Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 1
La resistenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto fattuale per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., ma tanti distinti reati - eventualmente uniti dal vincolo della continuazione - quanti sono i pubblici ufficiali operanti, giacché la condotta criminosa si perfeziona con l'offesa al libero espletamento dell'attività di ciascuno di essi.
Commentario • 1
- 1. Per le Sezioni Unite sussiste concorso formale tra più reati diSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con una sentenza depositata lo scorso 24 settembre, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno avuto modo di chiarire il proprio orientamento in merito alla sussistenza di un unico reato o di una pluralità di reati di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la condotta violenta o minacciosa sia utilizzata per opporsi a diversi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La risposta fornita a tale questione, per la precisione, è nel senso della pluralità di reati: e difatti dalla pronuncia in commento si ricava che “in tema di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2012, n. 26173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26173 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/05/2012
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 865
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 20684/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'appello di Brescia;
avverso la sentenza n. 3902 emessa il 28 ottobre 2009 dal Tribunale monocratico di Brescia;
nei confronti di:
DU IE EL;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito per l'imputato l'avv. Dionesalvi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale impugna la sentenza specificata in epigrafe che, esclusa la continuazione interna, dichiarava OD IE colpevole dei reato di resistenza ai danni di quattro agenti della polizia municipale. Denuncia inosservanza della legge penale, assumendo che l'autore del reato di resistenza previsto dall'art. 337 cod. pen., quando si oppone con minaccia e violenza a una pluralità di pubblici ufficiali, commette un reato continuato.
Il difensore con memoria depositata in cancelleria chiede il rigetto del ricorso siccome infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato.
La giurisprudenza di legittimità insegna che la violenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., ma tanti reati di resistenza - che possono essere uniti dal vincolo della continuazione - quanti sono i pubblici ufficiali coinvolti, giacché l'azione delittuosa si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività da parte di ogni pubblico ufficiale investito dalla minaccia o dalla violenza dell'agente (v. da ultimo Sez. 6, n. 35376 del 22.06.2006, Mastroiacovo, rv 234831).
Invero l'osservazione del giudice a quo, secondo cui, nell'ipotesi in esame, il reato sarebbe unico perché soggetto offeso è la pubblica amministrazione, non considera che la pubblica amministrazione è un'entità astratta, che agisce per mezzo di persone fisiche, ciascuna delle quali, pur operando come organo della medesima, conserva una distinta identità fenomenica.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte d'appello di Brescia, la quale, alla stregua del principio di diritto sopra affermato, valuterà la sussistenza della continuazione e applicherà la pena conseguente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012