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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/05/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1904/2019 R.G. promossa da
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Gianpaolo Aita
-RICORRENTE-
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Stefano Controparte_1
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Filice e
Umberto Ferrato
-RESISTENTE-
oggetto: risarcimento del danno da mancata assunzione;
aliunde perceptum.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 04.10.2019, parte ricorrente in epigrafe deduceva che all' esito del giudizio di secondo grado promosso dal nei confronti della parte Parte_1
resistente - avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 703/2011, resa dal giudice del lavoro del Tribunale di Paola - la Corte d'Appello di Catanzaro riconosceva il diritto di esso Comune alla restituzione della quota di risarcimento indebitamente percepita dalla lavoratrice per non aver tenuto conto, il giudice di primo grado, dell'aliunde perceptum, ovvero delle somme percepite dalla parte resistente per l'attività lavorativa svolta presso altre amministrazioni nel periodo dal 15.02.2006 al 02.01.2012, somme, delle quali, la stessa lavoratrice ne aveva richiesto la detrazione in primo grado, così limitando la domanda giudiziale. Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “ […] accogliere integralmente il presente ricorso e per l'effetto
[... condannare la sig.ra , […] a restituire in favore del Controparte_1 Pt_1
la complessiva somma di € 58.827,03=, indebitamente trattenuta dalla medesima Pt_1
come in premessa ampiamente esposto, o la diversa somma risultante all'esito del presente giudizio di cognizione sommaria, oltre interessi legali dal 10.10.2014 alla data del soddisfo.”. Vinte le spese di lite.
Si è costituita , che, innanzitutto, ha eccepito errori di calcolo del Controparte_1
ricorrente nel determinare la somma da restituire per effetto della pronuncia della Pt_1
Corte d'Appello di Catanzaro, chiedendo, compensarsi, eventualmente, la somma accertata con le spese legali cui il era stato condannato in Appello. Pt_1
Ulteriormente, ha proposto domanda riconvenzionale volta a chiamare in causa l' al CP_2 fine di far accertare l'omissione dei contributi previdenziali legati al suo rapporto di lavoro per il periodo dal 15.2.2006 al 02.01.2012, con conseguente ordine al Comune di procedere al relativo versamento, eventualmente, condannandolo al risarcimento del danno da essa subito in misura pari ai contributi non versati, per € 35.031,00 oltre accessori;
ha proposto ulteriore domanda riconvenzionale diretta a far accertare lo svolgimento di mansioni superiori ascrivibili all'Area C1 dei CCNL Enti Locali vigenti ratione temporis, con decorrenza da novembre 2012 e fino a ottobre 2020, con conseguente condanna del al pagamento delle relative differenze Parte_1 retributive, pari ad € 35.211,32. Infine, ha chiesto, nel denegato caso di accoglimento della domanda principale la compensazione totale o parziale delle somme accertate con i controcrediti dedotti. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
2 È stata autorizzata la chiamata in causa del , il quale si è costituito rassegnando le CP_2 seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare che il ha omesso il Parte_1
versamento dei contributi previdenziali riconducibili al rapporto di lavoro della signora
in relazione al periodo 15/02/2006 – 31/12/2011 (anche in Controparte_1
accoglimento della medesima istanza già formulata dalla lavoratrice – v. capo di domanda n. 3 conclusioni memoria di costituzione);
2. Per l'effetto, condannare lo stesso
al pagamento di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge Parte_1
relativi al periodo indicato, previa ammissione - ove occorra – di CTU contabile (ed al netto dei contributi, obbligatori e figurativi, già risultanti in estratto conto previdenziale nell'arco temporale dal 15/02/2006 al 31/12/2011);
3. In ipotesi di accoglimento relativo al capo di domanda di cui al 4 delle conclusioni rassegnate nell'interesse della lavoratrice, condannare, altresì, lo stesso al pagamento di contributi, Parte_1
sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale, previa ammissione - ove occorra – di CTU contabile […]”. Vinte le spese di lite.
Con memoria del 25.10.2021, il Comune resistente ha insistito nelle proprie domande, prendendo posizione sulle riconvenzionali avanzate dalla . In particolare, ha CP_1 eccepito, quanto all'asserita omissione contributiva, che l'importo sarebbe stato liquidato a titolo di risarcimento danni e non a titolo di retribuzione in senso stretto, l'assenza dei presupposti di cui al risarcimento del danno, ex art. 2116 c.c., nonché, comunque,
l'intervenuta prescrizione. Quanto, poi, alle asserite mansioni superiori, ha eccepito l'inammissibilità della relativa domanda riconvenzionale nonché, comunque, la prescrizione del relativo credito.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposta CTU contabile, e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
2. La domanda principale proposta dal ricorrente è fondata per quanto di Pt_1
ragione.
Pacifico che, per effetto della sentenza n. 447/2017, la Corte di Appello di Catanzaro ha ridotto il risarcimento del danno da omessa assunzione riconosciuto in favore dell'odierna resistente in primo grado “[…] della somma corrispondente alle retribuzioni percepite per l'attività lavorativa da lei svolta dal 15.02.2006 al 02.01.2012, come da
3 dichiarazione a sua firma in data 09.01.2012” (cfr. dispositivo sentenza n. 447/2017 CdA
Catanzaro).
Orbene, il presente giudizio ha ad oggetto, principalmente, la quantificazione delle somme percepite dalla , per l'attività lavorativa svolta presso altre CP_1
amministrazioni nel periodo dal 15.02.2006 al 02.01.2012 (aliunde perceptum), che, in forza del dictum del giudice di Appello di Catanzaro devono essere restituite al Comune ricorrente.
Ai fini della determinazione del quantum è stata disposta CTU contabile.
La nominata CTU, dopo aver esaminato tutta la documentazione prodotta dalle parti nel presente giudizio, è giunta alla conclusione “di non disporre di elementi utili a sviluppare il calcolo richiesto […]” (cfr. pag. 12 e seguenti elaborato peritale).
Consegue, in definitiva, che la domanda principale deve essere accolta nei limiti di quanto riconosciuto dalla stessa parte convenuta nella propria memoria di costituzione e risultante dalla perizia tecnica dalla stessa allegata.
In particolare, dalla perizia di parte resistente risulta che, nel periodo oggetto di contestazione, la ha percepito per il periodo di insegnamento € 42.243,00 CP_1
(cfr. all. 4 memoria di costituzione).
Orbene, il risarcimento del danno accordato a dal giudice del Controparte_1
lavoro del Tribunale di Paola, con sentenza n. 703/2011, deve essere ridotto di tale somma.
Non può avere luogo alcuna compensazione giudiziale con le spese legali cui è stato condannato il in grado di appello, pari ad € 10.848,00 (cfr. all. 2 Parte_1
memoria di costituzione), considerato che le stesse fanno capo direttamente al difensore della , essendo stata disposta la distrazione “in favore del procuratore CP_1 antistatario” (cfr. Ordinanza correzione errore materiale resa dalla Corte di Appello di
Catanzaro in data 14.01.2025 e depositata in questo giudizio dalla parte resistente in data
17.03.2025. Cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. I, 17/10/2024, n.26945 “Tra
l'avvocato antistatario e la controparte soccombente si instaura un rapporto autonomo per il pagamento diretto degli onorari professionali liquidati dal giudice, pur restando fermo il diritto dell'avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente. Inoltre, relativamente alla sentenza che decide la controversia, l'avvocato antistatario può
4 assumere la qualità di parte solo in caso di controversia sulla distrazione dei pagamenti.”).
Ne consegue che parte resistente deve essere condannata a restituire al Parte_1 la somma pari ad € 42.243,00, oltre interessi come per legge.
3. Deve essere rigettata la domanda avanzata dalla parte resistente e diretta ad ottenere la condanna del al versamento dei contributi previdenziali Parte_1 all' per il periodo dal 15.2.2006 al 02.01.2012. CP_2
In particolare, con la sentenza n. 703/2011, il giudice del lavoro del Tribunale di Paola ha accertato il diritto dell'odierna resistente ad essere assunta dal Comune di a Pt_1
decorrere dal 15.02.2006 e, pertanto, per il periodo di mancata assunzione (15.02.2006-
16.11.2011) – e, di fatto, di mancato lavoro presso l'Ente locale – è stato riconosciuto in favore della lavoratrice il risarcimento del danno, determinato in 69 mensilità. Altro capo del dispositivo ha riguardato la costituzione del rapporto di lavoro con l'Ente locale, che non può che avere efficacia ex nunc, considerato, altrimenti, che per il periodo
15.02.2006-16.11.2011 il giudice avrebbe dovuto condannare il al Parte_1
pagamento delle retribuzioni e non anche a risarcire il danno da mancata assunzione, quest'ultimo essendo stato soltanto parametrato alle retribuzioni che la CP_1
avrebbe percepito qualora fosse stata regolarmente assunta a decorrere dal 15 febbraio
2006 (cfr. sentenza n. 703/2011).
Sul punto, se queste sono le premesse, appaiono calzanti le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione, ordinanza n. 25225 del 2020, secondo la quale, in caso di illegittima lesione del diritto soggettivo all'assunzione alle dipendenze di una pubblica amministrazione, è diritto del lavoratore danneggiato ottenere il risarcimento del danno per la perdita delle retribuzioni, ma non di quello relativo alla mancata costituzione della propria posizione previdenziale presso l'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, si legge in parte motiva, “merita, invece, accoglimento il quarto motivo perchè ha errato il giudice d'appello nel condannare il "a Parte_2
regolarizzare la posizione previdenziale della mediante versamento "dei contributi CP_3
ammontanti secondo il calcolo del CTU ad Euro 26.207,37";
8.1. il rapporto di lavoro subordinato costituisce imprescindibile presupposto di quello previdenziale, autonomo ma al primo necessariamente correlato, e "l'obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere,
5 non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore" (Cass. n.
8956/2020);
8.2. qualora, come si verifica nella fattispecie, il rapporto di lavoro non venga ad esistenza ed il lavoratore agisca per il risarcimento del danno derivato dalla mancata assunzione, non può il danneggiato domandare la costituzione della posizione previdenziale a titolo di risarcimento in forma specifica, perchè il rapporto previdenziale, che è indisponibile, sorge solo in presenza dei necessari requisiti richiesti dalla legge e
l'istituto assicuratore non può accettare contributi che non siano effettivamente dovuti o siano prescritti;
[…]”.
Ne consegue il rigetto della domanda, considerato che nel periodo 15.02.2006-16.11.2011 alcun rapporto di lavoro è sorto tra le parti.
4. Deve essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla lavoratrice nei confronti del Comune di , e diretta a far accertare lo svolgimento di Pt_1 mansioni superiori ascrivibili all'Area C1 dei CCNL Enti Locali, per il periodo novembre
2012-ottobre 2020.
Evidentemente, nel caso de quo, la resistente aziona una domanda concernente un titolo differente e non connesso a quello fatto valere dal Comune ricorrente nel presente giudizio allo scopo di portare in verosimile compensazione i crediti oggetto di restituzione della quota di risarcimento da mancata assunzione, indebitamente percepita dalla per il periodo dal 15.02.2006 al 02.01.2012, con eventuali crediti di natura CP_1
retributiva e non risarcitoria di titolarità della stessa lavoratrice connessi allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo diverso e successivo novembre 2012-ottobre 2020.
Per le ragioni dianzi esposte, dunque, tale domanda riconvenzionale deve essere dichiarata inammissibile.
5. Le oggettive peculiarità e complessità della controversia inducono il giudicante a compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in solido a carico del Parte_1
e di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
6 1) Accoglie il ricorso principale per quanto di ragione e per l'effetto condanna a restituire al la somma pari ad € Controparte_1 Parte_1
42.243,00, oltre interessi legali come per legge;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale di cui al punto 3 di parte motiva;
3) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di cui al punto 4 di parte motiva;
4) Compensa le spese di lite;
5) Pone in solido, a carico del e di , le Parte_1 Controparte_1 spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Paola, 20.05.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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