Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 06/03/2026, n. 4320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4320 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04320/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08927/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8927 del 2025, proposto da
FA NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Scuderi e Valentina Magnano San Lio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di SC IV SI, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Forte e Mara Boffa, con domicilio eletto presso lo studio Bruno Forte in Sora, via Matteotti n. 2;
per l'annullamento
- del decreto prot. gen. n.1497/2025 del 19.05.2025, mai comunicato personalmente al ricorrente, ma in pari data pubblicato sul sito istituzionale della resistente, con cui il Rettore dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma ha approvato gli atti della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) presso il Dipartimento di Pianificazione, design, tecnologia dell'architettura della Facoltà di Architettura per il GSD 08/CEAR-08 - SSD CEAR-08/B, codice concorso 2024RTTA030, indetta giusta D.R. 2431/2024 del 07.10.2024, pubblicato su G.U. IV SERIE SPECIALE n. 82 del 11.10.2024, individuando quale vincitore, il controinteressato Dott. F.L. SI;
- di tutti gli atti e verbali della procedura, ivi compresi, nei limiti d'interesse:
-- il verbale della seduta preliminare n. 1 del 18.02.2025 (e i suoi allegati);
-- il verbale della seconda riunione del 04.04.2025 (e i suoi allegati);
-- il verbale della terza riunione del 05.05.2025 (e i suoi allegati);
-- il verbale della quarta riunione del 08.05.2025 (e i suoi allegati);
-- la relazione conclusiva predisposta in data 08.05.2025;
- del Verbale del Seminario del 29.5.2025, "ai sensi dell'art. 13, co. 2, del Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II fascia e dei RTT presso Sapienza Università di Roma, di cui al DR 770/2023 del 30.3.2023 ";
- del Verbale del Consiglio di Dipartimento riservato ai professori Ordinari e ai professori Associati del 29.05.2025, recante parere favorevole alla chiamata del Dott. SI (trasmessi al ricorrente, a seguito di accesso, il 17.06.2025);
- nei limiti d'interesse, del D.R. n.226 del 22.01.2025 di nomina della commissione di concorso, il verbale del sorteggio del 17.12.2024 e i relativi allegati e atti presupposti, compreso il verbale del Consiglio di Dipartimento riservato del 25.11.2024 n. 10;
- di ogni altro atto o provvedimento, precedente e/o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale e allo stato sconosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e di SC IV SI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. CE SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. Il dott. FA NE ha partecipato alla procedura selettiva – indetta dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza con D.R. – per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), senza riserva di partecipazione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, L. 240/2010, così come modificato dall’art. 14, comma 6-decies, D.L. 36/2022, conv. modif. L. 79/2022, per il Gruppo scientifico-disciplinare 08/CEAR-08 (Design, tecnologia dell’architettura, architettura tecnica e gestione dell’ambiente costruito) e Settore Scientifico Disciplinare CEAR-08/B (Produzione e gestione dell’ambiente costruito).
All’esito dei lavori della nominata Commissione (consistiti nella valutazione dei curricula , dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, previa determinazione dei relativi criteri, e nell’espletamento di un colloquio in forma seminariale e di una prova diretta ad accertare le
competenze linguistico-scientifiche), è stata formulata la seguente graduatoria di merito:
- dott. SC IV SI: punti 73,25;
- dott. FA NE: punti 61,14;
- dott. Ugo Maria Coraglia: punti 51,08;
- dott.ssa Virginia Adele Tiburcio: punti 47,64;
- dott. Alessandro D’Amico: punti 44,65.
Il primo classificato è stato perciò individuato quale vincitore della procedura.
Con D.R. n. 1497/2025 del 19 maggio 2025, sono stati approvati gli atti della Commissione.
I.1.1. Con ricorso notificato (all’Ateneo, quale Amministrazione intimata, e al dott. SI, quale controinteressato) il 17 luglio 2025 e depositato il 1 agosto 2025, il dott. NE ha impugnato gli esiti della procedura selettiva, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, ed in particolare del co. 8, del Regolamento di Ateneo approvato con D.R. n.770/2023 e dell’art. 97 della Costituzione – Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione e presupposti – Travisamento »: lamenta il ricorrente che la Commissione sarebbe stata illegittimamente composta, in quanto uno dei suoi componenti (il prof. Alessandro RI) non avrebbe potuto essere nominato in forza dell’art. 9, comma 8, del Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di i e ii fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma (a mente del quale: « È fatto divieto ai componenti effettivi delle Commissioni giudicatrici di far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso SSD e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina in virtù del quale hanno svolto le funzioni di commissario »), avendo già composto, con nomina risalente al 12 aprile 2024, la Commissione di altra procedura concorsuale con indizione risalente al mese di gennaio 2024;
- « II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, co. 3, della L. 204/2010, del D.M. 21.10.2024 n. 1658, del Regolamento di Ateneo approvato con D.R. n.770/2023, dell’art. 3 della L. 241/1990 e degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 ss.mm.ii. – Violazione del bando di concorso, approvato con D.R. n. 2431/2024 del 07.10.2024 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, presupposti ed istruttoria, sviamento, travisamento, contraddittorietà e violazione del principio della par condicio »: il ricorrente denunzia diversi profili di illegittimità dell’operato della Commissione nella sua valutazione e in quella del controinteressato; in particolare:
-- quanto ai titoli, ne sarebbero stati valutati numerosi che il controinteressato non avrebbe autocertificato, ma che si sarebbe limitato ad indicare nel curriculum vitae (a sua volta privo di autocertificazione), talvolta senza neppure debitamente documentarli; in ogni caso la valutazione dei titoli presenterebbe diversi profili di apoditticità e/o arbitrarietà, poiché la Commissione si sarebbe limitata a formulare giudizi asettici dai quali non si evincerebbe un effettivo apprezzamento;
-- quanto alle pubblicazioni, sarebbe stata valutata una monografia del controinteressato “in corso di pubblicazione”, senza che l’accettazione per la pubblicazione fosse attestata « secondo le norme vigenti » (come invece richiesto dall’art. 5 del bando); le ulteriori pubblicazioni sarebbero state oggetto di una valutazione eccessivamente favorevole per il controinteressato ed eccessivamente sfavorevole per il ricorrente, senza una puntuale e adeguata motivazione a supporto;
-- non sarebbe stato attribuito il giusto rilievo alla produzione scientifica complessiva e sarebbe altresì mancato un effettivo raffronto globalmente comparativo dei candidati.
I.1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. L’Ateneo intimato e il controinteressato si sono costituiti in giudizio al fine di resistere al ricorso.
I.2.1. Entrambi hanno depositato documenti e memorie a confutazione delle doglianze avanzate con il gravame.
I.3. Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025, fissata per la trattazione della domanda di tutela cautelare, parte ricorrente vi ha rinunciato per un abbinamento al merito.
I.4. Fissata, a seguito di ciò, l’udienza di discussione, il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 cod. proc. amm. al fine di ribadire, anche controdeducendo alle difese delle controparti, le proprie prospettazioni difensive, insistendo per l’accoglimento della proposta impugnazione.
I.4.1. A tale memoria il controinteressato ha tempestivamente replicato.
I.5. All’udienza pubblica del 20 gennaio 2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.2. Il primo motivo non può trovare condivisione.
Va preliminarmente evidenziato che « le norme che disciplinano le cause di incompatibilità, siccome restringono l’esercizio di un diritto o di una funzione, devono essere qualificate come norme di stretta interpretazione, applicabili solo alle fattispecie in esse tassativamente descritte » (in termini T.A.R. Abruzzo, Sez. I, 29 maggio 2025, n. 261).
Ciò tenuto presente, è controverso fra le parti se nel caso di specie siano configurabili i due presupposti, richiesti dall’art. 9, comma 8, del Regolamento di Ateneo, necessari a far sorgere la causa di incompatibilità, ossia che si fosse in presenza della « stessa tipologia di procedura selettiva » e per lo « stesso SSD ».
II.2.1. Il primo di tali presupposti non è ravvisabile, in quanto la procedura oggetto del presente giudizio è una « procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di RTT senza riserva di partecipazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall’art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 » (art. 1, terza riga della tabella, del D.R. n. 2431/2024), mentre l’altra procedura – nella quale il prof. RI era stato nominato, nell’arco temporale rilevante – componente effettivo della Commissione – era una « procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di RTT riservata, ai sensi dell’art. 14, comma 6- septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, così come modificato dall’art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai soggetti che siano, o siano stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti per RTDA, di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che siano stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca, di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 » (art. 1, terza riga della tabella, del D.R. 9/2024).
II.2.1.1. Il ricorrente, al riguardo, ritiene che l’identità o la diversità fra le procedure dovrebbe essere stabilita « solo ed esclusivamente in relazione ed in funzione della figura da reclutare » (così in particolare pag. 6 della sua memoria ex art. 73 cod. proc. amm.), mentre sarebbe a tal fine irrilevante la presenza di una “riserva”, che atterrebbe invece a «“ macro-profili programmatori” ed organizzativi » (pag. 5 della stessa memoria) incidenti esclusivamente sui requisiti di ammissione.
II.2.1.2. La tesi, ancorché suggestiva, non può essere seguita alla luce dell’art. 5, comma 3, del Regolamento che – nel disciplinare gli atti propedeutici all’emissione del bando – dispone che, « per le procedure di reclutamento dei RTT, la proposta del Dipartimento deve contenere », tra l’altro, « c) l’indicazione se la procedura da attivare è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 2 del presente Regolamento »: non vi è perciò identità, secondo la regolamentazione dell’Ateneo in rilievo, fra “procedure aperte” e “procedure riservate”.
D’altra parte, pure in sede giurisprudenziale non si è mancato di affermare che la procedura con riserva di partecipazione configuri una « diversa modalità di reclutamento » rispetto ad un concorso aperto a tutti (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 26 marzo 2025, n. 2552).
II.2.1.3. Ogni ulteriore considerazione è preclusa dalla evidenziata impossibilità di praticare un’interpretazione estensiva o analogica della causa di incompatibilità: la tipologia di procedura deve essere la « stessa », mentre non è sufficiente che si tratti di procedura “simile” o “affine”.
Può peraltro (sia pure incidentalmente) rilevarsi che una tale “similitudine” o “affinità” fra “procedure aperte” e “procedure riservate” non risulta predicabile dal momento che la selezione riservata – come in parte rilevato dal controinteressato nei suoi scritti difensivi – è volta a soddisfare esigenze di stabilizzazione che, per contro, non rilevano nelle procedure in cui alcuna riserva è prevista.
II.2.2. Le considerazioni che precedono fanno sì che si possa prescindere dall’ulteriore questione, su cui le parti hanno dibattuto, inerente alla medesimezza o meno del SSD oggetto delle procedure (in sintesi, il ricorrente valorizza la corrispondenza, rinvenibile negli Allegati A e B del D.M. 639/2024, fra il SSD ICAR/11 – oggetto della prima procedura – e il SSD CEAR-08/B – oggetto della procedura impugnata in questa sede –, mentre il controinteressato sostiene che, a seguito della rideterminazione degli SSD operata con il medesimo D.M., non vi sarebbe una piena coincidenza – e dovrebbe quindi essere esclusa l’identità – fra l’ex SSD ICAR/11 e l’attuale SSD CEAR-08/B).
È infatti sufficiente escludere – come si è supra escluso – che si sia in presenza della « stessa tipologia di procedura selettiva » affinché la denunziata causa di incompatibilità del commissario sia da reputarsi non integrata.
II.3. Il secondo motivo è anch’esso, nel suo complesso, infondato.
II.3.1. In termini generali, va rammentato che, nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto gli esiti di concorsi universitari, « per giurisprudenza assolutamente consolidata le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto nel momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, quanto in quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione » (Cons. Stato, Sez. VII, 24 ottobre 2024, n. 8512).
In maniera più diffusa e analitica, il Consiglio di Stato ha avuto occasione di affermare (anche ribadendo e precisando gli indirizzi ermeneutici emersi in subiecta materia ) quanto segue: « La valutazione dell'attività svolta dalla Commissione per giungere alla predeterminazione dei criteri deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l'eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un'inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva.
L'importante è che i criteri individuati siano né vaghi né generici, ma idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l'ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell'iter logico seguito (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454).
Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale. Questa operazione (che, ancora una volta, può essere disciplinata dai singoli regolamenti o prefigurata dalla stessa Commissione in sede di predisposizione delle modalità valutative) può avere contenuti diversi.
Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. Ciò perché bisognerebbe stilare ex ante una "classifica" dei valori di ogni possibile titolo/pubblicazione che i candidati potrebbero in teoria produrre, il che non sarebbe, ovviamente, neanche ipotizzabile.
La previsione di un "peso" specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all'arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell'ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598) » (Cons. Stato, Sez. VII, 27 giugno 2024, n. 5685).
Dev’essere parimenti richiamato il « consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale […] secondo cui nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati), per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. In altri termini, la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell'idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803; T.A.R. Veneto, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 24) » (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 3456).
D’altra parte, infine, il ricorrente « sconfina nel merito delle suddette valutazioni ed addirittura corregge i punteggi assegnati ai candidati, indicando i punteggi che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere attribuiti agli stessi per effetto della corretta valutazione inerente le allegazioni dei candidati: egli viene, così, a sovrapporre le proprie personali valutazioni a quelle della Commissione, il che, per giurisprudenza costante, non è consentito (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, n. 6892/2023, cit.; id., 18 gennaio 2023, n. 615; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. V, 14 dicembre 2023, n. 10807; id., 17 gennaio 2023, n. 561; Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4665 e n. 4666; id. 25 agosto 2020, n. 5204; id., 25 luglio 2019, n. 5266; Sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1248) » (così Cons. Stato, Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4956).
II.3.2. Allo scrutinio delle censure di cui al motivo in esame deve procedersi tenendo conto dei sopra richiamati (e pienamente condivisi) princìpi giurisprudenziali.
II.3.2.1. Deve preliminarmente aggiungersi che « il giudizio comparativo tra i candidati [ha] carattere sintetico e non analitico e non [è], comunque, un confronto sinottico, punto per punto, tra i singoli candidati »: è necessario, ma anche sufficiente, che « la valutazione della Commissione, per essere adeguatamente motivata, [contenga] un minimum argomentativo che spieghi le ragioni per le quali determinate categorie di titoli siano state valutate con un certo punteggio numerico » giacché, « in mancanza di un’analitica valutazione e indicazione dei titoli valutabili e dei singoli punteggi attribuiti ai titoli, non appare comprensibile il punteggio complessivo ottenuto per ciascuna voce dei titoli, ed altrettanto oscuro appare, di conseguenza, l’esito della valutazione comparativa » (Cons. Stato, Sez. VII, 10 luglio 2025, n. 6025).
Le richiamate carenze, idonee ad integrare il vizio di eccesso di potere nell’operato delle Commissioni esaminatrici, non sono in alcun modo riscontrabili nella fattispecie in esame, giacché la Commissione ha proceduto:
- dapprima, ad una puntuale e analitica ricognizione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati, dando atto di quali ha ritenuto valutabili e le relative ragioni (cfr. Allegato 2 al verbale della seconda riunione del 4 aprile 2025);
- poi, ad attribuire i punteggi nel rispetto dei criteri stabiliti nella valutazione preliminare, accompagnando il voto numerico con un sintetico giudizio esplicativo (cfr. Allegato 3 al verbale della terza riunione del 5 maggio 2025).
II.3.3. In ordine alle doglianze raggruppate sub II.A), « Sulla valutazione e l’attribuzione dei punteggi per i titoli », dev’essere disattesa la prospettazione del ricorrente - sub II.A.I), pag. 7 ss. del ricorso - secondo la quale non avrebbero dovuto essere considerati valutabili i titoli dei quali il controinteressato non abbia puntualmente e specificamente autocertificato e/o documentato il possesso.
Difatti, come questo Tribunale ha già avuto occasione di affermare (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, 9 maggio 2023, n. 7820), il fatto che la lex specialis imponga di presentare un curriculum vitae implica che quanto ivi dichiarato debba essere oggetto di valutazione da parte della (Amministrazione, per il tramite della) Commissione: diversamente opinando, difatti, la stessa presentazione del CV risulterebbe priva di ratio e, in ogni caso, non verrebbero rispettati i princìpi della semplificazione amministrazione e della valorizzazione esclusiva del merito nei pubblici concorsi.
II.3.3.1. Dal momento che la Commissione ha valutato esclusivamente titoli dei quali il controinteressato aveva dichiarato il possesso (il contrario non viene neppure allegato dal ricorrente), il suo operato non risulta illegittimo sotto tale profilo.
II.3.4. Quanto ulteriormente dedotto in punto di valutazione dei titoli - sub II.A.II), pag. 11 ss. del ricorso - si risolve in una contestazione (variamente argomentata) relativa all’attribuzione di punteggi e/o alla formulazione di giudizi, il che però intrinsecamente inerisce al merito della valutazione tecnico-discrezionale, in quanto tale non sindacabile in assenza di palesi vizi estrinseci che, nella specie, non è dato in alcun modo ravvisare.
II.3.5. Per quanto concerne le censure sub II.B, « Sulla valutazione e l’attribuzione dei punteggi per le (12) pubblicazioni selezionate », non può essere condiviso l’assunto del ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe illegittimamente valutato la monografia del controinteressato, giacché « le previsioni della lex specialis della procedura prevedenti la possibilità di attribuire considerazione alle pubblicazioni semplicemente “accettate per la pubblicazione” devono ritenersi finalizzate ad “ampliare il novero delle produzioni scientifiche valutabili, che non sono solo le pubblicazioni, ma anche i testi accettati per la pubblicazione. E se per pubblicazione, secondo la giurisprudenza, si intende la stampa a cura di un editore (e non di un mero tipografo), per testo accettato per la pubblicazione non può che, logicamente, intendersi il testo accettato da un editore per la successiva pubblicazione” (Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2013, n. 1512, punto 8.7 della motivazione) » (così T.A.R. Toscana, Sez. IV, 21 ottobre 2025, n. 1652, che richiama anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1772 in punto di « sufficienza dell’assegnazione del codice ISBN ai fini della valutabilità della pubblicazione »).
II.3.5.1. Gli ulteriori profili di doglianza, vertenti sulla (asseritamente) illegittima o comunque ingiustificata svalutazione delle pubblicazioni del ricorrente e sulla sopravvalutazione di quelle del controinteressato (anche in punto di pertinenza, ovvero di minore e/o maggiore pertinenza con il SSD di riferimento), sconfinano anch’essi nel merito degli apprezzamenti tecnico-discrezionali della Commissione - in quanto tali sindacabili soltanto a fronte di manifeste erroneità, illogicità o arbitrarietà, che tuttavia nella specie non è dato ravvisare - e non possono perciò essere positivamente apprezzati.
II.3.6. Le medesime considerazioni valgono in relazione alle censure sub II.C), « Sulla valutazione della produzione scientifica complessiva e sulla carenza di una valutazione globale e di merito dei singoli candidati », con le quali non vengono dedotti errori di fatto o macroscopiche illogicità, quanto piuttosto una valutazione non condivisa a cui però non ne può essere sostituita una (eventualmente ed ipoteticamente) diversa di questo Giudice.
II.4. Conclusivamente, il ricorso dev’essere respinto alla luce della complessiva infondatezza delle censure che sono state proposte.
II.5. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e agli interessi ad esse sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE CI, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
CE SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SS | AE CI |
IL SEGRETARIO