CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20455 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SP ST nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale SI CA, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. MARIA GIANNA PONTICIELLO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di FA SI ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 7/04/2025 che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale SI era stato condannato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore premette che in data 29 marzo 2025 aveva depositato istanza di rinvio in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato soltanto in data 27 marzo 2025, non rispettando il termine Penale Sent. Sez. 2 Num. 20455 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/05/2026 2 previsto dall’art. 601 cod. proc. pen.; l’istanza non era stata considerata dalla Corte di appello, con violazione dell’art. 179 cod. proc. pen. 1.2 Il difensore osserva che solo successivamente al deposito della sentenza impugnata aveva appreso che il Procuratore generale, in data 14 marzo 2025, aveva formulato richiesta di discussione orale, ma il relativo avviso non era stato inviato al suo indirizzo PEC, con una ulteriore causa di nullità della sentenza CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso è fondato. 1.1 Risulta, invero, dagli atti, cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso attesa la natura processuale dell’eccezione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092 – 01) che il decreto di citazione per il giudizio di appello da tenersi il 7 aprile 2025 è stato notificato via PEC al difensore in data 27 marzo 2025, in violazione quindi dell’art. 601 cod. proc. pen., che prevede, al comma 5, che “almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori” (sul punto si deve rilevare che “la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. Sez.U. n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095 – 01”, e questo è il caso in esame); si è pertanto verificato un caso di nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore, che comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 05/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente PE NI AN UT
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale SI CA, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. MARIA GIANNA PONTICIELLO, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di FA SI ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 7/04/2025 che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale SI era stato condannato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore premette che in data 29 marzo 2025 aveva depositato istanza di rinvio in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato soltanto in data 27 marzo 2025, non rispettando il termine Penale Sent. Sez. 2 Num. 20455 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/05/2026 2 previsto dall’art. 601 cod. proc. pen.; l’istanza non era stata considerata dalla Corte di appello, con violazione dell’art. 179 cod. proc. pen. 1.2 Il difensore osserva che solo successivamente al deposito della sentenza impugnata aveva appreso che il Procuratore generale, in data 14 marzo 2025, aveva formulato richiesta di discussione orale, ma il relativo avviso non era stato inviato al suo indirizzo PEC, con una ulteriore causa di nullità della sentenza CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso è fondato. 1.1 Risulta, invero, dagli atti, cui questa Corte ha fatto doverosamente accesso attesa la natura processuale dell’eccezione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092 – 01) che il decreto di citazione per il giudizio di appello da tenersi il 7 aprile 2025 è stato notificato via PEC al difensore in data 27 marzo 2025, in violazione quindi dell’art. 601 cod. proc. pen., che prevede, al comma 5, che “almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori” (sul punto si deve rilevare che “la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. Sez.U. n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095 – 01”, e questo è il caso in esame); si è pertanto verificato un caso di nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore, che comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 05/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente PE NI AN UT