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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 29/01/2026, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1029/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6469/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3064/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 12 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M102658/2023 IRES IRAP IVA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7266/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl, esercente attività di commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via Internet, impugnava l'avviso di accertamento n. TF903M102658/2023 con il quale l'Agenzia delle entrate DP di Salerno recuperava a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA maggiori ricavi per € 2.411.807,00.
Eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 41 bis del DPR 600/73, per vizio di motivazione e carenze di prove, per omesso riconoscimento di costi a fronte di ricavi calcolati induttivamente, per carenza dei presupposti impositivi.
L'Agenzia resisteva alle avverse eccezioni insistendo sulla legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno con la Sentenza n.3064/2024 pronunciata il 20.6.2024 e depositata il 9.7.2024 accoglieva il ricorso ritenendo in buona sostanza che l'accertamento si basava su di un riferimento generico ad una segnalazione della GDF su base regionale ( incidenza delle commissioni sul volume di affari pari al 20 % per Amazon e 15 % per eBay), che l'ufficio non aveva contestato nulla circa l'esibizione di tutta la documentazione richiesta dalla stessa Agenzia, e che era immotivata l'applicazione di un'aliquota sulle commissioni perché basata su ricostruzioni generiche e non sulla documentazione depositata.
L'Agenzia propone appello censurando la sentenza per motivazione errata e illegittima su punti rilevanti e decisivi della controversia: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con glia rtt.115 e 116 c.p.c. per l'omesso esame delle prove proposte dall'ufficio e per l'errata valutazione delle prove proposte dalla parte 2) motivazione apparente.
Argomenta che contrariamente a quanto statuito dai primi giudici sussistono i presupposti impositivi riproponendo l'iter che ha condotto all'accertamento come ricostruito dall'ufficio. In particolare il volume d'affari è stato ricostruito sulla base delle provvigioni corrisposte alle piattaforme telematiche (Amazon ed eBay), dati certi e non contestati, ponendo un incidenza delle commissioni sul volume d'affari pari al 20 % per Amazon e al 15 % per eBay. Tali aliquote non sono immotivate e trovano riscontro sui siti di Amazon nei quali le commissioni variano dall'8,24 al 15,45 % e per eBay dal 4,3 al 9 %. Sostiene che l'appellata non ha mai esibito alcuna documentazione in merito alla misura della provvigione corrisposta ad Amazon ed a eBay e che la segnalazione della GDF indicante “la percentuale contestata del 20 %” non poteva essere allegata perché riguardava controlli, anche in sede penale, di terzi soggetti e quindi preclusa all'allegazione. Evidenzia una serie di anomalie a carico dell'appellata fra cui la circostanza che non risultano movimentazioni bancarie in entrata pari al volume d'affari indicato in dichiarazione IVA e alle componenti positive indicate in dichiarazione IRES.
Chiede pertanto in riforma della sentenza di primo grado l'accoglimento dell'appello con condanna della controparte alle spese del giudizio.
Si costituisce in giudizio la società controdeducendo l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, la permanente violazione dell'art. 41 bis del DPR 600/73 perché l'accertamento ha richiesto ulteriori valutazioni rispetto al mero reperimento dei dati utilizzati, la nullità dell'accertamento per la mancata allegazione e/o riproduzione in atto delle contestazioni operate da terzi operatori economici. Argomenta che l'ufficio in appello varia anche le percentuali del commissionato pagato alle due piattaforme distributive confermando la fantasiosa ricostruzione operata, che le transazioni finanziarie trovano perfetta corrispondenza con quanto annotato nelle scritture contabili (allega prospetto degli accrediti Amazon su c/c nel 2017) che rispecchiano in pieno e con fedeltà i fatti gestionali. Sostiene che il contratto con Amazon prodotto non è stato scaricato da Internet ma estratto dall'area riservata di ”marketplace” della società ed è diverso dai contratti tradizionali che richiedono una copia cartacea con firma da entrambe le parti e consultabile solo online.
Chiede pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio del doppio grado da attribuirsi al difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti e valutati i motivi di gravame, le deduzioni di resistenza di controparte, ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Osserva preliminarmente che l'appello dell'Agenzia è al limite dell'inammissibilità in quanto ripropone pedissequamente una parte delle eccezioni difensive introduttive argomentandole come censura alla sentenza di primo grado per l'omessa e/o errata valutazione della documentazione probatoria.
Osserva altresì che l'accertamento dell'Agenzia delle entrate non trova la sua unica fonte normativa nei presupposti di cui all'art.41 bis del DPR 600/73 in quanto effettua una ricostruzione dei ricavi accertandoli in maniera induttiva (pag.5 dell'accertamento: ricavi non dichiarati di cui induttivi € 2.411.807); pur tuttavia il riferimento all'art. 41 bis del DPR 600/73 non è causa di nullità dell'accertamento stesso, per il quale è stato anche esperito il contraddittorio conclusosi negativamente.
Nel merito delle eccezioni formulate dall'Agenzia il Collegio, condividendo nella sostanza quanto statuito dai primi giudici, ritiene che la ricostruzione dei ricavi effettuata dall'ufficio fonda la sua motivazione nelle percentuali di incidenza delle commissioni sul volume d'affari pari al 20 % del commissionato ad Amazon e nella misura massima del 15 % per eBay, cosi come confermate da alcuni controlli della GDF. In pratica l'utilizzo di tale percentuale costituisce la base motivazionale dell'accertamento ed infatti anche l'Agenzia a pag. 4 dell'appello afferma “In sostanza l'ufficio ha riprodotto l'esito della percentuale di incidenza delle commissioni sul volume di affari quale avallata anche dalla Guardia di Finanza in taluni controlli.” In ordine alla motivazione probatoria di tali percentuali l'Ufficio sostiene che le segnalazioni della GDF sono atti interni riservati, perché relativi a procedimenti tributari e penali di altri soggetti, che non è possibile portare a conoscenza di terzi senza incorrere nella violazione della privacy e del segreto d'ufficio.
Il Collegio ritiene quindi che, in mancanza dell'allegazione dei pvc/controlli della GDF richiamati nell'accertamento e comunque del riporto in atto delle valutazioni scaturite dalle indagini fatte dai militari per individuare le percentuali contestate, l'accertamento su tale punto è sfornito di prova e di motivazione, circostanza che rende illegittimo l'accertamento stesso.
Di converso il Collegio condivide l'eccezione difensiva dell'appellata basata sul fatto che la società effettua vendite per il solo canale elettronico–e commerce e che tali tipi vendite sono assistite da un unico mezzo di pagamento, quello bancario. Nel caso di specie la società ha prodotto un prospetto riportante gli accrediti su c/corrente bancario ricevuti dalla piattaforma Amazon per il 2017 ed ha dimostrato che risulta una perfetta corrispondenza fra il totale delle transazioni finanziarie (incassi da vendite) con quanto annotato nelle scritture contabili della società.
Considerato che
l'occultamento di presunti maggiori ricavi conseguiti solo con transazioni tracciate è dimostrabile solo con le relative movimentazioni bancarie il Collegio ritiene che tale dimostrazione, nel caso che occupa (vendite “elettroniche e-commerce”) non è stata fornita.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte respinge l'appello dell'Agenzia delle entrate e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'Agenzia delle entrate a rifondere alla parte appellata le spese processuali per Euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge, da liquidarsi a
Difensore_1favore del difensore antistatario dr. .
Salerno 1 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Mauro De Luca
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6469/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3064/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 12 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M102658/2023 IRES IRAP IVA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7266/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 srl, esercente attività di commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via Internet, impugnava l'avviso di accertamento n. TF903M102658/2023 con il quale l'Agenzia delle entrate DP di Salerno recuperava a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA maggiori ricavi per € 2.411.807,00.
Eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 41 bis del DPR 600/73, per vizio di motivazione e carenze di prove, per omesso riconoscimento di costi a fronte di ricavi calcolati induttivamente, per carenza dei presupposti impositivi.
L'Agenzia resisteva alle avverse eccezioni insistendo sulla legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno con la Sentenza n.3064/2024 pronunciata il 20.6.2024 e depositata il 9.7.2024 accoglieva il ricorso ritenendo in buona sostanza che l'accertamento si basava su di un riferimento generico ad una segnalazione della GDF su base regionale ( incidenza delle commissioni sul volume di affari pari al 20 % per Amazon e 15 % per eBay), che l'ufficio non aveva contestato nulla circa l'esibizione di tutta la documentazione richiesta dalla stessa Agenzia, e che era immotivata l'applicazione di un'aliquota sulle commissioni perché basata su ricostruzioni generiche e non sulla documentazione depositata.
L'Agenzia propone appello censurando la sentenza per motivazione errata e illegittima su punti rilevanti e decisivi della controversia: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con glia rtt.115 e 116 c.p.c. per l'omesso esame delle prove proposte dall'ufficio e per l'errata valutazione delle prove proposte dalla parte 2) motivazione apparente.
Argomenta che contrariamente a quanto statuito dai primi giudici sussistono i presupposti impositivi riproponendo l'iter che ha condotto all'accertamento come ricostruito dall'ufficio. In particolare il volume d'affari è stato ricostruito sulla base delle provvigioni corrisposte alle piattaforme telematiche (Amazon ed eBay), dati certi e non contestati, ponendo un incidenza delle commissioni sul volume d'affari pari al 20 % per Amazon e al 15 % per eBay. Tali aliquote non sono immotivate e trovano riscontro sui siti di Amazon nei quali le commissioni variano dall'8,24 al 15,45 % e per eBay dal 4,3 al 9 %. Sostiene che l'appellata non ha mai esibito alcuna documentazione in merito alla misura della provvigione corrisposta ad Amazon ed a eBay e che la segnalazione della GDF indicante “la percentuale contestata del 20 %” non poteva essere allegata perché riguardava controlli, anche in sede penale, di terzi soggetti e quindi preclusa all'allegazione. Evidenzia una serie di anomalie a carico dell'appellata fra cui la circostanza che non risultano movimentazioni bancarie in entrata pari al volume d'affari indicato in dichiarazione IVA e alle componenti positive indicate in dichiarazione IRES.
Chiede pertanto in riforma della sentenza di primo grado l'accoglimento dell'appello con condanna della controparte alle spese del giudizio.
Si costituisce in giudizio la società controdeducendo l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, la permanente violazione dell'art. 41 bis del DPR 600/73 perché l'accertamento ha richiesto ulteriori valutazioni rispetto al mero reperimento dei dati utilizzati, la nullità dell'accertamento per la mancata allegazione e/o riproduzione in atto delle contestazioni operate da terzi operatori economici. Argomenta che l'ufficio in appello varia anche le percentuali del commissionato pagato alle due piattaforme distributive confermando la fantasiosa ricostruzione operata, che le transazioni finanziarie trovano perfetta corrispondenza con quanto annotato nelle scritture contabili (allega prospetto degli accrediti Amazon su c/c nel 2017) che rispecchiano in pieno e con fedeltà i fatti gestionali. Sostiene che il contratto con Amazon prodotto non è stato scaricato da Internet ma estratto dall'area riservata di ”marketplace” della società ed è diverso dai contratti tradizionali che richiedono una copia cartacea con firma da entrambe le parti e consultabile solo online.
Chiede pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio del doppio grado da attribuirsi al difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti e valutati i motivi di gravame, le deduzioni di resistenza di controparte, ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Osserva preliminarmente che l'appello dell'Agenzia è al limite dell'inammissibilità in quanto ripropone pedissequamente una parte delle eccezioni difensive introduttive argomentandole come censura alla sentenza di primo grado per l'omessa e/o errata valutazione della documentazione probatoria.
Osserva altresì che l'accertamento dell'Agenzia delle entrate non trova la sua unica fonte normativa nei presupposti di cui all'art.41 bis del DPR 600/73 in quanto effettua una ricostruzione dei ricavi accertandoli in maniera induttiva (pag.5 dell'accertamento: ricavi non dichiarati di cui induttivi € 2.411.807); pur tuttavia il riferimento all'art. 41 bis del DPR 600/73 non è causa di nullità dell'accertamento stesso, per il quale è stato anche esperito il contraddittorio conclusosi negativamente.
Nel merito delle eccezioni formulate dall'Agenzia il Collegio, condividendo nella sostanza quanto statuito dai primi giudici, ritiene che la ricostruzione dei ricavi effettuata dall'ufficio fonda la sua motivazione nelle percentuali di incidenza delle commissioni sul volume d'affari pari al 20 % del commissionato ad Amazon e nella misura massima del 15 % per eBay, cosi come confermate da alcuni controlli della GDF. In pratica l'utilizzo di tale percentuale costituisce la base motivazionale dell'accertamento ed infatti anche l'Agenzia a pag. 4 dell'appello afferma “In sostanza l'ufficio ha riprodotto l'esito della percentuale di incidenza delle commissioni sul volume di affari quale avallata anche dalla Guardia di Finanza in taluni controlli.” In ordine alla motivazione probatoria di tali percentuali l'Ufficio sostiene che le segnalazioni della GDF sono atti interni riservati, perché relativi a procedimenti tributari e penali di altri soggetti, che non è possibile portare a conoscenza di terzi senza incorrere nella violazione della privacy e del segreto d'ufficio.
Il Collegio ritiene quindi che, in mancanza dell'allegazione dei pvc/controlli della GDF richiamati nell'accertamento e comunque del riporto in atto delle valutazioni scaturite dalle indagini fatte dai militari per individuare le percentuali contestate, l'accertamento su tale punto è sfornito di prova e di motivazione, circostanza che rende illegittimo l'accertamento stesso.
Di converso il Collegio condivide l'eccezione difensiva dell'appellata basata sul fatto che la società effettua vendite per il solo canale elettronico–e commerce e che tali tipi vendite sono assistite da un unico mezzo di pagamento, quello bancario. Nel caso di specie la società ha prodotto un prospetto riportante gli accrediti su c/corrente bancario ricevuti dalla piattaforma Amazon per il 2017 ed ha dimostrato che risulta una perfetta corrispondenza fra il totale delle transazioni finanziarie (incassi da vendite) con quanto annotato nelle scritture contabili della società.
Considerato che
l'occultamento di presunti maggiori ricavi conseguiti solo con transazioni tracciate è dimostrabile solo con le relative movimentazioni bancarie il Collegio ritiene che tale dimostrazione, nel caso che occupa (vendite “elettroniche e-commerce”) non è stata fornita.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte respinge l'appello dell'Agenzia delle entrate e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'Agenzia delle entrate a rifondere alla parte appellata le spese processuali per Euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge, da liquidarsi a
Difensore_1favore del difensore antistatario dr. .
Salerno 1 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Mauro De Luca