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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/07/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 148.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.01.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv.to Anna Anania, C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ON (RC) C.F._2 alla via Ficarelle, PEC Email_1
- Appellante-
CONTRO
(già , Società con unico socio e soggetta a Controparte_1 Controparte_2 direzione e coordinamento di con sede legale in MA via Ombrone n. 2, codice CP_2 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MA , in persona del P.IVA_1 legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall' avv. Francesco
Macrì, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3
Marina di IO CA (RC) C.so Carlo Maria n. 141, PEC
Email_2
- Appellata -
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano alla Piazza Controparte_3 degli Affari, 2, P.I. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Iolanda P.IVA_2
Giordanelli, C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Cosenza al Corso Umberto 14, PEC Email_3
- Appellata ed appellante incidentale-
1 (già ), in persona del legale Controparte_4 Controparte_5 rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Italia, P.I. Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Astrid Fiumara (C.F. , giusta C.F._5 procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Pitagora n. 2 , 89015,
Palmi (RC), PEC Email_4
- Appellata-
OGGETTO
Appello avverso la Sentenza n. 976/2018 emessa nel procedimento R.G. n. 100286/2012 dal
Tribunale di Locri.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.01.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. si concludeva come indicato di seguito ed in atti di causa che si intendono richiamati.
In specie:
- per la parte appellante si chiedeva l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, come riportate: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis rejectis, in accoglimento allo spiegato atto di appello così decidere:
1. accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto dalla Controparte_2
(oggi e per l'effetto: - condannare in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, per l'indebita compressione del diritto di proprietà, della somma complessiva di € 3.074,19, o di quella maggiore o minore, salvo gravame, che emergerà in corso di causa;
- ordinare ad la rimozione del palo esistente sul Controparte_2 terreno di proprietà dell'istante e dei fili illegittimamente installati;
- condannare
[...]
alla refusione delle spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, Controparte_2
con distrazione in favore del procuratore costituito;
2. accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto dalla e, Controparte_3
previa conferma della pronuncia di condanna al risarcimento del danno (già liquidato) pronunciata dal giudice di primo grado: - ordinare a la rimozione del Controparte_3
palo esistente sul terreno di proprietà dell'istante e dei fili illegittimamente installati;
- condannare alla refusione delle spese e competenze del presente grado Controparte_3
di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito;
3. accertare e dichiarare la responsabilità della (oggi Controparte_5 [...]
) in persona del Presidente l.r.p.t., per i danni arrecati alla Controparte_4 proprietà dell'odierno appellante (e meglio descritti in narrativa) e, per l'effetto: -condannare
2 la (oggi ) in persona del Controparte_5 Controparte_4
legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del Sig. della somma Parte_1 di € 77.500,00 (già determinata dal CTU in primo grado) quale somma necessaria al ripristino dello stato dei luoghi e per mettere in sicurezza il suo terreno o, in subordine condannare il medesimo Ente al pagamento della diversa somma che sarà determinata dal Giudice di Appello sulla base del computo metrico redatto dal CTU di primo grado. -condannare la
[...]
(oggi ) alla refusione delle spese e Controparte_5 Controparte_4
competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito”;
- per la appellata , nel riportarsi agli atti di causa, si chiedeva “che l'Ecc.ma Controparte_1
Corte d'appello adita, voglia rigettare l'appello proposto da e Parte_1
confermare le statuizioni assunte dal Giudice di primo grado con la impugnata sentenza. Con condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze di lite”;
- per la appellata così si precisava: “nel riportarsi integralmente al Controparte_3
contenuto di tutte le proprie precedenti difese ed alla documentazione versata in atti, si precisano le seguenti conclusioni. “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'avverso gravame ed, in accoglimento di quello incidentale spiegato dalla deducente, rigettare la domanda di risarcimento danni ex adverso proposta. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi”;
- per la appellata si insisteva nell'accoglimento di tutte Controparte_4
le deduzioni, richieste, eccezioni e conclusioni in atti e, in particolare, delle conclusioni che si riportavano: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. Rigettare la domanda dell'odierno appellante per inammissibilità dell'appello per la genericità dei motivi.
2.Rigettare la domanda dell'odierno appellante in merito alla domanda di risarcimento del maggior danno, quantificata in € 77.500,00, quale somma necessaria al ripristino dello stato dei luoghi;
3. Confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata.
4.In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio o nell'eventualità dichiarare la compensazione delle spese legali richieste dall'appellante. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, e rimborso forfettario ex D.M. 37/2018”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio, in relazione alla ricostruzione del processo di primo grado, si espone quanto segue.
3 Il quale proprietario di un appezzamento di terreno sito in agro di ON alla Pt_1 località Melia e riportato in N.C.T. al foglio 11, mappale 45, conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Locri la (all'epoca , la Controparte_1 Controparte_2 [...]
e la (poi ) CP_3 Controparte_5 Controparte_4 formulando distinte domande.
Per quanto attiene asseriva che quest'ultima aveva installato nel proprio Controparte_3 fondo “abusivamente, un palo di sostegno dei fili per la linea telefonica che attraversa quasi per intero la proprietà dell'attore”, agendo contra ius, imponendo sul fondo dell'attore un peso a servizio di terzi e causando un danno illecito. Precisava, altresì, che il palo della era CP_3 stato divelto dalla frana in atti con “conseguente riversamento sul terreno dei relativi fili”.
Parimenti, per quanto attiene la già rilevava che la stessa aveva Controparte_2 installato nel proprio fondo dei pali di sostegno dei fili per la linea elettrica, anch'essa agendo
“contra ius”, “imponendo sul fondo dell'attore un peso a servizio di terzi ed incorrendo, pertanto, in una attività lesiva del diritto di proprietà dell'istante”.
Per entrambe, pertanto, chiedeva l'accertamento dell'illegittima installazione di pali e fili per la conduzione di energia elettrica e per la linea telefonica, la condanna al risarcimento dei danni conseguiti, l'ordine di rimozione dei pali.
In relazione alla , già Amministrazione Provinciale, Controparte_4 rilevava che questa aveva “effettuato dei lavori di sistemazione della suddetta strada creando dei muretti ai margini della stessa e dei fondi posti a monte del terreno del Sig. Pt_1 alterando, così, di fatto, il naturale deflusso delle acque piovane ed il regolare convogliamento delle stesse che scendono, stante la pendenza della strada, in abbondante quantità. Tale situazione è stata fonte di pericolo e di danno per il terreno di proprietà dell'istante in quanto le piogge (cadute dopo i citati lavori) si convogliavano creando un forte canale che, non trovando a causa dei muretti ai margini della strada provinciale altra via di fuga, si riversavano violentemente sul terreno dell'odierno istante provocando ingenti danni” (come riportato in atto di appello).
In atto di citazione introduttivo, quindi, così concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, 1.accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto dalla
[...]
e per l'effetto ordinare la rimozione del palo esistente sul terreno di proprietà CP_3 dell'istante e dei fili illegittimamente installati;
2.accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto dalla e per l'effetto ordinare la rimozione del Controparte_2 palo esistente sul terreno di proprietà dell'istante e dei fili illegittimamente installati;
3.condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
4 pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, per l'indebita compressione del diritto di proprietà, della somma complessiva di € 6.000,00, o di quella maggiore o minore, salvo gravame, che emergerà in corso di causa tramite CTU;
4.condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_2 dell'istante, a titolo di risarcimento danni, per l'indebita compressione del diritto di proprietà, della somma complessiva di € 6.000,00, o di quella maggiore o minore, salvo gravame, che emergerà in corso di causa tramite CTU.
5.Accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in persona del Presidente p.t., dei danni Controparte_6 citati in narrativa e per l'effetto condannarla al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € 50.000,00 o di quella maggiore o minore, salvo gravame, che emergerà in corso di causa tramite CTU.
6.Ordinare all'
[...]
in persona del Presidente p.t., di realizzare i lavori necessari Controparte_6
(per come saranno indicati dal nominando CTU) per il corretto convogliamento delle acque piovane, la rimozione della fonte di danno e di pericolo e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
7.Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si costituivano le parti convenute per resistere alle rispettive domande e chiederne il rigetto.
In aggiunta, l'Amministrazione Provinciale eccepiva la mancanza di responsabilità a proprio carico, l'improponibilità, inammissibilità e infondatezza della domanda risarcitoria, in fatto e in diritto, la propria carenza di legittimazione passiva, mentre spiegava Controparte_1 domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto.
La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale ed ammissione di CTU.
All'udienza del 11.01.2018 la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
05.07.2018, con autorizzazione al deposito di note conclusive, udienza in cui, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza datata 05.07.2018 n. 976/2018, emessa ex art. 281 sexies c.p.c, il giudice di prime cure così statuiva: “Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede: 1) Rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti dell' 2) Accoglie la domanda Controparte_2 riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara che L' in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, è divenuta titolare per maturata usucapione ultraventennale della servitù di elettrodotto sul terreno sito in agro del Comune di ON, in catasto al foglio 11, particelle 161 e 162 (ex 45); 3) condanna parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio, liquidate in € 1.130,00 (di cui € 50,00 per spese), oltre IVA, CPA, rimb. forf. come per legge;
4) accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti della e, Controparte_3
5 per l'effetto, condanna la convenuta in persona del l.r.p.t. al pagamento Controparte_3 in favore di parte attrice della somma di € 3.079,19 per le causali di cui in motivazione;
5) accoglie la domanda proposta dall'attore dei confronti della Controparte_5
(oggi ) e, per l'effetto, condanna la Controparte_4 Controparte_5
(oggi ) in persona del Presidente l.r.p.t. al
[...] Controparte_4 pagamento in favore di parte attrice della somma di € 456,67 per le causali di cui in motivazione;
6) condanna la a rimborsare all'attore le spese di giudizio, Controparte_3 liquidate in € 3.110,00 (di cui € 670,00 per spese), oltre IVA, CPA, rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario;
7) condanna la
(oggi ), a rimborsare Controparte_5 Controparte_4 all'attore le spese di giudizio, liquidate in € 1.110,00 oltre IVA, CPA, rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario;
8) pone definitivamente a carico di e della (oggi Controparte_3 Controparte_5
), in solido tra loro, le spese di CTU liquidate con Controparte_4 Controparte_4 separato provvedimento in favore del geom. . Sentenza provvisoriamente esecutiva per CP_7 legge.”.
Avverso la stessa proponeva appello il ritenendola errata nelle distinte parti e per i Pt_1 separati motivi indicati.
A) In relazione alla , riteneva errata sia la pronuncia di rigetto della Controparte_2 domanda principale sia l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con la quale era stato dichiarato che la stessa era divenuta titolare per maturata usucapione ultraventennale della servitù di elettrodotto sul terreno sito in agro del Comune di ON, in catasto al foglio
11, particelle 161 e 1 a), sia la conseguente pronuncia sulle spese di lite, contestando:
-1- l'“Errata e contraddittoria interpretazione in merito all'espletata istruttoria e conseguente difetto di motivazione in merito alla posizione processuale di (oggi Controparte_2
” per non essere stato dimostrato in primo grado l'esistenza di alcun Controparte_1 titolo idoneo a giustificare l'occupazione intervenuta, con conseguente onere di riconoscimento dei danni, che dovevano ritenersi in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile del bene stesso;
-2- l'“Erroneo apprezzamento dei fatti di causa da parte del Giudice di prime cure in merito alla prova del possesso ad usucapionem”, per non essere stata fornita alcuna prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus possidendi, ritenendo sul punto insufficienti le prove acquisite nel corso del giudizio ed essendo emersa la
6 mancanza soprattutto dell'animus possidenti, a fronte di una mera condotta del proprietario idonea a tollerare quanto posto in essere dalla società indicata, da cui deriva la non univocità del possesso, e contestando l'apprezzamento del materiale probatorio acquisito, ritenendo fondata la pronuncia in esame su una testimonianza generica e su un contratto di fornitura relativo a un terzo e chiedendo volersi, per contra, accertare un mero illecito permanente.
B) - Il relazione alla pozione contro , censurava la pronuncia per “Omessa Controparte_3 motivazione e conseguente omessa pronuncia in merito alla rimozione dei pali e dei fili illegittimamente installati nel terreno di proprietà del Sig. ”, pur essendo Parte_1 stata accertata l'illegittimità della condotta, e non essendo stato accertato che “ Controparte_3 abbia acquisito il consenso del proprietario del fondo o altro tipo di autorizzazione
[...] prevista dalla legge, per come accertato, correttamente, del giudice di primo grado”, così eccependo l'omessa pronuncia sul punto;
C)- il relazione alla posizione della , ora , CP_5 Controparte_4 rilevava il vizio della sentenza per “Errata valutazione e difetto di motivazione in merito alle conclusioni cui è giunto il nominato CTU relativamente ai danni arrecati dalla
[...]
(oggi ) al terreno di proprietà Controparte_5 Controparte_4 dell'odierno appellante Sig. ”, ritenendo essere stata immotivatamente Parte_1 disattesa la quantificazione effettuata dal CTU in relazione ai costi per il ripristino dei luoghi
(€ 77.500,00) pur avendo il giudice demandato al consulente tale accertamento, nonché essere stato erroneamente dichiarato che “Sul punto, occorre precisare che non si può tenere conto dei calcoli effettuati dal CTU in ordine alle opere necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi, essendo state ricomprese nella quantificazione anche opere stradali ed idrauliche, nonché i costi relativi ai procedimenti di esproprio, che non possono rientrare nella competenza dell'ente convenuto” senza motivare in merito al non accoglimento delle conclusioni peritali, pur essendo stata accertata la responsabilità dell'amministrazione provinciale.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Reggio
Calabria, contrariis rejectis, in accoglimento allo spiegato atto di appello così decidere:
1. accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto dalla Controparte_2
(oggi e per l'effetto: -condannare in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, per l'indebita compressione del diritto di proprietà, della somma complessiva di € 3.074,19, o di quella maggiore o minore, salvo gravame, che emergerà in corso di causa;
-ordinare ad la rimozione del palo esistente sul Controparte_2 terreno di proprietà dell'istante e dei fili illegittimamente installati;
-condannare
[...]
[.. [...] alla refusione delle spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, Controparte_8 con distrazione in favore del procuratore costituito;
2. accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto dalla e, Controparte_3 previa conferma della pronuncia di condanna al risarcimento del danno (già liquidato) pronunciata dal giudice di primo grado: -ordinare a la rimozione del palo Controparte_3 esistente sul terreno di proprietà dell'istante e dei fili illegittimamente installati;
-condannare alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, Controparte_3 con distrazione in favore del procuratore costituito
3. accertare e dichiarare la responsabilità della (oggi Controparte_5 [...]
) in persona del Presidente l.r.p.t., per i danni arrecati alla Controparte_4 proprietà dell'odierno appellante (e meglio descritti in narrativa) e, per l'effetto: -condannare la (oggi ) in persona del Controparte_5 Controparte_4 legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del Sig. della somma Parte_1 di € 77.500,00 (già determinata dal CTU in primo grado) quale somma necessaria al ripristino dello stato dei luoghi e per mettere in sicurezza il suo terreno o, in subordine condannare il medesimo Ente al pagamento della diversa somma che sarà determinata dal Giudice di Appello sulla base del computo metrico redatto dal CTU di primo grado. -condannare la
[...]
(oggi ) alla refusione delle spese e Controparte_5 Controparte_4 competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito”.
Si costituivano le appellate per resistere a tutti gli specifici motivi di gravame, di cui rilevavano l'infondatezza, e chiederne il rigetto.
La chiedeva, in via preliminare, doversi procedere alla separazione dei Controparte_1 giudizi.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della censura in relazione al mancato “possesso di autorizzazione, amministrativa o pattizia, atta a rendere legittima l'esistenza e l'esercizio della linea elettrica nel terreno di parte attorea” per essere circostanza nuova rispetto al primo grado.
Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame ribadendo che la installazione della detta linea elettrica risaliva ad oltre un ventennio precedente e che il possesso era stato continuo, ininterrotto, pubblico e pacifico, così da esistere le condizioni per l'acquisto per usucapione come riconosciuto in primo grado.
Resisteva, inoltre, alla domanda di risarcimento danni anche per non essere stati gli stessi dimostrati da parte attrice.
Concludeva, indi, chiedendo il rigetto del “proposto appello con conferma della impugnata sentenza e con condanna dell'appellante al pagamento dei compensi di lite”.
8 Il rigetto del gravame veniva richiesto anche dalla la Controparte_4 quale: - in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto per genericità dei motivi, non essendo stata rilevata alcuna censura specifica né violazione di legge o delle parti della pronuncia oggetto di gravame, oltre che la violazione del principio della sinteticità degli atti;
- nel merito rilevava l'inammissibilità della domanda come formulata e la correttezza della sentenza per “Impossibilità del giudice ordinario alla condanna di una P.A. ad un facere infungibile, in ipotesi di scelte discrezionali e di atti autoritativi dell'Amministrazione.
Travisamento dell'appellante relativamente alla valutazione del potere in capo al giudice di merito di disattendere le argomentazioni tecniche del proprio consulente tecnico d'ufficio”, ribadendo le censure alla CTU già operate in primo grado e le diverse conclusioni cui era giunto il perito di parte, tra cui quella secondo cui il terreno nel tratto in esame non era costeggiato “da strada provinciale, bensì da arteria stradale che non rientra nel patrimonio Stradale dell'
[...]
”. Parte_2
Eccepiva, altresì, la mancanza di prova in ordine alla indicata responsabilità ed alla incidenza causale dei presunti danni, nonché che parte attrice non aveva fornito alcuna dimostrazione di aver operato una “corretta gestione e manutenzione dei propri terreni, per rendere lo stato della proprietà conforme alla normativa di settore in materia di opere di contenimento”.
Chiedeva, quindi, alla Corte di voler: “
1. Rigettare la domanda dell'odierno appellante per inammissibilità dell'appello per la genericità dei motivi.
2. Rigettare la domanda dell'odierno appellante in merito alla domanda di risarcimento del maggior danno, quantificata in €
77.500,00, quale somma necessaria al ripristino dello stato dei luoghi;
3. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio o nell'eventualità dichiarare la compensazione delle spese legali richieste dall'appellante.”
Si costituiva, infine, la quale, oltre a chiedere il rigetto dell'appello Controparte_3 principale, proponeva appello incidentale censurando la sentenza per averla condannata al risarcimento dei danni sulla base di una CTU che riteneva essere nulla, in quanto disposta in violazione dell'art. 2697 c.c. per sopperire alla carenza probatoria dell'attore, e comunque viziata nel merito della quantificazione.
In via incidentale, infatti, contestava la pronuncia per non essere stata fornita alcuna “prova in ordine alla concreta verificazione dei danni ex adverso lamentati in sede di atto introduttivo di lite”, per essersi fondata su una CTU “nulla per violazione dell'art. 2697 c.c., con conseguente insanabile vizio della gravata sentenza”, per essersi la domanda limitata all'indicazione di un palo a fronte di una ingiustificata estensione dell'accertamento da parte del consulente, così da risultare la pronuncia viziata anche per violazione dei principi di cui all'art. 112 c.p.c..
9 Lamentava, infine, l'errato accoglimento della domanda risarcitoria e l'errata determinazione del quantum, per i motivi in comparsa di costituzione che si richiama.
Il tutto con censura anche in relazione alla condanna sulle spese di lite.
Chiedeva, pertanto: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare
l'avverso gravame ed, in accoglimento di quello incidentale spiegato dalla deducente, rigettare la domanda di risarcimento danni ex adverso proposta. Con vittoria di spese e di competenze del giudizio, da distrarsi”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 08.01.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. proposta dalla in conformità al principio Controparte_4 dettato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del
16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in senso conforme, anche sentt. Cass. Civ. nn. 7675/2019
e 13535/2018, n. 36481/2022 S.U., ordinanza n.2320 del 25/01/2023, ordinanza n. 1932/2024), non ritenendosi indispensabile che le deduzioni di parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, e precisandosi che nel caso in esame l'atto di appello nel suo complesso contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame delle censure sollevate, essendo desumibili sia una individuazione dei punti contestati della sentenza di cui si chiede la riforma sia i motivi di impugnazione, l'indicazione del quantum appellatum e la formulazione delle ragioni di dissenso.
Tanto premesso, per facilità espositiva ed essendo le posizioni in esame tra di loro differenti, si procede alla disamina dei motivi di appello in relazione alle diverse posizioni, salvo valutare unitariamente le parti comuni o in relazione alle quali devono applicarsi i medesimi principi di diritto.
Si procede, pertanto, alla disamina dell'appello proposto avverso la .. Controparte_1
10 La decisione assunta dal Tribunale di Locri, a parere di questa Corte, è immune da censure nel ragionamento logico-giuridico seguito nel processo motivazionale e deve essere condivisa.
La mancanza della presenza di formale autorizzazione e di intervenuta adozione delle procedure perviste dalle leggi speciali per la costituzione del diritto di servitù ha trovato conferma nel giudizio di primo grado essendo rimasta implicitamente incontestata, ed è rimasta superata dall'eccezione dell'acquisto per intervenuta usucapione. Nessun accertamento è intervenuto in primo grado sul punto.
Per contra, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento (che questa Corte ha condiviso in più decisioni – es. sent n. 797.2024) che le procedure previste per legge non sono esclusive né inderogabili in tema di servitù, ma rappresentano “solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù e non esclud(ono) pertanto che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, in questi compresa l'usucapione” (Cass. 18.6.1996, n. 5606; v. anche Cass. 25.3.1998).
Ne consegue che, come intervenuto in primo grado, può essere invocato l'acquisto del diritto di servitù per usucapione ventennale ove ricorrano i requisiti costitutivi della fattispecie, ossia se: - vi sia la presenza di opere oggettivamente permanenti e visibili,; - il possesso non sia stato acquisito in modo violento o clandestino, ed invero l'installazione di pali e cavi, per sua natura, avviene solitamente in modo pubblico e visibile;
- vi sia stata la continua possibilità di esercitare il potere si fatto sulla cosa, ad esempio con la presenza del palo e l'effettuare la manutenzione delle linee;
- sussista il dato temporale del trascorrere del termine ventennale;
- vi sia la presenza dell'animus possidendi.
Detti elementi sono stati ritenuti esistenti nella fattispecie in esame, come indicato in sentenza impugnata, che si richiama.
Inoltre, a supportare la decisione del giudice di prime cure nel ritenere acquisita la prova dell'avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto in favore di hanno Controparte_2 concorso le dichiarazioni testimoniali e gli elementi ulteriori acquisiti nel corso del giudizio.
Non si ritiene fondato l'appello in relazione al vizio di valutazione della prova.
In particolare, il TE , già dipendente ha riferito essere presente sul Testimone_1 CP_2 terreno un palo relativo ad una “linea a bassa tensione esistente da oltre vent'anni…costruita intorno agli anni '90” e che negli anni erano stati effettuati diversi interventi di manutenzione a cura della società mai impediti né dall'attore né da terzi.
A conferma del decorso del ventennio è stata acquisita la prova che la linea era collegata e funzionale ad una fornitura elettrica (n. cliente 791 605 890) intestata alla Controparte_9
[...] [...]
, sita al confine con il terreno per cui è causa, con contratto del 08.09.1986, e che sui pali
[...] era affissa la data di edificazione, gli anni 1986/1988. CP_2
Da ciò la dimostrazione della presenza del palo e del passaggio dei relativi cavi da oltre venti anni precedenti alla domanda.
Deve precisarsi, inoltre, che per sua stessa caratteristica si tratta di servitù apparente e pienamente visibile, attesa l'apposizione di pali e fili, che manifestano in modo inequivocabile l'esistenza del peso imposto sul fondo servente.
La continuità del possesso è stata, invece, dimostrata dai riferiti diversi interventi di manutenzione, attività che si ritiene sufficiente a integrare detta continuità anche considerato che il possessore attuale (incontestato ) che ha posseduto in tempo più remoto si presume CP_2 che abbia posseduto anche in tempo intermedio, presunzione che, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova, per cui il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione - vedi
Cass. Civ., sez. II, 25.9.2002, n.13921-, prova non fornita né dedotta.
Ed invero, elementi base su cui l'appellante fonda le proprie doglianze sono la presunta mancata dimostrazione dell'animus possidendi, ovvero dell'intenzione di esercitare sulla cosa un potere di fatto come se si fosse titolari del diritto reale corrispondente (animus rem sibi habendi), e la presenza da parte del proprietario di atti di mera tolleranza nel far accedere i dipendenti CP_2 che non corrisponderebbero ad un riconoscimento dell'altrui diritto.
L'appello sul punto è infondato.
Infatti, ritenendo opportuno riconoscere una inversione dell'onere della prova, ossia dovendosi porre in capo al proprietario l'onere di dimostrare di aver manifestato attivamente il proprio dissenso, trattandosi di installazione di palo fisso inserito stabilmente nel suolo con cavi evidenti facenti parte di una più ampia linea a servizio di terzi, la giurisprudenza tende a escludere che una situazione così invasiva e permanente possa essere giustificata da mera tolleranza.
Parimenti non può costituire mera tolleranza la libera possibilità di accesso dei dipendenti CP_2 non essendo emersa neanche la necessità di chiederne il permesso o rimuovere ostacoli fisici, circostanza che in atti di causa non è stata neanche contestata dall'attore.
In conformità, se per tolleranza si intende una condotta derivata da mera condiscendenza con carattere di transitorietà e occasionalità, dette caratteristiche non sono emerse nell'ipotesi de quo, non potendo corrispondere né alla collocazione fissa dei pali, come già detto, né al reiterato non impedimento dell' accesso di terzi per le attività di manutenzione, trattandosi di attività non compatibili con una relazione materiale fondata sul mero permesso del proprietario.
12 Pari riconoscimento presuntivo ed inversione dell'onere probatorio devono riconoscersi in relazione alla sussistenza dell'animus, ovvero essendo stato dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, circostanze da cui deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso del diritto.
Inoltre, l'installazione e la posa di cavi come indicato ed emerso in giudizio, di per sé manifesta una attività fissa e dotata del carattere della permanenza, indice di una volontà di occupare e possedere il diritto sulla parte di terreno su cui insistono, dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios” per quanto attenente, e quindi, di voler esercitare un potere stabile e permanente sul fondo con l'intenzione di averne il diritto, ed è indice di una signoria di fatto alla quale nel caso di specie si è contrapposta l'inerzia del proprietario del bene.
L'animus possidendi in detta ipotesi può ritenersi, quindi, presunto essendo stato provato il corpus.
Conseguentemente, incombeva alla parte che ne aveva eccepito la mancanza darne dimostrazione, e ciò non è intervenuto.
In considerazione di quanto indicato, si conferma l'intervenuto riconoscimento dell'acquisto per usucapione operato dal giudice di primo grado, con rigetto del motivo di appello.
Infondata è l'impugnazione anche nella parte in cui si contesta il mancato riconoscimento del risarcimento del danno in favore di parte attrice da parte dell'Enel, non esistendo alcun vizio di pronuncia sul punto.
In particolare, non si ravvede alcun contrasto con la diversa ipotesi esaminata in relazione alla posizione della (in capo alla quale è stato riconosciuto l'obbligo risarcitorio) CP_3 trattandosi di fattispecie differenti.
In relazione all'Enel, infatti, è intervenuto riconoscimento dell'acquisto per usucapione e gli effetti di quest'ultima, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, retroagiscono al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, così da eliminare ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi ha usucapito e determinare la cessazione dell'illiceità permanente, con conseguente estinzione del diritto al risarcimento del danno o ad un indennizzo (ex multis ved. Corte d'Appello Reggio Calabria sentenza già indicata oltre che sentenza N. 910/2019).
Nel non accogliere la domanda risarcitoria, quindi, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dell'indicato principio di diritto.
13 Per i motivi indicati, l'appello proposto nei confronti di viene Controparte_1 rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata sul punto.
Con distinto motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la pronuncia nei confronti di contestando l'omessa pronuncia in relazione alla domanda di ordine di Controparte_3 rimozione dei pali.
Per contra, in appello incidentale la società ha eccepito l'erroneità dell'intervenuta pronuncia risarcitoria per non essere stato il danno dimostrato e per errata valutazione degli elementi acquisiti, contestando espressamente tutte le deduzioni del CTU, nonché per vizio della pronuncia ex art. 112 c.p.c..
Al riguardo, in sentenza si indica: “La domanda proposta dall'attore nei confronti della CP_3
va accolta. Occorre osservare che, fronte delle contestazioni dell'attore la società
[...] convenuta non fornisce alcuna prova in ordine alla legittimità dell'intervento. Ed invero il CTU, geom. nella relazione scritta depositata il 10/11/2016 ha accertato che sul Persona_1 terreno di proprietà del sig. , sito in ON C.da Melia, in catasto Parte_1 al foglio11 particella 161, la ha installato due pali in vetroresina ed uno in legno, CP_3 collegati tra loro con cavi che attraversano il fondo dell'attore fino a raggiungere altre proprietà. I danni causati al terreno in questione, dovuti anche alla particolare ubicazione dei pali , sono stati quantificati dal CTU nella somma complessiva di € 3.074,19. La CP_3
va dunque condannata al pagamento della predetta somma in favore dell'attore.” CP_3
In merito, il ha dedotto in primo grado che “Tempo addietro la per Pt_1 Controparte_3 il tramite di propri operai, installava, nel predetto fondo, abusivamente, un palo di sostegno dei fili per la linea telefonica che attraversa quasi per intero la proprietà dell'attore, contestandone l'illegittimità, e rilevando che “il palo esistente sul terreno di cui si CP_3 discute, a causa della citata frana, è stato divelto con conseguente riversamento sul terreno dei relativi fili. Detta situazione, oltre ad essere fonte di pericolo, ha cagionato evidenti danni alla proprietà dell'attore”, indicando che “Entrambe le società hanno agito non “iure” e “contra ius”, imponendo sul fondo dell'attore un peso a servizio di terzi ed incorrendo, pertanto, in una attività lesiva del diritto di proprietà dell'istante”, ed ha chiesto volersi “accertare e dichiarare
l'illegittimo comportamento tenuto dalla e per l'effetto ordinare la Controparte_3 rimozione del palo esistente sul terreno di proprietà dell'istante e dei fili illegittimamente installati” e “condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, per l'indebita compressione del diritto di proprietà, della somma complessiva di € 6.000,00, o di quella maggiore o minore, salvo gravame, che emergerà in corso di causa tramite CTU”.
14 In memorie autorizzate l'attore ha precisato la necessità di calcolare “i danni da compressione del diritto di proprietà”.
In note conclusive l'attore ha ribadito la correttezza del calcolo effettuato dal CTU e della complessiva valutazione, precisando che la condotta della doveva ritenersi Controparte_3 illegittima avendo imposto un “peso corrispondente all'esercizio di una servitù di telefonia” tale da incorrere in un'attività lesiva del diritto di proprietà.
Ancora, in note del 22.06.2018 l'attore, attuale appellante, precisava di aver diritto ad “Euro
3.074,19 da parte di per come accertato e quantificato dal CTU oltre a Controparte_3 spese e competenze di giudizio con distrazione a favore dell'avvocato Anania”, confermando l'azione di cui chiedeva l'accoglimento.
La domanda nel corso del giudizio di primo grado è stata, pertanto, intesa come riferita ai danni da limitazione del diritto di proprietà a causa dell'apposizione del “manufatto” , ovvero CP_3 al pregiudizio patrimoniale derivante dalla limitazione delle facoltà di godimento e disposizione del proprietario a causa della indicata intervenuta occupazione illegittima del bene a mezzo apposizione di un palo e cavi.
Ne deriva che la domanda non era volta ad un risarcimento in forma specifica del solo danno nelle more subito per la caduta del palo indicato, ma era più ampia, attenendo al passaggio dei cavi ed al relativo pregiudizio del diritto di proprietà, e solo nel primo caso si sarebbe configurata una diversa azione risarcitoria, con onere di precisa dimostrazione dell'evento lesivo e delle conseguenze dannose.
Inoltre, il giudice di prime cure ha correttamente interpretato la domanda nel senso di statuire sul danno da illegittima compromissione del diritto di proprietà come richiesto dalla parte, senza con ciò andare oltre i limiti della domanda medesima.
Ancora, si precisa che la nel costituirsi in primo grado ha eccepito solo il mancato CP_3 esperimento della mediazione e, in relazione alla richiesta di rimozione, l'intervenuta l'usucapione, senza formulare espressa domanda, ed ha semplicemente dedotto che i danni subiti sul fondo non erano stati provati, non contestando l'occupazione né quanto di diverso in domanda.
Inoltre, nel corso del giudizio è stato posto al CTU apposito quesito in relazione al quale non ha proposto alcuna opposizione, ovvero è stato richiesto al CTU di descrivere i CP_3 luoghi e di “Accertare se il manufatto di proprietà , installato sul terreno in questione, CP_3 abbia o meno ostacolato il libero godimento del fondo”.
Il CTU ha verificato lo stato dei luoghi, precisando che il “manufatto ” presente sulla CP_3
p.lla n° 161 era “formato da un minimo di n° 3 cavi e ad un massimo di n° 5 cavi che attraversa
15 nel senso ovest – est”, con “tre pali correnti nella proprietà della parte attore, di cui due in vetroresina e uno in legno…collegati tra loro con i cavi che continuano anche CP_3 all'esterno giungendo in altra proprietà” chiarendo che “uno dei pali in vetroresina oltre ad essere infisso nel terreno si trova per tre lati mantenuto da tiranti”, riconoscendo il danno da compromissione del diritto di proprietà.
In tal senso il danno è stato rapportato alla riconosciuta servitù di passaggio dei cavi CP_3 sul terreno e con riferimento ad una relativa “fascia di transito larga mediamente mt. 1+1”.
In specie, il perito ha calcolato il relativo danno con riferimento alla fascia che è rimasta oggetto di servitù di passaggio dei cavi , considerando ciò corrispondente alla “occupazione CP_3 illegittima” del fondo, applicando i parametri utilizzati per i “casi di acquisizione coercitiva”, cioè assumendo quali parametri la “misura corrispondente al valore pieno di mercato del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità” in relazione alla “fascia asservita”, così da precisare che il “Valore venale attualizzato del bene occupato (2016) è pari a € 795,08”, somma su cui ha calcolato di interessi, nonché il “decremento di valore” dell'intero fondo, ossia il “peso” subito
“in virtù di una servitù”, così concludendo che “il risarcimento dei danni spettante all'attore dovuto per il mancato utilizzo e per la diminuzione di valore del terreno a causa dell'installazione della linea telefonica da parte della ammonta a € Controparte_3
3.074,19 (diconsi euro tremilazerosettantaquattro/19)”.
Il consulente, quindi, ha utilizzato il criterio della “Formula Mista” (valore del suolo occupato
+ deprezzamento del residuo) per compensare la perdita di valore del bene in via definitiva, criterio che corrisponde ad una domanda risarcitoria per equivalente, comportando un
“integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta”, corrispondente all'occupazione del suolo con i cavi (ad es. vedasi Corte di Appello di Reggio Calabria, Sentenza n.157 del 8 marzo 2024), in relazione al quale “il danno è correttamente liquidato in misura corrispondente al valore del bene illegittimamente e definitivamente occupato” (così, anche Cass., Sez. 1, n. 18142 del
06/06/2022).
Dette deduzioni corrispondono alla domanda di accertamento del danno relativo al “peso” imposto dalla sul “fondo dell'attore …a servizio di terzi” e nel risarcimento della CP_3
“attività lesiva del diritto di proprietà dell'istante”, come in domanda.
Nessuna eccezione è stata sollevata da in primo grado in merito. CP_3
In merito, pertanto, non si ravvede violazione di onere probatorio.
La CTU, inoltre, non è stata viziata da nullità assoluta per non avere il consulente svolto indagini oltre i limiti del mandato.
16 Anche un presunto accertamento di fatti non specificatamente dedotti dall'attore con riferimento al superiore numero di pali presenti, rientrante nell'accertamento dello stato dei luoghi, è stato, comunque, sanato dalla mancata contestazione nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. Infatti, anche qualora si ritenesse che il CTU abbia esteso la sua indagine oltre i limiti del quesito postogli dal giudice, e ciò non si evidenzia, si genererebbe una mera nullità relativa che non può essere oggetto solo di appello se non previamente contestata.
Da ciò l'infondatezza dei motivi di appello incidentale proposto da . Controparte_3
Al riguardo, ulteriormente si precisa che il danno da occupazione illegittima di un immobile può considerarsi in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguirne l'utilità.
L'illegittimità dell'occupazione è stata, infatti, dichiarata per non avere giustificato CP_3
l'occupazione per cui, accertato l'illecito, il danno da compressione del diritto di godimento poteva esse presunto iuris tantum. Il danno da occupazione sine titulo può, infatti, essere dimostrato sulla base di presunzioni semplici, attenendo alla perdita di valore subita e non al mancato guadagno, alla natura fruttifera del bene, al valore d'uso o di scambio, all'estensione della fascia occupata, quali possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa.
Sono tutti dati acquisibili dal CTU che sono emersi, anche sotto forma presuntiva, dalla riconosciuta, e non contestata in primo grado, destinazione del terreno che per “ mq. 228,00 coltivati ad uliveto, mq. 90 possono essere considerati pascolo” con una lunghezza della “fascia asservita… pari a mt. 106,00 per l'uliveto e ml 36,00 per il pascolo” (ved. CTU e visura in atti).
Inoltre, la parte convenuta non ha mai contestato che il proprietario non esercitava il diritto di godimento del terreno per la destinazione propria, con ciò rendendo la circostanza pacifica e non bisognosa di specifica prova.
Ne consegue la conferma della sentenza anche in relazione a detta posizione.
Infine, si precisa, per come già indicato in relazione ai motivi di appello avverso le eccezioni mosse avverso E-Distribuzione, che la liquidazione del danno per equivalente ha assorbito la domanda di riduzione in pristino, per cui si rigetta anche l'eccezione relativa al vizio di omessa pronuncia in relazione alla domanda proposta contro . Controparte_3
Per i motivi suindicati, pertanto, si rigettano sia l'appello principale che l'appello incidentale, con conferma della statuizione di primo grado.
Infine, il gravame è infondato anche per quanto attiene la domanda proposta contro la
[...]
, ora . Controparte_5 Controparte_4
17 In atto di appello si precisa che l'azione in primo grado è stata fondata sulla circostanza secondo cui “la convenuta Amministrazione Provinciale ha effettuato dei lavori di sistemazione della suddetta strada creando dei muretti ai margini della stessa e dei fondi posti a monte del terreno del Sig. alterando, così, di fatto, il naturale deflusso delle acque piovane ed il regolare Pt_1 convogliamento delle stesse che scendono, stante la pendenza della strada, in abbondante quantità. Tale situazione è stata fonte di pericolo e di danno per il terreno di proprietà dell'istante in quanto le piogge (cadute dopo i citati lavori) si convogliavano creando un forte canale che, non trovando a causa dei muretti ai margini della strada provinciale altra via di fuga, si riversavano violentemente sul terreno dell'odierno istante provocando ingenti danni
(Cfr. CTP allegata).”
La responsabilità dell'Amministrazione Provinciale è stata, quindi, ricondotta all'esecuzione di alcuni lavori effettuati nel 2012.
Solo in conclusionale l'attore configurava ex art. 20251 c.c., ma detta indagine è rimasta estranea al giudizio, non essendo stata dimostrata né dedotta la proprietà della strada e delle zone intorno.
In relazione ai danni, nella CTU espletata in primo grado si è precisato che a causa di lavori eseguiti “La furia delle acque ha…creato nel terreno uno smottamento di terreno coltivabile pari a circa mq. 300,00”, e che “la superficie di mq. 80,00 risulta occupata dalla costruzione del canale di scolo”, così da indicare che era venuto “a mancare…mq. 130,00 di uliveto e mq.
250,00 di pascolo”, determinando il corrispettivo valore venale in base ai “valori medi agricoli della Provincia (2011)” aggiornato con accessori, in € 465,67, e concludendo che “Da quanto sopra esposto, l'entità dei danni causati dalla a causa Controparte_5 dell'ampliamento della strada Provinciale in località Melia, al foglio di mappa n° 11, particelle
n° 160, 161 e 162 del Comune di ON, ammonta ad € 465,67 (diconsi euro quattrocentosessantacinque/67)”.
Entro detti limiti è ravvisabile un risarcimento conseguente alla condotta della , per CP_5 come indicato in sentenza di primo grado, pronuncia che non è stata oggetto di impugnazione in merito.
In detti termini la domanda è stata accolta contro l'amministrazione per aver realizzato i lavori, senza ulteriore riconoscimento di danni specifici direttamente subiti e causalmente collegati all'evento dannoso.
Al contrario, la domanda risarcitoria spiegata in relazione ad ulteriori danni che si assumono in atto di appello essere stati subiti specificamente nel fondo e connessi alla riparazione dei luoghi, non sono stati diversamente dimostrati né nell'an né nel quantum, trascendendo le deduzioni
18 del CTU dalla indicazione di ulteriori conseguenze "immediate e dirette" della condotta dell'amministrazione per la parte attrice, che non sono risultate indicate e dimostrate dall'attore.
Infatti, per quanto di residuo, il CTU ha indicato gli interventi secondo lo stesso necessari “a ripristinare lo stato dei luoghi ed a sistemare in maniera definitiva la zona interessata dalla vertenza” riferendosi ad opere ritenute opportune ma che andavano oltre il mero ripristino del terreno (“n. 3 briglie di contenimento in gabbioni, lungo lo scarico esistente, dell'altezza di m.
3 in savanella e m. 1 di spalla;
rivestimento del canale ubicato tra le briglie, con materassi, pure di gabbioni, dello spessore di cm. 50; risagomatura della sede stradale e formazione delle pendenze trasversali in modo da invitare l'acqua meteorica negli appositi scarichi;
ripristino delle scarpate e del terreno eroso;
scarico delle acque meteoriche da convogliare in canali rivestiti”) ed indicando il costo di detti interventi.
La somma indicata dal consulente non ha riguardato, quindi, una spesa corrispondente al danno e necessari al privato per il ripristino dello stato del terreno, ma atteneva ad interventi più ampi.
Inoltre, per come detto, non è stata dimostrata la titolarità della strada, ma solo l'attività di riparazione posta in essere dalla , così da censurarsi la sola condotta materiale che ha CP_5 violato il principio generale del neminem laedere ex art. 2043 c.c., e non una più ampia responsabilità ex art. 2051 c.c..
In tal senso il Tribunale non ha accolto la domanda ulteriore anche per detto motivo, e quindi, per mancata dimostrazione della competenza dell'ente, così affermando “che la quantificazione del CTU includeva “opere stradali ed idrauliche, nonché i costi relativi ai procedimenti di esproprio, che non possono rientrare nella competenza dell'ente convenuto”.
A conferma della correttezza della pronuncia, non è stata dimostrata l'esistenza di un obbligo così ampio di riparazione, manutenzione dei beni in esame in capo alla convenuta, non essendo stata prospettata dal CTU una condanna della P.A. a un facere specifico, circoscritta al bene, senza alcuna deduzione sulla effettiva titolarità della strada e della zona e della competenza dell'ente convenuto a disporre quanto indicato, avendo solo proposto di adottare scelte operative, costi, progetti, atti autoritativi, che esulano anche dalla competenza del perito e del giudice del presente giudizio, comportando valutazioni amministrative.
Il motivo di gravame è, quindi, infondato e non merita accoglimento.
Per tutto quanto sopra, si pronuncia l'integrale rigetto dell'appello principale nei confronti delle tre parti appellate e di quello incidentale proposto da , e la conferma della Controparte_3 sentenza di primo grado per quanto oggetto del gravame.
In relazione alla disciplina sulla condanna alle spese e competenze del presente grado deve provvedersi separatamente, con riferimento alle tre differenti posizioni.
19 Per quanto attiene la domanda proposta contro la e l'appello incidentale Controparte_3 proposto da quest'ultima, il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale giustifica una pronuncia di integrale compensazione delle spese e competenze tra le parti indicate, considerata la reciproca soccombenza.
Attesa, invece, la integrale soccombenza della parte appellante con riferimento alla posizione e , va pronunciata, ai sensi dell'art. Controparte_1 Controparte_4
91 c.p.c., la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore delle indicate parti appellate e regolarmente costituite.
Le competenze di lite si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto ai valori minimi dello scaglione di riferimento, che si considerano rapportati all'attività difensiva svolta ed all'oggetto del contendere.
Il diverso valore delle distinte domande giustifica differenti liquidazioni.
Nei confronti della il valore della domanda Controparte_4 dell'appellante può ritenersi rapportato alla misura del risarcimento richiesto, indi compreso nello scaglione tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, per cui le competenze di lite devono quantificarsi in complessive € 7.160,00, di cui fase di studio € 1.489,00, fase introduttiva €
956,00, fase trattazione € 2.163,00 e fase decisionale € 2.552,00), oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per quanto attiene, invece, la posizione la domanda di appello avverso Controparte_1
l'accoglimento dell'acquisto per usucapione e l'omesso riconoscimento del danno ha valore indeterminato e complessità bassa, per cui le competenze di lite devono quantificarsi in complessive € 4.996,00, di cui fase di studio € 1.029,00, fase introduttiva € 709,00, fase trattazione € 1.523,00 e fase decisionale € 1.735,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale, nonchè dell'appello incidentale proposto dalla , in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. Controparte_3
115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante principale e dell'indicato appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da contro Parte_1 Controparte_1
20 e e sull'appello incidentale Controparte_3 Controparte_4 proposto da avverso la sentenza n. 976/2018 emessa nel procedimento Controparte_3
R.G. n. 100286/2012 dal Tribunale di Locri, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello principale nei confronti delle tre distinte parti appellate, confermando la sentenza impugnata;
2- rigetta integralmente l'appello incidentale proposto da , confermando la Controparte_3 sentenza impugnata nella parte relativa;
3- compensa integralmente le spese e competenze di lite del presente grado tra Parte_1
e per le motivazioni in narrativa;
[...] Controparte_3
4- condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della , in pers. del suo leg. rapp. p.t., che liquida in Controparte_4 complessive € 7.160,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
5- condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della in pers. del suo leg. rapp. p.t., che liquida in complessive € Controparte_1
4.996,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
6- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 24.07.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 148.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.01.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv.to Anna Anania, C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ON (RC) C.F._2 alla via Ficarelle, PEC Email_1
- Appellante-
CONTRO
(già , Società con unico socio e soggetta a Controparte_1 Controparte_2 direzione e coordinamento di con sede legale in MA via Ombrone n. 2, codice CP_2 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MA , in persona del P.IVA_1 legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato in atti, dall' avv. Francesco
Macrì, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3
Marina di IO CA (RC) C.so Carlo Maria n. 141, PEC
Email_2
- Appellata -
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano alla Piazza Controparte_3 degli Affari, 2, P.I. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Iolanda P.IVA_2
Giordanelli, C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Cosenza al Corso Umberto 14, PEC Email_3
- Appellata ed appellante incidentale-
1 (già ), in persona del legale Controparte_4 Controparte_5 rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Italia, P.I. Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Astrid Fiumara (C.F. , giusta C.F._5 procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Pitagora n. 2 , 89015,
Palmi (RC), PEC Email_4
- Appellata-
OGGETTO
Appello avverso la Sentenza n. 976/2018 emessa nel procedimento R.G. n. 100286/2012 dal
Tribunale di Locri.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.01.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. si concludeva come indicato di seguito ed in atti di causa che si intendono richiamati.
In specie:
- per la parte appellante si chiedeva l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni, come riportate: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, contrariis rejectis, in accoglimento allo spiegato atto di appello così decidere:
1. accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto dalla Controparte_2
(oggi e per l'effetto: - condannare in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, per l'indebita compressione del diritto di proprietà, della somma complessiva di € 3.074,19, o di quella maggiore o minore, salvo gravame, che emergerà in corso di causa;
- ordinare ad la rimozione del palo esistente sul Controparte_2 terreno di proprietà dell'istante e dei fili illegittimamente installati;
- condannare
[...]
alla refusione delle spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, Controparte_2
con distrazione in favore del procuratore costituito;
2. accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto dalla e, Controparte_3
previa conferma della pronuncia di condanna al risarcimento del danno (già liquidato) pronunciata dal giudice di primo grado: - ordinare a la rimozione del Controparte_3
palo esistente sul terreno di proprietà dell'istante e dei fili illegittimamente installati;
- condannare alla refusione delle spese e competenze del presente grado Controparte_3
di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito;
3. accertare e dichiarare la responsabilità della (oggi Controparte_5 [...]
) in persona del Presidente l.r.p.t., per i danni arrecati alla Controparte_4 proprietà dell'odierno appellante (e meglio descritti in narrativa) e, per l'effetto: -condannare
2 la (oggi ) in persona del Controparte_5 Controparte_4
legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del Sig. della somma Parte_1 di € 77.500,00 (già determinata dal CTU in primo grado) quale somma necessaria al ripristino dello stato dei luoghi e per mettere in sicurezza il suo terreno o, in subordine condannare il medesimo Ente al pagamento della diversa somma che sarà determinata dal Giudice di Appello sulla base del computo metrico redatto dal CTU di primo grado. -condannare la
[...]
(oggi ) alla refusione delle spese e Controparte_5 Controparte_4
competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito”;
- per la appellata , nel riportarsi agli atti di causa, si chiedeva “che l'Ecc.ma Controparte_1
Corte d'appello adita, voglia rigettare l'appello proposto da e Parte_1
confermare le statuizioni assunte dal Giudice di primo grado con la impugnata sentenza. Con condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze di lite”;
- per la appellata così si precisava: “nel riportarsi integralmente al Controparte_3
contenuto di tutte le proprie precedenti difese ed alla documentazione versata in atti, si precisano le seguenti conclusioni. “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'avverso gravame ed, in accoglimento di quello incidentale spiegato dalla deducente, rigettare la domanda di risarcimento danni ex adverso proposta. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi”;
- per la appellata si insisteva nell'accoglimento di tutte Controparte_4
le deduzioni, richieste, eccezioni e conclusioni in atti e, in particolare, delle conclusioni che si riportavano: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
1. Rigettare la domanda dell'odierno appellante per inammissibilità dell'appello per la genericità dei motivi.
2.Rigettare la domanda dell'odierno appellante in merito alla domanda di risarcimento del maggior danno, quantificata in € 77.500,00, quale somma necessaria al ripristino dello stato dei luoghi;
3. Confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata.
4.In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio o nell'eventualità dichiarare la compensazione delle spese legali richieste dall'appellante. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, e rimborso forfettario ex D.M. 37/2018”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti del giudizio, in relazione alla ricostruzione del processo di primo grado, si espone quanto segue.
3 Il quale proprietario di un appezzamento di terreno sito in agro di ON alla Pt_1 località Melia e riportato in N.C.T. al foglio 11, mappale 45, conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Locri la (all'epoca , la Controparte_1 Controparte_2 [...]
e la (poi ) CP_3 Controparte_5 Controparte_4 formulando distinte domande.
Per quanto attiene asseriva che quest'ultima aveva installato nel proprio Controparte_3 fondo “abusivamente, un palo di sostegno dei fili per la linea telefonica che attraversa quasi per intero la proprietà dell'attore”, agendo contra ius, imponendo sul fondo dell'attore un peso a servizio di terzi e causando un danno illecito. Precisava, altresì, che il palo della era CP_3 stato divelto dalla frana in atti con “conseguente riversamento sul terreno dei relativi fili”.
Parimenti, per quanto attiene la già rilevava che la stessa aveva Controparte_2 installato nel proprio fondo dei pali di sostegno dei fili per la linea elettrica, anch'essa agendo
“contra ius”, “imponendo sul fondo dell'attore un peso a servizio di terzi ed incorrendo, pertanto, in una attività lesiva del diritto di proprietà dell'istante”.
Per entrambe, pertanto, chiedeva l'accertamento dell'illegittima installazione di pali e fili per la conduzione di energia elettrica e per la linea telefonica, la condanna al risarcimento dei danni conseguiti, l'ordine di rimozione dei pali.
In relazione alla , già Amministrazione Provinciale, Controparte_4 rilevava che questa aveva “effettuato dei lavori di sistemazione della suddetta strada creando dei muretti ai margini della stessa e dei fondi posti a monte del terreno del Sig. Pt_1 alterando, così, di fatto, il naturale deflusso delle acque piovane ed il regolare convogliamento delle stesse che scendono, stante la pendenza della strada, in abbondante quantità. Tale situazione è stata fonte di pericolo e di danno per il terreno di proprietà dell'istante in quanto le piogge (cadute dopo i citati lavori) si convogliavano creando un forte canale che, non trovando a causa dei muretti ai margini della strada provinciale altra via di fuga, si riversavano violentemente sul terreno dell'odierno istante provocando ingenti danni” (come riportato in atto di appello).
In atto di citazione introduttivo, quindi, così concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, 1.accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto dalla
[...]
e per l'effetto ordinare la rimozione del palo esistente sul terreno di proprietà CP_3 dell'istante e dei fili illegittimamente installati;
2.accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto dalla e per l'effetto ordinare la rimozione del Controparte_2 palo esistente sul terreno di proprietà dell'istante e dei fili illegittimamente installati;
3.condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3
4 pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, per l'indebita compressione del diritto di proprietà, della somma complessiva di € 6.000,00, o di quella maggiore o minore, salvo gravame, che emergerà in corso di causa tramite CTU;
4.condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_2 dell'istante, a titolo di risarcimento danni, per l'indebita compressione del diritto di proprietà, della somma complessiva di € 6.000,00, o di quella maggiore o minore, salvo gravame, che emergerà in corso di causa tramite CTU.
5.Accertare e dichiarare la responsabilità dell' , in persona del Presidente p.t., dei danni Controparte_6 citati in narrativa e per l'effetto condannarla al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € 50.000,00 o di quella maggiore o minore, salvo gravame, che emergerà in corso di causa tramite CTU.
6.Ordinare all'
[...]
in persona del Presidente p.t., di realizzare i lavori necessari Controparte_6
(per come saranno indicati dal nominando CTU) per il corretto convogliamento delle acque piovane, la rimozione della fonte di danno e di pericolo e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
7.Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si costituivano le parti convenute per resistere alle rispettive domande e chiederne il rigetto.
In aggiunta, l'Amministrazione Provinciale eccepiva la mancanza di responsabilità a proprio carico, l'improponibilità, inammissibilità e infondatezza della domanda risarcitoria, in fatto e in diritto, la propria carenza di legittimazione passiva, mentre spiegava Controparte_1 domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto.
La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale ed ammissione di CTU.
All'udienza del 11.01.2018 la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
05.07.2018, con autorizzazione al deposito di note conclusive, udienza in cui, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Con sentenza datata 05.07.2018 n. 976/2018, emessa ex art. 281 sexies c.p.c, il giudice di prime cure così statuiva: “Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede: 1) Rigetta la domanda proposta dall'attore nei confronti dell' 2) Accoglie la domanda Controparte_2 riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara che L' in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, è divenuta titolare per maturata usucapione ultraventennale della servitù di elettrodotto sul terreno sito in agro del Comune di ON, in catasto al foglio 11, particelle 161 e 162 (ex 45); 3) condanna parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di giudizio, liquidate in € 1.130,00 (di cui € 50,00 per spese), oltre IVA, CPA, rimb. forf. come per legge;
4) accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti della e, Controparte_3
5 per l'effetto, condanna la convenuta in persona del l.r.p.t. al pagamento Controparte_3 in favore di parte attrice della somma di € 3.079,19 per le causali di cui in motivazione;
5) accoglie la domanda proposta dall'attore dei confronti della Controparte_5
(oggi ) e, per l'effetto, condanna la Controparte_4 Controparte_5
(oggi ) in persona del Presidente l.r.p.t. al
[...] Controparte_4 pagamento in favore di parte attrice della somma di € 456,67 per le causali di cui in motivazione;
6) condanna la a rimborsare all'attore le spese di giudizio, Controparte_3 liquidate in € 3.110,00 (di cui € 670,00 per spese), oltre IVA, CPA, rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario;
7) condanna la
(oggi ), a rimborsare Controparte_5 Controparte_4 all'attore le spese di giudizio, liquidate in € 1.110,00 oltre IVA, CPA, rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario;
8) pone definitivamente a carico di e della (oggi Controparte_3 Controparte_5
), in solido tra loro, le spese di CTU liquidate con Controparte_4 Controparte_4 separato provvedimento in favore del geom. . Sentenza provvisoriamente esecutiva per CP_7 legge.”.
Avverso la stessa proponeva appello il ritenendola errata nelle distinte parti e per i Pt_1 separati motivi indicati.
A) In relazione alla , riteneva errata sia la pronuncia di rigetto della Controparte_2 domanda principale sia l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con la quale era stato dichiarato che la stessa era divenuta titolare per maturata usucapione ultraventennale della servitù di elettrodotto sul terreno sito in agro del Comune di ON, in catasto al foglio
11, particelle 161 e 1 a), sia la conseguente pronuncia sulle spese di lite, contestando:
-1- l'“Errata e contraddittoria interpretazione in merito all'espletata istruttoria e conseguente difetto di motivazione in merito alla posizione processuale di (oggi Controparte_2
” per non essere stato dimostrato in primo grado l'esistenza di alcun Controparte_1 titolo idoneo a giustificare l'occupazione intervenuta, con conseguente onere di riconoscimento dei danni, che dovevano ritenersi in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile del bene stesso;
-2- l'“Erroneo apprezzamento dei fatti di causa da parte del Giudice di prime cure in merito alla prova del possesso ad usucapionem”, per non essere stata fornita alcuna prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva e, quindi, del corpus e dell'animus possidendi, ritenendo sul punto insufficienti le prove acquisite nel corso del giudizio ed essendo emersa la
6 mancanza soprattutto dell'animus possidenti, a fronte di una mera condotta del proprietario idonea a tollerare quanto posto in essere dalla società indicata, da cui deriva la non univocità del possesso, e contestando l'apprezzamento del materiale probatorio acquisito, ritenendo fondata la pronuncia in esame su una testimonianza generica e su un contratto di fornitura relativo a un terzo e chiedendo volersi, per contra, accertare un mero illecito permanente.
B) - Il relazione alla pozione contro , censurava la pronuncia per “Omessa Controparte_3 motivazione e conseguente omessa pronuncia in merito alla rimozione dei pali e dei fili illegittimamente installati nel terreno di proprietà del Sig. ”, pur essendo Parte_1 stata accertata l'illegittimità della condotta, e non essendo stato accertato che “ Controparte_3 abbia acquisito il consenso del proprietario del fondo o altro tipo di autorizzazione
[...] prevista dalla legge, per come accertato, correttamente, del giudice di primo grado”, così eccependo l'omessa pronuncia sul punto;
C)- il relazione alla posizione della , ora , CP_5 Controparte_4 rilevava il vizio della sentenza per “Errata valutazione e difetto di motivazione in merito alle conclusioni cui è giunto il nominato CTU relativamente ai danni arrecati dalla
[...]
(oggi ) al terreno di proprietà Controparte_5 Controparte_4 dell'odierno appellante Sig. ”, ritenendo essere stata immotivatamente Parte_1 disattesa la quantificazione effettuata dal CTU in relazione ai costi per il ripristino dei luoghi
(€ 77.500,00) pur avendo il giudice demandato al consulente tale accertamento, nonché essere stato erroneamente dichiarato che “Sul punto, occorre precisare che non si può tenere conto dei calcoli effettuati dal CTU in ordine alle opere necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi, essendo state ricomprese nella quantificazione anche opere stradali ed idrauliche, nonché i costi relativi ai procedimenti di esproprio, che non possono rientrare nella competenza dell'ente convenuto” senza motivare in merito al non accoglimento delle conclusioni peritali, pur essendo stata accertata la responsabilità dell'amministrazione provinciale.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Reggio
Calabria, contrariis rejectis, in accoglimento allo spiegato atto di appello così decidere:
1. accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto dalla Controparte_2
(oggi e per l'effetto: -condannare in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, per l'indebita compressione del diritto di proprietà, della somma complessiva di € 3.074,19, o di quella maggiore o minore, salvo gravame, che emergerà in corso di causa;
-ordinare ad la rimozione del palo esistente sul Controparte_2 terreno di proprietà dell'istante e dei fili illegittimamente installati;
-condannare
[...]
[.. [...] alla refusione delle spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, Controparte_8 con distrazione in favore del procuratore costituito;
2. accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto dalla e, Controparte_3 previa conferma della pronuncia di condanna al risarcimento del danno (già liquidato) pronunciata dal giudice di primo grado: -ordinare a la rimozione del palo Controparte_3 esistente sul terreno di proprietà dell'istante e dei fili illegittimamente installati;
-condannare alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, Controparte_3 con distrazione in favore del procuratore costituito
3. accertare e dichiarare la responsabilità della (oggi Controparte_5 [...]
) in persona del Presidente l.r.p.t., per i danni arrecati alla Controparte_4 proprietà dell'odierno appellante (e meglio descritti in narrativa) e, per l'effetto: -condannare la (oggi ) in persona del Controparte_5 Controparte_4 legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del Sig. della somma Parte_1 di € 77.500,00 (già determinata dal CTU in primo grado) quale somma necessaria al ripristino dello stato dei luoghi e per mettere in sicurezza il suo terreno o, in subordine condannare il medesimo Ente al pagamento della diversa somma che sarà determinata dal Giudice di Appello sulla base del computo metrico redatto dal CTU di primo grado. -condannare la
[...]
(oggi ) alla refusione delle spese e Controparte_5 Controparte_4 competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito”.
Si costituivano le appellate per resistere a tutti gli specifici motivi di gravame, di cui rilevavano l'infondatezza, e chiederne il rigetto.
La chiedeva, in via preliminare, doversi procedere alla separazione dei Controparte_1 giudizi.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della censura in relazione al mancato “possesso di autorizzazione, amministrativa o pattizia, atta a rendere legittima l'esistenza e l'esercizio della linea elettrica nel terreno di parte attorea” per essere circostanza nuova rispetto al primo grado.
Nel merito, chiedeva il rigetto del gravame ribadendo che la installazione della detta linea elettrica risaliva ad oltre un ventennio precedente e che il possesso era stato continuo, ininterrotto, pubblico e pacifico, così da esistere le condizioni per l'acquisto per usucapione come riconosciuto in primo grado.
Resisteva, inoltre, alla domanda di risarcimento danni anche per non essere stati gli stessi dimostrati da parte attrice.
Concludeva, indi, chiedendo il rigetto del “proposto appello con conferma della impugnata sentenza e con condanna dell'appellante al pagamento dei compensi di lite”.
8 Il rigetto del gravame veniva richiesto anche dalla la Controparte_4 quale: - in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto per genericità dei motivi, non essendo stata rilevata alcuna censura specifica né violazione di legge o delle parti della pronuncia oggetto di gravame, oltre che la violazione del principio della sinteticità degli atti;
- nel merito rilevava l'inammissibilità della domanda come formulata e la correttezza della sentenza per “Impossibilità del giudice ordinario alla condanna di una P.A. ad un facere infungibile, in ipotesi di scelte discrezionali e di atti autoritativi dell'Amministrazione.
Travisamento dell'appellante relativamente alla valutazione del potere in capo al giudice di merito di disattendere le argomentazioni tecniche del proprio consulente tecnico d'ufficio”, ribadendo le censure alla CTU già operate in primo grado e le diverse conclusioni cui era giunto il perito di parte, tra cui quella secondo cui il terreno nel tratto in esame non era costeggiato “da strada provinciale, bensì da arteria stradale che non rientra nel patrimonio Stradale dell'
[...]
”. Parte_2
Eccepiva, altresì, la mancanza di prova in ordine alla indicata responsabilità ed alla incidenza causale dei presunti danni, nonché che parte attrice non aveva fornito alcuna dimostrazione di aver operato una “corretta gestione e manutenzione dei propri terreni, per rendere lo stato della proprietà conforme alla normativa di settore in materia di opere di contenimento”.
Chiedeva, quindi, alla Corte di voler: “
1. Rigettare la domanda dell'odierno appellante per inammissibilità dell'appello per la genericità dei motivi.
2. Rigettare la domanda dell'odierno appellante in merito alla domanda di risarcimento del maggior danno, quantificata in €
77.500,00, quale somma necessaria al ripristino dello stato dei luoghi;
3. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio o nell'eventualità dichiarare la compensazione delle spese legali richieste dall'appellante.”
Si costituiva, infine, la quale, oltre a chiedere il rigetto dell'appello Controparte_3 principale, proponeva appello incidentale censurando la sentenza per averla condannata al risarcimento dei danni sulla base di una CTU che riteneva essere nulla, in quanto disposta in violazione dell'art. 2697 c.c. per sopperire alla carenza probatoria dell'attore, e comunque viziata nel merito della quantificazione.
In via incidentale, infatti, contestava la pronuncia per non essere stata fornita alcuna “prova in ordine alla concreta verificazione dei danni ex adverso lamentati in sede di atto introduttivo di lite”, per essersi fondata su una CTU “nulla per violazione dell'art. 2697 c.c., con conseguente insanabile vizio della gravata sentenza”, per essersi la domanda limitata all'indicazione di un palo a fronte di una ingiustificata estensione dell'accertamento da parte del consulente, così da risultare la pronuncia viziata anche per violazione dei principi di cui all'art. 112 c.p.c..
9 Lamentava, infine, l'errato accoglimento della domanda risarcitoria e l'errata determinazione del quantum, per i motivi in comparsa di costituzione che si richiama.
Il tutto con censura anche in relazione alla condanna sulle spese di lite.
Chiedeva, pertanto: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare
l'avverso gravame ed, in accoglimento di quello incidentale spiegato dalla deducente, rigettare la domanda di risarcimento danni ex adverso proposta. Con vittoria di spese e di competenze del giudizio, da distrarsi”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 08.01.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. proposta dalla in conformità al principio Controparte_4 dettato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del
16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in senso conforme, anche sentt. Cass. Civ. nn. 7675/2019
e 13535/2018, n. 36481/2022 S.U., ordinanza n.2320 del 25/01/2023, ordinanza n. 1932/2024), non ritenendosi indispensabile che le deduzioni di parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, e precisandosi che nel caso in esame l'atto di appello nel suo complesso contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame delle censure sollevate, essendo desumibili sia una individuazione dei punti contestati della sentenza di cui si chiede la riforma sia i motivi di impugnazione, l'indicazione del quantum appellatum e la formulazione delle ragioni di dissenso.
Tanto premesso, per facilità espositiva ed essendo le posizioni in esame tra di loro differenti, si procede alla disamina dei motivi di appello in relazione alle diverse posizioni, salvo valutare unitariamente le parti comuni o in relazione alle quali devono applicarsi i medesimi principi di diritto.
Si procede, pertanto, alla disamina dell'appello proposto avverso la .. Controparte_1
10 La decisione assunta dal Tribunale di Locri, a parere di questa Corte, è immune da censure nel ragionamento logico-giuridico seguito nel processo motivazionale e deve essere condivisa.
La mancanza della presenza di formale autorizzazione e di intervenuta adozione delle procedure perviste dalle leggi speciali per la costituzione del diritto di servitù ha trovato conferma nel giudizio di primo grado essendo rimasta implicitamente incontestata, ed è rimasta superata dall'eccezione dell'acquisto per intervenuta usucapione. Nessun accertamento è intervenuto in primo grado sul punto.
Per contra, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento (che questa Corte ha condiviso in più decisioni – es. sent n. 797.2024) che le procedure previste per legge non sono esclusive né inderogabili in tema di servitù, ma rappresentano “solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù e non esclud(ono) pertanto che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, in questi compresa l'usucapione” (Cass. 18.6.1996, n. 5606; v. anche Cass. 25.3.1998).
Ne consegue che, come intervenuto in primo grado, può essere invocato l'acquisto del diritto di servitù per usucapione ventennale ove ricorrano i requisiti costitutivi della fattispecie, ossia se: - vi sia la presenza di opere oggettivamente permanenti e visibili,; - il possesso non sia stato acquisito in modo violento o clandestino, ed invero l'installazione di pali e cavi, per sua natura, avviene solitamente in modo pubblico e visibile;
- vi sia stata la continua possibilità di esercitare il potere si fatto sulla cosa, ad esempio con la presenza del palo e l'effettuare la manutenzione delle linee;
- sussista il dato temporale del trascorrere del termine ventennale;
- vi sia la presenza dell'animus possidendi.
Detti elementi sono stati ritenuti esistenti nella fattispecie in esame, come indicato in sentenza impugnata, che si richiama.
Inoltre, a supportare la decisione del giudice di prime cure nel ritenere acquisita la prova dell'avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto in favore di hanno Controparte_2 concorso le dichiarazioni testimoniali e gli elementi ulteriori acquisiti nel corso del giudizio.
Non si ritiene fondato l'appello in relazione al vizio di valutazione della prova.
In particolare, il TE , già dipendente ha riferito essere presente sul Testimone_1 CP_2 terreno un palo relativo ad una “linea a bassa tensione esistente da oltre vent'anni…costruita intorno agli anni '90” e che negli anni erano stati effettuati diversi interventi di manutenzione a cura della società mai impediti né dall'attore né da terzi.
A conferma del decorso del ventennio è stata acquisita la prova che la linea era collegata e funzionale ad una fornitura elettrica (n. cliente 791 605 890) intestata alla Controparte_9
[...] [...]
, sita al confine con il terreno per cui è causa, con contratto del 08.09.1986, e che sui pali
[...] era affissa la data di edificazione, gli anni 1986/1988. CP_2
Da ciò la dimostrazione della presenza del palo e del passaggio dei relativi cavi da oltre venti anni precedenti alla domanda.
Deve precisarsi, inoltre, che per sua stessa caratteristica si tratta di servitù apparente e pienamente visibile, attesa l'apposizione di pali e fili, che manifestano in modo inequivocabile l'esistenza del peso imposto sul fondo servente.
La continuità del possesso è stata, invece, dimostrata dai riferiti diversi interventi di manutenzione, attività che si ritiene sufficiente a integrare detta continuità anche considerato che il possessore attuale (incontestato ) che ha posseduto in tempo più remoto si presume CP_2 che abbia posseduto anche in tempo intermedio, presunzione che, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova, per cui il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione - vedi
Cass. Civ., sez. II, 25.9.2002, n.13921-, prova non fornita né dedotta.
Ed invero, elementi base su cui l'appellante fonda le proprie doglianze sono la presunta mancata dimostrazione dell'animus possidendi, ovvero dell'intenzione di esercitare sulla cosa un potere di fatto come se si fosse titolari del diritto reale corrispondente (animus rem sibi habendi), e la presenza da parte del proprietario di atti di mera tolleranza nel far accedere i dipendenti CP_2 che non corrisponderebbero ad un riconoscimento dell'altrui diritto.
L'appello sul punto è infondato.
Infatti, ritenendo opportuno riconoscere una inversione dell'onere della prova, ossia dovendosi porre in capo al proprietario l'onere di dimostrare di aver manifestato attivamente il proprio dissenso, trattandosi di installazione di palo fisso inserito stabilmente nel suolo con cavi evidenti facenti parte di una più ampia linea a servizio di terzi, la giurisprudenza tende a escludere che una situazione così invasiva e permanente possa essere giustificata da mera tolleranza.
Parimenti non può costituire mera tolleranza la libera possibilità di accesso dei dipendenti CP_2 non essendo emersa neanche la necessità di chiederne il permesso o rimuovere ostacoli fisici, circostanza che in atti di causa non è stata neanche contestata dall'attore.
In conformità, se per tolleranza si intende una condotta derivata da mera condiscendenza con carattere di transitorietà e occasionalità, dette caratteristiche non sono emerse nell'ipotesi de quo, non potendo corrispondere né alla collocazione fissa dei pali, come già detto, né al reiterato non impedimento dell' accesso di terzi per le attività di manutenzione, trattandosi di attività non compatibili con una relazione materiale fondata sul mero permesso del proprietario.
12 Pari riconoscimento presuntivo ed inversione dell'onere probatorio devono riconoscersi in relazione alla sussistenza dell'animus, ovvero essendo stato dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, circostanze da cui deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso del diritto.
Inoltre, l'installazione e la posa di cavi come indicato ed emerso in giudizio, di per sé manifesta una attività fissa e dotata del carattere della permanenza, indice di una volontà di occupare e possedere il diritto sulla parte di terreno su cui insistono, dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios” per quanto attenente, e quindi, di voler esercitare un potere stabile e permanente sul fondo con l'intenzione di averne il diritto, ed è indice di una signoria di fatto alla quale nel caso di specie si è contrapposta l'inerzia del proprietario del bene.
L'animus possidendi in detta ipotesi può ritenersi, quindi, presunto essendo stato provato il corpus.
Conseguentemente, incombeva alla parte che ne aveva eccepito la mancanza darne dimostrazione, e ciò non è intervenuto.
In considerazione di quanto indicato, si conferma l'intervenuto riconoscimento dell'acquisto per usucapione operato dal giudice di primo grado, con rigetto del motivo di appello.
Infondata è l'impugnazione anche nella parte in cui si contesta il mancato riconoscimento del risarcimento del danno in favore di parte attrice da parte dell'Enel, non esistendo alcun vizio di pronuncia sul punto.
In particolare, non si ravvede alcun contrasto con la diversa ipotesi esaminata in relazione alla posizione della (in capo alla quale è stato riconosciuto l'obbligo risarcitorio) CP_3 trattandosi di fattispecie differenti.
In relazione all'Enel, infatti, è intervenuto riconoscimento dell'acquisto per usucapione e gli effetti di quest'ultima, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, retroagiscono al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, così da eliminare ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi ha usucapito e determinare la cessazione dell'illiceità permanente, con conseguente estinzione del diritto al risarcimento del danno o ad un indennizzo (ex multis ved. Corte d'Appello Reggio Calabria sentenza già indicata oltre che sentenza N. 910/2019).
Nel non accogliere la domanda risarcitoria, quindi, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dell'indicato principio di diritto.
13 Per i motivi indicati, l'appello proposto nei confronti di viene Controparte_1 rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata sul punto.
Con distinto motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la pronuncia nei confronti di contestando l'omessa pronuncia in relazione alla domanda di ordine di Controparte_3 rimozione dei pali.
Per contra, in appello incidentale la società ha eccepito l'erroneità dell'intervenuta pronuncia risarcitoria per non essere stato il danno dimostrato e per errata valutazione degli elementi acquisiti, contestando espressamente tutte le deduzioni del CTU, nonché per vizio della pronuncia ex art. 112 c.p.c..
Al riguardo, in sentenza si indica: “La domanda proposta dall'attore nei confronti della CP_3
va accolta. Occorre osservare che, fronte delle contestazioni dell'attore la società
[...] convenuta non fornisce alcuna prova in ordine alla legittimità dell'intervento. Ed invero il CTU, geom. nella relazione scritta depositata il 10/11/2016 ha accertato che sul Persona_1 terreno di proprietà del sig. , sito in ON C.da Melia, in catasto Parte_1 al foglio11 particella 161, la ha installato due pali in vetroresina ed uno in legno, CP_3 collegati tra loro con cavi che attraversano il fondo dell'attore fino a raggiungere altre proprietà. I danni causati al terreno in questione, dovuti anche alla particolare ubicazione dei pali , sono stati quantificati dal CTU nella somma complessiva di € 3.074,19. La CP_3
va dunque condannata al pagamento della predetta somma in favore dell'attore.” CP_3
In merito, il ha dedotto in primo grado che “Tempo addietro la per Pt_1 Controparte_3 il tramite di propri operai, installava, nel predetto fondo, abusivamente, un palo di sostegno dei fili per la linea telefonica che attraversa quasi per intero la proprietà dell'attore, contestandone l'illegittimità, e rilevando che “il palo esistente sul terreno di cui si CP_3 discute, a causa della citata frana, è stato divelto con conseguente riversamento sul terreno dei relativi fili. Detta situazione, oltre ad essere fonte di pericolo, ha cagionato evidenti danni alla proprietà dell'attore”, indicando che “Entrambe le società hanno agito non “iure” e “contra ius”, imponendo sul fondo dell'attore un peso a servizio di terzi ed incorrendo, pertanto, in una attività lesiva del diritto di proprietà dell'istante”, ed ha chiesto volersi “accertare e dichiarare
l'illegittimo comportamento tenuto dalla e per l'effetto ordinare la Controparte_3 rimozione del palo esistente sul terreno di proprietà dell'istante e dei fili illegittimamente installati” e “condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pagamento in favore dell'istante, a titolo di risarcimento danni, per l'indebita compressione del diritto di proprietà, della somma complessiva di € 6.000,00, o di quella maggiore o minore, salvo gravame, che emergerà in corso di causa tramite CTU”.
14 In memorie autorizzate l'attore ha precisato la necessità di calcolare “i danni da compressione del diritto di proprietà”.
In note conclusive l'attore ha ribadito la correttezza del calcolo effettuato dal CTU e della complessiva valutazione, precisando che la condotta della doveva ritenersi Controparte_3 illegittima avendo imposto un “peso corrispondente all'esercizio di una servitù di telefonia” tale da incorrere in un'attività lesiva del diritto di proprietà.
Ancora, in note del 22.06.2018 l'attore, attuale appellante, precisava di aver diritto ad “Euro
3.074,19 da parte di per come accertato e quantificato dal CTU oltre a Controparte_3 spese e competenze di giudizio con distrazione a favore dell'avvocato Anania”, confermando l'azione di cui chiedeva l'accoglimento.
La domanda nel corso del giudizio di primo grado è stata, pertanto, intesa come riferita ai danni da limitazione del diritto di proprietà a causa dell'apposizione del “manufatto” , ovvero CP_3 al pregiudizio patrimoniale derivante dalla limitazione delle facoltà di godimento e disposizione del proprietario a causa della indicata intervenuta occupazione illegittima del bene a mezzo apposizione di un palo e cavi.
Ne deriva che la domanda non era volta ad un risarcimento in forma specifica del solo danno nelle more subito per la caduta del palo indicato, ma era più ampia, attenendo al passaggio dei cavi ed al relativo pregiudizio del diritto di proprietà, e solo nel primo caso si sarebbe configurata una diversa azione risarcitoria, con onere di precisa dimostrazione dell'evento lesivo e delle conseguenze dannose.
Inoltre, il giudice di prime cure ha correttamente interpretato la domanda nel senso di statuire sul danno da illegittima compromissione del diritto di proprietà come richiesto dalla parte, senza con ciò andare oltre i limiti della domanda medesima.
Ancora, si precisa che la nel costituirsi in primo grado ha eccepito solo il mancato CP_3 esperimento della mediazione e, in relazione alla richiesta di rimozione, l'intervenuta l'usucapione, senza formulare espressa domanda, ed ha semplicemente dedotto che i danni subiti sul fondo non erano stati provati, non contestando l'occupazione né quanto di diverso in domanda.
Inoltre, nel corso del giudizio è stato posto al CTU apposito quesito in relazione al quale non ha proposto alcuna opposizione, ovvero è stato richiesto al CTU di descrivere i CP_3 luoghi e di “Accertare se il manufatto di proprietà , installato sul terreno in questione, CP_3 abbia o meno ostacolato il libero godimento del fondo”.
Il CTU ha verificato lo stato dei luoghi, precisando che il “manufatto ” presente sulla CP_3
p.lla n° 161 era “formato da un minimo di n° 3 cavi e ad un massimo di n° 5 cavi che attraversa
15 nel senso ovest – est”, con “tre pali correnti nella proprietà della parte attore, di cui due in vetroresina e uno in legno…collegati tra loro con i cavi che continuano anche CP_3 all'esterno giungendo in altra proprietà” chiarendo che “uno dei pali in vetroresina oltre ad essere infisso nel terreno si trova per tre lati mantenuto da tiranti”, riconoscendo il danno da compromissione del diritto di proprietà.
In tal senso il danno è stato rapportato alla riconosciuta servitù di passaggio dei cavi CP_3 sul terreno e con riferimento ad una relativa “fascia di transito larga mediamente mt. 1+1”.
In specie, il perito ha calcolato il relativo danno con riferimento alla fascia che è rimasta oggetto di servitù di passaggio dei cavi , considerando ciò corrispondente alla “occupazione CP_3 illegittima” del fondo, applicando i parametri utilizzati per i “casi di acquisizione coercitiva”, cioè assumendo quali parametri la “misura corrispondente al valore pieno di mercato del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità” in relazione alla “fascia asservita”, così da precisare che il “Valore venale attualizzato del bene occupato (2016) è pari a € 795,08”, somma su cui ha calcolato di interessi, nonché il “decremento di valore” dell'intero fondo, ossia il “peso” subito
“in virtù di una servitù”, così concludendo che “il risarcimento dei danni spettante all'attore dovuto per il mancato utilizzo e per la diminuzione di valore del terreno a causa dell'installazione della linea telefonica da parte della ammonta a € Controparte_3
3.074,19 (diconsi euro tremilazerosettantaquattro/19)”.
Il consulente, quindi, ha utilizzato il criterio della “Formula Mista” (valore del suolo occupato
+ deprezzamento del residuo) per compensare la perdita di valore del bene in via definitiva, criterio che corrisponde ad una domanda risarcitoria per equivalente, comportando un
“integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta”, corrispondente all'occupazione del suolo con i cavi (ad es. vedasi Corte di Appello di Reggio Calabria, Sentenza n.157 del 8 marzo 2024), in relazione al quale “il danno è correttamente liquidato in misura corrispondente al valore del bene illegittimamente e definitivamente occupato” (così, anche Cass., Sez. 1, n. 18142 del
06/06/2022).
Dette deduzioni corrispondono alla domanda di accertamento del danno relativo al “peso” imposto dalla sul “fondo dell'attore …a servizio di terzi” e nel risarcimento della CP_3
“attività lesiva del diritto di proprietà dell'istante”, come in domanda.
Nessuna eccezione è stata sollevata da in primo grado in merito. CP_3
In merito, pertanto, non si ravvede violazione di onere probatorio.
La CTU, inoltre, non è stata viziata da nullità assoluta per non avere il consulente svolto indagini oltre i limiti del mandato.
16 Anche un presunto accertamento di fatti non specificatamente dedotti dall'attore con riferimento al superiore numero di pali presenti, rientrante nell'accertamento dello stato dei luoghi, è stato, comunque, sanato dalla mancata contestazione nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. Infatti, anche qualora si ritenesse che il CTU abbia esteso la sua indagine oltre i limiti del quesito postogli dal giudice, e ciò non si evidenzia, si genererebbe una mera nullità relativa che non può essere oggetto solo di appello se non previamente contestata.
Da ciò l'infondatezza dei motivi di appello incidentale proposto da . Controparte_3
Al riguardo, ulteriormente si precisa che il danno da occupazione illegittima di un immobile può considerarsi in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguirne l'utilità.
L'illegittimità dell'occupazione è stata, infatti, dichiarata per non avere giustificato CP_3
l'occupazione per cui, accertato l'illecito, il danno da compressione del diritto di godimento poteva esse presunto iuris tantum. Il danno da occupazione sine titulo può, infatti, essere dimostrato sulla base di presunzioni semplici, attenendo alla perdita di valore subita e non al mancato guadagno, alla natura fruttifera del bene, al valore d'uso o di scambio, all'estensione della fascia occupata, quali possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa.
Sono tutti dati acquisibili dal CTU che sono emersi, anche sotto forma presuntiva, dalla riconosciuta, e non contestata in primo grado, destinazione del terreno che per “ mq. 228,00 coltivati ad uliveto, mq. 90 possono essere considerati pascolo” con una lunghezza della “fascia asservita… pari a mt. 106,00 per l'uliveto e ml 36,00 per il pascolo” (ved. CTU e visura in atti).
Inoltre, la parte convenuta non ha mai contestato che il proprietario non esercitava il diritto di godimento del terreno per la destinazione propria, con ciò rendendo la circostanza pacifica e non bisognosa di specifica prova.
Ne consegue la conferma della sentenza anche in relazione a detta posizione.
Infine, si precisa, per come già indicato in relazione ai motivi di appello avverso le eccezioni mosse avverso E-Distribuzione, che la liquidazione del danno per equivalente ha assorbito la domanda di riduzione in pristino, per cui si rigetta anche l'eccezione relativa al vizio di omessa pronuncia in relazione alla domanda proposta contro . Controparte_3
Per i motivi suindicati, pertanto, si rigettano sia l'appello principale che l'appello incidentale, con conferma della statuizione di primo grado.
Infine, il gravame è infondato anche per quanto attiene la domanda proposta contro la
[...]
, ora . Controparte_5 Controparte_4
17 In atto di appello si precisa che l'azione in primo grado è stata fondata sulla circostanza secondo cui “la convenuta Amministrazione Provinciale ha effettuato dei lavori di sistemazione della suddetta strada creando dei muretti ai margini della stessa e dei fondi posti a monte del terreno del Sig. alterando, così, di fatto, il naturale deflusso delle acque piovane ed il regolare Pt_1 convogliamento delle stesse che scendono, stante la pendenza della strada, in abbondante quantità. Tale situazione è stata fonte di pericolo e di danno per il terreno di proprietà dell'istante in quanto le piogge (cadute dopo i citati lavori) si convogliavano creando un forte canale che, non trovando a causa dei muretti ai margini della strada provinciale altra via di fuga, si riversavano violentemente sul terreno dell'odierno istante provocando ingenti danni
(Cfr. CTP allegata).”
La responsabilità dell'Amministrazione Provinciale è stata, quindi, ricondotta all'esecuzione di alcuni lavori effettuati nel 2012.
Solo in conclusionale l'attore configurava ex art. 20251 c.c., ma detta indagine è rimasta estranea al giudizio, non essendo stata dimostrata né dedotta la proprietà della strada e delle zone intorno.
In relazione ai danni, nella CTU espletata in primo grado si è precisato che a causa di lavori eseguiti “La furia delle acque ha…creato nel terreno uno smottamento di terreno coltivabile pari a circa mq. 300,00”, e che “la superficie di mq. 80,00 risulta occupata dalla costruzione del canale di scolo”, così da indicare che era venuto “a mancare…mq. 130,00 di uliveto e mq.
250,00 di pascolo”, determinando il corrispettivo valore venale in base ai “valori medi agricoli della Provincia (2011)” aggiornato con accessori, in € 465,67, e concludendo che “Da quanto sopra esposto, l'entità dei danni causati dalla a causa Controparte_5 dell'ampliamento della strada Provinciale in località Melia, al foglio di mappa n° 11, particelle
n° 160, 161 e 162 del Comune di ON, ammonta ad € 465,67 (diconsi euro quattrocentosessantacinque/67)”.
Entro detti limiti è ravvisabile un risarcimento conseguente alla condotta della , per CP_5 come indicato in sentenza di primo grado, pronuncia che non è stata oggetto di impugnazione in merito.
In detti termini la domanda è stata accolta contro l'amministrazione per aver realizzato i lavori, senza ulteriore riconoscimento di danni specifici direttamente subiti e causalmente collegati all'evento dannoso.
Al contrario, la domanda risarcitoria spiegata in relazione ad ulteriori danni che si assumono in atto di appello essere stati subiti specificamente nel fondo e connessi alla riparazione dei luoghi, non sono stati diversamente dimostrati né nell'an né nel quantum, trascendendo le deduzioni
18 del CTU dalla indicazione di ulteriori conseguenze "immediate e dirette" della condotta dell'amministrazione per la parte attrice, che non sono risultate indicate e dimostrate dall'attore.
Infatti, per quanto di residuo, il CTU ha indicato gli interventi secondo lo stesso necessari “a ripristinare lo stato dei luoghi ed a sistemare in maniera definitiva la zona interessata dalla vertenza” riferendosi ad opere ritenute opportune ma che andavano oltre il mero ripristino del terreno (“n. 3 briglie di contenimento in gabbioni, lungo lo scarico esistente, dell'altezza di m.
3 in savanella e m. 1 di spalla;
rivestimento del canale ubicato tra le briglie, con materassi, pure di gabbioni, dello spessore di cm. 50; risagomatura della sede stradale e formazione delle pendenze trasversali in modo da invitare l'acqua meteorica negli appositi scarichi;
ripristino delle scarpate e del terreno eroso;
scarico delle acque meteoriche da convogliare in canali rivestiti”) ed indicando il costo di detti interventi.
La somma indicata dal consulente non ha riguardato, quindi, una spesa corrispondente al danno e necessari al privato per il ripristino dello stato del terreno, ma atteneva ad interventi più ampi.
Inoltre, per come detto, non è stata dimostrata la titolarità della strada, ma solo l'attività di riparazione posta in essere dalla , così da censurarsi la sola condotta materiale che ha CP_5 violato il principio generale del neminem laedere ex art. 2043 c.c., e non una più ampia responsabilità ex art. 2051 c.c..
In tal senso il Tribunale non ha accolto la domanda ulteriore anche per detto motivo, e quindi, per mancata dimostrazione della competenza dell'ente, così affermando “che la quantificazione del CTU includeva “opere stradali ed idrauliche, nonché i costi relativi ai procedimenti di esproprio, che non possono rientrare nella competenza dell'ente convenuto”.
A conferma della correttezza della pronuncia, non è stata dimostrata l'esistenza di un obbligo così ampio di riparazione, manutenzione dei beni in esame in capo alla convenuta, non essendo stata prospettata dal CTU una condanna della P.A. a un facere specifico, circoscritta al bene, senza alcuna deduzione sulla effettiva titolarità della strada e della zona e della competenza dell'ente convenuto a disporre quanto indicato, avendo solo proposto di adottare scelte operative, costi, progetti, atti autoritativi, che esulano anche dalla competenza del perito e del giudice del presente giudizio, comportando valutazioni amministrative.
Il motivo di gravame è, quindi, infondato e non merita accoglimento.
Per tutto quanto sopra, si pronuncia l'integrale rigetto dell'appello principale nei confronti delle tre parti appellate e di quello incidentale proposto da , e la conferma della Controparte_3 sentenza di primo grado per quanto oggetto del gravame.
In relazione alla disciplina sulla condanna alle spese e competenze del presente grado deve provvedersi separatamente, con riferimento alle tre differenti posizioni.
19 Per quanto attiene la domanda proposta contro la e l'appello incidentale Controparte_3 proposto da quest'ultima, il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale giustifica una pronuncia di integrale compensazione delle spese e competenze tra le parti indicate, considerata la reciproca soccombenza.
Attesa, invece, la integrale soccombenza della parte appellante con riferimento alla posizione e , va pronunciata, ai sensi dell'art. Controparte_1 Controparte_4
91 c.p.c., la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di questo grado di giudizio in favore delle indicate parti appellate e regolarmente costituite.
Le competenze di lite si liquidano con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto ai valori minimi dello scaglione di riferimento, che si considerano rapportati all'attività difensiva svolta ed all'oggetto del contendere.
Il diverso valore delle distinte domande giustifica differenti liquidazioni.
Nei confronti della il valore della domanda Controparte_4 dell'appellante può ritenersi rapportato alla misura del risarcimento richiesto, indi compreso nello scaglione tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, per cui le competenze di lite devono quantificarsi in complessive € 7.160,00, di cui fase di studio € 1.489,00, fase introduttiva €
956,00, fase trattazione € 2.163,00 e fase decisionale € 2.552,00), oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per quanto attiene, invece, la posizione la domanda di appello avverso Controparte_1
l'accoglimento dell'acquisto per usucapione e l'omesso riconoscimento del danno ha valore indeterminato e complessità bassa, per cui le competenze di lite devono quantificarsi in complessive € 4.996,00, di cui fase di studio € 1.029,00, fase introduttiva € 709,00, fase trattazione € 1.523,00 e fase decisionale € 1.735,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello principale, nonchè dell'appello incidentale proposto dalla , in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. Controparte_3
115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante principale e dell'indicato appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da contro Parte_1 Controparte_1
20 e e sull'appello incidentale Controparte_3 Controparte_4 proposto da avverso la sentenza n. 976/2018 emessa nel procedimento Controparte_3
R.G. n. 100286/2012 dal Tribunale di Locri, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1- rigetta integralmente l'appello principale nei confronti delle tre distinte parti appellate, confermando la sentenza impugnata;
2- rigetta integralmente l'appello incidentale proposto da , confermando la Controparte_3 sentenza impugnata nella parte relativa;
3- compensa integralmente le spese e competenze di lite del presente grado tra Parte_1
e per le motivazioni in narrativa;
[...] Controparte_3
4- condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della , in pers. del suo leg. rapp. p.t., che liquida in Controparte_4 complessive € 7.160,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
5- condanna l'appellante alla refusione delle competenze del presente grado di lite in favore della in pers. del suo leg. rapp. p.t., che liquida in complessive € Controparte_1
4.996,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
6- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 24.07.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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