Sentenza 20 gennaio 1998
Massime • 1
Il delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato è ravvisabile quando la attestazione non veritiera del privato sia destinata ad essere riportata nell'atto pubblico e cioè a costituirne l'oggetto, e non già quando la formazione dell'atto pubblico derivi dal pubblico ufficiale il quale abbia utilizzato le notizie e le indicazioni false ricevute dal privato. (In motivazione, in riferimento a questione non afferente al "decisum", è stato affermato che non è ravvisabile il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. In ipotesi di falsa dichiarazione alla Polizia di smarrimento di libretto di assegni bancari poiché la denuncia alla Polizia non conferisce a detto rinvenimento effetti giuridici i quali conseguono solo alla denuncia sporta all'istituto bancario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/1998, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido IETTI Presidente del 20/01/1998
Dott. Giovanni PATRONE Consigliere SENTENZA
Dott. Franco MARRONE Consigliere N.90
Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello NAPPI Consigliere n.20037/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.M. in procedimento a carico di TO HE, n. a Mortevideo l'11 maggio 1963
avverso la sentenza del pretore di Milano, sezione distaccata di Rho, depositata l'11 marzo 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. G. Galati che ha chiesto l'a.c.r. Motivi della decisione
Il procuratore della Repubblica presso la pretura di Milano ricorre per cassazione contro la sentenza con la quale il pretore ha assolto per insussistenza del fatto HE TO dal delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 C.p.), contestatole per aver falsamente denunciato alla stazione Carabinieri di Rho lo smarrimento di un permesso di soggiorno in realtà mai ottenuto. Rileva il ricorrente che la formazione da parte del privato della dichiarazione ideologicamente falsa prodotta al pubblico ufficiale è tipica del delitto previsto dall'art. 483 c.p., sicché ha errato il pretore quando ha per tale ragione assolto l'imputata. Il ricorso è fondato.
L'art. 483 c.p. punisce chiunque "attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità".
In dottrina e in giurisprudenza si afferma la necessità dell'esistenza di un dovere giuridico dell'attestante di esporre la verità e che questo dovere "sia stabilito in modo indubbio, esplicitamente o implicitamente, dalla legge che regola l'atto di cui si tratta" (Cass., sez. V, 12 febbraio 1976, De Riccardis, Cass., sez. II, 28 dicembre 1988, Russo). Ma sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno constatato la difficoltà di individuare i casi in cui un tale obbligo esista, posto che l'assoluta maggioranza degli autori esclude che dall'art. 483 c.p. possa desumersi un generale obbligo di veridicità nelle attestazioni che i privati fanno ai pubblici ufficiali (in tal senso, invece, Cass., sez. V, 26 settembre 1995, Scansa). Non può che condividersi, comunque, l'opinione di chi ricollega la necessità di tale specifico obbligo al requisito, pure richiesto dalla norma, che l'atto pubblico in cui viene recepita l'attestazione del privato sia destinato a provare la verità dei fatti attestati. Sicché l'obbligo giuridico della veridicità e la destinazione del documento a provare la verità dei fatti attestati si manifestano come due aspetti di un'unica esigenza: quella che la documentazione pubblica della attestazione del privato abbia una specifica rilevanza giuridica.
Da un canto, invero, deve rilevarsi come il concetto di "destinazione alla prova" (al di là delle implicazioni processualistiche che contiene), vada interpretato come rilevanza giuridica specifica della documentazione, cioè come sua specifica potenzialità di efficacia giuridica;
giacché, se (come pare nessuno dubiti) si deve aver riguardo ad atti non collegati al processo (si parla in proposito di testimonianza extragiudiziale) "far prova" è la specifica efficacia giuridica di tutti gli enunciati rappresentativi e consiste nel fatto che una norma ricolleghi specifici effetti (le assegni, cioè, un determinato valore) alla rappresentazione stessa.
Dall'altro canto, va bene evidenziato come ciò che rileva è l'efficacia giuridica specifica che ha l'atto pubblico in quanto documentativo dell'attestazione del privato;
e non l'efficacia che questa attestazione possa avere, pur senza quella documentazione. In conclusione, quindi, l'obbligo giuridico di veridicità per il privato dovrà ritenersi sussistente ogni qual volta una norma giuridica ricolleghi specifici effetti a determinati fatti, allorché essi vengano da un privato attestati a un pubblico ufficiale che documenti l'attestazione (Cass., sez. V, 16 gennaio 1984, La Barbera, Cass., sez. V, 13 maggio 1986, Richichi, Cass., sez. V, 2 febbraio 1995, Carè). Sulla base di tali premesse, appare criticabile la giurisprudenza che ritiene configurabile il reato nella falsa denuncia alla polizia giudiziaria dello smarrimento di un blocchetto di assegni (Cass., sez. V, 28 novembre 1973, Morandi, Cass., sez. V, 4 dicembre 1995, Pellecchia, Cass., sez. V, 30 gennaio 1997, Tangorra). Questa giurisprudenza, infatti, si fonda tutta sugli effetti dell'atto di denuncia (effetti che non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'applicabilità dell'art. 483) e trascura completamente l'atto di documentazione da parte del pubblico ufficiale, mentre è dalla specifica efficacia di questa attività di documentazione che dipende l'esistenza del reato. E, nel caso di smarrimento di un assegno, in realtà quel che rileva è la denuncia fatta all'istituto bancario mentre non è richiesta la denuncia alla P.G. (cfr. R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 69; per i titoli rappresentativi di depositi bancari cfr. Cass., sez. V, 1 dicembre 1995, Nuzzarello, che ritiene configurabile il reato in ragione dell'art. 6 della legge 30 luglio 1951, n. 948), sicché questa, non essendo destinata ad assegnare particolari effetti allo smarrimento, non può rilevare ai fini dell'esistenza del reato in esame (Cass., sez. VI, 23 aprile 1993, Paiewski, Cass., sez. vi, il ottobre 1996, Maimone). Questa interpretazione della norma di cui all'art. 483 c.p. dà anche ragione del fatto che in essa si fa riferimento solo all'atto pubblico e non anche al certificato (o alla autorizzazione amministrativa), che, se inteso in senso tecnico, non potrà mai avere questa specifica funzione documentatrice dell'attestazione del privato.
Il reato in esame, infatti, è configurabile soltanto quando la falsità abbia a oggetto le attestazioni che il pubblico ufficiale riporti nell'atto pubblico come provenienti dal privato (Cass., sez. V, 4 ottobre 989, Fasano), ma non certo quando essa riguardi taluno degli elementi che integrano il contenuto dell'atto formato dal pubblico ufficiale;
ciò perché in questo caso "l'attestazione relativa promana sempre dal pubblico ufficiale, anche se egli vi sia pervenuto mediante le notizie e le indicazioni ricevute dal privato" (Cass., sez. V, 28 giugno 1977, Guardiano). Nel caso in esame non risulta nemmeno dall'imputazione in quale atto del pubblico ufficiale la denuncia fu riportata ne' a quale scopo. Sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio, perché il giudice del merito accerti in quale atto pubblico fu riprodotta la falsa attestazione dell'imputata di aver smarrito il permesso di soggiorno e a quale scopo tale attestazione fu documentata dal pubblico ufficiale. Solo all'esito di tali accertamenti sarà possibile verificare, in base ai parametri giuridici qui definiti, la configurabilità del delitto contestato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Pretore di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 1998