Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
La fusione per incorporazione di una società in un'altra (nella specie, di una S.r.l. in una S. p. A.) comporta il subingresso del nuovo soggetto nel processo (in conseguenza dell'estinzione del soggetto originariamente costituito), e, di regola, l'inesistenza della notifica di ulteriori atti processuali al soggetto estinto. Qualora, peraltro, detta vicenda sia intervenuta (come nella specie) nel corso del giudizio di merito, con la prosecuzione da parte del soggetto subentrato (la S.p.A.), costituito in giudizio a mezzo del medesimo procuratore - e recando, d'altronde, l'intestazione della sentenza impugnata ancora l'indicazione dell'ente originario (la S.r.l.), pur riferendosi il dispositivo al nuovo soggetto -, la notifica dell'eventuale ricorso per cassazione al procuratore del nuovo soggetto, ancorché indicato quale procuratore dell'originario appellato, si concretizza in una indicazione meramente erronea della denominazione della parte destinataria, e, in quanto tale, integrando gli estremi della nullità (e non dell'inesistenza) della notificazione stessa, deve intendersi sanata per effetto della costituzione della parte, con operatività "ex tunc", giusta disposto dell'art. 156, terzo comma cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Processo civile appello notificazione declaratoria di inammissibilità secondo appello termine breveAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 aprile 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 7017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7017 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE Presidente
Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere
Dott. Enrico PAPA Cons. relatore
Dott. PP MARZIALE Consigliere
Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 15570 R.G. 1997, proposto da
CANALINA S.N.C., Azienda Agricola di PP PP & F.lli, con sede in Alfonsine, in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa, con procura del 14 novembre 1997 a margine del ricorso, dall'avv. Giancarlo FANZINI, con il quale elettivamente domicilia in Roma, al Lungotevere Michelangelo, presso Gian Marco Grez;
- ricorrente -
contro
ENICHEM S.P.A. (già Enichem - Anic S.r.l.), in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa, con procura in calce al controricorso, dal prof. avv. Francesco GALGANO e dall'avv. Guido POTTINO, quest'ultimo domiciliatario in Roma alla piazza Augusto Imperatore 22;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 15 marzo 1996, depositata col n. 1174 il 3 ottobre 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 marzo 1999 dal Relatore Cons. Enrico Papa;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità e, in via subordinata, per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
L'Azienda Agricola Canalina S.n.c. convenne davanti al Tribunale di Ravenna (con citazione notificata il 23 febbraio 1993) l'Enichem - Anic S.r.l., per conseguirne il risarcimento dei danni derivati dall'occupazione (in forza di decreto del Prefetto di Ravenna del 7 agosto 1989) di una striscia di terreno in fondi di sua pertinenza, con sistemazione d'una condotta ("pipeline") sotterranea per il trasporto di etilene: precisò di avere accettato l'indennità offertale (in lire 135 milioni), avendo successivamente appreso che altri proprietari avevano ricevuto somme molto superiori a titolo risarcitorio e non semplicemente indennitario e sostenendo che, comunque, permaneva il proprio diritto ad ottenere l'integrale risarcimento del danno, essendo stato emesso, il decreto di occupazione temporanea, in carenza di potere ablativo. Resistette l'Enichem-Anic, opponendo che l'Azienda, dopo avere impugnato davanti al TAR il decreto di occupazione, aveva, una volta accettata l'indennità, rinunziato al ricorso, talché la domanda risarcitoria risultava infondata. Il Tribunale, aderendo alla tesi difensiva della convenuta, respinse (con sentenza del 2-15 dicembre 1994) la domanda, condannando l'attrice alle spese.
L'appello della S.n.c. Canalina, nei confronti della Enichem - Anic S.n.c. (in corso di causa, Enichem S.p.a.), fondato sull'impossibilità di ravvisare rinunce agli accordi sull'indennità -per loro natura, non preclusivi tuttavia di azioni risarcitorie-, sulla diversità di presupposti fra tutela giurisdizionale amministrativa ed ordinaria, e sul fondamento dell'azione risarcitoria sulla esecuzione dell'opera emersa solo dopo l'accettazione dell'indennità, è stato respinto dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 15 marzo 1996, depositata col n. 1174 il 3 ottobre successivo. Ha superato, la corte territoriale, il triplice profilo dell'impugnazione, rilevando che: a) l'ampia portata transattiva dell'atto sottoscritto dalla appellante -con espressa precisazione che "niente altro sarà dovuto per qualsiasi titolo"- non consente la limitazione dell'accordo alla sola indennità; b) l'inserzione dell'accordo nel complessivo contesto, con rinunzia al ricorso avverso il decreto di occupazione, comportando "comunque acquiescenza alla situazione giuridica ritenuta illegittima", non si concilia, in mancanza di espressa riserva in tal senso, col permanere di titoli risarcitori;
c) l'azione aquiliana non può essere ricollegata all'esecuzione materiale dell'opera, avvenuta in corso di occupazione, in forza del decreto al cui annullamento l'esproprianda risulta aver rinunziato.
Per la cassazione della sentenza ricorre l'Azienda, con due motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l'Enichem S.p.a.
Motivi della decisione
La Società Canalina denunzia, col primo mezzo, violazione degli artt. 24 segg., 47 segg., 71 segg. legge 2359/1865; 15 segg. legge 865/1971; 2043 c.c.; 1341, 1342, 1369, 1370, 1371 c.c., e connesso difetto di motivazione. Lamenta, sotto un primo profilo, la mancata considerazione dell'autonomia ontologica fra ablazione legittima ed illegittima e, nell'ambito della prima, fra occupazione d'urgenza ed espropriazione;
e rileva, sotto un collegato aspetto, come ciò abbia portato a considerare il carattere "onnicomprensivo" dell'accordo sulla indennità di esproprio, cosi disapplicando le regole ordinarie di ermeneutica, in quanto: l'accordo amichevole non costituisce transazione ma, essendo inteso a definire l'indennità -quale diritto dell'espropriato-, lascia sussistere l'interesse a rilevare eventuali illegittimità del procedimento, in vista di un maggior ristoro;
esso, in concreto, non prevedeva il trasferimento dell'immobile od altro effetto costitutivo;
erronea risulta quindi l'affermazione della natura transattiva del ripetuto accordo, non avendo il giudice "a quo" ulteriormente considerato che in esso si parla solo di indennità definitiva di esproprio, onde a tale oggetto va rapportata l'affermazione "niente sarà dovuto per qualsivoglia titolo" - altrimenti si verserebbe in presenza di una clausola di limitazione della responsabilità-, senza possibilità di riferimento a titoli risarcitori.
Col secondo mezzo, denunzia violazione dell'art. 1967 c.c. e vizio di motivazione: ribadendo che il titolo risarcitorio era sorto per effetto della esecuzione dell'opera -con accessione invertita-, sulla base di un decreto di occupazione viziato per carenza assoluta di potere ablativo, nega ogni effetto sulla domanda, in concreto proposta, della rinunzia al ricorso al TAR, che avrebbe comportato -a voler seguire la tesi meno rigorosa e di minor favore per la ricorrente- abbandono del "petitum" di annullamento, ma non anche di quello risarcitorio.
La controricorrente oppone l'inammissibilità della impugnazione avversaria. Essa è stata proposta infatti contro l'Enichem-Anic S.r.l., soggetto estinto a seguito della fusione per incorporazione nella Enichem S.p.a., già costituita in grado di appello, con conseguente inesistenza della relativa notifica: ciò implica il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, per l'efficacia sanante "ex nunc" della costituzione dell'intimata, in effetti intervenuta dopo la scadenza del termine lungo per impugnare. Il ricorso risulta infondato e va, dunque, respinto. La pregiudiziale questione d'inammissibilità -proposta, quale unica difesa, dalla resistente Enichem S.p.a.-, in via di principio esatta con riguardo ai casi di fusione per incorporazione (Cass., Sez. un., 366/1992; più di recente, Cass. 3780/1998), vicenda che, facendo subentrare il nuovo soggetto nel processo per estinzione del precedente, rende inesistente la notifica di atti processuali al soggetto estinto, non appare utilmente invocata per l'ipotesi in esame. Difatti, essendo intervenuta la vicenda stessa nel corso del giudizio di merito, con la prosecuzione da parte del soggetto subentrato (Enichem S.p.a.), costituito in giudizio a mezzo del medesimo procuratore, e recando, d'altronde, la intestazione della sentenza impugnata ancora l'indicazione dell'ente originario (Enichem Anic S.r.l.), anche se nel dispositivo viene menzionato il soggetto collettivo subentratogli, la notifica del ricorso al procuratore di quest'ultimo, ancorché indicato quale procuratore dell'originario appellato, si concretizza in mera erronea indicazione della denominazione della parte destinataria, ed, in quanto tale, configurandosi quale nullità, e non inesistenza, della notificazione stessa, deve intendersi sanata, per effetto della costituzione, con operatività "ex tunc", ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.c. (cfr., in via generale, Cass. 12998/1991). Passando all'esame del ricorso, il collegio rileva che le censure, in esso contenute, risultano enunciate in via estratta, e, con riguardo alla fattispecie esaminata, rivelano sostanziale natura di merito.
La diversificazione fra titoli indennitario e risarcitorio, da un lato, e la possibilità della cd. doppia tutela -in caso di lesione, per effetto dell'azione amministrativa di diritti soggettivi dei privati-, dall'altro, e, così, la stessa azionabilità di pretese per far valere eventuali illegittimità della procedura ablatoria, si esauriscono in affermazionì di principio, superate, nel caso in esame, dal collegamento funzionale, stabilito dal giudice "a quo", fra l'accordo sull'indennità e la rinunzia al ricorso, in sede di giurisdizione amministrativa, per l'annullamento del decreto di occupazione. È questa, appunto, l'indagine di merito che, condotta secondo criteri immuni da vizi logici e giuridici, non appare per la via seguita dal ricorrente superabile, tanto più ove si consideri che lo stesso, ancora nella presente sede, si limita a dedurre una "radicale carenza di potere ablativo", della quale non indica nemmeno le ragioni (cfr. ricorso, a pag. 9, dove, in via di mera esemplificazione, si allude alla inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero delle ragioni di indifferibilità e di urgenza), nel dichiarato -ma non più conseguibile- intento di fondare un'azione risarcitoria che il giudice di merito ha ritenuto correttamente preclusa.
Ciò vale a superare entrambi i motivi del ricorso, che deve pertanto essere rigettato.
Le ragioni della decisione consigliano la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999