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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente e Relatore
FRATINI MASSIMO, Giudice
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 159/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T8DT110000029
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 234/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riportandosi ai propri scritti difensivi chiedono accoglimento
Resistente/Appellato: riportandosi ai propri scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ilpresente ricorso il "Ricorrente_1" corrente in San AN AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'atto di irrogazione della sanzione accessoria n. T8DT110000029/25, a seguito della contestazione n. T8DCO0200179/2024 per omessa installazione del registratore telematico constatato dalla G.F. Compagnia di San AN AR in data
8.8.2024. L'atto di constatazione della violazione per cui è la sanzione accessoria impugnata non è stato impugnato ed è quindi divenuto definitivo. In costanza di tale situazione l'Agenzia applicava la sanzione della sospensione dell'attività di "Organizzazioni con fini culturali e ricreativi" dell'esercizio di Indirizzo_1
- di San AN AR per la durata di giorni 15 consecutivi, con esclusione dei giorni di riposto settimanale e di quelli di chiusura programmata, a decorrere dall' 1.7.2025.
Il ricorrente impugna l'atto sanzionatorio per l'annullamento dello stesso, previa sospensione cautelare nelle more del giudizio. La sospensione veniva concessa in via d'urgenza dal Presidente e confermata all'udienza del 29.07.2025.
Il giudizio veniva messo a ruolo per il merito per l'udienza del 4.11.2025 ove le parti ribadivano le proprie posizioni e richieste come incartate nei rispettivi atti.
A fondamento della propria richiesta di annullamento della sanzione per illegittimità ed infondatezza della stessa, parte ricorrente previa una esposizione circa la natura di Ente del Terzo Settore del Ricorrente_1 e la sua ricaduta all'interno del regime fiscale ad hoc - ovvero sub L.398/1991 all'epoca vigente - afferma che "... in nessun caso poteva essere ritenuta soggetta all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ed all'installazione del misuratore, nè con riferimento ai proventi delle attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali nè in relazione ai proventi della mescita sociale, nè in relazione alle eventuali attività a rilievo IVA". Tale presupposto circa la natura non commerciale dell'associazione sarebbe sato contestato dalla Guardia di
Finanza nella verifica fiscale avviata l'8.8.2024 conclusasi con il PVC notificato il 15.11.2024 per ritenere, invece, l'Ente come commerciale e, per quanto di interesse, per il presente ricorso, contestavano l'omessa installazione del misuratore fiscale, quale violazione principale con atto T8DCO0200179/24. All'esito di tale verifica e della definitività della contestazione della violazione principale di cui sopra per mancata impugnazione, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio controlli della Direzione Provinciale di Arezzo - emetteva l'atto di irrogazione della sanzione accessoria impugnato (T8DT110000029-2025). Sanzione accessoria illegittima, per il ricorrente, in quanto illegittima la sanzione principale proprio per la mancata obbligatorietà dell'associazione ad installare il misuratore fiscale stante la sua natura di ente del terzo settore. Ritenuto dirimente tale motivo di ricorso, l'Ente lamentava inoltre la "nullità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità", principio per il quale, in presenza della già sanzionata omessa installazione del misuratore fiscale in disconoscimento delle agevolazioni fiscali per il Terzo Settore, "L'applicazione dell'ulteriore sanzione accessoria della sospensione dell'attività si presenta come un provvedimento inutile rispetto all'efficacia deterrente già ampiamente supportata dalle pretese sanzioni per infedele dichiarazione e dall'effetto della pretesa decadenza dal regime fiscale agevolato".
Circa la mancata impugnazione della sanzione principale - da cui la presente accessoria impugnata - giustifica il fatto con l' errore in cui il contribuente sarebbe caduto all'atto della notifica sia della sanzione per l'omessa installazione del misuratore fiscale sia della sanzione per mancata emissione di scontrino fiscale, ritendento che si trattasse del medesimo atto (la sanzione per omessa emissione di scontrino fiscale è stata impugnata) anche per quanto, a suo dire, sarebbe stato riferito dal messo notificatore.
L'Agenzia, nelle proprie controdeduzioni al ricorso, rileva che la sanzione impugnata è accessoria alla principale - omessa installazione del misuratore fiscale - cui consegue quella accessoria impugnata, comminata ai sensi dell'art. 12, c.3, D.Lgs 471/1997 vigente ratione temporis che prevede la sospensione della licenza o della autorizzazione dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo di giorni 15 (misura minima). Tale norma, controdeducendo al motivo di ricorso sub A per il quale l' applicazione al caso di specie sarebbe (per il ricorrente) illegittima in quanto applicabile solo alla sospensione delle autorizzazioni amministrative e non ad impedire ad una libera associazione lo svolgiemnto delle proprie attività istituzionali, in violazione dell'art. 18 della Costituzione - è viceversa del tutto corretta ed evidenzia l'infondatezza e la pretestuosità del motivo di ricorso. Precisa infatti che L'A.E., quale soggetto svolgente "... attività di controllo e verifica dell'esatto adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, con il conseguente esercizio di poteri di tipo istruttorio, di accertamento, sanzionatorio e di riscossione è legittimata all'esercizio di poteri autoritativi finalizzati alla ricostruzione del reddito effettivo ed alla reale capacità contributiva con la conseguente irrogazione di sanzioni amministrative..."
Chiarisce, inoltre, che la sanzione applicata di natura "afflittiva", volta a reprimere la violazione e ad impedire la realizzazione della stessa incidendo direttamente sull'attività svolta rientra a pieno nella previsione della disciplina sanzionatoria di cui al D.Lgs. 472/1997, art.3.
Correttamente quindi, l'A.E., dopo aver ricevuto gli atti della G.F., proceduto alla contestazione della mancata installazione del misuratore fiscale con apposito atto, in mancanza di impugnazione dello stesso, ha applicato la sanzione accessoria impugnata che è "sanzione speciale" rispetto a quella principale irrogata ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 472/1977. Infatti, l'art. 12, c.3, del D. Lgs 471/1997 stabilisce espressamente che
"Se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dalla L. 18/1983,è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi...."
Pertanto, stante la defintività della sanzione principale nel caso di specie, la sanzione accessoria non poteva non essere applicata in costanza della principale. Sanzione accessoria che, proprio per il carattere "afflittivo"
e speciale rispetto al sistema dell'art. 16 del D.Lgs.4472/97, una volta comminata in presenza della violazione principale, acquista una sua autonomia rispetto alla principale nel senso che anche una definizione agevolata della stessa non fa venir meno la accessoria (Cfr. Cass. Civ. 2439/2007 recepita dalla Risoluzione 150/E A.
E. 2007). Diverso sarebbe il caso dell'annullamento della principale per insussistenza della violazione: cosa non ricorrente nel caso di specie non essendo stata neppure impugnata la principale. Chiede quindi la reizione del ricorso.
Con memorie depositate per l'udienza del 29.07.2025 parte ricorrente rappresenta che nelle more del ricorso l'A.E. ha notificato provvedimento di "parziale autotutela" della sanzione impugnata che precisa che "La sospensione si riferisce all'attività di somministrazione di alimenti e bevande". Per il ricorrente tale atto è atto nuovo sostitutivo dell'originaria comminazione impugnata che sospendeva ".. l'esercizio dell'attività di " Organizzazione con fini culturali e ricreativi", da cui la cessata materia sull'atto impugnato per essere di fatto "eliminato" dalla parziale autotutela. Oltre a tale eccezione che ritiene dirimente, in ordine ad altro punto delle controdeduzioni dell'Ufficio, in particolare circa la natura di attività svolta da circolo, il ricorrente evidenzia la non rispondenza al vero quando l'Ufficio afferma che "secondo il ricorrente il circolo non svolgerebbe attività commerciale" ; il ricorrente circolo non ha negato di svolgere "attività secondaria e strumentale a rilievo commerciale per la quale ha da sempre presentato regolare dichiarazione dei redditi e versato imposte ed IVA." Attività svolta in maniera non continuativa, saltuaria per la quale ha sempre avuto le dovute autorizzazioni. Viceversa l'Ufficio, sulla base della verifica della G.F., ritenendo che tali attività di rilievo commerciale siano rivolte non solo ai soci ma anche a terzi, con conseguente necessità del misuratore fiscale (non presente) commina la sanzione impugna di cui ribadisce l'illegittimità per mancanza del presupposto base:l'attività commerciale.
Chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
Sulle controdeduzioni del ricorrente, l'Ufficio, con memoria depositata anch'essa per l'udienza del
29.07.2025, in ordine alla posizione espressa dal ricorrente - non coincidente con quella esposta nel ricorso circa la tipologia di attività soggette ad IVA - circa lo svolgimento di attività secondaria e strumentale di rilievo commerciale ribadisce che quanto contestato al circolo in sede di accesso della G.F. non è lo svolgimento di attività strumentali allo scopo associativo (non commerciale), bensì lo svolgimento di attività commerciali nei confronti di persone estranee al circolo, in breve a soggetti non associati: attività per la quale l'associazione possiede espressa licenza di pubblico esercizio rilasciate con provvedimenti del 2017 e 2019 indicati in atti.
Pertanto l'Ente, (in quanto munito di autorizzazione per il pubblico esercizio) ove incassi proventi di natura commerciale scollegati all'attività istituzionale deve darne memorizzazione elettronica tramite il misuratore fiscale ovvero mediante scontrino telematico.
Rileva e ribadisce infine che tutte le contestazioni in ordine all'accertamento della attività dell'associazione esulano dal presente giudizio atteso che la sanzione può essere impugnata solo per vizi propri.
Insiste per la reizione del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
L'atto impugnato quale sanzione accessoria comminata ex art. 12, c.3, D.Lgs.471/1997, è stata legittimamente emessa sull'atto di contestazione n. T8DCO0200179/2024 di omessa installazione del misuratore fiscale. Tale atto non è stato impugnato. A ciò consegue la comminazione della sanzione T8DT110000029-2025 di sospensione dell'attività del Ricorrente_1 di "Organizzazione con fini Culturali e Ricreativi (949920) per la durata di giorni 15, come si legge nella parte dispositiva dell'atto impugnato. La sanzione è stata irrogata nella misura minima ed anche per ciò la doglianza di sproporzionalità della stessa in considerazione di quanto già comminato in via amministrativa per l'omessa installazione del misuratore fiscale non è fondata, oltre a dover considerare la autonomia ontologica delle due sanzioni essendo, quest'ultima di tipo "afflittivo" mentre di tipo "restiturio" in senso lato la sanzione amministrativa per omessa installazione.
La precisazione effettuata dall'Agenzia con l'atto di parziale autotutela non comporta la cessazione della materia del contendere come ritiene il ricorrente atteso che tale atto non è totalmente sovrapponibile al precedente ma ne costituisce una esplicitazione - peraltro già espressa nell'atto in parte motiva - della parte dispositiva precisando che la sospensione si riferisce alla sola "Attività di Somministrazione di Alimenti e
Bevande svolta nel circolo" come rilevato dal controllo della G.F., somministrazione sospesa per il periodo indicato nei confronti di tutti - soci e non - non essendo stato il circolo in grado di dare prova delle attività quali-quantitative erano svolte nei confronti dei soci e quali no.Pertanto la materia del contendere resta ed
è solo stata precista e non modificata e tanto meno cessata.
Ritenuto quindi che l'atto impugnato sia stato legittimamente emesso e non modificato dall'atto di precisazione in autotutela parziale - che peraltro se il ricorrente riteneva atto autonomo sostitutivo avrebbe dovuto parimenti impugnare - nessuna cessata materia va pronunciata e, ribadita la legittimità della sanzione applicata come precisata il ricorso va respinto.
Si ritiene tuttavia sussistono motivi per la compensazione delle spese in considerazione della natura dell'Ente e la attività "sociale" dallo stesso comunque svolta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Conferma il provvedimento impugnato, come precisato dal provvedimento di autotutela parziale. Spese compensate
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CELLI LIDA, Presidente e Relatore
FRATINI MASSIMO, Giudice
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 159/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T8DT110000029
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 234/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riportandosi ai propri scritti difensivi chiedono accoglimento
Resistente/Appellato: riportandosi ai propri scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ilpresente ricorso il "Ricorrente_1" corrente in San AN AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'atto di irrogazione della sanzione accessoria n. T8DT110000029/25, a seguito della contestazione n. T8DCO0200179/2024 per omessa installazione del registratore telematico constatato dalla G.F. Compagnia di San AN AR in data
8.8.2024. L'atto di constatazione della violazione per cui è la sanzione accessoria impugnata non è stato impugnato ed è quindi divenuto definitivo. In costanza di tale situazione l'Agenzia applicava la sanzione della sospensione dell'attività di "Organizzazioni con fini culturali e ricreativi" dell'esercizio di Indirizzo_1
- di San AN AR per la durata di giorni 15 consecutivi, con esclusione dei giorni di riposto settimanale e di quelli di chiusura programmata, a decorrere dall' 1.7.2025.
Il ricorrente impugna l'atto sanzionatorio per l'annullamento dello stesso, previa sospensione cautelare nelle more del giudizio. La sospensione veniva concessa in via d'urgenza dal Presidente e confermata all'udienza del 29.07.2025.
Il giudizio veniva messo a ruolo per il merito per l'udienza del 4.11.2025 ove le parti ribadivano le proprie posizioni e richieste come incartate nei rispettivi atti.
A fondamento della propria richiesta di annullamento della sanzione per illegittimità ed infondatezza della stessa, parte ricorrente previa una esposizione circa la natura di Ente del Terzo Settore del Ricorrente_1 e la sua ricaduta all'interno del regime fiscale ad hoc - ovvero sub L.398/1991 all'epoca vigente - afferma che "... in nessun caso poteva essere ritenuta soggetta all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ed all'installazione del misuratore, nè con riferimento ai proventi delle attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali nè in relazione ai proventi della mescita sociale, nè in relazione alle eventuali attività a rilievo IVA". Tale presupposto circa la natura non commerciale dell'associazione sarebbe sato contestato dalla Guardia di
Finanza nella verifica fiscale avviata l'8.8.2024 conclusasi con il PVC notificato il 15.11.2024 per ritenere, invece, l'Ente come commerciale e, per quanto di interesse, per il presente ricorso, contestavano l'omessa installazione del misuratore fiscale, quale violazione principale con atto T8DCO0200179/24. All'esito di tale verifica e della definitività della contestazione della violazione principale di cui sopra per mancata impugnazione, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio controlli della Direzione Provinciale di Arezzo - emetteva l'atto di irrogazione della sanzione accessoria impugnato (T8DT110000029-2025). Sanzione accessoria illegittima, per il ricorrente, in quanto illegittima la sanzione principale proprio per la mancata obbligatorietà dell'associazione ad installare il misuratore fiscale stante la sua natura di ente del terzo settore. Ritenuto dirimente tale motivo di ricorso, l'Ente lamentava inoltre la "nullità della sanzione per violazione del principio di proporzionalità", principio per il quale, in presenza della già sanzionata omessa installazione del misuratore fiscale in disconoscimento delle agevolazioni fiscali per il Terzo Settore, "L'applicazione dell'ulteriore sanzione accessoria della sospensione dell'attività si presenta come un provvedimento inutile rispetto all'efficacia deterrente già ampiamente supportata dalle pretese sanzioni per infedele dichiarazione e dall'effetto della pretesa decadenza dal regime fiscale agevolato".
Circa la mancata impugnazione della sanzione principale - da cui la presente accessoria impugnata - giustifica il fatto con l' errore in cui il contribuente sarebbe caduto all'atto della notifica sia della sanzione per l'omessa installazione del misuratore fiscale sia della sanzione per mancata emissione di scontrino fiscale, ritendento che si trattasse del medesimo atto (la sanzione per omessa emissione di scontrino fiscale è stata impugnata) anche per quanto, a suo dire, sarebbe stato riferito dal messo notificatore.
L'Agenzia, nelle proprie controdeduzioni al ricorso, rileva che la sanzione impugnata è accessoria alla principale - omessa installazione del misuratore fiscale - cui consegue quella accessoria impugnata, comminata ai sensi dell'art. 12, c.3, D.Lgs 471/1997 vigente ratione temporis che prevede la sospensione della licenza o della autorizzazione dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo di giorni 15 (misura minima). Tale norma, controdeducendo al motivo di ricorso sub A per il quale l' applicazione al caso di specie sarebbe (per il ricorrente) illegittima in quanto applicabile solo alla sospensione delle autorizzazioni amministrative e non ad impedire ad una libera associazione lo svolgiemnto delle proprie attività istituzionali, in violazione dell'art. 18 della Costituzione - è viceversa del tutto corretta ed evidenzia l'infondatezza e la pretestuosità del motivo di ricorso. Precisa infatti che L'A.E., quale soggetto svolgente "... attività di controllo e verifica dell'esatto adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti, con il conseguente esercizio di poteri di tipo istruttorio, di accertamento, sanzionatorio e di riscossione è legittimata all'esercizio di poteri autoritativi finalizzati alla ricostruzione del reddito effettivo ed alla reale capacità contributiva con la conseguente irrogazione di sanzioni amministrative..."
Chiarisce, inoltre, che la sanzione applicata di natura "afflittiva", volta a reprimere la violazione e ad impedire la realizzazione della stessa incidendo direttamente sull'attività svolta rientra a pieno nella previsione della disciplina sanzionatoria di cui al D.Lgs. 472/1997, art.3.
Correttamente quindi, l'A.E., dopo aver ricevuto gli atti della G.F., proceduto alla contestazione della mancata installazione del misuratore fiscale con apposito atto, in mancanza di impugnazione dello stesso, ha applicato la sanzione accessoria impugnata che è "sanzione speciale" rispetto a quella principale irrogata ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 472/1977. Infatti, l'art. 12, c.3, del D. Lgs 471/1997 stabilisce espressamente che
"Se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dalla L. 18/1983,è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi...."
Pertanto, stante la defintività della sanzione principale nel caso di specie, la sanzione accessoria non poteva non essere applicata in costanza della principale. Sanzione accessoria che, proprio per il carattere "afflittivo"
e speciale rispetto al sistema dell'art. 16 del D.Lgs.4472/97, una volta comminata in presenza della violazione principale, acquista una sua autonomia rispetto alla principale nel senso che anche una definizione agevolata della stessa non fa venir meno la accessoria (Cfr. Cass. Civ. 2439/2007 recepita dalla Risoluzione 150/E A.
E. 2007). Diverso sarebbe il caso dell'annullamento della principale per insussistenza della violazione: cosa non ricorrente nel caso di specie non essendo stata neppure impugnata la principale. Chiede quindi la reizione del ricorso.
Con memorie depositate per l'udienza del 29.07.2025 parte ricorrente rappresenta che nelle more del ricorso l'A.E. ha notificato provvedimento di "parziale autotutela" della sanzione impugnata che precisa che "La sospensione si riferisce all'attività di somministrazione di alimenti e bevande". Per il ricorrente tale atto è atto nuovo sostitutivo dell'originaria comminazione impugnata che sospendeva ".. l'esercizio dell'attività di " Organizzazione con fini culturali e ricreativi", da cui la cessata materia sull'atto impugnato per essere di fatto "eliminato" dalla parziale autotutela. Oltre a tale eccezione che ritiene dirimente, in ordine ad altro punto delle controdeduzioni dell'Ufficio, in particolare circa la natura di attività svolta da circolo, il ricorrente evidenzia la non rispondenza al vero quando l'Ufficio afferma che "secondo il ricorrente il circolo non svolgerebbe attività commerciale" ; il ricorrente circolo non ha negato di svolgere "attività secondaria e strumentale a rilievo commerciale per la quale ha da sempre presentato regolare dichiarazione dei redditi e versato imposte ed IVA." Attività svolta in maniera non continuativa, saltuaria per la quale ha sempre avuto le dovute autorizzazioni. Viceversa l'Ufficio, sulla base della verifica della G.F., ritenendo che tali attività di rilievo commerciale siano rivolte non solo ai soci ma anche a terzi, con conseguente necessità del misuratore fiscale (non presente) commina la sanzione impugna di cui ribadisce l'illegittimità per mancanza del presupposto base:l'attività commerciale.
Chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
Sulle controdeduzioni del ricorrente, l'Ufficio, con memoria depositata anch'essa per l'udienza del
29.07.2025, in ordine alla posizione espressa dal ricorrente - non coincidente con quella esposta nel ricorso circa la tipologia di attività soggette ad IVA - circa lo svolgimento di attività secondaria e strumentale di rilievo commerciale ribadisce che quanto contestato al circolo in sede di accesso della G.F. non è lo svolgimento di attività strumentali allo scopo associativo (non commerciale), bensì lo svolgimento di attività commerciali nei confronti di persone estranee al circolo, in breve a soggetti non associati: attività per la quale l'associazione possiede espressa licenza di pubblico esercizio rilasciate con provvedimenti del 2017 e 2019 indicati in atti.
Pertanto l'Ente, (in quanto munito di autorizzazione per il pubblico esercizio) ove incassi proventi di natura commerciale scollegati all'attività istituzionale deve darne memorizzazione elettronica tramite il misuratore fiscale ovvero mediante scontrino telematico.
Rileva e ribadisce infine che tutte le contestazioni in ordine all'accertamento della attività dell'associazione esulano dal presente giudizio atteso che la sanzione può essere impugnata solo per vizi propri.
Insiste per la reizione del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
L'atto impugnato quale sanzione accessoria comminata ex art. 12, c.3, D.Lgs.471/1997, è stata legittimamente emessa sull'atto di contestazione n. T8DCO0200179/2024 di omessa installazione del misuratore fiscale. Tale atto non è stato impugnato. A ciò consegue la comminazione della sanzione T8DT110000029-2025 di sospensione dell'attività del Ricorrente_1 di "Organizzazione con fini Culturali e Ricreativi (949920) per la durata di giorni 15, come si legge nella parte dispositiva dell'atto impugnato. La sanzione è stata irrogata nella misura minima ed anche per ciò la doglianza di sproporzionalità della stessa in considerazione di quanto già comminato in via amministrativa per l'omessa installazione del misuratore fiscale non è fondata, oltre a dover considerare la autonomia ontologica delle due sanzioni essendo, quest'ultima di tipo "afflittivo" mentre di tipo "restiturio" in senso lato la sanzione amministrativa per omessa installazione.
La precisazione effettuata dall'Agenzia con l'atto di parziale autotutela non comporta la cessazione della materia del contendere come ritiene il ricorrente atteso che tale atto non è totalmente sovrapponibile al precedente ma ne costituisce una esplicitazione - peraltro già espressa nell'atto in parte motiva - della parte dispositiva precisando che la sospensione si riferisce alla sola "Attività di Somministrazione di Alimenti e
Bevande svolta nel circolo" come rilevato dal controllo della G.F., somministrazione sospesa per il periodo indicato nei confronti di tutti - soci e non - non essendo stato il circolo in grado di dare prova delle attività quali-quantitative erano svolte nei confronti dei soci e quali no.Pertanto la materia del contendere resta ed
è solo stata precista e non modificata e tanto meno cessata.
Ritenuto quindi che l'atto impugnato sia stato legittimamente emesso e non modificato dall'atto di precisazione in autotutela parziale - che peraltro se il ricorrente riteneva atto autonomo sostitutivo avrebbe dovuto parimenti impugnare - nessuna cessata materia va pronunciata e, ribadita la legittimità della sanzione applicata come precisata il ricorso va respinto.
Si ritiene tuttavia sussistono motivi per la compensazione delle spese in considerazione della natura dell'Ente e la attività "sociale" dallo stesso comunque svolta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Conferma il provvedimento impugnato, come precisato dal provvedimento di autotutela parziale. Spese compensate