Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/1998, n. 2163
CASS
Sentenza 20 gennaio 1998

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Il delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato è ravvisabile quando la attestazione non veritiera del privato sia destinata ad essere riportata nell'atto pubblico e cioè a costituirne l'oggetto, e non già quando la formazione dell'atto pubblico derivi dal pubblico ufficiale il quale abbia utilizzato le notizie e le indicazioni false ricevute dal privato. (In motivazione, in riferimento a questione non afferente al "decisum", è stato affermato che non è ravvisabile il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. In ipotesi di falsa dichiarazione alla Polizia di smarrimento di libretto di assegni bancari poiché la denuncia alla Polizia non conferisce a detto rinvenimento effetti giuridici i quali conseguono solo alla denuncia sporta all'istituto bancario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/1998, n. 2163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2163
    Data del deposito : 20 gennaio 1998

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