Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
Il delitto di appropriazione indebita, commesso dal funzionario di banca con la concessione di un credito extra-fido, non integra una fattispecie necessariamente plurisoggettiva perché i comportamenti del soggetto beneficiato, quali l'accensione del conto e la richiesta di fido, pur necessari per la consumazione del reato sono penalmente irrilevanti. (La Corte ha altresì osservato che il soggetto beneficiato, ordinariamente ignaro del preciso contenuto della discrezionalità del funzionario, non è di regola nelle condizioni di discernere il momento in cui la condotta di quest'ultimo abbandona l'interesse della banca e diviene condotta appropriativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2007, n. 26501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26501 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 13/06/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 698
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 22819/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS EP nato il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
sentito il P.M., Sost. Proc. Gen. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile Unicredit s.p.a. Avv. Mazzacuva Nicolo del foro di Bologna, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell'imputato, avv. Ceccato Federico del foro di Milano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 4 marzo 2005 SS EP veniva condannato per tre episodi di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11, commessi nella sua qualità di direttore della filiale milanese di Rolo Banca, poi divenuta Unicredit Italiana s.p.a.. Gli si contestava di aver concesso credito a tre soggetti (due dei quali accomunati dalla presenza della stessa persona fisica), eccedendo i limiti entro i quali la normativa interna, dettata con circolare del 16 maggio 1997, lo autorizzava a concedere fidi. In particolare, quella normativa stabiliva limiti riferiti a quattro diverse tipologie di credito, definite a seconda delle caratteristiche giuridiche ed economiche dell'operazione attraverso la quale il credito veniva accordato, e denominate progressivamente da 1 a 4 secondo l'entità del rischio assunto dalla banca.
La stessa normativa interna riferiva tali limiti non già al singolo soggetto giuridico, ma al "gruppo", entità con la quale si designava il complesso dei soggetti - fossero essi persone fisiche o persone giuridiche - la cui responsabilità patrimoniale risultava in qualche modo collegata e interdipendente in forza di vincoli giuridici, economici o di altro tipo.
Le appropriazioni indebite contestate al SS erano avvenute mediante la violazione di entrambi i criteri dettati dalla circolare interna: e cioè occultando l'appartenenza a un medesimo gruppo di più soggetti simultaneamente affidati, e superando i limiti quantitativi degli affidamenti per categoria di credito e in assoluto.
Contro la sentenza di primo grado il SS proponeva appello, sostenendo in primo luogo la marginalità degli addebiti all'interno di un'attività complessiva estremamente vasta per numero di clienti e per cifra d'affari. Inoltre negava di aver occultato l'appartenenza dei soggetti affidati ad un unico gruppo, che era sempre rilevabile attraverso il sistema informatico della banca, e osservava che i limiti quantitativi di fido stabiliti dalla normativa interna per singola categoria di credito erano cumulabili tra loro, e fruibili cumulativamente all'interno della medesima categoria. Osservava poi che non sussistevano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 646 c.p., poiché egli non aveva agito in collusione con i clienti, ed aveva sempre cercato di curare l'interesse della banca, agendo talvolta contro i clienti affidati.
Con sentenza 20 aprile 2006 la Corte d'Appello di Milano respingeva il gravame, evidenziando le gravissime irregolarità che avevano caratterizzato l'erogazione del credito nei tre casi contestati, tanto da poter esse stesse rappresentare il comportamento collusivo, e confutando l'interpretazione in bonam partem relativa alla cumulabilità dei limiti di fido tra categorie differenti. Contro la sentenza d'appello ricorre il SS a questa Suprema Corte con due motivi, il primo dei quali denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione, in quanto si sarebbe affermato che i clienti di cui ai capi d'imputazione avrebbero conseguito un indebito vantaggio senza darne alcuna prova, e senza spiegare per quale motivo essi non siano stati raggiunti da alcuna contestazione in ordine al credito loro erogato.
Inoltre lo stesso vizio d'illogicità veniva denunciato nell'affermazione secondo cui era stata occultata l'appartenenza al medesimo "gruppo" di più soggetti affidati, e nella mancata considerazione di documenti acquisiti al processo dai quali restava dimostrata la costante collaborazione tra la filiale e la direzione della banca in relazione a ciascuna delle posizioni contestate. Col secondo motivo si denuncia violazione di legge, e in particolare violazione degli artt. 646 e 47 c.p.. Quanto al primo aspetto, si contesta che nella fattispecie si potessero riconoscere gli estremi dell'appropriazione indebita commessa mediante illegittima concessione di fido bancario, per l'assenza dei due tratti caratteristici individuati dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero il comportamento uti dominus nella disposizione del patrimonio aziendale e la collusione col cliente.
Quanto al secondo aspetto, riproponeva l'interpretazione della normativa interna in chiave estensiva, con allargamento dei limiti di fido alla cifra globale assegnata alle singole categorie di credito, e a sostegno di tale interpretazione invocava una successiva istruzione (del 2001) in cui tale fungibilità veniva parzialmente ammessa. In ogni caso, chiedeva che in tale interpretazione, da lui sempre ritenuta corretta, fosse ravvisato l'errore di fatto su legge extrapenale, causa di non punibilità ex art. 47 c.p.. Il ricorso è manifestamente infondato.
La posizione dei clienti della banca beneficiati dall'illegittimo comportamento del SS è ovviamente estranea al tema del giudizio, nel senso che nessun argomento può derivarsi dal fatto che essi non siano stati interessati dalle indagini preliminari o raggiunti dall'esercizio dell'azione penale. L'appropriazione indebita contempla esplicitamente l'ipotesi dell'ingiusto profitto a beneficio di un terzo, sicché il concorso del beneficiato nella condotta dell'agente è solo eventuale.
È sostanzialmente per questa ragione di diritto che gli argomenti agitati nel primo motivo di ricorso sono non pertinenti alla fattispecie. Il ricorrente denuncia infatti illogicità o contraddittorietà della motivazione, dando per scontato che la sentenza avrebbe dovuto farsi carico di dimostrare sia la natura indebita del vantaggio conseguito dai clienti che le ragioni della loro assenza dal processo;
in realtà, mentre il carattere indebito del vantaggio deriva direttamente dall'illegittimità degli atti di erogazione del credito - sui quali la sentenza si è a lungo soffermata - nessuna necessità di ordine logico o giuridico imponeva ai giudici di merito di motivare alcunché in ordine alla posizione dei clienti.
La Corte non ignora che questa specifica doglianza si raccorda con uno dei profili di diritto rappresentati nel secondo motivo di ricorso, laddove si contesta che la condotta dell'imputato fosse caratterizzata dalla collusione col cliente, che secondo una certa giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. Sez. Un. sent. n. 1 dep. il 7 luglio 1989) sarebbe - insieme al comportamento uti dominus - l'elemento rivelatore dell'appropriazione indebita del funzionario di banca per concessione di credito extra-fido.
In realtà il richiamo di quella giurisprudenza al concetto di collusione ha una funzione meramente descrittiva della situazione di fatto entro la quale comunemente si consuma quel delitto, situazione che non può prescindere dalla figura del cliente, al quale fanno capo un complesso di attività di per sè sole prive di significato penale (accensione e intrattenimento del conto, richiesta di fido, presentazione dei titoli all'incasso etc.) senza le quali il delitto non può essere commesso. Malgrado ciò, non sarebbe giuridicamente possibile affermare che questo limitato concetto di collusione debba sempre estendersi fino ad integrare il concorso di persone nel reato, poiché una tale regola equivarrebbe ad ipotizzare una fattispecie necessariamente plurisoggettiva che, come si è visto, non si concilia con la definizione normativa dell'appropriazione indebita. È dunque ben possibile che la collusione di conio giurisprudenziale si arresti ad una soglia di irrilevanza penale relativamente al cliente beneficiato, il quale è ordinariamente ignaro del preciso contenuto della discrezionalità del funzionario, sicché non può agevolmente discernere il momento in cui il comportamento del suo interlocutore si distacca completamente dall'interesse della banca, diventando condotta appropriativa. Deve pure annotarsi che il richiamo alla "collusione" non è una costante nella giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, non mancando precedenti in cui il tratto caratteristico della condotta antigiuridica viene individuato con la sottolineatura di altre circostanze (per un esempio che appare sovrapponibile alla fattispecie in esame cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 49301 dep. il 22 dicembre 2004, secondo cui "Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 137, comma 2, nel prevedere come illecito penale il falso interno del dipendente di una banca, funzionale alla concessione di un credito ad un terzo, configura un reato di pericolo, per la cui sussistenza non è necessario che il credito sia effettivamente concesso o che il patrimonio della banca sia depauperato. Ne deriva che, ove si verifichi quest'ultima ipotesi, deve ritenersi configurabile la diversa e più grave ipotesi dell'appropriazione indebita".
Il ricorrente contesta pure di aver agito "uti dominus", secondo l'altra espressione adoperata in giurisprudenza per la descrizione della condotta in casi simili;
va però chiarito che anche questa frase non può e non vuole ne' sostituire ne' integrare l'art. 646 c.p., proponendosi esclusivamente di descrivere l'atteggiamento del funzionario nel momento in cui consuma l'interversione del possesso nella quale consiste l'appropriazione indebita. L'espressione uti dominus si riferisce quindi a una condotta che non è semplicemente contraria alla normativa interna, ma è antagonistica rispetto agli interessi della banca, e priva di qualsiasi riferimento alle ordinarie funzioni del dipendente.
La notazione dei giudici di merito secondo cui il carattere macroscopico e reiterato delle violazioni contestate al SS ben si concilia con l'atteggiamento di chi agisce iure proprio, disponendo della cosa di cui ha il possesso in funzione di propri obiettivi, appare coerente con le emergenze di fatto esposte nella sentenza impugnata e rispettoso dei principi di diritto applicabili al caso. Tornando al primo motivo, è del tutto inammissibile l'argomento che, sotto le mentite spoglie del vizio d'illogicità, sollecita una nuova valutazione della prova al fine di escludere il comportamento lato sensu decettivo del SS nell'omettere l'evidenziazione dei legami di "gruppo" tra vari soggetti affidati, nonché per escludere che determinate circostanze di fatto pregiudizievoli ai fini dell'affidamento siano state sottaciute. I giudici di merito hanno già esaminato la questione, consistente in accertamento di mero fatto, risolvendola positivamente ed esponendo motivazioni prive di smagliature logiche, e perciò non censurabili in questa sede. Infine, è manifestamente infondata la censura di violazione di legge in relazione alla ritenuta inesistenza dell'errore di diritto su legge extrapenale (art. 47 c.p., comma 3), laddove tale ultima qualità dovrebbe riconoscersi alla normativa aziendale in materia di concessione di credito, e in particolare alla pretesa cumulabilità dei tetti di fido tra categorie di credito differenti. In realtà l'errore di diritto può immaginarsi con esclusivo riferimento alle norme giuridiche propriamente dette, tra le quali - per quanto si voglia ampliare il fluttuante concetto di norma giuridica - non può rientrare una circolare interna di una società di diritto privato. In conclusione, tutti gli argomenti proposti sono manifestamente infondati, e il ricorso deve essere perciò dichiarato inammissibile;
alla ritenuta inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, in ragione della responsabilità connessa alla natura dei motivi proposti, al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si ritiene di determinare in Euro 1.000,00. Le spese di giudizio sostenute dalla parte civile, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte civile, spese che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari. Oltre IVA e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2007