situazione di insolvenza.
È, pertanto, pacifico che il Tribunale avesse considerato ed esaminato la situazione economica e finanziaria della società e le richieste di rinvio per le trattative pendenti tra le parti per una possibile composizione negoziata della crisi - avendola espressamente richiamata nella propria motivazione - ma non essendo stato effettuato alcunché in merito alla data della sentenza, aveva correttamente ritenuto sussistenti, secondo il proprio prudente apprezzamento, i requisiti necessari alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Per le ragioni esposte, la Corte respinge il reclamo e conferma la sentenza impugnata.
Spese legali
8 Atteso l'esito del giudizio e il rigetto del reclamo, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , quale amministratore e rappresentante della Controparte_1
avverso la sentenza n. 11/2025 del Tribunale di Verbania, Controparte_2
pubblicata il 16.05.2025 e notificata il 17.05.2025:
a) rigetta il reclamo e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte reclamante , quale amministratore e Controparte_1 rappresentante della al pagamento delle spese legali del Controparte_2 presente grado di giudizio a favore delle parti reclamate
[...]
di liquidate, in favore di Controparte_7 Controparte_2 ciascuna parte appellata, in complessivi € 6.946,00, di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, l'11.11.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 748/2025 promosso da:
(C.F.: ) quale amministratore e legale Controparte_1 C.F._1
rappresentante in bonis della (P.IVA: ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Viggiani ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Omegna, via F.lli Di Dio n. 47, come da procura in atti.
- parte reclamante - contro
(P.IVA: ), rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avvocato Fabrizio Cassella ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Via Susa n. 13, come da procura in atti.
- parte reclamata - contro
Liquidazione giudiziale di in persona del curatore , Controparte_2 CP_4 rappresentata e difesa dall'avvocato Jacopo Rapisarda ed elettivamente domiciliata in via telematica all'indirizzo PEC come da procura in Email_1
atti.
- parte reclamata -
e in contraddittorio con
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte reclamante:
“Per i motivi sopra esposti, parte ricorrente chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino voglia:
IN VIA CAUTELARE:
• Disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo e degli effetti della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 52 e 247, comma 12-bis CCII
NEL MERITO:
• Accogliere il presente reclamo
• Riformare la sentenza n. 11/2025 del 16/05/2025 del Tribunale di Verbania
• Rigettare l'istanza di liquidazione giudiziale presentata dall' Controparte_3
[...]
• In subordine, revocare la liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 53 CCII
• Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte reclamata : Controparte_3
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza o eccezione, in via cautelare:
Respingere l'istanza di sospensione della sentenza oggetto del reclamo proposta dal reclamante in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte;
nel merito:
Rigettare le domande proposte con il reclamo introduttivo del presente giudizio da controparte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 11/2025 del 16/05/2025 pronunciata dal Tribunale di Verbania
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per parte reclamata liquidazione giudiziale di Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare,
• Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del reclamo avversario;
nel merito,
• Rigettare, con la miglior formula per la liquidazione giudiziale di Controparte_2
il reclamo avversario, perché inammissibile e/o infondato;
[...]
in ogni caso
2 • Condannare e , in solido tra loro, a Controparte_2 Controparte_1 rifondere alla le spese e i compensi Controparte_5 di lite, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a., come per legge.”
Per la Procura Generale, in persona del sostituto Procuratore Generale:
Il sostituto Procuratore chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 l' instava Controparte_3 affinché il Tribunale di Verbania dichiarasse l'apertura della liquidazione giudiziale della società in persona dell'amministratore e legale rappresentante Controparte_2
. Deduceva, in particolare, di essere creditrice nei confronti della Controparte_1 suddetta per un importo pari ad € 882.246,06 - in virtù di diverse cartelle di pagamento – somma per la quale la debitrice aveva ottenuto la rateizzazione del pagamento in 72 mesi, da cui, tuttavia, era decaduta per inadempimento. La creditrice evidenziava, altresì, come i tentativi di pignoramento dei beni della società debitrice fossero stati infruttuosi: pertanto, chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Si costituiva in giudizio in persona dell'amministratore e legale Controparte_2
rappresentante , contestando le dichiarazioni della ricorrente e Controparte_1
affermando di non trovarsi in uno stato di insolvenza, bensì in una situazione di temporanea difficoltà economica. Evidenziava, altresì, come l Controparte_3
fosse l'unica creditrice non interamente soddisfatta e che, se messa nelle
[...]
condizioni di poter proseguire la propria attività, avrebbe potuto Controparte_2 generare la liquidità necessaria ad estinguere il proprio debito con l'erario. Domandava, quindi, il rigetto del ricorso.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 11/2025, emessa e pubblicata in data 16.05.2025 e notificata il
17.05.2025, il Tribunale di Verbania dichiarava aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della in persona dell'amministratore e legale Controparte_2
rappresentante , nominava il curatore dott. Controparte_1 Persona_1
ordinava alla società il deposito, entro tre giorni, dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori. Fissava udienza il 16.09.2025 al fine di procedere all'esame dello stato passivo e assegnava ai creditori e ai terzi vantanti diritti
3 reali o personali, il perentorio termine di trenta giorni prima della suddetta adunanza, al fine di presentare le relative domande di insinuazione.
Il Tribunale, in particolare, riteneva sussistenti i presupposti necessari per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
(i) il Tribunale di Verbania era territorialmente competente;
(ii) la società debitrice non possedeva i requisiti di cui all'art. 2, lett. d) CCII ed era, pertanto, assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale, in quanto dai bilanci depositati risultava un attivo patrimoniale pari ad € 925.568,00, ricavi pari ad € 1.358.960,00 e debiti pari ad € 741.860,00;
(iii) la debitrice si trovava nello stato di insolvenza ex art. 2, lett. b) CCII, in quanto il debito oggetto di causa scaturiva da cartelle esattoriali non pagate e risalenti nel tempo, la società era decaduta per inadempimento dal beneficio della rateizzazione del debito erariale, i tentativi di pignoramento coattivo avevano avuto esito infruttuoso e l'indice di liquidità della società (rapporto tra la somma delle liquidità e le passività correnti) era al di sotto dell'unità, ossia pari a 0,55;
(iv) l'ammontare dei debiti scaduti era superiore alla soglia di € 30.000,00;
(v) il deposito della domanda di composizione negoziata mediante la piattaforma di cui all'art. 13 CCII non ostacolava la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, siccome solamente la pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di applicazione di misure protettive del patrimonio ex art. 18 CCII impediva la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Per tutte le suddette ragioni, il Tribunale dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della società debitrice.
Il giudizio di secondo grado
Il reclamo
Con ricorso datato 16.06.2025, depositato in data 17.06.2025 , in Controparte_1
qualità di amministratore e legale rappresentante della proponeva Controparte_2
reclamo avverso la sentenza n. 11/2025 del Tribunale di Verbania.
Chiedeva, in particolare, la riforma della sentenza impugnata, in quanto emessa in violazione dell'art. 40, comma 10 CCII, il quale sanciva la trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Specificatamente, la parte reclamante sosteneva che nel caso in esame la società aveva avviato la composizione negoziata della crisi mediante il deposito della relativa istanza sulla piattaforma di cui all'art. 13 CCII, prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il Giudice
4 di primo grado avrebbe dovuto, pertanto, valutare, utilizzando il suo prudente apprezzamento, la sussistenza di concrete possibilità di risanamento della situazione debitoria della società, e non limitarsi al mero controllo dell'avvenuta pubblicazione delle misure protettive nel Registro delle Imprese.
Parte appellante precisava, altresì, come la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dovesse essere utilizzata in un'ottica di extrema ratio, tanto più che l'impresa si trovava, in quel periodo, in piena attività. L'assenza di beni immobili e materiali pignorabili, invero, era dovuta al fatto che l'attività di impresa era eseguita mediante forza lavoro dei propri dipendenti, i quali si occupavano del montaggio di veicoli e automezzi presso i capannoni di aziende terze. La capacità produttiva della , pertanto, era Parte_1 interamente basata sull'attività dei propri operai (circa 20 unità): dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società significava, quindi, eliminare qualsiasi possibilità di risanamento del passivo.
Parte reclamante eccepiva, altresì, come la motivazione della sentenza impugnata fosse viziata, in quanto non aveva adeguatamente esaminato l'avviata procedura di composizione negoziata e le conseguenti prospettive di risanamento.
Il Tribunale aveva, inoltre, erroneamente accertato la sussistenza dello stato di insolvenza della società, in violazione della costante giurisprudenza di legittimità, la quale riteneva che lo stato di insolvenza andasse valutato non solamente sulla base dei dati contabili, bensì anche con riferimento alle prospettive di risanamento e di continuità aziendale.
Parte reclamante domandava, altresì, la sospensione della liquidazione dell'attivo e degli effetti della sentenza impugnata, in quanto sussistevano sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora.
Tutto ciò premesso, parte reclamante chiedeva l'accoglimento del reclamo, la riforma della sentenza impugnata e la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La costituzione della liquidazione giudiziale di Controparte_2
Parte reclamata, preliminarmente, sollevava eccezione di improcedibilità avverso il reclamo in oggetto per due differenti ragioni: (i) dall'esame del fascicolo telematico emergeva che la sentenza impugnata era stata notificata al legale della società fallita in data 17.05.2025, mentre il reclamo era stato iscritto a ruolo solamente in data 17.06.2025, in violazione dei termini indicati per l'impugnazione dall'art. 51 CCII;
(ii) parte reclamante non produceva copia autentica della sentenza impugnata, limitandosi al deposito di una copia semplice.
5 Nel merito, parte reclamata evidenziava la pretestuosità delle motivazioni di controparte, in quanto era pacifico che non vi era stata alcuna violazione di norme e principi in materia di crisi d'impresa da parte del Tribunale. Alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, invero, non risultava pubblicata presso il Registro delle Imprese alcuna istanza di applicazione di misure protettive da parte della società fallita;
poteva, pertanto, essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società, in quanto, ex art. 18 CCII, non era possibile pronunciare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale solamente dal giorno della pubblicazione dell'istanza. Parte reclamata affermava, altresì, come le norme citate da controparte (artt. 40, comma 10 e 7, commi 1 e 2 CCII) fossero inconferenti nel caso di specie, siccome relative agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, tra i quali non rientra – così come affermato anche dalla parte reclamante
– la composizione negoziata.
La procedura sottolineava, ancora, come nel caso di specie il Tribunale avesse concesso alla società numerosi rinvii, al fine di procedere con le asserite trattative tra la società debitrice e l;
solamente in data 26.03.2025 il Controparte_3
Tribunale, dopo aver verificato che, nonostante i rinvii, non era stata nemmeno abbozzata una domanda di composizione della crisi, proseguiva il giudizio e tratteneva la causa a decisione.
Il provvedimento impugnato, inoltre, non era viziato da difetto di motivazione, in quanto aveva adeguatamente provato che non sussisteva alcuna possibilità di risanamento della società, la quale versava in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, lett. b) CCII.
In merito all'istanza cautelare presentata da controparte, parte reclamata evidenziava come non fossero stati documentati e provati i presupposti necessari, in quanto non sussistevano né il requisito del fumus boni iuris - essendo infondata in fatto e in diritto la tesi avversaria – né il periculum in mora, non avendo controparte depositato alcun elemento probatorio a tal fine, limitandosi a un generico richiamo di tutela di un “interesse generale dei creditori” che, tuttavia, non era stato adeguatamente provato.
In punto spese, la liquidazione giudiziale chiedeva la condanna solidale della società fallita e del legale rappresentate ai sensi dell'art. 51, comma 15 CCII.
Tutto ciò premesso, parte reclamata domandava il rigetto del ricorso e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
La costituzione dell' Controparte_3
Parte reclamata domandava il rigetto del presente ricorso, sostenendo che le difese di controparte erano infondate;
in particolare, affermava che la normativa e la giurisprudenza
6 in materia di strumenti di regolazione della crisi erano pacifiche nel ritenere che, in primo luogo, la composizione negoziata non è uno strumento di regolazione della crisi e non è, pertanto, soggetta all'applicazione dell'art. 7 CCII. In secondo luogo, in ogni caso non è possibile dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale solo qualora l'istanza di utilizzo di uno strumento di regolazione della crisi sia stato pubblicato nel registro delle imprese, ipotesi non verificatasi nel caso di specie, così come previsto dall'art. 18, comma 4 CCII.
Parte reclamata evidenziava, altresì, come il Tribunale avesse correttamente dichiarato lo stato di insolvenza della società, così come emergeva chiaramente dalla documentazione, la quale dava prova di: (i) cartelle di pagamento non pagate risalenti nel tempo;
(ii) pignoramenti eseguiti con esito negativo e (iii) decadenza dal beneficio della rateizzazione dei debiti erariali.
Parte reclamata chiedeva, infine, il rigetto dell'istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata, in quanto la richiedente non aveva provato e allegato i motivi necessari all'accoglimento della domanda.
Il Procuratore Generale emetteva parere negativo all'accoglimento del reclamo.
All'udienza in presenza dell'11.11.2025 comparivano le parti, richiamando quanto già indicato nelle rispettive difese.
La causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre evidenziare la tempestività del reclamo in oggetto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Controparte_5
La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, infatti, era stata notificata dal
Tribunale in data 17.05.2025, mentre il reclamo era stato iscritto a ruolo presso la cancelleria della Corte d'Appello in data 16.06.2025, nel pieno rispetto, quindi, del termine perentorio di trenta giorni.
Nel merito, la Corte ritiene che il Giudice di primo grado abbia correttamente valutato l'intera situazione economica e finanziaria della e non si sia limitato a Controparte_2
una mera applicazione formale delle norme.
Il Tribunale, invero, prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale concedeva alla società numerosi rinvii, di modo che potesse essere dato seguito alla volontà di transigere la situazione passiva relativa ai debiti erariali mediante trattative dirette con l . Solamente in data 26.03.2025, quindi tre Controparte_3 mesi dopo il deposito del ricorso da parte dell' (avvenuto il 13.12.2024), il Giudice CP_6 proseguiva con il giudizio, visto l'esito negativo delle trattative suddette.
7 Da tale condotta processuale emerge chiaramente il corretto rispetto, da parte del
Tribunale, della ratio sottesa alla disciplina del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, volta ad incentivare, laddove possibile, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e il risanamento delle situazioni di crisi mediante strumenti e istituti di dialogo tra le parti, in modo da ricorrere alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale solamente come extrema ratio.
Il Tribunale, invero, escludeva l'applicazione dell'istituto della composizione negoziata della crisi e dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società sulla base del proprio prudente apprezzamento, dandone anche atto nella motivazione della sentenza, in seguito a una valutazione completa e puntuale degli elementi fattuali e di diritto sottesi alla controversia.
Non è condivisibile, sul punto, la tesi di parte reclamante, secondo cui il Giudice di primo grado si limitava ad una generica e formale applicazione dell'art. 18 CCII, escludendo l'accesso alla composizione negoziata della crisi a causa della mera mancata pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di applicazione di misure protettive patrimoniali, nonostante fosse avvenuto il deposito dell'istanza sulla piattaforma di cui all'art. 13 CCII.
Il Tribunale, secondo il proprio prudente apprezzamento, oltre a ravvisare l'incompletezza formale della domanda di composizione negoziata, aveva esaminato la documentazione prodotta in atti, dalla quale emergeva la situazione di crisi della società, evidenziandone l'insolvenza sulla base di un passivo esistente pari ad € 741.860,00 (superiore, quindi, alla soglia di € 30.000,00), scaturente da cartelle esattoriali non pagate e per le quali la società era decaduta dal beneficio della rateizzazione. I tentativi di pignoramento eseguiti avevano tutti dato esito infruttuoso, rendendo perciò impossibile il risanamento della situazione di insolvenza.
È, pertanto, pacifico che il Tribunale avesse considerato ed esaminato la situazione economica e finanziaria della società e le richieste di rinvio per le trattative pendenti tra le parti per una possibile composizione negoziata della crisi - avendola espressamente richiamata nella propria motivazione - ma non essendo stato effettuato alcunché in merito alla data della sentenza, aveva correttamente ritenuto sussistenti, secondo il proprio prudente apprezzamento, i requisiti necessari alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Per le ragioni esposte, la Corte respinge il reclamo e conferma la sentenza impugnata.
Spese legali
8 Atteso l'esito del giudizio e il rigetto del reclamo, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , quale amministratore e rappresentante della Controparte_1
avverso la sentenza n. 11/2025 del Tribunale di Verbania, Controparte_2
pubblicata il 16.05.2025 e notificata il 17.05.2025:
a) rigetta il reclamo e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte reclamante , quale amministratore e Controparte_1 rappresentante della al pagamento delle spese legali del Controparte_2 presente grado di giudizio a favore delle parti reclamate
[...]
di liquidate, in favore di Controparte_7 Controparte_2 ciascuna parte appellata, in complessivi € 6.946,00, di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, l'11.11.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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