Trib. Gela, sentenza 28/12/2025, n. 663
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità della fideiussione per violazione art. 1957 c.c.

    La fideiussione non è omnibus ma garantisce un credito specifico, non è redatta su modulo ABI standard e la deroga all'art. 1957 c.c. è valida in quanto frutto di trattativa individuale. Non è provata l'intesa anticoncorrenziale tra le banche.

  • Rigettato
    Decadenza della garanzia per decorso del termine ex art. 1957 c.c.

    L'eccezione di decadenza è respinta in quanto l'art. 1957 c.c. è stato validamente derogato.

  • Rigettato
    Illegittimità della segnalazione a sofferenza

    La segnalazione è giustificata dalla molteplicità degli inadempimenti che manifestano una costante difficoltà economico-finanziaria del cliente. Manca la prova del danno.

  • Rigettato
    Violazione art. 119 TUB

    La violazione dell'art. 119 TUB è irrilevante ai fini del risarcimento poiché il danno non è stato provato né allegato.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno

    Il danno all'immagine e alla reputazione non sussiste in re ipsa e deve essere provato. La consulenza di parte non ha autonomo valore probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Gela, sentenza 28/12/2025, n. 663
    Giurisdizione : Trib. Gela
    Numero : 663
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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