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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/10/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 28/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 23.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN RL. appellante
contro
(CF: ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Cinerari. appellato
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., esta Paniccia. appellata
FATTO E DIRITTO
1. La sig.ra proponeva dinanzi al Giudice di Pace di Rossano Calabro Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/2010 n. 20220305400000774 con la quale la le aveva ingiunto per conto Controparte_2 del , il pagamento della somma di € 1.527,58 a titolo di sanzione CP_1 CP_1 amministrativa per violazione delle norme del D.Lgs. n. 285/1992. Eccepiva in quella sede: -la mancata notifica degli atti prodromici;
-la mancata indicazione del visto di esecutività; -il vizio di motivazione;
-la mancata indicazione
del criterio di calcolo degli interessi e l'illegittimità delle maggiorazioni;
-la decadenza della società concessionaria dal diritto di recupero del credito.
1.1. Si costituivano la e il chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_1 dell'opposizione.
1.2. Con sentenza n. 241/2023 il Giudice di Pace di Rossano Calabro rigettava l'opposizione statuendo che il credito cristallizzato nell'ingiunzione opposta era divenuto incontestabile avendo il dimostrato l'avvenuta notifica del CP_1 verbale di accertamento sotteso.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello la sig.ra sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza per omessa valutazione dei documenti prodotti dall'appellata a sostegno delle proprie ragioni.
2) Nullità della sentenza per genericità dei motivi indicati in sentenza. Ha quindi chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata.
2.1. Si sono costituiti in appello la e il i quali Controparte_2 Controparte_1 hanno dedotto la correttezza delle valutazioni del Giudice di prime cure e hanno chiesto il rigetto del gravame.
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3. L'appello è infondato.
3.1. La documentazione che attesterebbe l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 126 bis del D.Lgs. n. 285/1992, comminata con uno dei due verbali di accertamento sottesi all'ingiunzione impugnata, vale a dire il n. 2322/2018, è del tutto inconferente nella presente sede. La parte avrebbe infatti dovuto far valere tale doglianza, in sostanza concernente la legittimità del richiamato verbale, proponendo avverso quest'ultimo un apposito ricorso ex art. 7 del D.Lgs 1 settembre 2011, n. 150. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 01/04/2021, n. 9059). Il citato principio è pacificamente applicabile anche all'opposizione avverso un'ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639 del 1910, concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, data la facoltà per i Comuni di avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l'ingiunzione di cui al Regio Decreto citato e considerato che anche in tal caso l'attività di
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riscossione si fonda su verbali di contestazione divenuti definitivi a seguito di mancata opposizione (cfr. Tribunale Milano sez. I, 01/08/2023, n.6626). Nel caso di specie l'opponente ha contestato di avere ricevuto la notifica dei verbali richiamati nell'ingiunzione opposta ma ciò è stato smentito dalla documentazione prodotta la quale attesta che il verbale n. 2322/2018 è stato notificato in data 20.7.2018 e il verbale n. 77/2018 è stato notificato il 16.2.2018. Pertanto, non essendo stato impugnato il verbale di accertamento n. 2322/2018, nelle presente sede è insindacabile il merito della sanzione e non può essere posto in discussione l'operato dell'ente creditore. È inoltre infondata la doglianza con cui l'appellante ha lamentato che il verbale n. 77/2018 è stato notificato a persona diversa dalla parte attrice “dalla cui ricevuta non risultano deleghe e/o procure speciali”. Dalle attestazioni fidefacienti presenti sul relativo avviso di ricevimento risulta che la consegna del plico contenente il verbale è stata effettuata ai sensi dell'art. 7 della Legge 20.11.1982, n. 890 presso l'indirizzo del destinatario a mani di soggetto qualificatosi come familiare convivente (madre) e che in pari data l'agente postale ha effettuato la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica. In assenza di querela di falso, tali annotazioni sono sufficienti a provare il perfezionamento della notificazione.
4. Venendo ai restanti motivi di opposizione, non esaminati dal Giudice di prime cure in quanto assorbiti, si osserva quanto segue. In merito all'eccepita mancanza del visto di esecutività va rilevato che a seguito dell'abolizione del corrispondente visto pretorile ad opera dell'art. 229 del D.Lgs. n. 51 del 1998, l'ingiunzione fiscale deve ritenersi “esecutiva di diritto”, pertanto l'ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 non deve essere più corredata da alcun visto di esecutività (in tal senso v. Cass. civ. Sez. V, Ord., 26-01- 2018, n. 1985).
È stato inoltre affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il visto di esecutorietà non si appone sulla singola ingiunzione, ma tutt'al più sui ruoli (Cassazione civile sez. VI, 26/05/2022, n.17079). Il motivo di opposizione è quindi infondato.
4.1. È poi infondato il motivo di opposizione con cui è stata contestata l'insufficiente motivazione dell'atto in quanto nell'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato anche con la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla Amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni La motivazione per relationem (che realizza una mera economia di scrittura) è senz'altro valida poiché rinvia ad atti o documenti che, ancorché non allegati o riprodotti, sono da ritenere conosciuti o comunque conoscibili dal contribuente (cfr. Cass. civ. Sez. V, 22-09-2006, n. 20513). Nel caso in disamina l'ingiunzione fiscale reca tutti gli elementi formali richiesti dalla legge per la sua emissione in quanto vi sono indicati: l'Ente creditore,
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l'importo da corrispondere e le causali con il rispettivo dettaglio delle somme costituenti il totale, gli estremi dei verbali sottesi per violazione del Codice della Strada, il responsabile del procedimento, il termine per provvedere al pagamento, l'indicazione dell'autorità dinanzi a cui può essere impugnata mediante ricorso e il relativo termine di giorni trenta. Non corrisponde poi al vero che non risulta indicato il criterio di calcolo degli interessi posto che nell'atto impugnato è indicato che in base agli artt. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 e all'art. 27 della L. n. 689/1981 la maggiorazione applicata è pari a un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. Va precisato che l'applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27 comma 6 della L. n. 689/1981 è del tutto legittima. La Suprema Corte di Cassazione è oramai ferma nel ritenere che “In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicchè è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cassazione civile sez. VI, 23/03/2021, n.8116; Cassazione civile sez. VI, 10/02/2017, n.3621; Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, n.21259). La giurisprudenza di legittimità ritiene legittima l'applicazione di tale maggiorazione semestrale anche in caso di mancato pagamento di una sanzione comminata con un verbale di accertamento delle infrazioni al c.d. Codice della Strada (si veda, a tal proposito, Cassazione civile sez. VI, 22/12/2017, n.30774).
4.2. Da ultimo, il richiamo all'art. 1 comma 153 della L. n. 244/2007 non è pertinente al caso di specie. Detta norma prescrive che “All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente: "35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo".”. Ebbene è evidente che tale disposizione debba intendersi riferita agli agenti della riscossione di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.L. 31.12.2007 n. 248 –oggi confluiti in e non ai concessionari della Controparte_3 riscossione di cui al medesimo art. 36 comma 2 lett. a), ossia ai soggetti privati –dei quali fa parte l'odierna appellata a cui i Comuni possono Controparte_2 delegare lo strumento di riscossione dell'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.
5. Sulla scorta delle superiori argomentazioni la sentenza appellata va quindi confermata per come integrata dalle illustrate motivazioni.
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6. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio e all'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'appello proposto da Parte_1
AN l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore di
[...]
che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali, IVA Controparte_2 se dovuta e CPA come per legge;
AN l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore del che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali, Controparte_1
IVA se dovuta e CPA come per legge;
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio d'appello.
Castrovillari, 23/10/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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