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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/11/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice unico, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 618/2022, vertente
TRA
- C.F. P.IVA 1 in persona del legale Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Monica Montefusco, ed rappresentante p.t. Parte 2
,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bologna, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
ED
, ,P.IVA 2 in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 C.F.
rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Tomasiello, con studio in Picerno ed ivi elettivamente domiciliata, come in atti;
OPPOSTO
nonché
Controparte_2 C.F. P.IVA 3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Viola Ferretti e Michele Alfieri, con studio in Ravenna ed ivi elettivamente domiciliata,
giusta mandato in atti;
TE IA
e C.F. P.IVA 4 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_3
,
dall'avv. Annalisa Tomasiello, come da mandato ina ti e comparsa di costituzione depositata ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in data 8.1.2025;
TERZO INTERVENTORE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24.2.2022, Parte 1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 48/2022, emesso il 19.1.2022 ed in pari data notificato, con il quale era alla medesima ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 24.888,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta a titolo di pagamento delle fatture nn. 47,48,49, 50 e 51 tutte emesse dal Parte 3 nell'anno 2021, domandandone la revoca.
In particolare, la parte domandava: previa autorizzazione della chiamata in giudizio ex artt. 269 c.p.c.
e 106 c.p.c. del terzo Controparte 2 e fissazione di nuova udienza di prima comparizione, rigettata eventuale istanza di provvisoria esecuzione, premesse le ragioni di invalidità delle pattuizioni intercorse tra le parti e segnatamente dei contratti posti a fondamento del decreto ingiuntivo in quanto annullabili e rescindibili per lesione ultra dimidium, di accertare l'inesistenza del credito azionato e, per l'effetto, di disporne la revoca;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da Controparte 1 di accertare l'esclusiva responsabilità del terzo chiamato in ordine al credito di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare Controparte_2 al pagamento della somma che sarà accertata nel corso del giudizio.
CP 1 di condannaLa parte attrice proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti di al pagamento, in suo favore, della somma di € 6.000,00 o della diversa somma che fosse determinata in corso di causa, per essersi la stessa appropriata della torre eolica smontata e mai riconsegnata alla proprietaria Pt 1 e, in subordine, di disporre la compensazione tra detta somma ed il credito che fosse ritenuto esistente in capo alla opposta nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio CP 1 la quale, offrendo una diversa ricostruzione degli accadimenti fattuali e dei rapporti contrattuali precedenti al giudizio, domandava il rigetto della spiegata opposizione.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, la quale eccepiva: di essere estranea al rapporto contrattuale posto a fondamento della ingiunzione;
che altra società, e segnatamente la Parte 4 appartenente al medesimo gruppo titolare della CP 2 aveva eseguito, su disposizione di questa, interventi di manutenzione, pur non essendovi obbligata;
che, in ogni caso. ella a sua volta aveva corrisposto alla opposta delle somme relativamente ad attività eseguite in loco, che ella comunque non era tenuta ad eseguire i predetti interventi in quanto la rottura delle torri eoliche si erano verificate per causa di forza maggiore, evento escluso dalla garanzia assunta in forza del contratto per la manutenzione delle torri, stipulato con l'attrice; che rispondeva a verità la circostanza che, pertanto, ella, riferendosi il dell'impossessamento della torre da parte di Controparte_1
CP 1 doveva essere dichiarata priva Pt 1 d decreto ingiuntivo a pattuizioni intervenute tra di legittimazione passiva per l'oggetto della lite. Il giudice, alla prima udienza, ritenuto che la opponente avesse di fatto evocato in giudizio il terzo unitamente alla proposizione della opposizione, differiva la prima udienza ed assegnava alla parte attrice nuovo termine per la notifica, adempimento cui la parte debitamente provvedeva.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale domandata dalle parti.
Con comparsa depositata 18.1.2025 si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società [...]
CP 3 cessionaria del ramo di azienda, già in capo ad CP 1 avente ad oggetto "lo svolgimento dell'attività di noleggio di autoveicoli pesanti, autogru, piattaforme aeree e macchine operatrici", giusta contratto di cessione per notaio Persona 1 rep. 38176 racc. 23121.
In forza del menzionato contratto, depositato in atti, l'intervenuta era subentrata in tutti i contratti, nonchè nei debiti e nei crediti relativi all'esercizio del ramo di azienda ceduto.
La medesima si associava a tutte le domande della parte opposta, della quale chiedeva l'estromissione dal giudizio, istanze cui la parte opponente, ripetutamente, si opponeva.
All'udienza del 15.7.2025 la causa era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
L'opposizione è meritevole di accoglimento, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo e rideterminare il credito in capo ad CP 1 va accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta nei confronti della parte opponente.
Va infine rigettata la domanda proposta dalla parte chiamante nei confronti della parte chiamata.
In via preliminare, e quanto alle parti processuali, va rilevato come,ai sensi dell'art. 111 c.p.c., qualora il credito venga trasferito per atto tra vivi, il rapporto processuale continua tra le parti originarie, salva la possibilità di estromettere il dante causa, se le altre parti processuali prestino il proprio consenso, circostanza che non ricorre nel caso concreto.
1. Le criticità delle domande proposte dalla parte opponente.
Si rileva come le allegazioni relative alla invalidità della pattuizioni intercorse tra Pt 1 ed
CP 1 compendiate alla pag. 11 dell'atto di citazione, non si siano formalmente tradotte in alcuna domanda espressa, atteso che l'unica domanda riconvenzionale specificata nelle conclusioni dell'atto introduttivo è quella relativa al pagamento della somma di € 6.000,00 pari al valore di mercato della torre eolica che sarebbe stata smontata da CP 1 presso l'impianto eolico di LO, e mai alla medesima riconsegnata.
Tuttavia, la mancata formalizzazione delle domande non appare ostativa alla loro valutazione.
Come è noto, infatti, compete al giudice la interpretazione della domanda mediante l'individuazione, secondo un criterio sostanziale, del bene della vita domandato dalla parte, alla stregua della lettura complessiva dell'atto introduttivo e del senso che ne discende, anche in base al complesso della documentazione depositata a sostegno. In diritto si è sostenuto che: "l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il
"petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il
"petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo...". (cfr. ex plurimis Cass. n. 18783/2009)
Inoltre, e quanto alle domande, non esplicitate, ma connesse e strettamente collegate a quelle proposte, va rammentato che: "Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al petitum e alla causa petendi”. (cfr. cass. n. 7322/2019 ma anche n. 118/2016)
La proposizione di tali istanze, tuttavia, modificano di fatto l'onere probatorio proprio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ponendo a carico della parte che alleghi la invalidità del contratto, per essere lo stesso annullabile per violenza o rescidibile per lesione ultra dimidium, l'onere di provare in maniera convincente i presupposti normativi sottesi agli istituti giuridici dei quali viene domandata l'applicazione, fermo restante l'onere del creditore opposto di fornire la prova della sussistenza del credito nelle sue connotazioni oggettive.
Non può, inoltre, non essere rilevato come alcune delle contestazioni sviluppate nell'atto di citazione quali la "esosità della pretesa" possono al più, costituire elementi indiziari dai quali desumere le caratteristiche dell' “approfittamento", da parte dell'opposto, delle impellenti necessità di riparazione dell'impianto da parte di Pt 1 ma, in linea generale, e di per sé, non implicano la illegittimità di un diritto di credito che scaturisce, documentalmente, dalle trattative intercorse tra le parti, nel corso delle quali, per indicazione specifica da parte del debitore, i contratti erano inviati ad altra società, la
Pt 5 riconducibile al medesimo gruppo familiare cui è riconducibile Pt 1 (cfr. verbale di
,
assemblea depositata dalla stessa Pt 1 n giudizio e relativo alla Pt 5 )
2. L'esame del dato documentale. 2.1 I rapporti tra l'opposto e l'opponente.
Il decreto ingiuntivo è stato ottenuto in forza della emissione, da parte della opposta, delle seguenti fatture:
47/2021 emessa a fronte del contratto del 5.7.2021, 48/2021 emessa a fronte del contratto del 5.7.2021
49/2021 che fa riferimento al contratto del 5.7.2021
49/2021 che fa riferimento al contratto di nolo del 7.7.2021
50/2021 che si riferisce al contratto del 5.7.2021 ed agli interventi eseguiti il 7-8-9- e 10 luglio 2021
n. 51/2021 che fa riferimento al contratto del 5.7.2021.
Tutti i contratti ai quali si fa riferimento nelle fatture risultano formati mediante trasmissione di preventivo da parte di CP 1 e trasmissione del preventivo, con accettazione, da parte del destinatario, che apponeva firma per accettazione e timbro di Pt 1
Esaminando i contratti e dalla lettura combinata dei medesimi e delle fatture, si evince che:
il preventivo datato 5.7.2021 a fondamento della fattura n. 47 aveva ad oggetto il nolo di autogru, autoarticolato "per spostamento di componenti eolici da cantiere di Potenza a.. deposito", smontaggio dei componenti eolici, interventi avvenuti presso cantiere di TI in contrada Lavangone;
il preventivo del 5.7.2021 posto a fondamento della fattura n. 48 si riferiva all'utilizzo di una squadra di montatori per effettuare prestazioni sul Controparte_4 il preventivo del 5.7.2021 posto a fondamento della fattura 51 si riferisce al nolo di piattaforma aerea, con specificazione di prezzi e diversificazione dei medesimi;
il preventivo datato 7.7.2021 posto a fondamento della fattura n. 49 fa riferimento al nolo di autogru comprensivo di trasporto presso il cantiere di LO;
il preventivo datato 5.7.2021 ( fattura 50) fa riferimento al nolo di autoarticolato per lo spostamento di componenti eolici dal deposito di CP_1 a LO, allo spostamento di componenti eolici
(torre smontata) da LO a Potenza, al nolo di autogru per il sollevamento di componenti eolici presso il cantiere di LO con specificazione del dettaglio delle tariffe applicate ragguagliate a giorni ed ad orario di utilizzo giornaliero.
Le fatture sono coerenti con il contenuto dei contratti e con le condizioni ivi pattuite per il nolo dei mezzi e per le rimanenti prestazioni, mentre è incontestato che Pt 1 avesse in funzione impianti eolici, sia a TI che a LO.
La parte opposta ha anche depositato documentazione fotografica che dà evidentemente atto della presenza sui cantieri dei suoi mezzi, oltre che estratti di messaggistica whats app riferibili ai cantieri, utilizzabile quale prova atipica, anche perché, come si dirà, coerente con il dato documentale e con gli esiti della prova testimoniale.
Infine, il creditore ha depositato:
Pt 5 (riconducibile alla famiglia Parte 2 ) di scambio di mail intervenute tra il creditore e trasmissione dei preventivi per la sottoscrizione;
lettera del 7.7.2021 indirizzata direttamente ad Pt 1 nella quale si rappresenta che per le lavorazioni di smontaggio della pala eolica sul cantiere di LO era necessaria una seconda autogru, segnalando i rischi collegati alle condizioni effettive della pala;
Pt 1 non avevalettera dell'8.7.2021 e lettera del 9.7.2021 nella quale si rappresentava che la provveduto, come rappresentato e previsto in contratto, a predisporre il servizio di guardiania, con ogni rischio per i mezzi presenti sui cantieri.
Nei preventivi era previsto che sarebbero state a carico di Pt 1 "le autorizzazioni all'accesso al cantiere".
Non è dato ravvisare, come prospettato dalla parte attrice, dalla lettura dei preventivi, alcun difetto di chiarezza sulle condizioni praticate, mentre si osserva che la circostanza che ne fossero stati redatti diversi nella medesima giornata è dato assolutamente neutro ai fini del decidere, posto che le parti sono libere di formalizzare, come di fatto è avvenuto, per ciascuna prestazione un diverso preventivo e che, eventuali circostanze fattuali sopravvenute in corso d'opera e non preventivate, possono indurre i contraenti ad integrare le pattuizioni già formalizzate. ( nel caso di specie, poi, alcune prestazioni si riferivano al solo cantiere di LO)
2.2 I rapporti tra l'opposto ed il terzo chiamato.
E' circostanza incontestata, ed anche provata, che una parte degli interventi sul cantiere era eseguita
CP 2 società appartenente a e, comunque, riconducibile al medesimo titolare. da Pt 4
Agli atti, ci è corrispondenza tra Pt_4 Pt 1 ulle fatturazioni di CP 1 laddove la prima ed rappresentava alla seconda che alla era stata già pagata la somma di € 8.000,00 oltre IVA CP 1
per il "montaggio di LO".
Il mittente della mail riferiva inoltre che l'odierno opposto aveva a sua volta riferito che "per lo smontaggio" aveva intrattenuto accordi con Pt 1
La circostanza precisata dal mittente della mail del 14.7.2021 è peraltro coerente con la fattura n.
48/2021, indirizzata ad Pt 1 che, infatti, contabilizza il solo “smontaggio” dei componenti eolici in LO, mentre la n. 47/2021 contabilizza lo smontaggio, questa volta eseguito in Potenza, c.da
Lavangone.
Nel merito, e quanto ai rapporti tra Pt 1 e CP 2 la chiamante opposta fonda la domanda proposta nei confronti del chiamato, che ella ritiene debba rispondere del credito azionato nel procedimento sommario, sul contratto stipulato tra le due, in forza del quale la chiamata si obbligava ad eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, sugli impianti eolici di proprietà della opposta.
In realtà, il contratto allegato è stato stipulato tra la terza chiamata e Controparte_5 la quale è stata incorporata in Pt 1 giusta atto di fusione per incorporazione per notaio Persona 2
rep.99210 - racc. 27203. E' ad ogni modo incontestato e reso evidente dalla documentazione tutta depositata come tra chiamante e chiamato fosse efficace il contratto depositato in atti.
Sul reale contenuto dell'obbligazione assunta dalla chiamata, e sulla qualificazione della domanda di
Pt 1 i seguito si tornerà.
3. La validità dei contratti stipulati tra CP 1 ed Pt 1
3.1 La violenza- l'annullabilità del contratto.
La parte opposta sostiene che ella sarebbe stata costretta a sottoscrivere tutti i preventivi inviati da
CP 1 a causa, da un lato della necessità impellente che ella aveva di riparare le torri eoliche (di
TI e LO) e, dall'altra, dalla coazione psicologica esercitata dalla CP 1 la minaccia- per costringerla a sottostare alle, a suo dire esose, condizioni di cui ai contratti stipulati.
La minaccia sarebbe consistita nella prospettazione che, in ipotesi di mancata accettazione, CP 1
avrebbe abbandonato il cantiere.
Quali elementi documentali a sostegno dell'allegazione, la parte valorizza: la circostanza della trasmissione di un gran numero di preventivi, molti dei quali redatti nella stessa data o comunque in date molto vicine tra di loro, le condizioni contrattuali praticate dalla medesima CP_1 in precedenza, che sarebbero notevolmente diverse e più vantaggiose rispetto a quelle praticate nel 2021, un preventivo ( inviato non ad Pt 1 ma a Pt 5 ) che evidenzierebbe come le condizioni di mercato per i medesimi servizi fossero diverse. sostegno dei propri Dal solo confronto tra i preventivi del 2021 ed i documenti depositati da Pt 1 assunti emerge, tuttavia, quanto segue: la fattura emessa in precedenza da CP 1 risale al 2018, e si riferisce ad un preventivo del 2017; al di là della notevole distanza sussistente tra i preventivi (quelli di cui si discute sono stati redatti nel
2021 ovvero dopo 4 anni rispetto al 2017 laddove è ragionevole ritenere che le condizioni di mercato dei servizi non fossero le stesse) nella fattura del 2018, che si riferisce al nolo di un'autogru per il montaggio di componenti eolici, il prezzo praticato a corpo è di € 1.000,00 giornalieri, ovvero esattamente lo stesso prezzo che viene indicato nella fattura 47 del 2021; la circostanza che per ogni servizio o gruppo di servizi sia stato redatto un preventivo è dato assolutamente ininfluente e tale prassi era propria della opposta, come meglio si dirà in seguito: gli interventi sulle due pale eoliche sono stati eseguiti in periodi vicini nel tempo.
Tornando alla minaccia, l'attrice sostiene che ella aveva estrema urgenza di provvedere alla riparazione delle pale eoliche, la cui rottura creava rischio per la incolumità delle aree circostanti.
Tuttavia, pur volendo ritenere veritiera l'allegazione (l'allegato 4 evidenzia lo stato della sola pala eolica di LO) ebbene parte del materiale fotografico depositato non è conferente, laddove le fotografie depositato quale allegato 5 si riferiscono ad impianti diversi, che non è dato ricondurre in base agli atti di causa, ad Pt 1 impianti di Grottole, Potenza ed altri)
Nulla viene invece riferito sull'impianto di TI, ove pure sono stati eseguite alcune delle lavorazioni di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, e relativamente a tale contratto il ragionamento della opposta non parrebbe conferente. (fattura n. 47)
Pt 1 sostiene che CP 1 avrebbe esercitato una sorta di doppia costrizione, la prima per imporle, mediante la minaccia di abbandono del cantiere, la stipula dei contratti, l'altra laddove l'avrebbe costretta ad “intestarsi" direttamente le fatture perché, a suo dire, non aveva fiducia nella serietà e solvibilità della CP 2 che, come si è detto, era posseduta e gestita dal Pt 4
(soggetto che Tuttavia, il dato parrebbe smentito dalla stessa documentazione depositata da Pt 4 appare trattare ed operare in maniera quasi confondibile con CP 2 nella odierna vicenda fattuale) che, con riferimento all'intervento di "montaggio di LO", aveva pagato proprio ad CP 1
ed in base a propria contrattazione, la somma di € 8.000,00 oltre IVA.
CP 2In sostanza, intratteneva rapporti commerciali anche con la controllante di CP 1
senza alcun atteggiamento oppositivo. (parrebbe tra le due esserci una sostanziale identità gestionale). ostiene che sarebbe stata ella costretta a contrattare, accettando preventivi a condizioni inique, Pt 1
in quanto pressata dalla continua minaccia, della CP 1 di abbandonare il cantiere.
Tale dato viene utilizzato sia per sostenere l'annullabilità del contratto per violenza, sia per sostenerne la rescindibilità per lesione ultra dimidium.
Si è già esaminato di come il costo del nolo dell'autogru per l'impianto di TI corrispondesse alle condizioni praticate nel 2018 ( pertanto nel 2018 in mancanza di urgenza le condizioni praticate ed accettate erano le medesime); inoltre, quanto al costo del nolo del medesimo mezzo per LO
(ove nel 2021 vi era l'urgenza) la voce n. 2 del preventivo di cui alla fattura 50 non contempla solo il servizio di nolo, ma anche il costo del "trasporto per il sollevamento in quota di componenti eolico presso il cantiere di LO" ed il prezzo praticato era di € 1500,00 per il primo giorno e di €
1.000,00 (cioè il prezzo usuale del 2018) per i giorni successivi.
CP 1 ( che intratteneva da tempo Dalla prova testimoniale esperita è emerso come: la ditta
Pt 1 per eseguire un intervento rapporti con Pt 1 stante la fattura del 2018) fu contattata da sulla pala danneggiata mediante autogru e piattaforma aerea;
che le richieste facevano seguito a contatti tra Pt 1 on un responsabile ed alla visione in loco delle necessità che risultarono essere diverse rispetto a quanto inizialmente prospettato;
che le prestazioni erano state richieste singolarmente da Pt 1 alla CP_1 che la ditta CP 1 a seguito delle trattative che si erano svolte il 5.7.2021, inoltrava separati preventivi per le diverse lavorazioni come domandato dalla committente;
che i preventivi erano inoltrati per la sottoscrizione;
che nel corso dell'intervento eseguito sulla pala danneggiata emerse come le condizioni dell'impianto erano diverse rispetto a quelle inizialmente comunicate e fu necessario valersi di una autogru con portata superiore ai fini dello smontaggio della pala;
che il preventivo anche in questo caso fu richiesto da Pt 1 ed inviato per la accettazione. (teste) Tes 1 già dipendente della opposta che aveva redatto lei stessa i preventivi)
La teste precisava che i contatti erano avvenuti tra Pt 1 ed il dipendente della società opposta Testimone 2 responsabile di cantiere. (verbale di udienza del 20.2.2024) '
Testimone 2 coniuge di Parte 6 già dipendente della opposta, riferiva cheIl teste "
lo aveva chiamato riferendogli di avere un problema con la pala eolica e, Controparte_6
Persona 3 (si tratta di un dipendente della Pt 4 ) chiesero il trasporto e la unitamente a sostituzione di una torre eolica presso il cantiere di LO.
و riferiva che egli aveva eseguito un sopralluogoIl teste Persona 3 dipendente della Pt 4
a LO ove aveva verificato che vi era una pala eolica a rischio di crollo;
che aveva provveduto a mettere in sicurezza l'impianto; che non avendo personale per fare tali interventi da soli, poichè non riuscivano a smontare la turbina avevano necessità di disporre di ulteriori mezzi;
che le attività di smontaggio erano state affidate ed CP_1 che vi era anche la piattaforma aerea di CP_2 ma di non ricordare se essa servisse per il montaggio o per lo smontaggio;
che verificarono che era necessario provvedere anche alla sostituzione dei bulloni non solo sulla pala danneggiata ma anche sulle altre pale eoliche ubicate nel medesimo sito appartenenti ad Pt 1 che anche dopo l'intervento CP 1 ma di non sapere se lea LO EP aveva continuato a mantenere rapporti con fatture emesse fossero state tutte saldate. (verbale di udienza del 28.1.2025 teste comune alle parti
Persona 3 Il teste Per 3 pertanto, confermava che l'attività di smontaggio fu eseguita da CP 1 che in corso d'opera sorsero ulteriori esigenze, che i rapporti commerciali tra la chiamata ed CP_1 erano continuati anche dopo l'episodio per cui è causa. (dei rapporti commerciali riferisce anche
Quint'x nei documenti esaminati innanzi)
Dalle deposizioni non emerge alcuna costrizione esercitata da CP 1 per costringere Pt 1 a valersi delle sue prestazioni alle condizioni offerte ed a farsi unico garante delle spese relative agli interventi.
L'unica deposizione che tale costrizione conferma è quella resa dal figlio del legale rappresentante di
Pt 1 il quale riferiva che: CP 1 lamentava l'inaffidabilità del contraente CP_2 che li 66aveva indotti a fare da garanti"; che CP 1 disse loro che non sarebbe intervenuto se la fatturazione avesse dovuto avvenire nei confronti di CP 2 che la medesima minacciava di abbandonare il cantiere laddove non fossero stati sottoscritti i preventivi;
che egli non aveva avuto scelta e pertanto i preventivi erano stati sottoscritti. (verbale di udienza del 20.2.2024) Il teste riferisce anche di un accordo sulle modalità di recupero dei costi che appare di dubbia legittimità, e non solo sul piano fiscale.
La deposizione, isolata, si ritiene inattendibile, non solo per i rapporti di parentela intercorrenti tra il teste ed il legale rappresentante della Pt 1 per la circostanza che nel caso di specie i preventivi erano sottoscritti dal medesimo teste che parrebbe essere il referenti della Pt 5 , riconducibile al
Parte 2 , ma anche in quanto la circostanza che CP 1 non volesse avere rapporti commerciali con CP 2 (o con Pt 4 che pare comportarsi come lo stesso soggetto) è in contrasto con la fattura che Pt 4 riceveva e pagava proprio con riferimento all'intervento di
LO; l'attività di montaggio dell'impianto è stata anche pagata ad CP 1 da Pt 4 e "
sempre questa riferiva nella mail che per lo smontaggio vi era un accordo con Pt 1
Appaiono inoltre a questo punto alcune riflessioni, in diritto, sui presupposti legittimanti l'annullamento del contratto per violenza e la rescindibilità dello stesso per lesione ultra dimidium.
Quanto al primo istituto, Pt 1 ostiene che ella sarebbe stata costretta ad accettare i preventivi e la fatturazione diretta in quanto minacciata dall'abbandono del cantiere da parte di CP_1
Si è già detto che il ragionamento non convince quanto alla fatturazione diretta e come sia inconferente per le prestazioni che sono state rese a TI, ove il rischio del crollo non pare essersi verificato.
Si è anche analizzata la circostanza per cui i prezzi praticati nel 2021 non paiano radicalmente diversi da quelli praticati nel 2018 per alcune prestazioni.
CP 1 vi fossero sin dal 2017 rapporti di D'altronde, è incontestato come tra Pt 1 ed collaborazione commerciale, circostanza che induce a ritenere che la prima considerasse la seconda soggetto affidabile.
Parte_7 "altra scelta" se non quella Va osservato inoltre, sulla circostanza del non avere avuto il nella propria comparsa sostiene e di accettare le inique condizioni contrattuali, che CP 2
l'allegazione non è stata contestata - che ella aera in possesso sia della piattaforma aerea, sia delle gru, circostanza mai contestata dall'opponente che, pertanto, avrebbe potuto valersi delle sole attrezzature
CP 2di
Inoltre, si osserva come la costrizione, nella trama argomentativa di Pt 1 sarebbe stata determinata dalla minaccia dell'abbandono del cantiere da parte di circostanza riferita da un solo teste, CP 1
poco attendibile.
Quandanche, in astratto, la tesi fosse ritenuta sufficientemente provata (e così non è per tutte le ragioni evidenziate sin qui) la minaccia di far valere un diritto (la libertà negoziale è un diritto) ebbene la stessa può essere causa di annullamento del contratto solo se è diretta a conseguire un risultato che va oltre l'esercizio del diritto, e cioè tenda a conseguire vantaggi ingiusti. In sostanza, deve potersi ritenere che la prospettazione dell'esercizio del diritto sia diretta esclusivamente ad ottenere un risultato abnorme e diverso rispetto a quello fisiologicamente conseguibile in forza di detto diritto.
Proprio sul tema si è infatti precisato che: "La minaccia di far valere un diritto è idonea ad invalidare il contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, il che si verifica soltanto nel caso in cui il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo...". ( cfr. Cass.
n.7044/1988)
Inoltre, l'eventuale sproporzione nel valore economico delle prestazioni contrattuali assume rilevanza ai fini di interesse solo se detto squilibrio possa effettivamente considerarsi la conseguenza diretta ed immediata della coartazione della volontà determinata dalla minaccia, mentre nel caso di specie non solo appare revocabile in dubbio la iniquità, ma anche a monte la stessa minaccia e la coartazione della volontà del contraente derivatane quale conseguenza immediata e diretta.
Le stesse osservazioni possono essere utilizzate per rigettare l'assunto della rescindibilità dei contratti per lesione ultra dimidium, laddove non vi è alcuna qualificata prova della sproporzione qualificata descritta dall'art. 1448 c.c. (il preventivo che la parte ha depositato si riferisce ad una sola parte delle prestazioni eseguite da CP 1 e lo stato di bisogno, pure inteso come la parte vorrebbe come necessità di riparare la torre eolica di LO, non potrebbe valere per le prestazioni eseguite in luogo diverso.
Va anche osservato come la circostanza che Controparte 7 ( e non Pt 1 avesse acquisto un preventivo migliorativo, datato 14.6.2021, è argomento che, addirittura, smentirebbe l'assunto della costrizione esercitata da CP 1
In sostanza, ed in concreto, se Pt 1 oteva valersi di diverso interlocutore, (Ecologia e Servizi ma anche CP 2 allora alcuna costrizione avrebbe mai potuto esercitare l'opposta.
4 La domanda riconvenzionale della opponente.
Va ora esaminata la domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente nei confronti della opposta, in quanto come si dirà incidente anche sulla prova del credito nell'intero importo di cui alla ingiunzione di pagamento. Pt 1 a domandato la condanna, in via riconvenzionale, dell'opposto al pagamento della somma di
€ 6.000,00 pari al valore della torre che il primo ha smontato e che non sarebbe stata mai consegnata alla prima che ne era proprietaria. A fondamento della domanda, la parte ha depositato una missiva datata 6.7.2021, alla stessa destinata, con la quale la ditta Parte 8 si dichiarava disponibile all'acquisto del palo zincato in acciaio smontato dall'impianto di LO, al prezzo di 6.000,00.
Si osserva come sul valore del palo non vi sia stata contestazione da parte di CP 1
Pt 1 ostiene che la torre, smontata e presa in carico dall'opposta, che avrebbe dovuto riconsegnarla alla prima, sarebbe rimasta in possesso di CP 1
Tale circostanza parrebbe anche evidenziata nella mail che Pt 4 inviava ad Pt 1 114.7.2021, nella quale si rappresentava che CP 1 "si era portata via la torre che al ferro vecchio valeva almeno € 6.000,00”. (mail del 14.7.2021 precedente all'odierno giudizio) 66Orbene, nel preventivo riportato nella fattura n. 50 del 2021 la prima voce di costo è costituita dal nolo di autoarticolato per lo spostamento della torre eolica dal nostro deposito al vostro cantiere di
LO" ma poi viene indicata anche, quale ulteriore voce di costo, lo "spostamento della torre eolica smontata da vostro cantiere di LO a vostra Sede sita in Potenza".
Il costo viene ragguagliato ad € 1000,00 per ogni giornata lavorativa, questa di ore 8.
Nella fattura 50, una delle voci di costo è proprio il "nolo di autoarticolato per componenti eolici" al prezzo, al netto di IVA al 22%, di € 1.000,00 al giorno voce ripetuta per 4 giornate almeno.
Pt 1 ostiene che tale consegna non sia affatto avvenuta.
Si osserva come l'allegazione del debitore non è stata oggetto di specifica contestazione da parte del creditore opposto, che si è limitato a sostenere come, sui cantieri, mancasse il servizio di guardiania, fatto che tuttavia non ha determinato la sparizione di alcuno dei suoi mezzi.
Inoltre, il palo doveva essere prelevato e trasportato presso la Sede di Pt 1 in Potenza, sede che potrebbe non coincidere con il cantiere, aperto, sito in TI per il quale, in astratto potrebbe esservi il problema della guardiania.
Le conseguenze, sull'odierno giudizio, sono duplici: da un lato non può ritenersi provata la prestazione del trasporto del palo da LO a Potenza presso la Sede di Pt 1 quantomeno per un giorno
(necessario per lo spostamento da Parte_9 ) e la relativa voce di costo riportata in fattura (€
1.00,00 oltre IVA al 22%) e, dall'altro, che va ritenuta accoglibile la domanda proposta di Pt 1
che va qualificata come domanda risarcitoria, derivante dall'inadempimento dell'opposto.
Di conseguenza:
va rideterminato il credito in capo ad CP 1 in € 23.668,00, differenza tra l'importo ingiunto di
€ 24.888,00 e la somma fatturata per prestazione non adempiuta di € 1.220,00; come domandato, va disposta la compensazione tra i rapporti di dare avere tra le parti, con la conseguenza che dal credito risultato spettante, di € 23.668,00 ( al netto degli interessi come previsti nel decreto ingiuntivo) va detratta la somma spettante alla opponente a titolo risarcitorio, pari, al netto degli accessori ( interessi sulla somma via via annualmente rivalutata trattandosi di debito di valore dal dovuto da individuarsi nella data della mancata consegna al saldo) ad € 6.000,00; la somma risultante in termini di sola sorte capitale è pari ad € 17.668,00.
5 La domanda proposta dalla chiamante opponente nei confronti della chiamata.
La chiamante sostiene che degli oneri per l'intervento di manutenzione sulle pale eoliche debba farsi carico la chiamata, in ragione della obbligazione contrattuale, sulla stessa gravante, di provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, sugli impianti di Pt 1
Tuttavia, pur non essendo condivisibile l'assunto che il guasto delle torri sarebbe stato dovuto a forti raffiche di vento (forza maggiore) esimente della quale manca qualsiasi prova (anzi risulta che la chiamata si sia fatta carico di alcuni interventi tesi che smentisce l'assunto oggi sostenuto in giudizio), si osserva come:
la contrattazione dei cui oneri la chiamata dovrebbe rispondere discende da contratti stipulati tra
Pt 1 d rispetto ai quali CP 2 è totalmente estranea;
CP 1
la stessa sostiene di essere, peraltro, in possesso di tutte le attrezzature che sarebbero state necessarie e
Pt 1 ha contrattato con del personale qualificato per eseguire gli interventi e, nondimeno, CP 1 conferendole specifici incarichi;
non è dato di ravvisare alcuna formale assunzione di garanzia di CP 2 che possa in qualche modo legittimare un'azione di regresso, o in generale di rivalsa.
In diritto, ai sensi dell'art. 1372 c.c., il contratto produce effetti obbligatori solo tra le parti contraenti, salve ipotesi tipizzate dal legislatore.
La domanda proposta da Pt 1 inoltre ed infine, non è in alcun modo qualificabile come domanda risarcitoria conseguente ad un inadempimento- che non viene neanche allegato- e non si fonda sull'art. 2041 c.c. - norma residuale che pure consentirebbe all'impoverito di ottenere un indennizzo a fronte dell'ingiusto arricchimento di altro soggetto ma si fonda sul contratto per la manutenzione degli
-
impianti, dal quale non discende l'assunzione di alcuna posizione di garanzia in capo al terzo chiamato, in forza della quale questi possa essere chiamato a sostenere gli oneri della contrattazione tra il committente Pt 1 d un terzo.
Conclusivamente, la domanda proposta dal chiamante non può che essere rigettata.
6 Le spese di lite.
Quanto al regime delle spese di lite, la circostanza del riconoscimento del credito, sia pure di minore importo in capo alla opposta, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente e della disposta compensazione, legittimano la compensazione per la quota di un terzo delle spese di lite tra le parti che, per la restante parte, graveranno sulla parte opponente. ( sul regime delle spese di lite nel giudizio di opposizione cfr. Cass. n. 17854/2020 ma anche Cass. ord. 15916/2021
e n. 24482/2022)
Esse sono pertanto liquidate, al netto della disposta compensazione, e tenuto conto del subentro della cessionaria nella posizione giuridica facente capo originariamente alla opposta, complessivamente, in
€ 5.100,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, facendo applicazione del valore e della natura della causa, delle attività processuali svolte ( studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicando i criteri tariffari di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. in valori medi e tenuto conto che la difesa della cedente e della cessionaria è avvenuta mediante il medesimo difensore.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni tutte di cui ai precedenti paragrafi.
Nei rapporti tra chiamante e chiamata, l'adesione della chiamata a larga parte delle allegazioni della parte opponente, legittima, integrando gravi ed eccezionali ragioni, la compensazione, per la metà, delle spese di lite tra le parti che, per la restante parte, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della chiamante ed in favore della parte chiamata.
Esse, al netto della disposta compensazione, sono liquidate in € 3.800,00 oltre spese forfettarie IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 48/2022 proposta da ogni altra domanda, eccezione Parte 1
e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo e ridetermina il credito in capo ad CP 1 nella minore somma di € 23.668,00 oltre interessi legali di cui al D.Lg.s
231/2002 e s.m.i.;
2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla opponente nei confronti della opposta e condanna quest'ultima al pagamento, a titolo risarcitorio ed in favore dell'opponente, della somma di € 6.000,00 oltre interessi legali sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, dal dovuto al saldo;
3. Dispone la compensazione tra i crediti contrapposti sino a reciproca concorrenza, come in parte motiva;
4. Rigetta tutte le rimanenti domande proposte dalla opponente;
5. Rigetta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla opposta;
6. Rigetta la domanda proposta dalla opponente nei confronti della terza chiamata;
7. Condanna la parte opponente alla rifusione di due terzi delle spese di lite nei confronti della parte opposta e dell'interventore che liquida, complessivamente, in € 5.100,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA, compensando la restante quota;
8. Condanna l'opponente chiamante al pagamento della metà delle spese di lite in favore della terza chiamata, quota che liquida in € 3.800,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, compensando la restante quota.
Potenza, 23.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice unico, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 618/2022, vertente
TRA
- C.F. P.IVA 1 in persona del legale Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Monica Montefusco, ed rappresentante p.t. Parte 2
,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Bologna, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
ED
, ,P.IVA 2 in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 C.F.
rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Tomasiello, con studio in Picerno ed ivi elettivamente domiciliata, come in atti;
OPPOSTO
nonché
Controparte_2 C.F. P.IVA 3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Viola Ferretti e Michele Alfieri, con studio in Ravenna ed ivi elettivamente domiciliata,
giusta mandato in atti;
TE IA
e C.F. P.IVA 4 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_3
,
dall'avv. Annalisa Tomasiello, come da mandato ina ti e comparsa di costituzione depositata ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in data 8.1.2025;
TERZO INTERVENTORE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24.2.2022, Parte 1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 48/2022, emesso il 19.1.2022 ed in pari data notificato, con il quale era alla medesima ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 24.888,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta a titolo di pagamento delle fatture nn. 47,48,49, 50 e 51 tutte emesse dal Parte 3 nell'anno 2021, domandandone la revoca.
In particolare, la parte domandava: previa autorizzazione della chiamata in giudizio ex artt. 269 c.p.c.
e 106 c.p.c. del terzo Controparte 2 e fissazione di nuova udienza di prima comparizione, rigettata eventuale istanza di provvisoria esecuzione, premesse le ragioni di invalidità delle pattuizioni intercorse tra le parti e segnatamente dei contratti posti a fondamento del decreto ingiuntivo in quanto annullabili e rescindibili per lesione ultra dimidium, di accertare l'inesistenza del credito azionato e, per l'effetto, di disporne la revoca;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da Controparte 1 di accertare l'esclusiva responsabilità del terzo chiamato in ordine al credito di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare Controparte_2 al pagamento della somma che sarà accertata nel corso del giudizio.
CP 1 di condannaLa parte attrice proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti di al pagamento, in suo favore, della somma di € 6.000,00 o della diversa somma che fosse determinata in corso di causa, per essersi la stessa appropriata della torre eolica smontata e mai riconsegnata alla proprietaria Pt 1 e, in subordine, di disporre la compensazione tra detta somma ed il credito che fosse ritenuto esistente in capo alla opposta nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio CP 1 la quale, offrendo una diversa ricostruzione degli accadimenti fattuali e dei rapporti contrattuali precedenti al giudizio, domandava il rigetto della spiegata opposizione.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata, la quale eccepiva: di essere estranea al rapporto contrattuale posto a fondamento della ingiunzione;
che altra società, e segnatamente la Parte 4 appartenente al medesimo gruppo titolare della CP 2 aveva eseguito, su disposizione di questa, interventi di manutenzione, pur non essendovi obbligata;
che, in ogni caso. ella a sua volta aveva corrisposto alla opposta delle somme relativamente ad attività eseguite in loco, che ella comunque non era tenuta ad eseguire i predetti interventi in quanto la rottura delle torri eoliche si erano verificate per causa di forza maggiore, evento escluso dalla garanzia assunta in forza del contratto per la manutenzione delle torri, stipulato con l'attrice; che rispondeva a verità la circostanza che, pertanto, ella, riferendosi il dell'impossessamento della torre da parte di Controparte_1
CP 1 doveva essere dichiarata priva Pt 1 d decreto ingiuntivo a pattuizioni intervenute tra di legittimazione passiva per l'oggetto della lite. Il giudice, alla prima udienza, ritenuto che la opponente avesse di fatto evocato in giudizio il terzo unitamente alla proposizione della opposizione, differiva la prima udienza ed assegnava alla parte attrice nuovo termine per la notifica, adempimento cui la parte debitamente provvedeva.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale domandata dalle parti.
Con comparsa depositata 18.1.2025 si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società [...]
CP 3 cessionaria del ramo di azienda, già in capo ad CP 1 avente ad oggetto "lo svolgimento dell'attività di noleggio di autoveicoli pesanti, autogru, piattaforme aeree e macchine operatrici", giusta contratto di cessione per notaio Persona 1 rep. 38176 racc. 23121.
In forza del menzionato contratto, depositato in atti, l'intervenuta era subentrata in tutti i contratti, nonchè nei debiti e nei crediti relativi all'esercizio del ramo di azienda ceduto.
La medesima si associava a tutte le domande della parte opposta, della quale chiedeva l'estromissione dal giudizio, istanze cui la parte opponente, ripetutamente, si opponeva.
All'udienza del 15.7.2025 la causa era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
L'opposizione è meritevole di accoglimento, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo e rideterminare il credito in capo ad CP 1 va accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta nei confronti della parte opponente.
Va infine rigettata la domanda proposta dalla parte chiamante nei confronti della parte chiamata.
In via preliminare, e quanto alle parti processuali, va rilevato come,ai sensi dell'art. 111 c.p.c., qualora il credito venga trasferito per atto tra vivi, il rapporto processuale continua tra le parti originarie, salva la possibilità di estromettere il dante causa, se le altre parti processuali prestino il proprio consenso, circostanza che non ricorre nel caso concreto.
1. Le criticità delle domande proposte dalla parte opponente.
Si rileva come le allegazioni relative alla invalidità della pattuizioni intercorse tra Pt 1 ed
CP 1 compendiate alla pag. 11 dell'atto di citazione, non si siano formalmente tradotte in alcuna domanda espressa, atteso che l'unica domanda riconvenzionale specificata nelle conclusioni dell'atto introduttivo è quella relativa al pagamento della somma di € 6.000,00 pari al valore di mercato della torre eolica che sarebbe stata smontata da CP 1 presso l'impianto eolico di LO, e mai alla medesima riconsegnata.
Tuttavia, la mancata formalizzazione delle domande non appare ostativa alla loro valutazione.
Come è noto, infatti, compete al giudice la interpretazione della domanda mediante l'individuazione, secondo un criterio sostanziale, del bene della vita domandato dalla parte, alla stregua della lettura complessiva dell'atto introduttivo e del senso che ne discende, anche in base al complesso della documentazione depositata a sostegno. In diritto si è sostenuto che: "l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il
"petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il
"petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo...". (cfr. ex plurimis Cass. n. 18783/2009)
Inoltre, e quanto alle domande, non esplicitate, ma connesse e strettamente collegate a quelle proposte, va rammentato che: "Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al petitum e alla causa petendi”. (cfr. cass. n. 7322/2019 ma anche n. 118/2016)
La proposizione di tali istanze, tuttavia, modificano di fatto l'onere probatorio proprio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ponendo a carico della parte che alleghi la invalidità del contratto, per essere lo stesso annullabile per violenza o rescidibile per lesione ultra dimidium, l'onere di provare in maniera convincente i presupposti normativi sottesi agli istituti giuridici dei quali viene domandata l'applicazione, fermo restante l'onere del creditore opposto di fornire la prova della sussistenza del credito nelle sue connotazioni oggettive.
Non può, inoltre, non essere rilevato come alcune delle contestazioni sviluppate nell'atto di citazione quali la "esosità della pretesa" possono al più, costituire elementi indiziari dai quali desumere le caratteristiche dell' “approfittamento", da parte dell'opposto, delle impellenti necessità di riparazione dell'impianto da parte di Pt 1 ma, in linea generale, e di per sé, non implicano la illegittimità di un diritto di credito che scaturisce, documentalmente, dalle trattative intercorse tra le parti, nel corso delle quali, per indicazione specifica da parte del debitore, i contratti erano inviati ad altra società, la
Pt 5 riconducibile al medesimo gruppo familiare cui è riconducibile Pt 1 (cfr. verbale di
,
assemblea depositata dalla stessa Pt 1 n giudizio e relativo alla Pt 5 )
2. L'esame del dato documentale. 2.1 I rapporti tra l'opposto e l'opponente.
Il decreto ingiuntivo è stato ottenuto in forza della emissione, da parte della opposta, delle seguenti fatture:
47/2021 emessa a fronte del contratto del 5.7.2021, 48/2021 emessa a fronte del contratto del 5.7.2021
49/2021 che fa riferimento al contratto del 5.7.2021
49/2021 che fa riferimento al contratto di nolo del 7.7.2021
50/2021 che si riferisce al contratto del 5.7.2021 ed agli interventi eseguiti il 7-8-9- e 10 luglio 2021
n. 51/2021 che fa riferimento al contratto del 5.7.2021.
Tutti i contratti ai quali si fa riferimento nelle fatture risultano formati mediante trasmissione di preventivo da parte di CP 1 e trasmissione del preventivo, con accettazione, da parte del destinatario, che apponeva firma per accettazione e timbro di Pt 1
Esaminando i contratti e dalla lettura combinata dei medesimi e delle fatture, si evince che:
il preventivo datato 5.7.2021 a fondamento della fattura n. 47 aveva ad oggetto il nolo di autogru, autoarticolato "per spostamento di componenti eolici da cantiere di Potenza a.. deposito", smontaggio dei componenti eolici, interventi avvenuti presso cantiere di TI in contrada Lavangone;
il preventivo del 5.7.2021 posto a fondamento della fattura n. 48 si riferiva all'utilizzo di una squadra di montatori per effettuare prestazioni sul Controparte_4 il preventivo del 5.7.2021 posto a fondamento della fattura 51 si riferisce al nolo di piattaforma aerea, con specificazione di prezzi e diversificazione dei medesimi;
il preventivo datato 7.7.2021 posto a fondamento della fattura n. 49 fa riferimento al nolo di autogru comprensivo di trasporto presso il cantiere di LO;
il preventivo datato 5.7.2021 ( fattura 50) fa riferimento al nolo di autoarticolato per lo spostamento di componenti eolici dal deposito di CP_1 a LO, allo spostamento di componenti eolici
(torre smontata) da LO a Potenza, al nolo di autogru per il sollevamento di componenti eolici presso il cantiere di LO con specificazione del dettaglio delle tariffe applicate ragguagliate a giorni ed ad orario di utilizzo giornaliero.
Le fatture sono coerenti con il contenuto dei contratti e con le condizioni ivi pattuite per il nolo dei mezzi e per le rimanenti prestazioni, mentre è incontestato che Pt 1 avesse in funzione impianti eolici, sia a TI che a LO.
La parte opposta ha anche depositato documentazione fotografica che dà evidentemente atto della presenza sui cantieri dei suoi mezzi, oltre che estratti di messaggistica whats app riferibili ai cantieri, utilizzabile quale prova atipica, anche perché, come si dirà, coerente con il dato documentale e con gli esiti della prova testimoniale.
Infine, il creditore ha depositato:
Pt 5 (riconducibile alla famiglia Parte 2 ) di scambio di mail intervenute tra il creditore e trasmissione dei preventivi per la sottoscrizione;
lettera del 7.7.2021 indirizzata direttamente ad Pt 1 nella quale si rappresenta che per le lavorazioni di smontaggio della pala eolica sul cantiere di LO era necessaria una seconda autogru, segnalando i rischi collegati alle condizioni effettive della pala;
Pt 1 non avevalettera dell'8.7.2021 e lettera del 9.7.2021 nella quale si rappresentava che la provveduto, come rappresentato e previsto in contratto, a predisporre il servizio di guardiania, con ogni rischio per i mezzi presenti sui cantieri.
Nei preventivi era previsto che sarebbero state a carico di Pt 1 "le autorizzazioni all'accesso al cantiere".
Non è dato ravvisare, come prospettato dalla parte attrice, dalla lettura dei preventivi, alcun difetto di chiarezza sulle condizioni praticate, mentre si osserva che la circostanza che ne fossero stati redatti diversi nella medesima giornata è dato assolutamente neutro ai fini del decidere, posto che le parti sono libere di formalizzare, come di fatto è avvenuto, per ciascuna prestazione un diverso preventivo e che, eventuali circostanze fattuali sopravvenute in corso d'opera e non preventivate, possono indurre i contraenti ad integrare le pattuizioni già formalizzate. ( nel caso di specie, poi, alcune prestazioni si riferivano al solo cantiere di LO)
2.2 I rapporti tra l'opposto ed il terzo chiamato.
E' circostanza incontestata, ed anche provata, che una parte degli interventi sul cantiere era eseguita
CP 2 società appartenente a e, comunque, riconducibile al medesimo titolare. da Pt 4
Agli atti, ci è corrispondenza tra Pt_4 Pt 1 ulle fatturazioni di CP 1 laddove la prima ed rappresentava alla seconda che alla era stata già pagata la somma di € 8.000,00 oltre IVA CP 1
per il "montaggio di LO".
Il mittente della mail riferiva inoltre che l'odierno opposto aveva a sua volta riferito che "per lo smontaggio" aveva intrattenuto accordi con Pt 1
La circostanza precisata dal mittente della mail del 14.7.2021 è peraltro coerente con la fattura n.
48/2021, indirizzata ad Pt 1 che, infatti, contabilizza il solo “smontaggio” dei componenti eolici in LO, mentre la n. 47/2021 contabilizza lo smontaggio, questa volta eseguito in Potenza, c.da
Lavangone.
Nel merito, e quanto ai rapporti tra Pt 1 e CP 2 la chiamante opposta fonda la domanda proposta nei confronti del chiamato, che ella ritiene debba rispondere del credito azionato nel procedimento sommario, sul contratto stipulato tra le due, in forza del quale la chiamata si obbligava ad eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, sugli impianti eolici di proprietà della opposta.
In realtà, il contratto allegato è stato stipulato tra la terza chiamata e Controparte_5 la quale è stata incorporata in Pt 1 giusta atto di fusione per incorporazione per notaio Persona 2
rep.99210 - racc. 27203. E' ad ogni modo incontestato e reso evidente dalla documentazione tutta depositata come tra chiamante e chiamato fosse efficace il contratto depositato in atti.
Sul reale contenuto dell'obbligazione assunta dalla chiamata, e sulla qualificazione della domanda di
Pt 1 i seguito si tornerà.
3. La validità dei contratti stipulati tra CP 1 ed Pt 1
3.1 La violenza- l'annullabilità del contratto.
La parte opposta sostiene che ella sarebbe stata costretta a sottoscrivere tutti i preventivi inviati da
CP 1 a causa, da un lato della necessità impellente che ella aveva di riparare le torri eoliche (di
TI e LO) e, dall'altra, dalla coazione psicologica esercitata dalla CP 1 la minaccia- per costringerla a sottostare alle, a suo dire esose, condizioni di cui ai contratti stipulati.
La minaccia sarebbe consistita nella prospettazione che, in ipotesi di mancata accettazione, CP 1
avrebbe abbandonato il cantiere.
Quali elementi documentali a sostegno dell'allegazione, la parte valorizza: la circostanza della trasmissione di un gran numero di preventivi, molti dei quali redatti nella stessa data o comunque in date molto vicine tra di loro, le condizioni contrattuali praticate dalla medesima CP_1 in precedenza, che sarebbero notevolmente diverse e più vantaggiose rispetto a quelle praticate nel 2021, un preventivo ( inviato non ad Pt 1 ma a Pt 5 ) che evidenzierebbe come le condizioni di mercato per i medesimi servizi fossero diverse. sostegno dei propri Dal solo confronto tra i preventivi del 2021 ed i documenti depositati da Pt 1 assunti emerge, tuttavia, quanto segue: la fattura emessa in precedenza da CP 1 risale al 2018, e si riferisce ad un preventivo del 2017; al di là della notevole distanza sussistente tra i preventivi (quelli di cui si discute sono stati redatti nel
2021 ovvero dopo 4 anni rispetto al 2017 laddove è ragionevole ritenere che le condizioni di mercato dei servizi non fossero le stesse) nella fattura del 2018, che si riferisce al nolo di un'autogru per il montaggio di componenti eolici, il prezzo praticato a corpo è di € 1.000,00 giornalieri, ovvero esattamente lo stesso prezzo che viene indicato nella fattura 47 del 2021; la circostanza che per ogni servizio o gruppo di servizi sia stato redatto un preventivo è dato assolutamente ininfluente e tale prassi era propria della opposta, come meglio si dirà in seguito: gli interventi sulle due pale eoliche sono stati eseguiti in periodi vicini nel tempo.
Tornando alla minaccia, l'attrice sostiene che ella aveva estrema urgenza di provvedere alla riparazione delle pale eoliche, la cui rottura creava rischio per la incolumità delle aree circostanti.
Tuttavia, pur volendo ritenere veritiera l'allegazione (l'allegato 4 evidenzia lo stato della sola pala eolica di LO) ebbene parte del materiale fotografico depositato non è conferente, laddove le fotografie depositato quale allegato 5 si riferiscono ad impianti diversi, che non è dato ricondurre in base agli atti di causa, ad Pt 1 impianti di Grottole, Potenza ed altri)
Nulla viene invece riferito sull'impianto di TI, ove pure sono stati eseguite alcune delle lavorazioni di cui alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, e relativamente a tale contratto il ragionamento della opposta non parrebbe conferente. (fattura n. 47)
Pt 1 sostiene che CP 1 avrebbe esercitato una sorta di doppia costrizione, la prima per imporle, mediante la minaccia di abbandono del cantiere, la stipula dei contratti, l'altra laddove l'avrebbe costretta ad “intestarsi" direttamente le fatture perché, a suo dire, non aveva fiducia nella serietà e solvibilità della CP 2 che, come si è detto, era posseduta e gestita dal Pt 4
(soggetto che Tuttavia, il dato parrebbe smentito dalla stessa documentazione depositata da Pt 4 appare trattare ed operare in maniera quasi confondibile con CP 2 nella odierna vicenda fattuale) che, con riferimento all'intervento di "montaggio di LO", aveva pagato proprio ad CP 1
ed in base a propria contrattazione, la somma di € 8.000,00 oltre IVA.
CP 2In sostanza, intratteneva rapporti commerciali anche con la controllante di CP 1
senza alcun atteggiamento oppositivo. (parrebbe tra le due esserci una sostanziale identità gestionale). ostiene che sarebbe stata ella costretta a contrattare, accettando preventivi a condizioni inique, Pt 1
in quanto pressata dalla continua minaccia, della CP 1 di abbandonare il cantiere.
Tale dato viene utilizzato sia per sostenere l'annullabilità del contratto per violenza, sia per sostenerne la rescindibilità per lesione ultra dimidium.
Si è già esaminato di come il costo del nolo dell'autogru per l'impianto di TI corrispondesse alle condizioni praticate nel 2018 ( pertanto nel 2018 in mancanza di urgenza le condizioni praticate ed accettate erano le medesime); inoltre, quanto al costo del nolo del medesimo mezzo per LO
(ove nel 2021 vi era l'urgenza) la voce n. 2 del preventivo di cui alla fattura 50 non contempla solo il servizio di nolo, ma anche il costo del "trasporto per il sollevamento in quota di componenti eolico presso il cantiere di LO" ed il prezzo praticato era di € 1500,00 per il primo giorno e di €
1.000,00 (cioè il prezzo usuale del 2018) per i giorni successivi.
CP 1 ( che intratteneva da tempo Dalla prova testimoniale esperita è emerso come: la ditta
Pt 1 per eseguire un intervento rapporti con Pt 1 stante la fattura del 2018) fu contattata da sulla pala danneggiata mediante autogru e piattaforma aerea;
che le richieste facevano seguito a contatti tra Pt 1 on un responsabile ed alla visione in loco delle necessità che risultarono essere diverse rispetto a quanto inizialmente prospettato;
che le prestazioni erano state richieste singolarmente da Pt 1 alla CP_1 che la ditta CP 1 a seguito delle trattative che si erano svolte il 5.7.2021, inoltrava separati preventivi per le diverse lavorazioni come domandato dalla committente;
che i preventivi erano inoltrati per la sottoscrizione;
che nel corso dell'intervento eseguito sulla pala danneggiata emerse come le condizioni dell'impianto erano diverse rispetto a quelle inizialmente comunicate e fu necessario valersi di una autogru con portata superiore ai fini dello smontaggio della pala;
che il preventivo anche in questo caso fu richiesto da Pt 1 ed inviato per la accettazione. (teste) Tes 1 già dipendente della opposta che aveva redatto lei stessa i preventivi)
La teste precisava che i contatti erano avvenuti tra Pt 1 ed il dipendente della società opposta Testimone 2 responsabile di cantiere. (verbale di udienza del 20.2.2024) '
Testimone 2 coniuge di Parte 6 già dipendente della opposta, riferiva cheIl teste "
lo aveva chiamato riferendogli di avere un problema con la pala eolica e, Controparte_6
Persona 3 (si tratta di un dipendente della Pt 4 ) chiesero il trasporto e la unitamente a sostituzione di una torre eolica presso il cantiere di LO.
و riferiva che egli aveva eseguito un sopralluogoIl teste Persona 3 dipendente della Pt 4
a LO ove aveva verificato che vi era una pala eolica a rischio di crollo;
che aveva provveduto a mettere in sicurezza l'impianto; che non avendo personale per fare tali interventi da soli, poichè non riuscivano a smontare la turbina avevano necessità di disporre di ulteriori mezzi;
che le attività di smontaggio erano state affidate ed CP_1 che vi era anche la piattaforma aerea di CP_2 ma di non ricordare se essa servisse per il montaggio o per lo smontaggio;
che verificarono che era necessario provvedere anche alla sostituzione dei bulloni non solo sulla pala danneggiata ma anche sulle altre pale eoliche ubicate nel medesimo sito appartenenti ad Pt 1 che anche dopo l'intervento CP 1 ma di non sapere se lea LO EP aveva continuato a mantenere rapporti con fatture emesse fossero state tutte saldate. (verbale di udienza del 28.1.2025 teste comune alle parti
Persona 3 Il teste Per 3 pertanto, confermava che l'attività di smontaggio fu eseguita da CP 1 che in corso d'opera sorsero ulteriori esigenze, che i rapporti commerciali tra la chiamata ed CP_1 erano continuati anche dopo l'episodio per cui è causa. (dei rapporti commerciali riferisce anche
Quint'x nei documenti esaminati innanzi)
Dalle deposizioni non emerge alcuna costrizione esercitata da CP 1 per costringere Pt 1 a valersi delle sue prestazioni alle condizioni offerte ed a farsi unico garante delle spese relative agli interventi.
L'unica deposizione che tale costrizione conferma è quella resa dal figlio del legale rappresentante di
Pt 1 il quale riferiva che: CP 1 lamentava l'inaffidabilità del contraente CP_2 che li 66aveva indotti a fare da garanti"; che CP 1 disse loro che non sarebbe intervenuto se la fatturazione avesse dovuto avvenire nei confronti di CP 2 che la medesima minacciava di abbandonare il cantiere laddove non fossero stati sottoscritti i preventivi;
che egli non aveva avuto scelta e pertanto i preventivi erano stati sottoscritti. (verbale di udienza del 20.2.2024) Il teste riferisce anche di un accordo sulle modalità di recupero dei costi che appare di dubbia legittimità, e non solo sul piano fiscale.
La deposizione, isolata, si ritiene inattendibile, non solo per i rapporti di parentela intercorrenti tra il teste ed il legale rappresentante della Pt 1 per la circostanza che nel caso di specie i preventivi erano sottoscritti dal medesimo teste che parrebbe essere il referenti della Pt 5 , riconducibile al
Parte 2 , ma anche in quanto la circostanza che CP 1 non volesse avere rapporti commerciali con CP 2 (o con Pt 4 che pare comportarsi come lo stesso soggetto) è in contrasto con la fattura che Pt 4 riceveva e pagava proprio con riferimento all'intervento di
LO; l'attività di montaggio dell'impianto è stata anche pagata ad CP 1 da Pt 4 e "
sempre questa riferiva nella mail che per lo smontaggio vi era un accordo con Pt 1
Appaiono inoltre a questo punto alcune riflessioni, in diritto, sui presupposti legittimanti l'annullamento del contratto per violenza e la rescindibilità dello stesso per lesione ultra dimidium.
Quanto al primo istituto, Pt 1 ostiene che ella sarebbe stata costretta ad accettare i preventivi e la fatturazione diretta in quanto minacciata dall'abbandono del cantiere da parte di CP_1
Si è già detto che il ragionamento non convince quanto alla fatturazione diretta e come sia inconferente per le prestazioni che sono state rese a TI, ove il rischio del crollo non pare essersi verificato.
Si è anche analizzata la circostanza per cui i prezzi praticati nel 2021 non paiano radicalmente diversi da quelli praticati nel 2018 per alcune prestazioni.
CP 1 vi fossero sin dal 2017 rapporti di D'altronde, è incontestato come tra Pt 1 ed collaborazione commerciale, circostanza che induce a ritenere che la prima considerasse la seconda soggetto affidabile.
Parte_7 "altra scelta" se non quella Va osservato inoltre, sulla circostanza del non avere avuto il nella propria comparsa sostiene e di accettare le inique condizioni contrattuali, che CP 2
l'allegazione non è stata contestata - che ella aera in possesso sia della piattaforma aerea, sia delle gru, circostanza mai contestata dall'opponente che, pertanto, avrebbe potuto valersi delle sole attrezzature
CP 2di
Inoltre, si osserva come la costrizione, nella trama argomentativa di Pt 1 sarebbe stata determinata dalla minaccia dell'abbandono del cantiere da parte di circostanza riferita da un solo teste, CP 1
poco attendibile.
Quandanche, in astratto, la tesi fosse ritenuta sufficientemente provata (e così non è per tutte le ragioni evidenziate sin qui) la minaccia di far valere un diritto (la libertà negoziale è un diritto) ebbene la stessa può essere causa di annullamento del contratto solo se è diretta a conseguire un risultato che va oltre l'esercizio del diritto, e cioè tenda a conseguire vantaggi ingiusti. In sostanza, deve potersi ritenere che la prospettazione dell'esercizio del diritto sia diretta esclusivamente ad ottenere un risultato abnorme e diverso rispetto a quello fisiologicamente conseguibile in forza di detto diritto.
Proprio sul tema si è infatti precisato che: "La minaccia di far valere un diritto è idonea ad invalidare il contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, il che si verifica soltanto nel caso in cui il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo...". ( cfr. Cass.
n.7044/1988)
Inoltre, l'eventuale sproporzione nel valore economico delle prestazioni contrattuali assume rilevanza ai fini di interesse solo se detto squilibrio possa effettivamente considerarsi la conseguenza diretta ed immediata della coartazione della volontà determinata dalla minaccia, mentre nel caso di specie non solo appare revocabile in dubbio la iniquità, ma anche a monte la stessa minaccia e la coartazione della volontà del contraente derivatane quale conseguenza immediata e diretta.
Le stesse osservazioni possono essere utilizzate per rigettare l'assunto della rescindibilità dei contratti per lesione ultra dimidium, laddove non vi è alcuna qualificata prova della sproporzione qualificata descritta dall'art. 1448 c.c. (il preventivo che la parte ha depositato si riferisce ad una sola parte delle prestazioni eseguite da CP 1 e lo stato di bisogno, pure inteso come la parte vorrebbe come necessità di riparare la torre eolica di LO, non potrebbe valere per le prestazioni eseguite in luogo diverso.
Va anche osservato come la circostanza che Controparte 7 ( e non Pt 1 avesse acquisto un preventivo migliorativo, datato 14.6.2021, è argomento che, addirittura, smentirebbe l'assunto della costrizione esercitata da CP 1
In sostanza, ed in concreto, se Pt 1 oteva valersi di diverso interlocutore, (Ecologia e Servizi ma anche CP 2 allora alcuna costrizione avrebbe mai potuto esercitare l'opposta.
4 La domanda riconvenzionale della opponente.
Va ora esaminata la domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente nei confronti della opposta, in quanto come si dirà incidente anche sulla prova del credito nell'intero importo di cui alla ingiunzione di pagamento. Pt 1 a domandato la condanna, in via riconvenzionale, dell'opposto al pagamento della somma di
€ 6.000,00 pari al valore della torre che il primo ha smontato e che non sarebbe stata mai consegnata alla prima che ne era proprietaria. A fondamento della domanda, la parte ha depositato una missiva datata 6.7.2021, alla stessa destinata, con la quale la ditta Parte 8 si dichiarava disponibile all'acquisto del palo zincato in acciaio smontato dall'impianto di LO, al prezzo di 6.000,00.
Si osserva come sul valore del palo non vi sia stata contestazione da parte di CP 1
Pt 1 ostiene che la torre, smontata e presa in carico dall'opposta, che avrebbe dovuto riconsegnarla alla prima, sarebbe rimasta in possesso di CP 1
Tale circostanza parrebbe anche evidenziata nella mail che Pt 4 inviava ad Pt 1 114.7.2021, nella quale si rappresentava che CP 1 "si era portata via la torre che al ferro vecchio valeva almeno € 6.000,00”. (mail del 14.7.2021 precedente all'odierno giudizio) 66Orbene, nel preventivo riportato nella fattura n. 50 del 2021 la prima voce di costo è costituita dal nolo di autoarticolato per lo spostamento della torre eolica dal nostro deposito al vostro cantiere di
LO" ma poi viene indicata anche, quale ulteriore voce di costo, lo "spostamento della torre eolica smontata da vostro cantiere di LO a vostra Sede sita in Potenza".
Il costo viene ragguagliato ad € 1000,00 per ogni giornata lavorativa, questa di ore 8.
Nella fattura 50, una delle voci di costo è proprio il "nolo di autoarticolato per componenti eolici" al prezzo, al netto di IVA al 22%, di € 1.000,00 al giorno voce ripetuta per 4 giornate almeno.
Pt 1 ostiene che tale consegna non sia affatto avvenuta.
Si osserva come l'allegazione del debitore non è stata oggetto di specifica contestazione da parte del creditore opposto, che si è limitato a sostenere come, sui cantieri, mancasse il servizio di guardiania, fatto che tuttavia non ha determinato la sparizione di alcuno dei suoi mezzi.
Inoltre, il palo doveva essere prelevato e trasportato presso la Sede di Pt 1 in Potenza, sede che potrebbe non coincidere con il cantiere, aperto, sito in TI per il quale, in astratto potrebbe esservi il problema della guardiania.
Le conseguenze, sull'odierno giudizio, sono duplici: da un lato non può ritenersi provata la prestazione del trasporto del palo da LO a Potenza presso la Sede di Pt 1 quantomeno per un giorno
(necessario per lo spostamento da Parte_9 ) e la relativa voce di costo riportata in fattura (€
1.00,00 oltre IVA al 22%) e, dall'altro, che va ritenuta accoglibile la domanda proposta di Pt 1
che va qualificata come domanda risarcitoria, derivante dall'inadempimento dell'opposto.
Di conseguenza:
va rideterminato il credito in capo ad CP 1 in € 23.668,00, differenza tra l'importo ingiunto di
€ 24.888,00 e la somma fatturata per prestazione non adempiuta di € 1.220,00; come domandato, va disposta la compensazione tra i rapporti di dare avere tra le parti, con la conseguenza che dal credito risultato spettante, di € 23.668,00 ( al netto degli interessi come previsti nel decreto ingiuntivo) va detratta la somma spettante alla opponente a titolo risarcitorio, pari, al netto degli accessori ( interessi sulla somma via via annualmente rivalutata trattandosi di debito di valore dal dovuto da individuarsi nella data della mancata consegna al saldo) ad € 6.000,00; la somma risultante in termini di sola sorte capitale è pari ad € 17.668,00.
5 La domanda proposta dalla chiamante opponente nei confronti della chiamata.
La chiamante sostiene che degli oneri per l'intervento di manutenzione sulle pale eoliche debba farsi carico la chiamata, in ragione della obbligazione contrattuale, sulla stessa gravante, di provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, sugli impianti di Pt 1
Tuttavia, pur non essendo condivisibile l'assunto che il guasto delle torri sarebbe stato dovuto a forti raffiche di vento (forza maggiore) esimente della quale manca qualsiasi prova (anzi risulta che la chiamata si sia fatta carico di alcuni interventi tesi che smentisce l'assunto oggi sostenuto in giudizio), si osserva come:
la contrattazione dei cui oneri la chiamata dovrebbe rispondere discende da contratti stipulati tra
Pt 1 d rispetto ai quali CP 2 è totalmente estranea;
CP 1
la stessa sostiene di essere, peraltro, in possesso di tutte le attrezzature che sarebbero state necessarie e
Pt 1 ha contrattato con del personale qualificato per eseguire gli interventi e, nondimeno, CP 1 conferendole specifici incarichi;
non è dato di ravvisare alcuna formale assunzione di garanzia di CP 2 che possa in qualche modo legittimare un'azione di regresso, o in generale di rivalsa.
In diritto, ai sensi dell'art. 1372 c.c., il contratto produce effetti obbligatori solo tra le parti contraenti, salve ipotesi tipizzate dal legislatore.
La domanda proposta da Pt 1 inoltre ed infine, non è in alcun modo qualificabile come domanda risarcitoria conseguente ad un inadempimento- che non viene neanche allegato- e non si fonda sull'art. 2041 c.c. - norma residuale che pure consentirebbe all'impoverito di ottenere un indennizzo a fronte dell'ingiusto arricchimento di altro soggetto ma si fonda sul contratto per la manutenzione degli
-
impianti, dal quale non discende l'assunzione di alcuna posizione di garanzia in capo al terzo chiamato, in forza della quale questi possa essere chiamato a sostenere gli oneri della contrattazione tra il committente Pt 1 d un terzo.
Conclusivamente, la domanda proposta dal chiamante non può che essere rigettata.
6 Le spese di lite.
Quanto al regime delle spese di lite, la circostanza del riconoscimento del credito, sia pure di minore importo in capo alla opposta, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente e della disposta compensazione, legittimano la compensazione per la quota di un terzo delle spese di lite tra le parti che, per la restante parte, graveranno sulla parte opponente. ( sul regime delle spese di lite nel giudizio di opposizione cfr. Cass. n. 17854/2020 ma anche Cass. ord. 15916/2021
e n. 24482/2022)
Esse sono pertanto liquidate, al netto della disposta compensazione, e tenuto conto del subentro della cessionaria nella posizione giuridica facente capo originariamente alla opposta, complessivamente, in
€ 5.100,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, facendo applicazione del valore e della natura della causa, delle attività processuali svolte ( studio, introduttiva, trattazione e decisionale) applicando i criteri tariffari di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. in valori medi e tenuto conto che la difesa della cedente e della cessionaria è avvenuta mediante il medesimo difensore.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni tutte di cui ai precedenti paragrafi.
Nei rapporti tra chiamante e chiamata, l'adesione della chiamata a larga parte delle allegazioni della parte opponente, legittima, integrando gravi ed eccezionali ragioni, la compensazione, per la metà, delle spese di lite tra le parti che, per la restante parte, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della chiamante ed in favore della parte chiamata.
Esse, al netto della disposta compensazione, sono liquidate in € 3.800,00 oltre spese forfettarie IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 48/2022 proposta da ogni altra domanda, eccezione Parte 1
e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo e ridetermina il credito in capo ad CP 1 nella minore somma di € 23.668,00 oltre interessi legali di cui al D.Lg.s
231/2002 e s.m.i.;
2. Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla opponente nei confronti della opposta e condanna quest'ultima al pagamento, a titolo risarcitorio ed in favore dell'opponente, della somma di € 6.000,00 oltre interessi legali sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, dal dovuto al saldo;
3. Dispone la compensazione tra i crediti contrapposti sino a reciproca concorrenza, come in parte motiva;
4. Rigetta tutte le rimanenti domande proposte dalla opponente;
5. Rigetta la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla opposta;
6. Rigetta la domanda proposta dalla opponente nei confronti della terza chiamata;
7. Condanna la parte opponente alla rifusione di due terzi delle spese di lite nei confronti della parte opposta e dell'interventore che liquida, complessivamente, in € 5.100,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA, compensando la restante quota;
8. Condanna l'opponente chiamante al pagamento della metà delle spese di lite in favore della terza chiamata, quota che liquida in € 3.800,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, compensando la restante quota.
Potenza, 23.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro