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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/12/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n. 1322 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ed al n. 30 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, poste in decisione all'udienza del 22.12.2025, e vertenti tra
, , in persona del legale Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'Avv. Francesco Giocolano che li rappresenta e difende per procura in atti,
- attori - opponenti -
e
, quale procuratrice di , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Gela, Via Navarra n. 68, presso lo studio dell'Avv. , CP_3 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi per procura in atti,
- convenuto - opposto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (r.g. n. 1322/22), proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 334/22 emesso dal Tribunale di Gela il 30.9.2022, con il quale era ingiunto alla “ debitore, e e , Parte_3 Parte_1 Parte_2 fideiussori, il pagamento in favore di “ , quale procuratrice di “ , della CP_1 Controparte_2 somma di euro 53.927,96, oltre le spese, per esposizione debitoria nei confronti della banca.
Parte opponente eccepiva la decadenza e la nullità della fideiussione omnibus richiamata dall'intimante nel ricorso monitorio per violazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c., alla luce del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia ed in quanto redatta su modulo uniforme ABI, la illegittimità della segnalazione a sofferenza operata dalla in data 1.1.2020 e la Controparte_4 violazione dell'art. 119 TUB, esperendo domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio parte opposta, evidenziando la infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Con successiva citazione (r.g. n. 30/2023), e la “ proponevano Parte_2 Parte_3 opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, avanzando le stesse difese e domande di
Parte_1
Riuniti i due giudizi, all'udienza del 22.12.2025 si svolge la discussione, gli opponenti concludono per la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, parte opposta conclude per il rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
La eccezione di nullità della fideiussione poiché redatta con l'utilizzo della modulistica predisposta dall'ABI, la quale prevede anche la deroga eventuale all'art. 1957 c.c., non può essere accolta.
La natura anticoncorrenziale delle clausole, dichiarata dalla Banca d'Italia per il modello ABI delle fideiussioni omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e l'eventuale espunzione delle corrispondenti clausole inerenti esclusivamente a quel modello di contratto e questa invalidità non si estende alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
12/11/2025, n. 29805).
La caratteristica della fideiussone “omnibus” consiste nel fatto che il fideiussore si impegna a coprire tutti i debiti, presenti e futuri, del debitore principale verso una banca, dunque oltre la copertura di un singolo debito specifico.
Orbene, nel caso in esame, alla luce del contratto di fideiussione in atti, il fideiussore garantisce lo specifico credito di cui al singolo rapporto di apertura di credito e non tutti i debiti presenti e futuri,
e tale garanzia è prestata non in base ad uno schema predisposto unilateralmente, ma a seguito di una trattativa individuale con la banca ed il debitore garantito.
In definitiva, in ordine alla circostanza che la fideiussione sia di fatto conforme al modello ABI del
2003, in quanto riproducente le clausole 2, 6 ed 8 di tale modello, il fatto che le stesse sono oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente comporta l'onere di fornire prova specifica dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, prova nella fattispecie non fornita (sempre Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 12/11/2025, n. 29805).
Conseguentemente, derogato l'art. 1957 c.c., è disattesa l'eccezione di decadenza della garanzia personale per decorso del termine ex artt. 1957 c.c.
Per la domanda riconvenzionale si osserva quanto segue. Il credito ingiunto riguarda una parte di scoperto sul conto corrente, due delle dodici rate di un mutuo chirografario originario di euro 100.000,00, nonché parte residua di anticipo fatture non pagate.
La segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca D'Italia si può giustificare non in presenza di un singolo inadempimento, ma solo sulla base di una accertata condizione di generale e costante difficoltà economico-finanziaria del cliente cui quella sofferenza sia riconducibile.
Orbene, si osserva che nella fattispecie gli inadempimenti sono vari e molteplici, vale a dire lo scoperto di conto corrente, rate di mutuo e anticipo fatture non pagate, circostanze che, complessivamente considerate, manifestano una costante e permanente difficoltà economico- finanziaria del cliente: “In tema di apertura di credito in conto corrente, il prolungato inadempimento del correntista all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come "in sofferenza", atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di
"grave difficoltà economica”, senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità”
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/12/2019, n. 31921. Così anche Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
16/12/2014, n. 26361).
Precisato che in atti vi è l'ordinanza del Tribunale di Gela che, relativamente alla posizione della
“World Fuit S.r.l.”, ha accertato invece la illegittimità dell'iscrizione, manca in ogni caso la prova dell'asserito danno.
Infatti, ai fini dell'eventuale risarcimento, non è sufficiente che il danneggiato provi di non aver potuto ottenere credito da altri istituti bancari, circostanza già priva di riscontri, dovendo dimostrare anche il beneficio economico che avrebbe ottenuto tramite l'utilizzo del denaro ingiustamente negatogli a causa della segnalazione, così come il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/03/2023, n. 6589).
In assenza di qualsiasi elemento di danno, e tale non può essere la mera produzione dei bilanci, non può supplire a tale onere probatorio la consulenza di parte, qualificata dalla giurisprudenza sotto il profilo probatorio, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, come una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico (Cass. civ., Sez. I, 06/08/2015, n. 16552) priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto in via generale ad analizzarla, a confutarne il contenuto ed a tenerne conto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass. civ., Sez. III, 29/01/2010, n.
2063; Cass. civ., Sez. III, 22/04/2009, n. 9551). In ordine all'art. 119 del d.l.vo n. 385/1993, lo stesso prevede che “Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione”.
A parte la circostanza che è in atti la comunicazione della Banca alla del Parte_3
21.11.2019 (doc. n. 10 fascicolo fase monitoria) e, in ogni caso, la eventuale violazione dell'art. 119 può comportare inadempimento, ma il relativo danno deve essere anche in questo caso provato, mentre nella fattispecie non è neanche allegato.
Infine, il debitore moroso che sia stato segnalato dall'intermediaria finanziaria alla Centrale di
Allarme Interbancaria ai sensi dell'art. 125 del d.l.vo n. 385/93, non può esigere la cancellazione del dato, ovvero chiedere i danni, per il solo fatto di non esser stato preventivamente avvisato ai sensi del
3° comma dello stesso articolo 125, dovendo invece dimostrate che, se tempestivamente ammonito, sarebbe riuscito a ripianare l'esposizione debitoria maturata e parte opponente non ha né dedotto, né documentato in alcun modo la circostanza in base alla quale se tempestivamente avvisato avrebbe efficacemente impedito le segnalazioni.
L'opposizione e la riconvenzionale sono conseguentemente rigettate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta l'opposizione; b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) condanna Parte_1
e la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_2 Parte_3 pagamento in solido delle spese processuali pari ad euro 5.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
Gela, 22.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n. 1322 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ed al n. 30 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, poste in decisione all'udienza del 22.12.2025, e vertenti tra
, , in persona del legale Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in Gela, Corso Vittorio Emanuele n. 161, presso lo studio dell'Avv. Francesco Giocolano che li rappresenta e difende per procura in atti,
- attori - opponenti -
e
, quale procuratrice di , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Gela, Via Navarra n. 68, presso lo studio dell'Avv. , CP_3 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi per procura in atti,
- convenuto - opposto -
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (r.g. n. 1322/22), proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 334/22 emesso dal Tribunale di Gela il 30.9.2022, con il quale era ingiunto alla “ debitore, e e , Parte_3 Parte_1 Parte_2 fideiussori, il pagamento in favore di “ , quale procuratrice di “ , della CP_1 Controparte_2 somma di euro 53.927,96, oltre le spese, per esposizione debitoria nei confronti della banca.
Parte opponente eccepiva la decadenza e la nullità della fideiussione omnibus richiamata dall'intimante nel ricorso monitorio per violazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c., alla luce del provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia ed in quanto redatta su modulo uniforme ABI, la illegittimità della segnalazione a sofferenza operata dalla in data 1.1.2020 e la Controparte_4 violazione dell'art. 119 TUB, esperendo domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio parte opposta, evidenziando la infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Con successiva citazione (r.g. n. 30/2023), e la “ proponevano Parte_2 Parte_3 opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, avanzando le stesse difese e domande di
Parte_1
Riuniti i due giudizi, all'udienza del 22.12.2025 si svolge la discussione, gli opponenti concludono per la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, parte opposta conclude per il rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
La eccezione di nullità della fideiussione poiché redatta con l'utilizzo della modulistica predisposta dall'ABI, la quale prevede anche la deroga eventuale all'art. 1957 c.c., non può essere accolta.
La natura anticoncorrenziale delle clausole, dichiarata dalla Banca d'Italia per il modello ABI delle fideiussioni omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e l'eventuale espunzione delle corrispondenti clausole inerenti esclusivamente a quel modello di contratto e questa invalidità non si estende alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (da ultimo Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
12/11/2025, n. 29805).
La caratteristica della fideiussone “omnibus” consiste nel fatto che il fideiussore si impegna a coprire tutti i debiti, presenti e futuri, del debitore principale verso una banca, dunque oltre la copertura di un singolo debito specifico.
Orbene, nel caso in esame, alla luce del contratto di fideiussione in atti, il fideiussore garantisce lo specifico credito di cui al singolo rapporto di apertura di credito e non tutti i debiti presenti e futuri,
e tale garanzia è prestata non in base ad uno schema predisposto unilateralmente, ma a seguito di una trattativa individuale con la banca ed il debitore garantito.
In definitiva, in ordine alla circostanza che la fideiussione sia di fatto conforme al modello ABI del
2003, in quanto riproducente le clausole 2, 6 ed 8 di tale modello, il fatto che le stesse sono oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente comporta l'onere di fornire prova specifica dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, prova nella fattispecie non fornita (sempre Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 12/11/2025, n. 29805).
Conseguentemente, derogato l'art. 1957 c.c., è disattesa l'eccezione di decadenza della garanzia personale per decorso del termine ex artt. 1957 c.c.
Per la domanda riconvenzionale si osserva quanto segue. Il credito ingiunto riguarda una parte di scoperto sul conto corrente, due delle dodici rate di un mutuo chirografario originario di euro 100.000,00, nonché parte residua di anticipo fatture non pagate.
La segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca D'Italia si può giustificare non in presenza di un singolo inadempimento, ma solo sulla base di una accertata condizione di generale e costante difficoltà economico-finanziaria del cliente cui quella sofferenza sia riconducibile.
Orbene, si osserva che nella fattispecie gli inadempimenti sono vari e molteplici, vale a dire lo scoperto di conto corrente, rate di mutuo e anticipo fatture non pagate, circostanze che, complessivamente considerate, manifestano una costante e permanente difficoltà economico- finanziaria del cliente: “In tema di apertura di credito in conto corrente, il prolungato inadempimento del correntista all'obbligo di rientrare dall'esposizione debitoria, legittima la banca alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come "in sofferenza", atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di
"grave difficoltà economica”, senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità”
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/12/2019, n. 31921. Così anche Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
16/12/2014, n. 26361).
Precisato che in atti vi è l'ordinanza del Tribunale di Gela che, relativamente alla posizione della
“World Fuit S.r.l.”, ha accertato invece la illegittimità dell'iscrizione, manca in ogni caso la prova dell'asserito danno.
Infatti, ai fini dell'eventuale risarcimento, non è sufficiente che il danneggiato provi di non aver potuto ottenere credito da altri istituti bancari, circostanza già priva di riscontri, dovendo dimostrare anche il beneficio economico che avrebbe ottenuto tramite l'utilizzo del denaro ingiustamente negatogli a causa della segnalazione, così come il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/03/2023, n. 6589).
In assenza di qualsiasi elemento di danno, e tale non può essere la mera produzione dei bilanci, non può supplire a tale onere probatorio la consulenza di parte, qualificata dalla giurisprudenza sotto il profilo probatorio, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, come una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico (Cass. civ., Sez. I, 06/08/2015, n. 16552) priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto in via generale ad analizzarla, a confutarne il contenuto ed a tenerne conto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass. civ., Sez. III, 29/01/2010, n.
2063; Cass. civ., Sez. III, 22/04/2009, n. 9551). In ordine all'art. 119 del d.l.vo n. 385/1993, lo stesso prevede che “Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione”.
A parte la circostanza che è in atti la comunicazione della Banca alla del Parte_3
21.11.2019 (doc. n. 10 fascicolo fase monitoria) e, in ogni caso, la eventuale violazione dell'art. 119 può comportare inadempimento, ma il relativo danno deve essere anche in questo caso provato, mentre nella fattispecie non è neanche allegato.
Infine, il debitore moroso che sia stato segnalato dall'intermediaria finanziaria alla Centrale di
Allarme Interbancaria ai sensi dell'art. 125 del d.l.vo n. 385/93, non può esigere la cancellazione del dato, ovvero chiedere i danni, per il solo fatto di non esser stato preventivamente avvisato ai sensi del
3° comma dello stesso articolo 125, dovendo invece dimostrate che, se tempestivamente ammonito, sarebbe riuscito a ripianare l'esposizione debitoria maturata e parte opponente non ha né dedotto, né documentato in alcun modo la circostanza in base alla quale se tempestivamente avvisato avrebbe efficacemente impedito le segnalazioni.
L'opposizione e la riconvenzionale sono conseguentemente rigettate.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta l'opposizione; b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) condanna Parte_1
e la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_2 Parte_3 pagamento in solido delle spese processuali pari ad euro 5.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
Gela, 22.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni