Sentenza 23 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2002, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
00728/02 REPUBBLICA ITALIA IN ADI CASSAZIONE LA CORTE S Oggetto INDENNITA' SEZIONE PRIMA CIVILE K DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6455/99 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Presidente 9535/99 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Cron.ମୃ୧୧୧ Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Rep. 226 Consigliere Dott, Francesco Maria FIORETTI Dott. Fabrizio Ud. 27/09/2001 FORTE Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE dirittiCOMUNE DI MARSALA, in persona del Sindaco pro tempore, per 2 GEN. 2002 IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIAVE 52, presso l'avvocato CARCIONE, rappresentato difeso dall'avvocato PENSABENE LIONTI SALVATORE, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
IC CI IL RA;
intimato e sul 2° ricorso n° 09535/99 proposto da: 2001 IC CI IL RA, elettivamente 1983 domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA 269, presso 1 esenc l'avvocato SARAGO' TIBERIO, che 10 rappresenta difende, giusta procura calce controricorso ricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COMUNE DI MARSALA;
- intimato avverso la sentenza n. 655/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 12/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pensabene Lionti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Saragò, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale con l'assorbimento dei restanti motivi;
l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo 2 Con decreto n 154 in data 30.5.1989 il Comune di Marsala disponeva l'occupazione d'urgenza di un appez- zamento di terreno di proprietà di IC NI LL FR facente parte di un più ampio podere denominato "villa Ingham". Successivamente con provvedimento notificato in da- ta 9.12.1993 il Comune di Marsala comunicava all'espro- priando l'ammontare dell'indennità definitiva di espro- prio determinata in £ 600 al mq. dalla competente Com- missione, ai sensi dell'art. 16 L. 865/1971. Avverso la indennità di espropriazione, come su de- terminata, proponeva opposizione IC NI che provvedeva poi ad impugnare anche il decreto di espro- prio successivamente notificatogli. I due giudizi venivano riuniti. Con sentenza in data 12.8.1998 la Corte di appello di Palermo accoglieva la domanda attrice e condannava il Comune di Marsala a pagare, in favore dell'attore, la somma di £ 167.170.000, a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su tre motivi, illustra- ti con memoria, il Comune di Marsala. Resiste con controricorso IC NI LL FR che propone anche ricorso incidentale fondato : su due motivi. Motivi della decisione Preliminarmente va disposta la riunione dei ricor- si, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Ciò premesso, si osserva che con il primo motivo di cassazione l'Amministrazione comunale lamenta violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 5 bis comma 1 della L.359/1992 e degli art. 16 e segg. della L. 865/1971. Rileva il Comune che la Corte territoriale, dopo avere accertato che l'area espropriata ricadeva in zona completamente urbanizzata, ha ritenuto, facendo riferi- mento alla sola edificabilità di fatto, che l'area stes- sa fosse edificabile, nonostante il piano comprensoria- Millen le di Marsala ricomprendesse il terreno in zona E2, verde agevolato, con indice di fabbricabilità pari a 0,10. Con tale decisione la Corte di appello ha violato il disposto dell' art. 5 bis L. 359/1992 che richiede per l'edificabilità di un'area il concorso di due con- dizioni, relative rispettivamente all'edificabilità le- gale e all'edificabilità effettiva. Nella specie, considerato che il piano comprenso- riale, non preordinato all'esproprio, attribuiva al- l'area de qua destinazione a verde agevolato, la Corte palermitana non avrebbe dovuto determinare l'indennità : di espropriazione con riferimento all'art. 5 bis commi 1 e L.359/1992, non avendo importanza, ai fini che qui rilevano, la modesta edificabilità riconosciuta al- l'area dal vigente strumento urbanistico. Esatta era quindi la valutazione effettuata dal Co- mune ricorrente e la conseguente applicazione degli artt. 16 e segg. L. 865/1971. Il motivo è fondato e va pertanto accolto. Invero questa Corte suprema ha più volte precisato che ai fini dell'applicabilità dell'art. 5 bis commi 1 e 3 L. 359/1992 è necessario che l'area sottoposta ad esproprio abbia, in riferimento agli strumenti urbani- stici applicabili, destinazione edificatoria e sia al- Alien tresì effettivamente edificabile, non essendo suffi- ciente la sola edificabilità di fatto. ( ex plurimis Cass civ. sez.I, 10.4.1998 n 3717 ) Nella specie la Corte di appello ha accertato che l'area in questione era ricompresa nel piano comprenso- riale di Marsala, non preordinato all'esproprio, in zo- na avente destinazione a verde agevolato, con modestis- simo indice di fabbricabilità pari allo 0,10 mc/mq. Consegue che non essendo il terreno qualificabile come area edificabile, sotto il profilo legale, avendo destinazione a verde agevolato, e non essendo suffi- ciente ad attribuirgli vocazione edificatoria nè la so- la edificabilità di fatto nè la modesta edificabilità su precisata, l'indennità di espropriazione andava de- terminata sulla base dei parametri previsti dagli artt. 16 e segg. L. 865/1971. ( Cass. civ. sez. I 16.11.2000 n 14851 ) Il motivo va quindi accolto e l'indennità di espro- priazione va determinata sulla base del principio di diritto su delineato. Con il secondo motivo il Comune di Marsala censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 132 comma 2 n 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 c.p.c. nonchè per insufficiente e contraddittoria moti- vazione su un punto decisivo della controversia, in re- lazione all'art. 360 comma 1 n 5 c.p.c. Lamenta che la Corte palermitana ha solo affermato l'edificabilità di fatto dell'area in questione, senza fornire in proposito alcuna motivazione, se si esclude un generico riferimento agli accertamenti effettuati dal C.T.U., con ciò rendendo impossibile qualsiasi ef- fettiva difesa da parte del Comune di Marsala. D'altra parte la stessa Corte di appello di Paler- in diversa composizione, ha disconosciuto, in altro mo processo, l'edificabilità di fatto di aree limitrofe a quella in esame rendendo, sia pure in distinti giudizi, valutazioni e motivazioni contrastanti. 6 : J Va al riguardo rilevato che dovendo la Corte terri- toriale procedere ad una nuova determinazione dell'in- dennità di espropriazione, sulla base del principio di diritto indicato in occasione della valutazione del primo motivo di ricorso, il motivo in esame va dichia- rato assorbito. Con il terzo motivo di ricorso il Comune di Marsala deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 20 L. 685/1971, in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 c.p.c. Rileva l'Amministrazione ricorrente che la Corte di appello di Palermo ha di fatto determinato l'indennità di ocupazione temporanea con il criterio previsto dal- l'art. 20 comma 3 L. 865/1971 in 1/12 dell'indennità di Bille espropriazione, benchè tale criterio fosse rimasto tra- volto, con riferimento alle aree edificabili, dalla di- chiarazione di incostituzionalità dell'art. 16 stessa legge che regolava, anche per le aree edificabili, l'indennità di espropriazione sulla quale calcolare poi l'indennità di occupazione legittima. Si osserva che anche il terzo motivo può ritenersi assorbito nelle considerazioni svolte in occasione del- l'esame del primo motivo, con la precisazione che l'art. 20 L. 865/1971 è rimasto in vita per le occupa- zioni temporanee di terreni agricoli o di terreni agli stessi equiparabili, non essendo stato dichiarato inco- 7 stituzionale l'art. 16 L.865/1971 in riferimento a que- sta tipologia di terreni. (Cass. civ. sez. I 14.9.1999 n 9814) Pertanto il ricorso principale va accolto limitata- mente al primo motivo, assorbiti il secondo ed il ter- zo;
l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, diversa sezione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimi- tà. Con il primo motivo del ricorso incidentale il con- troricorrente rileva violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L.359/1992, nonchè omessa e insuffi- ciente motivazione su un punto rilevante della
contro
- versia. Osserva il controricorrente che la Corte territo- riale, senza motivare la sua decisione, ha ridotto del 40% l'indennità di espropriazione, da corrispondersi all'espropriato, omettendo di considerare che esso ri- corrente non era stato posto in grado di accettare al- cuna indennità, considerato che l'indennità di espro- priazione era stata determinata sulla base dell'art. 16 L. 865/1971 e non dell'art. 5 bis L. 359/1992. Con il secondo motivo il controricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia, osservando che la Corte di appello di Palermo ha ridotto del 60% l'ammontare dell'indennità di espropriazione determinato dal C.T.U. apoditticamente, senza quindi fornire all'uopo una suf- ficiente motivazione. Entrambi i riassunti motivi posti a fondamento del ricorso incidentale vanno dichiarati assorbiti posto che la Corte di rinvio, come detto, dovrà procedere a nuova determinazione dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione temporanea, sulla base del principio di diritto su precisato. 109T 129,11 La liquidazione delle spese del giudizio di legit- 4567 30,89 timità va riservata al giudice di rinvio. TOT. 160,10
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ri- corso principale, assorbiti gli altri motivi ed il ri- cassa l'impugnata sentenza e rinvia corso incidentale, alla Corte di appello di Palermo, diversa sezione, an- 0 1 . 0 6 1 4 3 0 che per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 27. settembre.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente 2 0 0 r u o ( Maria Gabriella Luccioli Mario Adamo Mario Mlan раств DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 GEN 2002 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Di Nuzzo Oggi, 26