Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2025, proposto da
TA CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Muscia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Possidonea, n. 46/B;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'ottemperanza
al giudicato relativo alla sentenza n. 116/2024, emessa e pubblicata il 30.01.2024, del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza), a definizione del giudizio iscritto al n. 2512/2023 R.G.L., regolarmente notificata, con attestazione di passaggio in giudicato rilasciata il 25.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. PE AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza), ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 (c.d. “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”) per le annualità ivi indicate e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme a tale titolo dovute.
La sentenza in copia conforme all’originale è stata notificata all’Amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.
Con ricorso notificato il 6/05/2025 e depositato il 19/05/2025 la docente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza indicata, non avendovi il Ministero dato esecuzione.
In data 29/05/2025, si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso con atto di mera forma.
Con memoria depositata il 6/02/2026 parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuta esecuzione della sentenza, con l’assegnazione dell’importo dovuto, depositando una nota del Ministero che comunica all’Avv. Francesco Muscia «che Sogei S.p.A. (Società Generale d’Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel “Borsellino elettronico” l’importo riconosciuto» alla ricorrente nella sentenza ottemperanda in data 12/01/2026, tramite accredito del voucher.
Alla camera di consiglio dell’11/02/2026 la causa è stata così trattenuta in decisione.
In ragione di quanto sopra rappresentato il Collegio, come richiesto dalla difesa di parte ricorrente, non può che dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte resistente, essendo stato documentato che è stata data esecuzione alla sentenza soltanto dopo l’instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 250,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RI, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PE AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE AS | NA RI |
IL SEGRETARIO