Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00682/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02120/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2120 del 2024, proposto da:
TA NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Forrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, Provincia di Salerno, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Capaccio Paestum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Carpinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Parrocchia San Vito Martire in persona del Legale Rapp.Te pro tempore, non costituito in giudizio;
Diocesi di Vallo della Lucania, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Lenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della deliberazione di C.C. n. 57 del 19.9.2024, pubblicata successivamente, avente ad oggetto “progetto Nuovo Complesso Parrocchiale San Vito in Capaccio Scalo Piazza Santini – Approvazione in variante al vigente P.R.G.”;
b) della deliberazione di G.C. n. 445 del 12.9.2024, pubblicata in data 18.9.2024, recante “Osservazioni alla Variante Urbanistica al vigente PRG, riguardante la realizzazione del Nuovo complesso parrocchiale San Vito a seguito di demolizione dell’esistente, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 24.4.2024 - Provvedimenti”;
c) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali, ivi compresi, ove necessario e per quanto di interesse: 1) della deliberazione di C.C. n. 21 del 24.4.2024 avente ad oggetto l’adozione in variante al vigente P.R.G.; 2) del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio con verbale n. 7 del 22.2.2023, non conosciuto; 3) del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla locale Soprintendenza con nota MIC_SABAP-SA-05/09/2023-0020185-P class. 34.43.01/168.164, non conosciuto; 4) dell’autorizzazione paesaggistica n. 102 del 26.9.2023; 5) della nota comunale prot. n. 48188 del 24.11.2023 recante il parere condizionato di non assoggettabilità al procedimento di VAS della Variante Urbanistica del Nuovo Complesso Parrocchiale San Vito; 6) del parere favorevole rilasciato dal Genio Civile di Salerno con nota prot. n. PG/2024/0206847 del 23.4.2024; 7) del Decreto della Provincia di Salerno n. 117 - prot. n. 36859 del 10.9.2024 con il quale è stata dichiarata la coerenza della variante con le strategie a scala sovracomunale con riferimento al PTCP; 8) della relazione istruttoria datata 11.9.2024 a firma del competente responsabile comunale, non conosciuta; 9) delle controdeduzioni a firma del tecnico incaricato, geom. Carlo Voza, non conosciute; 10) di ogni altro atto non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, del Comune di Capaccio Paestum e della Diocesi di Vallo della Lucania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa GA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente epigrafato, nel 2018, impugnava gli atti con i quali il Comune di Capaccio, in attuazione del cd. federalismo demaniale, alienava a titolo gratuito alla Parrocchia di San Vito il “fabbricato destinato alla chiesa del Santo Patrono Vito M., l'adiacente casa canonica e il terreno sul quale insistono i predetti fabbricati, unitamente della corte che li circonda a partire dal Campanile”, trasferendo finanche “il diritto di superficie per 99 anni dell'area verde compresa nel parco urbano denominato la collinetta della superficie di m 2 4.376,00, vincolando il trasferimento dei beni richiamati “quale valorizzazione degli stessi, all'esclusiva destinazione quale luogo di culto cattolico e per iniziative di attività religiose e pastorali …”.
Il ricorso (RG n. 1701/2018), integrato da motivi aggiunti avverso l’atto di donazione dei beni e della concessione novantanovennale dell’area adibita a parco pubblico denominata “La Collinetta”, era definito, con sentenza d’inammissibilità n. 1833/2023, per carenza d’interesse.
Con istanza, prot. n. 46583 del 3.11.2022, era richiesto il rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale San Vito.
Con verbale del 22.02.2023, n. 7, la Commissione Locale per il Paesaggio esprimeva parere favorevole con prescrizioni nei seguenti termini: "Visto il D.P.C.M. 12.12.2005, visti grafici progettuali, si esprime parere favorevole a condizione che vengano acquisiti tutti i pareri previsti per legge”.
Con nota MICIMIC SABAP-SA105/09/202310020185-P class. 34.43.01/168.164, acquisita in data 05.09.2023 al prot. comunale n. 36071, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino formalizzava parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con le seguenti prescrizioni: “sia estesa la pavimentazione in travertino pestano filo sega allo spazio tra la chiesa ed il corpo delle aule catechistiche verso Piazza Santini, che risulterà delimitato dal marciapiede esistente a mezzo di recinzione con siepe; siano adeguatamente sostituite le alberature esistenti che il progetto prevede di eradicare, in conformità all'art. 21 delle N.T.A. del vigente P.R.G., con altre essenze di alto fusto che possano mitigare l'impatto dei nuovi volumi di progetto dalla prospiciente Piazza Carlo Santini; sia escluso l'utilizzo del rivestimento in pietra del corpo servizi che fa da cerniera dei nuovi corpi di fabbrica”.
Con nota del 26.09.2023, n. 102, era rilasciata l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.vo n. 42 del 22.01.2004.
Con atto, prot. n. 48188 del 24.11.2023, era espresso il parere di non assoggettabilità al procedimento di VAS della Variante Urbanistica del Nuovo complesso Parrocchiale San Vito a condizione che: vengano recepite tutte le indicazioni contenute nel rapporto preliminare; vengano recepite le raccomandazioni e le prescrizioni/osservazioni emergenti dalle sopracitate note/osservazioni pervenute dagli S.C.A. (Soggetti Competenti in materia Ambientale) ed allegati al presente”.
Con successiva deliberazione, n. 21 del 24.4.2024 il Consiglio Comunale, al fine di consentire la realizzazione dell’intervento, adottava una variante puntuale al vigente P.R.G., dando avviso di deposito degli atti sul B.U.R.C. e all'albo pretorio comunale.
Il ricorrente presentava osservazioni, acquisite al prot. n. 25179 del 12.06.2024.
Con deliberazione di Giunta Comunale, n. 445 del 12.09.2024 il Comune di Capaccio accoglieva le osservazioni.
Con nota del 10.09.2024, prot. n. 36859, la Provincia di Salerno Pianificazione Strategica, Sistemi Culturali e Urbanistica Pianificazione Territoriale Provinciale di Coordinamento, trasmetteva il Decreto n. 117 del registro generale del 06.09.2024, ai sensi del quale “la proposta di intervento comportante variante agli strumenti urbanistici del Comune di Capaccio Paestum con nota acquisita al prot. n. PSA202400087362 del 08.08.2024 e sue integrazioni, per la "Realizzazione del Nuovo complesso parrocchiale San Vito in loc. Capaccio Scalo a seguito di demolizione dell'esistente", è coerente con le strategie a scala sovracomunale individuate dall'amministrazione Provinciale, anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente, fatta salva ogni altra prescrizione contenuta nei pareri di legge, nonché quelle degli Enti tutori relativamente ai vincoli presenti sul territorio comunale …”.
Con deliberazione di C.C. n. 57 del 19.9.2024, pubblicata il successivo 25 settembre, era approvato il progetto avente ad oggetto “Realizzazione del nuovo complesso parrocchiale San Vita a seguito di demolizione dell'esistente sito in località Capaccio Scalo Piazza Santini", in variante al vigente Piano Regolatore Generale, composto dai seguenti elaborati progettuali”.
Avverso la deliberazione di C.C. n. 57 del 19.9.2024, nonché la deliberazione di G.C. n. 445 del 12.9.2024 insorge il ricorrente epigrafato, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:
1)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 42 e 48 D. Lgs 267/2000; DM 1444/1968; DPR 380/2001; LRC n. 16/2004 e s.m.i.; artt. 1, 2, 3 e ss. L. 241/90; artt. 42 e 97 COST.). VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N. 5/2011; VIOLAZIONE DEL 6 PRG E DELLE NN.TT.AA. COMUNALI; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA- ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ - TRAVISAMENTO – SVIAMENTO).
Secondo la ricostruzione attorea, i provvedimenti impugnati sarebbero inficiati del vizio motivazionale. Il maxi complesso, infatti, ricade in zona omogenea territoriale classificata G spazi pubblici destinati alle attività collettive, precisamente nella sottozona G2. Attrezzature di interesse comune; detta sottozona ricade, a sua volta, nell'ambito del "Comparto A2 - Interesse Storico- Artistico - Borghi della Riforma (Capaccio Scalo-Gromola)". Il Comune, con i provvedimenti impugnati, disponeva la variante puntuale al PRG, azzerando ad hoc le previsioni a tutela del Borgo antico, senza esternare la benché minima motivazione se non adducendo, apoditticamente, la “necessità della Variante urbanistica relativa unicamente alla modifica delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)…” . A dire del ricorrente, sarebbe stato necessario motivare la scelta di consentire una simile deroga, in un’area da sempre tutelata e protetta, attesa, peraltro, l’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 42 E 48 D. LGS 267/2000; D.M. 1444/1968; DPR 380/2001; LRC N. 16/2004 E S.M.I.; ARTT. 1, 2, 3 E SS. L. 241/90; ARTT. 42 E 97 COST.). VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N. 5/2011; VIOLAZIONE DEL PRG E DELLE NN.TT.AA. COMUNALI; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA- ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ - TRAVISAMENTO – SVIAMENTO).
Secondo l’assunto attoreo, non è dato comprendere come sia stato possibile che l’Amministrazione comunale abbia riconosciuto la facoltà, per il richiedente, di effettuare “lavori di ricostruzione, ampliamento ed adeguamento del complesso”, in un’area ricadente in Zona A2 del vigente strumento urbanistico, con vincolo di inedificabilità assoluta. Emerge palese l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, avendo l’Amministrazione, in assenza dei presupposti, con difetto di istruttoria e sviamento, previsto l’attuazione di interventi edilizi “maggiori”, con grave compromissione della proprietà del ricorrente, dell’attuale assetto territoriale e dell’equilibrio culturale e ambientale.
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 42 E 48 D. LGS 267/2000; DM 1444/1968; DPR 380/2001; LRC N. 16/2004 E S.M.I.; ARTT. 1, 2, 3 E SS. L. 241/90; ARTT. 42 E 97 COST.). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA’ E TASSATIVITA’. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N. 5/2011; VIOLAZIONE DEL PRG E DELLE NN.TT.AA. COMUNALI; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA- ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ - TRAVISAMENTO – SVIAMENTO). INCOMPETENZA.
Secondo l’assunto attoreo, la variante urbanistica è stata deliberata sulla base di un generico richiamo alla LRC 16/2004 ed al Regolamento di attuazione n. 5/2011, in violazione del giusto procedimento e del principio di tipicità e tassatività degli atti amministrativi. Le deliberazioni consiliari non indicano quale procedimento di variante urbanistica sia stato attivato ma, soprattutto, per quali vere ragioni sia stata chiesta ed approvata la variazione dello strumento urbanistico ovvero la demolizione e ricostruzione di una chiesa con annesse attrezzature, con un notevole aumento volumetrico nonché mediante consumo di ulteriore suolo, di un immobile ritenuto, tuttora, dalla strumentazione urbanistica meritevole di tutela e di conservazione.
La parte ricorrente lamenta poi l’incompetenza del Consiglio Comunale, non trattandosi di un atto di pianificazione riservato alla sfera di attribuzione tipica dell’Organo, potendosi, invece, ipotizzare la competenza della Giunta.
IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 5 E SS. LRC 16/2004 E S.M.I.; ARTT. 3 E 7 “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO” N. 5/2011; ARTT. 1, 2 E 3 L. 241/90; ARTT. 41 E 97 COST.). ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – TRAVISAMENTO -CONTRADDITTORIETÀ).
Secondo l’assunto attoreo, la variante puntuale approvata dal Comune di Capaccio, non solo è in contrasto con il vigente PRG (tanto da azzerare le NNTTAA di zona), ma risulta difforme rispetto agli obbiettivi indicati nella strumentazione urbanistica sovraordinata (regionale e provinciale), per cui l’illegittima scelta comunale tende a porre in essere un consumo intensivo del suolo, distruggendo gli immobili storici.
V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 5 E SS. LRC 16/2004 E S.M.I.; ARTT. 3 E 7 “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO” N. 5/2011; ARTT. 1, 2 E 3 L. 241/90; ARTT. 41 E 97 COST.). ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – TRAVISAMENTO -CONTRADDITTORIETÀ).
La parte ricorrente lamenta che la deliberazione comunale di approvazione della variante sarebbe illegittima, trattandosi di un intervento che prevede un massiccio consumo del suolo e che è localizzato all’interno della città storica del cd. “Borgo della Riforma”.
VI) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 42 E 48 D. LGS 267/2000; DPR 380/2001; LRC N. 16/2004 E S.M.I.; ARTT. 1, 2, 3 E SS. L. 241/90; ARTT. 42 E 97 COST.). VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N. 5/2011; VIOLAZIONE DEL PRG E DELLE NN.TT.AA. COMUNALI; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA- ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ - TRAVISAMENTO – SVIAMENTO).
Il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione che inficerebbe gli atti impugnati.
VII) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 42 E 48 D. LGS 267/2000; DPR 380/2001; LRC N. 16/2004 E S.M.I.; ARTT. 1, 2, 3 E SS. L. 241/90; ARTT. 42 E 97 COST.). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA’ E TASSATIVITA’. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N. 5/2011; VIOLAZIONE DEL PRG E DELLE NN.TT.AA. COMUNALI; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA- ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ - TRAVISAMENTO – SVIAMENTO).
Secondo la prospettazione attorea, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per violazione del procedimento VAS. La verifica azionata dal Comune di assoggettabilità della variante urbanistica richiesta prot. n. 48188 del 24.11.2023, oltre a non esplicitare ipotesi alternative all’intervento nei termini proposti, non valuta che, in base al vigente PRG (nonché la proposta di PUC e il preliminare di PUC del 2020) le aree e gli immobili, oggetto della procedura di variante, vengono individuati quali beni da tutelare e conservare.
Il ricorrente evidenzia che il Comune di Capaccio ha decretato la non assoggettabilità a VAS pur in presenza delle criticità evidenziate dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (S.C.A.). Cita poi la nota del Genio Civile di Salerno, n. 0494688 del 17.10.2023, che ha rappresentato che per esprimere il parere di competenza sarebbe necessario “allegare alla proposta di Variante al PRG definitiva lo studio geologico-sismico di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. n. 9/83”.
VII) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 42 E 48 D. LGS 267/2000; DPR 380/2001; LRC N. 16/2004 E S.M.I.; ARTT. 1, 2, 3 E SS. L. 241/90; ARTT. 42 E 97 COST.). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA’ E TASSATIVITA’. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N. 5/2011; VIOLAZIONE DEL PRG E DELLE NN.TT.AA. COMUNALI; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. – ECCESSO DI 16 POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA- ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ - TRAVISAMENTO – SVIAMENTO).
Secondo l’assunto attoreo, la deliberazione di approvazione della variante sarebbe illegittima anche sulla base dei vizi che inficiano gli atti presupposti, primo fra tutti il parere della Soprintendenza recante prot. MIC/SABAP 05/09/2023-0020185-P. L’Autorità preposta alla tutela del vincolo, infatti, avrebbe, a dire del ricorrente, rilasciato parere favorevole recependo acriticamente e senza alcuna autonoma valutazione gli atti comunali, limitandosi, peraltro, a meri e non consentiti rilievi di natura urbanistico edilizia, come emerge dalla lettura del documento. Viziata sarebbe, poi, l’autorizzazione paesaggistica, n. 102 del 26.9.2023, anch’essa resa acriticamente e senza una seria ed adeguata istruttoria circa l’effettivo impatto derivante dall’esecuzione dell’intervento.
VIII) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 42 E 48 D. LGS 267/2000; DPR 380/2001; LRC N. 16/2004 E S.M.I.; ARTT. 1, 2, 3 E SS. L. 241/90; ARTT. 42 E 97 COST.). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA’ E TASSATIVITA’. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N. 5/2011; VIOLAZIONE DEL PRG E DELLE NN.TT.AA. COMUNALI; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA- ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ - TRAVISAMENTO – SVIAMENTO).
Secondo la ricostruzione attorea, i provvedimenti comunali sarebbero illegittimi, essendo viziato, in via presupposta, il decreto di coerenza della Provincia di Salerno, stante la mancata specificazione degli elementi fattuali e giuridici alla base del giudizio espresso.
IX) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (DM 1444/68; ARTT. 42 E 48 D. LGS 267/2000; DPR 380/2001; LRC N. 16/2004 E S.M.I.; ARTT. 1, 2, 3 E SS. L. 241/90; ARTT. 42 E 97 COST.). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA’ E TASSATIVITA’. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N. 5/2011; VIOLAZIONE DEL PRG E DELLE NN.TT.AA. COMUNALI; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA- ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ - TRAVISAMENTO – SVIAMENTO).
Secondo l’assunto attoreo, a fronte del “sacrificio” della Collinetta, l’Ente comunale non ha previsto alcun’altra area adibita a parco e/o verde attrezzato, in violazione degli standard urbanistici di zona ai sensi del DM 1444/1968.
XII) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 42 E 48 D. LGS 267/2000; DPR 380/2001; LRC N. 16/2004 E S.M.I.; ARTT. 1, 2, 3 E SS. L. 241/90; ARTT. 42 E 97 COST.). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA’ E TASSATIVITA’. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N. 5/2011; VIOLAZIONE DEL PRG E DELLE NN.TT.AA. COMUNALI; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA- ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ - TRAVISAMENTO – SVIAMENTO).
Secondo l’assunto attoreo, l’esame delle osservazioni dovrebbe avvenire “in concreto”, tenendo conto della loro esatta portata e, soprattutto, della loro compatibilità e “sintonia” all’interno dell’approvando strumento urbanistico; per cui l’Ente comunale avrebbe dovuto esternare, in modo serio e ragionevole, gli elementi di contrasto con gli interessi e le considerazioni generali a base della formazione del piano.
Si costituisce in giudizio il Comune intimato.
Resistono in giudizio sia la Soprintendenza sia la Diocesi di Vallo della Lucania, mediante deposito di documentazione e memoria difensive, nelle quali, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, concludono per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
E’ meritevole di apprezzamento l’eccezione profilata dalla Diocesi di Vallo della Lucania, nella sua memoria difensiva.
Difetta evidentemente l’interesse a ricorrere.
Com’è noto, non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ed è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a. (T.A.R. Milano, sez. II, 22/07/2025, n. 2747).
Ed invero, il ricorrente non solo non ha provato lo specifico pregiudizio, derivante dalla realizzazione dell’opera ma non lo ha allegato nella prospettazione posta alla base del gravame, essendosi limitato, infatti, a dolersi della vicinanza rispetto all’area, ove dovrà sorgere il pianificato intervento.
Come emerge dalle allegazioni fornite dal ricorrente, non si comprende quale depauperamento, in concreto, gli deriverebbe dal pianificato intervento di ampliamento del complesso ecclesiale.
Peraltro, come rimarcato dalla Diocesi nella sua memoria difensiva, “la realizzazione delle opere in contestazione avrà un impatto modesto anche sulla particella n. 2870, la quale, per la parte non edificata, continuerà a rimanere fruibile per la collettività, come da vincolo assunto con il Comune di Capaccio.
La residenza indicata dal NO ed il compendio ecclesiale sono separati dalla pubblica viabilità di via Italia e dal parco pubblico “la Collinetta”, ragion per cui nemmeno si pone un tema civilistico di violazione dei confini, delle distanze legali, di luci e/o vedute”.
Stanti queste premesse, il ricorso è inammissibile.
In ogni caso, il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito.
Sono prive di pregio tutte le censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Le emergenze documentali dimostrano che la variante in contestazione è volta a consentire il mero incremento volumetrico di un edificio esistente, senza modifica della precedente destinazione d’uso (G2 attrezzature di interesse comune).
La res controversa, infatti, riguarda la realizzazione non di un’opera privata, bensì di un’opera di urbanizzazione secondaria.
I referenti normativi sono chiari.
L’art. 16, comma 8, del D.P.R. 380/2001, specifica che “gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle “chiese e altri edifici religiosi”.
L’art. 2, comma 1, l. 1 agosto 2003, n. 206 stabilisce che : “Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1”.
Ne discende che non soltanto infatti la chiesa (ampliamento) in sé, ma anche le sue pertinenze (nuove opere) costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.
Del resto, come precisa la Diocesi, nella sua memoria, “essa sarà eseguita senza oneri a carico del Comune e mira non solo ad assolvere ad esigenze connesse all’esercizio del culto, ma anche a realizzare ambienti e strutture di servizio aperte all’intera collettività, in ossequio agli obblighi assunti dall’Ente Ecclesiale con l’accettazione della donazione modale disposta dal Comune. Si tratta, quindi, di un’opera che mitiga e migliora il carico urbanistico del comprensorio e che, pertanto, nessun concreto danno può arrecare sotto tale profilo”.
Del resto, la giurisprudenza è chiara sul punto.
Assume che la necessità del rilascio del permesso di costruire, con particolare riguardo alla parte correlata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, è di natura pubblicistica, in quanto mirante a socializzare le spese che la collettività è chiamata a sostenere per la realizzazione delle opere a servizio della zona ove le stesse vanno a localizzarsi. In linea di diritto, cioè, mentre la quota del contributo commisurata al costo di costruzione risulta ontologicamente connessa alla tipologia e all'entità (superficie e volumetria) dell'intervento edilizio e vuole in qualche modo "compensare" la c.d. compartecipazione comunale all'incremento di valore della proprietà immobiliare in ragione della trasformazione del territorio consentita al privato istante, quella commisurata agli oneri di urbanizzazione assolve alla prioritaria funzione di compensare invece la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l'area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l'esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti (T.A.R. Napoli, sez. VII, 10/03/2023, n. 1550).
La predetta ricostruzione consente di disattendere tutte le censure di illegittimità profilate, in relazione, anzitutto, al lamentato profilo motivazionale.
E’ d’obbligo una premessa ricostruttiva.
Le scelte urbanistiche costituiscono, in linea di principio, valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate.
Lo stesso onere di motivazione, gravante sull'amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui esse incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale (T.A.R. Salerno Campania sez. II, 17/04/2024, n. 852; Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2008 n. 5478; Cons. Stato, 8 giugno 2011 n. 3497).
Le scelte urbanistiche, dunque, richiedono una motivazione più o meno rigorosa, a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un'area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative; così come mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG., per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un'area muta per effetto dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale.
Né, d'altra parte, una destinazione di zona precedentemente impressa determina l'acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo PRG, conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute".
Le uniche, tassative ipotesi, in cui è richiesta una motivazione rafforzata, sono le seguenti: I) superamento degli standard minimi; II) presenza di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, valido ed efficace; III) giudicato di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento sulla relativa istanza; IV) destinazione di un fondo totalmente intercluso a zona agricola (Cons. Stato, Sez. II, 6 novembre 2019, n. 7560; sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4734; sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2204; sez. IV, 25 agosto 2017, n. 4063; Cons. Stato, Sez. II, 10 luglio 2020, n. 4467; Sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3632; sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343; Cons. Stato Sez. II, 8 maggio 2020, n. 2893; Sez. IV, 30 dicembre 2016, n. 5547).
Occorre, infine, osservare che la motivazione delle scelte urbanistiche, sufficientemente espressa in via generale, è desumibile sia dai documenti di accompagnamento all'atto di pianificazione urbanistica,
sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall'amministrazione comunale (Cons. Stato, sez. IV,
26 marzo 2014 n. 1459; Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343; Cons. Stato, sez. VII, n. 490 del 15.1.2024).
Le coordinate ermeneutiche de quibus consentono senza dubbio di disattendere il profilo motivazionale, rimarcando, segnatamente, che la controversia afferisce alla realizzazione di un’opera di urbanizzazione secondaria, il cui interesse pubblico è in re ipsa, previamente individuato dal legislatore.
In disparte poi tutti gli aspetti di carattere procedimentale e formale, quali l’incompetenza o il mancato esame delle osservazioni private o di altro tipo, per i quali non si ravvisano evidentemente ragioni di illegittimità, stante l’osservanza rigorosa della normativa vigente in materia, bisogna comunque rimarcare che si verte in tema di vincolo relativo di carattere conformativo, discendente da una previsione urbanistica e non da una norma di legge.
Per quanto concerne il lamentato mancato assoggettamento alla VAS, che è uno strumento di orientamento delle scelte discrezionali tecniche sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, la Diocesi assume che “nel caso di specie tutti i principali SCA — Genio Civile, Ufficio VAS della Regione, Provincia — hanno partecipato al procedimento e le loro osservazioni sono state recepite nelle prescrizioni imposte al progetto. La mancata valutazione dell'alternativa zero e delle alternative progettuali non è un requisito autonomo della fase di screening (verifica di assoggettabilità), ma pertiene, semmai, alla fase di VAS piena”.
In relazione al profilo di illegittimità del parere della Soprintendenza, le produzioni documentali dimostrano che l’autorità statale ha adempiuto al suo obbligo valutativo, imponendo peraltro puntuali prescrizioni sostanziali quali: a. la estensione della “…pavimentazione in travertino pestano filo sega allo spazio tra la chiesa e il corpo della aule catechistiche verso Piazza Santini, che risulterà delimitato dal marciapiede esistente a mezzo di recinsione con siepe…”; b. la sostituzione “…delle alberature esistenti, che il progetto prevede di eradicare … con altre essenze di alto fusto che possano mitigare l’impatto dei nuovi volumi di progetto alla prospiciente Piazza Santini…”; c. la esclusione “…del rivestimento in pietra del corpo servizi che fa da cerniera dei nuovi corpi di fabbrica…”.
Va del pari rigettata la censura inerente al decreto provinciale di verifica della conformità dell’intervento con il Piano territoriale di coordinamento provinciale, sulla base delle deduzioni profilate dalla Diocesi, nella sua memoria, esposte nei seguenti termini: “qui riemerge il tema del “consumo di suolo” nella peculiare visione proposta dal ricorrente, il quale pretende di scorgere in disposizioni di natura squisitamente programmatoria e tendenziale, un generale divieto di nuova edificazione dalla pervicacia tale da precludere anche la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria quali quelle di cui si discute; … la coerenza con il PTCP, peraltro, non richiede la piena conformità di ogni singola scelta locale agli indirizzi sovraordinati, ma solo la non contraddizione con le strategie generali. In tal senso, il PTCP non vieta interventi sul patrimonio edilizio esistente ma orienta verso la riduzione del consumo di suolo netto, obiettivo che una variante puntuale, per l’esecuzione d’opera di urbanizzazione secondaria, obiettivamente non è in grado di compromettere”.
Stanti tutte queste ricostruzioni argomentative, il ricorso sarebbe comunque infondato.
Il gravame è inammissibile.
La natura processuale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
GA AR, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO