Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 7017
CASS
Sentenza 6 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La fusione per incorporazione di una società in un'altra (nella specie, di una S.r.l. in una S. p. A.) comporta il subingresso del nuovo soggetto nel processo (in conseguenza dell'estinzione del soggetto originariamente costituito), e, di regola, l'inesistenza della notifica di ulteriori atti processuali al soggetto estinto. Qualora, peraltro, detta vicenda sia intervenuta (come nella specie) nel corso del giudizio di merito, con la prosecuzione da parte del soggetto subentrato (la S.p.A.), costituito in giudizio a mezzo del medesimo procuratore - e recando, d'altronde, l'intestazione della sentenza impugnata ancora l'indicazione dell'ente originario (la S.r.l.), pur riferendosi il dispositivo al nuovo soggetto -, la notifica dell'eventuale ricorso per cassazione al procuratore del nuovo soggetto, ancorché indicato quale procuratore dell'originario appellato, si concretizza in una indicazione meramente erronea della denominazione della parte destinataria, e, in quanto tale, integrando gli estremi della nullità (e non dell'inesistenza) della notificazione stessa, deve intendersi sanata per effetto della costituzione della parte, con operatività "ex tunc", giusta disposto dell'art. 156, terzo comma cod. proc. civ..

Commentario1

  • 1Processo civile appello notificazione declaratoria di inammissibilità secondo appello termine breveAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 aprile 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 7017
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7017
Data del deposito : 6 luglio 1999

Testo completo