Sentenza 28 maggio 2020
Rigetto
Sentenza 21 marzo 2023
Accoglimento
Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/07/2025, n. 5969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5969 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05969/2025REG.PROV.COLL.
N. 07992/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7992 del 2024, proposto dai signori AD FI, AL DO, AN AN AR OT, MA AT, AR AU, IO LA, IO NE, LO AR EL, HE CC, LE ME, IL LL, RE RE, IA De ON, AN AR, PA SI, GI UC NN, RT TR, FA AN LI, CO AN, RE TE, TI LL, PI De IS, NI NO, EF RI, IT De MA, IO PP Di IO, DO NA, MA DE, DO FO, ND ES, IE IG ON, GG GA, LA NO, OM OM, LV D'IO, IE TI, AN VE, CE Paratore, rappresentati e difesi dagli avvocati LV Coronas e Umberto Coronas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, 5 marzo 2024, n. 3642, resa tra le parti.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il consigliere Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato Umberto Coronas e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di « integrale e corretta » esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 3642 del 5 marzo 2024, che ha definito i procedimenti riuniti promossi dai ricorrenti indicati in epigrafe alla luce della sopravvenuta decisione della Corte costituzionale del 21 novembre 2023, n. 216, riconoscendo loro il diritto al c.d. “premio anti-esodo” di cui all’art. 2261 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare, c.m.).
1.1. Il relativo contenuto va pertanto integrato con quello di cui alla sentenza non definitiva della medesima sezione II, n. 2881 del 21 marzo 2023 - che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui abrogava (tra l’altro) l’art. 2261 c.m. - emessa all’esito del procedimento originario nel quale sono confluiti i distinti ricorsi in appello avverso le altrettante sentenze del T.a.r. per il Lazio, tutte di rigetto dei gravami esperiti per l’annullamento dei dinieghi di corresponsione del premio opposti agli interessati.
1.2. Il giudice delle leggi ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con effetto di reviviscenza della norma abrogata, anche rifacendosi alla ratio dell’introduzione dell’emolumento, per come si desume dai lavori preparatori della legge istitutiva ed ai corrispondenti principi già affermati con riferimento all’analoga questione concernente l’art. 2262 c.m. (Corte cost., sentenza n. 169 del 2022).
2. In relazione all’esatta consistenza dei crediti, la sezione (v. § 19 della sentenza n. 3642 del 2024), non ritenendo di poter recepire sic et simpliciter i calcoli provenienti dalla parte privata, li ha demandati al Ministero, onerandolo di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza nonché riconoscendo anche la maggior somma tra interessi legali sull’ammontare dovuto e rivalutazione monetaria dello stesso dalla debenza al soddisfo (in applicazione del combinato disposto dell’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell’art. 22, co. 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724). Per il caso di mancata esecuzione, ha nominato commissario ad acta il Segretario generale del Ministero della difesa. Ha infine valorizzato la circostanza che l’esito del giudizio sia dipeso dalla pronuncia della Corte costituzionale ritenendola riconducibile alle « gravi ed eccezionali ragioni » in presenza delle quali può essere disposta la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalla dichiarazione d’incostituzionalità di cui alla sentenza n. 77 del 2018 della medesima Corte, disponendo in tal senso, con statuizione evidentemente riferita ad entrambi i gradi di giudizio, a prescindere dal relativo tenore letterale.
3. Decorso inutilmente il termine (la sentenza è stata notificata a mezzo p.e.c. in data 24 aprile 2024), gli interessati hanno sollecitato l’attivazione del commissario ad acta , cui si sono poi rivolti direttamente con plurime interlocuzioni. In data 1° agosto 2024 il Segretario generale della difesa ha designato il proprio delegato, incaricandolo di provvedere a tutto quanto necessario ad adempiere al giudicato (vedi gli scambi formali con ML, GR e MI, la cui cronologia è incontestata tra le parti e riferita sostanzialmente da entrambe).
3.1. Se ne riportano per comodità ricostruttiva i passaggi salienti, antecedenti alla nota dell’Avvocatura generale dello Stato del 17 settembre 2024, di cui si dirà più avanti:
- in data 1° agosto 2024 è stato designato il delegato all’esercizio dei poteri commissariali (foglio prot. M_D ABBE6E3 REG2024 0066540);
- con foglio prot. M_D AB05933 REG2024 0451899 in pari data, indirizzato al ML e a MARIUGCRA, nonché per conoscenza al Segretario generale della difesa e allo studio legale Coronas, MI chiedeva ai due enti di Forza armata di fornire prova dei pagamenti ovvero delle cause impeditive degli stessi;
- con foglio prot. M_D MUGCRA RG2024 0008684, pure in data 1° agosto 2024, MARIUGCRA informava il commissario ad acta , MI e lo studio legale Coronas di aver disposto in favore dei ricorrenti già appartenenti alla Marina militare il pagamento degli emolumenti dovuti con il “cedolino unico” del mese di agosto;
- con foglio prot. M_D ARM003 REG2024 0091200 del 2 agosto 2024, il ML forniva analoga informativa con riferimento a 29 dei ricorrenti già appartenenti all’Aeronautica militare (pagamento degli emolumenti in questione con il “cedolino unico” del mese di agosto (v. doc.12);
- con foglio prot. n. M_D ABBE6E3 REG2024 0067887 del 5 agosto 2024 indirizzato a MI, nonché per conoscenza a MARIUGCRA, al ML ed allo studio legale Coronas, il delegato del commissario ad acta sollecitava notizie in merito alle risposte pervenute dai su indicati enti (doc.13);
- con foglio prot. M_D AB05933 REG2024 0463701 del 7 agosto 2024, MI riscontrava la suddetta richiesta, ritrasmettendo i precitati fogli prot. M_D MUGCRA RG2024 0008684 1°agosto 2024 di MARIUGCRA e prot. M_D ARM003 REG2024 0091200 2 agosto 2024 del ML e riservandosi di fornire ulteriori notizie;
- con foglio prot. M_D ABBE6E3 REG2024 0184044 del 5 settembre 2024 indirizzato a MARIUGCRA e al ML, nonché per conoscenza a MI e allo studio legale Coronas, il delegato del commissario ad acta chiedeva a MARIUGCRA « di comunicare l’elenco nominativo degli Ufficiali ex MM per i quali è stato disposto il pagamento nel mese di agosto (che da quanto comunicato dovrebbe riguardare la totalità dei ricorrenti ex MM), acquisendo formale attestazione da SMD – UGCRA/CUSI della positiva finalizzazione delle operazioni contabili, con la materiale ricezione nel mese di agosto di quanto spettante »; al ML di « acquisire formale attestazione da SMD – UGCRA/CUSI della positiva finalizzazione delle operazioni contabili relative al pagamento tramite “cedolino unico” del mese di agosto di quanto spettante, con la materiale ricezione da parte dei 29 Ufficiali ex AM inseriti in elenco” e di “fornire aggiornamenti sulla tempistica di pagamento degli emolumenti a favore di ciascuno dei restanti ricorrenti, acquisendo formale attestazione da SMD-UGCRA/CUSI ».
4. Alla data di presentazione del ricorso per ottemperanza, tuttavia, ovvero dopo più di sei mesi dalla notifica della sentenza n. 3642/2024, i ricorrenti riferiscono che nessuno ha ricevuto l’intero premio spettante, con accessori di legge, in quanto:
- n.37 di essi (su 38) hanno avuto un importo che corrisponde al solo 50% di quello dovuto, maggiorato di accessori di legge calcolati in base a criteri che sono rimasti non esplicitati;
- il generale b.a. (r) OM OM non ha avuto alcunché.
4.1. Lamentano pertanto: « Violazione ed elusione del giudicato discendente dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n.3642/2024 pubblicata il 22.04.2024. Violazione e falsa applicazione dell’art.2261 del C.O.M., nonché degli artt.1803 del medesimo C.O.M. e 1, comma 260, della Legge n.190/2014. Violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento. Eccesso di potere per erroneità di presupposti, travisamento di fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta ».
5. Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa per resistere al ricorso, ritenendo di avere ottemperato a quanto richiestogli.
6. In data 6 giugno 2025 i ricorrenti hanno prodotto memoria nella quale riconoscono espressamente (v. pag. 2) che nelle more dell’udienza il Ministero debitore ha corrisposto loro un’ulteriore somma, asseritamente pari al 50 % mancante del premio dovuto, insistendo tuttavia nel gravame sull’assunto - in verità del tutto generico e come tale ex se inammissibile - che non sarebbe stata fornita « la specifica del calcolo », ovvero documentazione contabile aggiuntiva i cui imprecisati contenuti non ne consentono affatto un immediato inquadramento o comprensione.
7. Al contrario, il collegio ritiene che i riscontri da ultimo forniti dall’Amministrazione documentino per tabulas l’avvenuta ottemperanza al giudicato – come detto, di fatto ammessa dagli stessi ricorrenti – chiarendo anche il percorso interpretativo per il tramite del quale è approdato al calcolo delle singole spettanze, rivedendo i criteri in precedenza seguiti.
8. Emerge dunque che l’originaria impostazione « prudenziale e cautelativa », consacrata nella nota circolare del 17 luglio 2024, evidentemente e responsabilmente ispirata dall’esigenza di evitare esborsi in eccesso, consegue alla necessità di sciogliere in via definitiva i dubbi interpretativi circa l’esatta portata della pronuncia della Corte costituzionale, che nulla dice sulla “storicità” della norma ripristinata (per quanto qui di interesse, l’art. 2261 c.m.), determinandone semplicemente la reviviscenza in ragione della caducazione di quella che l’aveva abrogata. Da qui i dubbi circa la riesumata applicabilità della sua versione originaria, impermeabile alle novelle sopravvenute prima dell’abrogazione e segnatamente alla dimidiazione degli importi disposta dall’articolo 1, comma 260, della già ricordata legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha decurtato del 50% il valore dei premi residuali da corrispondere agli aventi titolo.
9. Ciò è avvenuto a seguito dell’intervento chiarificatore della giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. Cons. Stato, sez. II, 21 maggio 2024, n. 4522), cui si è ispirata l’Avvocatura generale dello Stato che, interpellata in merito dall’Amministrazione della difesa, ha rilasciato il parere del 17 settembre 2024 sulla base del quale la stessa ha attuato il revirement interpretativo sotteso alle scelte conformative da ultimo adottate.
10. A far data dal rilascio di tale parere, dunque - id est , come detto, dal 17 settembre 2024 - l’Amministrazione ha documentato di essersi attivata per rivedere le posizioni afferenti gli odierni ricorrenti, al fine di procedere con il consequenziale e dovuto riconoscimento dell’ulteriore e residuale 50 % del premio vantato. A riprova dell’avvenuta ottemperanza, essa ha dunque allegato le comunicazioni di pagamento formulate dai rispettivi enti di Forza armata che, a mezzo di specifici prospetti riepilogativi, specificano le azioni poste in essere a favore di ciascun beneficiario, appartenente sia all’Aeronautica che alla Marina militare.
10.1. Il Comando logistico dell’Aeronautica militare ha altresì chiarito, sempre mediante individuazione nominativa dei singoli interessati:
- che per due ricorrenti (uno dei tre nominativi indicati, non figura infatti fra gli stessi), ovvero il generale b.a. DO e il generale s.a. AN, sarebbe stato mantenuto (cioè non ulteriormente dimidiato) l’importo già dimezzato ab origine dalla norma istitutiva del premio, contenuta nella legge 28 febbraio 2000, n. 42, avendo essi avuto un’età compresa tra i 45 e i 50 alla data della sua entrata in vigore;
- per il restante personale, il premio è riconosciuto nella misura intera.
10.2. Con riferimento infine al generale b.a. OM, la nota dà atto che « è tuttora in corso di definizione presso l’ultimo Ente di servizio (Centro Alti Studi Difesa, […] la situazione relativa alla percezione/attribuzione dei premi », sicché è da presumere che anche la sua posizione venga definita nella tempistica strettamente necessaria in ragione della peculiarità del percorso di carriera.
11. Su tali aspetti e segnatamente sui criteri di calcolo seguiti ed esplicitati gli interessati, come già rilevato (v. § 6) non hanno mosso alcuna significativa censura, non potendo certo essere ritenuta tale la generica rivendicazione di imprecisate spiegazioni aggiuntive ovvero addirittura il tentativo di ribaltare sull’Amministrazione l’onere della prova della satisfattività delle scelte operate rispetto al bene della vita anelato dai ricorrenti, che lamentano di non aver potuto controllare la completezza degli importi.
12. Per quanto sopra detto va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stata ottemperata la sentenza della sezione, n. 3642/2024.
12.1. L’avvenuta produzione della documentazione atta a dimostrare l’ottemperanza all’effetto conformativo della richiamata sentenza solo successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica tuttavia la condanna alle spese dell’Amministrazione intimata, ivi compreso il rimborso del pagamento del contributo unificato del quale i militari sono stati necessariamente onerati nei gradi di giudizio affrontati per far valere i propri diritti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe (n.r.g. 7992/2024), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000/00 (quattromila/00), oltre accessori, C.P.A. e rimborso spese del contributo unificato, da corrispondersi a favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
AN Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
AN Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Vito Poli |
IL SEGRETARIO