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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/12/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2660/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._1
) e , nato in [...] il [...] (C.F.
[...] CP_2 C.F._2
, nominati, da nato il [...], in [...] (C.F.
[...] CP_3 [...]
, residente in [...], suoi C.F._3 procuratori con procura generale per atto del Notaio registrata in Salerno il Per_1
18.04.20023 n. 12495 serie 1T, proprietario dell'immobile-deposito commerciale-, sito alla Via Circumvallazione 83, Parco Melrose Place in NE, rappresentati e difesi dall'Avv. Italia Fiorella Ammaturo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San Gennaro Vesuviano alla Via Poggiomarino n. 17;
- attori – CONTRO
, sito in NE (AV), alla via Circumvallazione n. 59 (C.F. Controparte_4
), in persona dell'amministratrice legale rappresentante (C.F.: P.IVA_1 CP_5 [...]
), elettivamente domiciliato in Marigliano, alla via Risorgimento n. 16, presso C.F._4 lo studio dell'Avv. Franco Canzerlo, dal quale è rapp.to e difeso;
- convenuto –
, nato in [...] il [...], (C.F. , elettivamente Controparte_6 C.F._5 domiciliato in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 222, presso lo studio degli Avvocati Domenico Ruocco e Carmine Giugliano che lo rappresentano e difendono;
- convenuto –
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_7 C.F._6 elettivamente domiciliata in NE al Corso Umberto I, 188, presso lo studio dell'Avv. Marco Santo Alaia, dal quale è rappresentata e difesa;
- convenuto –
, residente in [...] Parco Melrose Controparte_8
Park 83020;
- convenuto contumace –
(P.I.V.A. ) corrente in Milano, alla via Ignazio Controparte_9 P.IVA_2
Gardella 2, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Frasca, del Foro di Avellino, entrambi elettivamente presso lo Avvocati corrente in Avellino alla via Partenio,12; CP_10
- convenuta chiamata in causa –
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: «1) Contabilizzare quanto economicamente, dovuto per il ripristino, come ab-origine, della controsoffittatura in lamiera di alluminio, completa di supporti e agganci, coibentazione termo-acustica tra soffitta e controsoffittatura in metallo con idoneo materiale coibentante da 5 cm, distrutta dalle infiltrazioni;
per il ripristino dell' impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione incassato nella controsoffittatura distrutto dalle infiltrazioni e rilevato dalla stesso CTU;
per il ripristino dell' impianto di riscaldamento danneggiato e reso inutilizzabile dalle infiltrazioni, non avendo il CTU rilevato altra causa di danneggiamento;
per il ripristino della pavimentazione danneggiata dalla ruggine e dalle infiltrazioni di acqua dal piano superiore, così come rilevato dalla stesso CTU . 2) Restituire al Dott. le somme spese CP_2 per lo smontaggio della controsoffittatura, ordinata dal CTU, sub autorizzazione del Giudice, per le somme anticipate per i saggi effettuati dalla ditta TRN Service, come riportata nel verbale del 09.11.2023. 3) Identificare, come unici responsabili dei danni arrecati dalle copiose infiltrazioni di acqua piovana all'immobile di proprietà dell' attore e generati dal danneggiamento dell' impermeabilizzazione del manto di copertura del giardino che sovrasta il solaio di copertura dell' immobile del i convenuti , , ed il Pt_1 CP_6 CP_7 CP_8
cosi come puntualmente riscontrato nella Consulenza Peritale del Controparte_4
CTU dell'ing. . 4) Condannare in solido i convenuti , , ed il Per_2 CP_6 CP_7 CP_8 al risarcimento di tutti danni provocati all'immobile del mio assistito Controparte_4 nella misura contabilizzata dal CTU nell'apposita perizia, includendo gli importi necessari di tutti i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione sovrastante, come indicati e descritti, per le opere di cui al punto 1, tenendo debitamente conto dei grossolani errori di valutazione nella CTU dell'ing. , inerenti il titolo edilizio e l'erroneo addebito delle spese per il ripristino dei Per_2 danni subiti dall'immobile del mio assistito, prontamente contestati ed eccepiti da questa difesa nelle note del 02.04.2024; del 02.05.2024 e del 12.07.2024 supportati da documentazione certa ed incontestata. 5) Ordinare il ripristino immediato dello stato dei luoghi legittimo, nonché il ripristino totale ed a norma di legge dell' intero manto di impermeabilizzazione danneggiato, di copertura dell'immobile dell'attore a cure e spese dei convenuti , , e del o quanto l'ill.mo CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_4
Giudicante ritenga opportuno al fine di porre termine a tale perdurante evento dannoso. 6) Condannare in solido i convenuti , , ed il al CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_4 risarcimento totale di tutti i danni provocati all'immobile attoreo. Con vittoria di lite, spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario della presente procedura».
Per il : «1- DICHIARARE la inammissibilità della domanda attorea Controparte_4 per il venire meno della titolarità nella posizione processuale attiva del 2- CP_3
DICHIARARE la inammissibilità della domanda attorea per la mancata formalizzazione della successione del nella posizione processuale del NEL MERITO, 3- CP_2 CP_3
RIGETTARE le domande tutte avanzate nei confronti del convenuto Condominio, poiché infondate in fatto e in diritto;
4- CONDANNARE parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al difensore antistatario. In via subordinata, e solo nel denegato, deprecato caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, 5- DICHIARARE la , in persona del legale rapp.nte p.t., tenuta a Controparte_9 manlevare il NE (AV), dal Controparte_11 pagamento di ogni importo dallo stesso eventualmente dovuto per i fatti di causa. S. J.».
Per il Sig. : «I) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Controparte_6 sig. ; II) in via principale, rigettare integralmente le domande avanzate dall'attore CP_2 nei confronti del sig. , perché infondate in fatto e in diritto;
III) in via gradata, Controparte_6 accertare le responsabilità secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c., tenendo conto del concorso colposo del presunto creditore nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.; IV) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione di CTU come sopra articolata».
Per la Sig.ra : «In via preliminare: Dichiarare la carenza di Controparte_7 legittimazione attiva del sig. per i motivi esposti in narrativa. Nel merito: Rigettare CP_2 integralmente tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti della sig.ra
[...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate nel corpo Controparte_7 del presente atto. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, e CPA come per legge».
Per la «dichiarare il difetto di legittimazione della Controparte_9 [...]
l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse pretese ed in ogni caso, rigettare CP_9 ogni avversa pretesa, con vittoria di spese e competenze».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 03.10.2024, il sig. , agendo a mezzo dei CP_3 suoi procuratori generali sigg. e conveniva in giudizio il Controparte_1 CP_2 nonché i condomini sigg. , e Controparte_4 Controparte_6 Controparte_8 [...]
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio Controparte_7 immobile a uso deposito, sito nel medesimo condominio, a causa di gravi fenomeni infiltrativi. L'attore addebitava tali infiltrazioni al deterioramento del manto di impermeabilizzazione sovrastante, causato da opere edili abusive realizzate dai singoli condomini convenuti e dalla mancata manutenzione delle aree comuni da parte del Chiedeva, pertanto, la CP_4 condanna in solido dei convenuti all'eliminazione delle cause dei danni, al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento dei danni materiali e del danno da mancato godimento dell'immobile. Si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza della domanda Controparte_4
e chiedendone il rigetto. In particolare, evidenziava come l'immobile fosse stato acquistato dall'attore in sede di asta fallimentare a un prezzo esiguo, proprio in ragione del suo stato fatiscente e della già nota presenza di infiltrazioni, risalenti a un periodo ben antecedente l'acquisto. Il Condominio chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, per essere manlevato da ogni eventuale Controparte_9 condanna. Si costituivano altresì i sigg. e , contestando Controparte_6 Controparte_7 ogni addebito e associandosi alle difese del Condominio. Il sig. rimaneva Controparte_8 contumace. Si costituiva la terza chiamata la quale eccepiva l'inoperatività Controparte_9 della polizza assicurativa per plurime ragioni, tra cui la preesistenza del danno rispetto alla stipula del contratto e la presenza di specifiche clausole di esclusione della copertura. Nel corso del giudizio, la difesa attorea comunicava che il sig. era "subentrato" CP_2 al sig. nella qualità di attore, avendo acquistato la proprietà dell'immobile con atto CP_3 del 15.10.2024. Tale modalità di successione nel processo veniva eccepita come irrituale da tutte le parti convenute. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) redatta dall'Ing. nel parallelo procedimento cautelare R.G. 2110/2023. Persona_3
All'udienza del 21.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti e depositate le memorie conclusionali, il Giudice tratteneva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti convenute hanno sollevato una preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al sig. il quale si è qualificato come "attore" in sostituzione CP_2 dell'originario proprietario, sig. , a seguito di compravendita immobiliare CP_3 intervenuta in corso di causa. L'eccezione è infondata. La successione a titolo particolare nel diritto controverso, così come regolata dall'art. 111 c.p.c., si verifica non soltanto nel caso in cui sia stato alienato il medesimo diritto che forma oggetto della controversia, ma in ogni caso in cui l'alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subingresso dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio (Cass. n. 8316/2003; Cass. n. 3851 del 16/02/2018). Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. L'attore lamenta danni manifestatisi ben prima del suo acquisto. La perizia di stima redatta nel 2016 nell'ambito della procedura fallimentare da cui l'originario attore ha acquistato il CP_3 bene, già segnalava la presenza di "diffuse e copiose infiltrazioni". La stessa CTU dell'Ing. Per_2 ha datato l'esordio delle problematiche come "risalente sicuramente a prima del 2016". Il diritto al risarcimento del danno cagionato a un immobile ha natura di diritto di credito e non si trasferisce automaticamente con la proprietà del bene. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "nel caso di trasferimento di un immobile, cui con opere e fatti di qualsiasi genere siano stati apportati danni da terzi, il diritto al risarcimento del danno causato dall'immutazione, per la sua natura di diritto di credito, non si trasferisce insieme alla proprietà senza un patto espresso di cessione" (Cass. n. 5645 del 21/02/2022). L'attore non ha fornito alcuna prova di un siffatto patto di cessione del credito risarcitorio da parte dei precedenti proprietari. Pertanto, la pretesa di ottenere il risarcimento per i danni preesistenti all'acquisto è giuridicamente infondata. Tale circostanza assume un rilievo decisivo, considerando che l'immobile è stato acquistato dall'originario attore per la somma di € 23.600,00, a fronte di un valore di stima di € CP_3
126.302,00 (valore del 2016) e di una base d'asta di € 74.374,00, proprio in considerazione del suo pessimo stato manutentivo. Del resto, con decreto di trasferimento del G.D. del 26 gennaio 2023, il bene è stato trasferito al Sig. “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le pertinenze, servitù CP_3 attive e passive, pesi e oneri legalmente esistenti”. La CTU dell'Ing. , le cui conclusioni appaiono logiche, coerenti e tecnicamente motivate, Per_2 ha individuato la causa principale delle infiltrazioni nella "vetustà ed al deterioramento dell'impermeabilizzazione". Ha inoltre accertato una pluralità di punti di percolazione, riconducibili sia a porzioni di proprietà esclusiva dei condomini convenuti (terrazzi e CP_6
Vetrano, area a verde Bianco) sia ad aree condominiali. Tuttavia, come già esposto, il diritto dell'attore a ottenere il risarcimento per i danni pregressi è precluso dalla mancata cessione del relativo credito. La domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno (lucro cessante) per l'impossibilità di locare l'immobile è palesemente infondata. La CTU ha accertato che "buona parte del deposito oggetto di causa risulta NON conforme a quanto assentito e quindi ad oggi privo di conformità urbanistica, di idoneità statica e di conseguenza privo di abitabilità". Un immobile urbanisticamente non conforme e privo di agibilità non può essere legalmente concesso in locazione. Il danno lamentato, pertanto, non è conseguenza diretta e immediata delle infiltrazioni, ma deriva dall'originaria condizione di illegittimità del bene stesso. Non è configurabile la perdita di un guadagno che, ab origine, non poteva essere lecitamente conseguito. La domanda di garanzia formulata dal nei confronti di Controparte_4 [...] deve essere rigettata. Controparte_9
L'assicuratore ha eccepito, in modo fondato, che la polizza è stata stipulata in data 30.01.2023, successivamente non solo all'acquisto dell'immobile da parte dell'attore, ma soprattutto rispetto a un fenomeno dannoso già ampiamente in essere e noto da anni. La natura aleatoria del contratto di assicurazione presuppone l'incertezza del rischio. Nel caso di specie, al momento della sottoscrizione della polizza, il danno era certo nella sua esistenza, il che esclude la possibilità di copertura assicurativa. Inoltre, la polizza invocata esclude specificamente i danni derivanti da "mancata/cattiva manutenzione" e quelli causati da "umidità, stillicidio o insalubrità dei locali" per la garanzia di Responsabilità Civile Terzi. Tali esclusioni sono direttamente pertinenti alla fattispecie in esame, rendendo comunque inoperante la garanzia. La soccombenza dell'attore, le cui domande risarcitorie sono integralmente rigettate, giustifica la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del del Controparte_4 sig. e della sig.ra . Controparte_6 Controparte_7
Esse sono liquidate in dispositivo sulla base del valore indicato in citazione e tenuto conto della La Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, con sentenza n. 20805 del 23 luglio 2025, ha chiarito che in un inciso dell' 5 del D.M. n. 55/2014 si legge che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazioni di danni, si ha riguardo, di norma, alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata;
il criterio generale dato dalla normativa è il seguente: le spese a carico del soccombente sono liquidate un base alla somma attribuita alla parte vincitrice (criterio del decisum); tuttavia, se la domanda viene integralmente respinta, non essendoci una somma attribuita, si deve necessariamente fare affidamento al valore domandato dall'attore (criterio del disputatum). In considerazione della peculiarità della lite, si compensano le spese tra il e la CP_4
Controparte_9
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino Nella persona del Giudice applicato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa Rigetta le domande risarcitorie proposte da parte attrice. Rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti di Controparte_4 [...]
Controparte_9
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_4 del sig. e della sig.ra , che liquida per ciascuna Controparte_6 Controparte_7 parte in € 5.000, 00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli Avvocati Franco Canzerlo, Domenico Ruocco e Carmine Giugliano dichiaratisi antistatari. Compensa le spese tra il e la Controparte_4 Controparte_9
[...]
Pone le spese della CTU, già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice Così deciso in data 6 dicembre 2025.
Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2660/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._1
) e , nato in [...] il [...] (C.F.
[...] CP_2 C.F._2
, nominati, da nato il [...], in [...] (C.F.
[...] CP_3 [...]
, residente in [...], suoi C.F._3 procuratori con procura generale per atto del Notaio registrata in Salerno il Per_1
18.04.20023 n. 12495 serie 1T, proprietario dell'immobile-deposito commerciale-, sito alla Via Circumvallazione 83, Parco Melrose Place in NE, rappresentati e difesi dall'Avv. Italia Fiorella Ammaturo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San Gennaro Vesuviano alla Via Poggiomarino n. 17;
- attori – CONTRO
, sito in NE (AV), alla via Circumvallazione n. 59 (C.F. Controparte_4
), in persona dell'amministratrice legale rappresentante (C.F.: P.IVA_1 CP_5 [...]
), elettivamente domiciliato in Marigliano, alla via Risorgimento n. 16, presso C.F._4 lo studio dell'Avv. Franco Canzerlo, dal quale è rapp.to e difeso;
- convenuto –
, nato in [...] il [...], (C.F. , elettivamente Controparte_6 C.F._5 domiciliato in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 222, presso lo studio degli Avvocati Domenico Ruocco e Carmine Giugliano che lo rappresentano e difendono;
- convenuto –
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_7 C.F._6 elettivamente domiciliata in NE al Corso Umberto I, 188, presso lo studio dell'Avv. Marco Santo Alaia, dal quale è rappresentata e difesa;
- convenuto –
, residente in [...] Parco Melrose Controparte_8
Park 83020;
- convenuto contumace –
(P.I.V.A. ) corrente in Milano, alla via Ignazio Controparte_9 P.IVA_2
Gardella 2, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Frasca, del Foro di Avellino, entrambi elettivamente presso lo Avvocati corrente in Avellino alla via Partenio,12; CP_10
- convenuta chiamata in causa –
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: «1) Contabilizzare quanto economicamente, dovuto per il ripristino, come ab-origine, della controsoffittatura in lamiera di alluminio, completa di supporti e agganci, coibentazione termo-acustica tra soffitta e controsoffittatura in metallo con idoneo materiale coibentante da 5 cm, distrutta dalle infiltrazioni;
per il ripristino dell' impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione incassato nella controsoffittatura distrutto dalle infiltrazioni e rilevato dalla stesso CTU;
per il ripristino dell' impianto di riscaldamento danneggiato e reso inutilizzabile dalle infiltrazioni, non avendo il CTU rilevato altra causa di danneggiamento;
per il ripristino della pavimentazione danneggiata dalla ruggine e dalle infiltrazioni di acqua dal piano superiore, così come rilevato dalla stesso CTU . 2) Restituire al Dott. le somme spese CP_2 per lo smontaggio della controsoffittatura, ordinata dal CTU, sub autorizzazione del Giudice, per le somme anticipate per i saggi effettuati dalla ditta TRN Service, come riportata nel verbale del 09.11.2023. 3) Identificare, come unici responsabili dei danni arrecati dalle copiose infiltrazioni di acqua piovana all'immobile di proprietà dell' attore e generati dal danneggiamento dell' impermeabilizzazione del manto di copertura del giardino che sovrasta il solaio di copertura dell' immobile del i convenuti , , ed il Pt_1 CP_6 CP_7 CP_8
cosi come puntualmente riscontrato nella Consulenza Peritale del Controparte_4
CTU dell'ing. . 4) Condannare in solido i convenuti , , ed il Per_2 CP_6 CP_7 CP_8 al risarcimento di tutti danni provocati all'immobile del mio assistito Controparte_4 nella misura contabilizzata dal CTU nell'apposita perizia, includendo gli importi necessari di tutti i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione sovrastante, come indicati e descritti, per le opere di cui al punto 1, tenendo debitamente conto dei grossolani errori di valutazione nella CTU dell'ing. , inerenti il titolo edilizio e l'erroneo addebito delle spese per il ripristino dei Per_2 danni subiti dall'immobile del mio assistito, prontamente contestati ed eccepiti da questa difesa nelle note del 02.04.2024; del 02.05.2024 e del 12.07.2024 supportati da documentazione certa ed incontestata. 5) Ordinare il ripristino immediato dello stato dei luoghi legittimo, nonché il ripristino totale ed a norma di legge dell' intero manto di impermeabilizzazione danneggiato, di copertura dell'immobile dell'attore a cure e spese dei convenuti , , e del o quanto l'ill.mo CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_4
Giudicante ritenga opportuno al fine di porre termine a tale perdurante evento dannoso. 6) Condannare in solido i convenuti , , ed il al CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_4 risarcimento totale di tutti i danni provocati all'immobile attoreo. Con vittoria di lite, spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario della presente procedura».
Per il : «1- DICHIARARE la inammissibilità della domanda attorea Controparte_4 per il venire meno della titolarità nella posizione processuale attiva del 2- CP_3
DICHIARARE la inammissibilità della domanda attorea per la mancata formalizzazione della successione del nella posizione processuale del NEL MERITO, 3- CP_2 CP_3
RIGETTARE le domande tutte avanzate nei confronti del convenuto Condominio, poiché infondate in fatto e in diritto;
4- CONDANNARE parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al difensore antistatario. In via subordinata, e solo nel denegato, deprecato caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, 5- DICHIARARE la , in persona del legale rapp.nte p.t., tenuta a Controparte_9 manlevare il NE (AV), dal Controparte_11 pagamento di ogni importo dallo stesso eventualmente dovuto per i fatti di causa. S. J.».
Per il Sig. : «I) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Controparte_6 sig. ; II) in via principale, rigettare integralmente le domande avanzate dall'attore CP_2 nei confronti del sig. , perché infondate in fatto e in diritto;
III) in via gradata, Controparte_6 accertare le responsabilità secondo il criterio di cui all'art. 1126 c.c., tenendo conto del concorso colposo del presunto creditore nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.; IV) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria, si reitera la richiesta di ammissione di CTU come sopra articolata».
Per la Sig.ra : «In via preliminare: Dichiarare la carenza di Controparte_7 legittimazione attiva del sig. per i motivi esposti in narrativa. Nel merito: Rigettare CP_2 integralmente tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti della sig.ra
[...]
, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate nel corpo Controparte_7 del presente atto. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, e CPA come per legge».
Per la «dichiarare il difetto di legittimazione della Controparte_9 [...]
l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse pretese ed in ogni caso, rigettare CP_9 ogni avversa pretesa, con vittoria di spese e competenze».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 03.10.2024, il sig. , agendo a mezzo dei CP_3 suoi procuratori generali sigg. e conveniva in giudizio il Controparte_1 CP_2 nonché i condomini sigg. , e Controparte_4 Controparte_6 Controparte_8 [...]
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio Controparte_7 immobile a uso deposito, sito nel medesimo condominio, a causa di gravi fenomeni infiltrativi. L'attore addebitava tali infiltrazioni al deterioramento del manto di impermeabilizzazione sovrastante, causato da opere edili abusive realizzate dai singoli condomini convenuti e dalla mancata manutenzione delle aree comuni da parte del Chiedeva, pertanto, la CP_4 condanna in solido dei convenuti all'eliminazione delle cause dei danni, al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento dei danni materiali e del danno da mancato godimento dell'immobile. Si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza della domanda Controparte_4
e chiedendone il rigetto. In particolare, evidenziava come l'immobile fosse stato acquistato dall'attore in sede di asta fallimentare a un prezzo esiguo, proprio in ragione del suo stato fatiscente e della già nota presenza di infiltrazioni, risalenti a un periodo ben antecedente l'acquisto. Il Condominio chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, per essere manlevato da ogni eventuale Controparte_9 condanna. Si costituivano altresì i sigg. e , contestando Controparte_6 Controparte_7 ogni addebito e associandosi alle difese del Condominio. Il sig. rimaneva Controparte_8 contumace. Si costituiva la terza chiamata la quale eccepiva l'inoperatività Controparte_9 della polizza assicurativa per plurime ragioni, tra cui la preesistenza del danno rispetto alla stipula del contratto e la presenza di specifiche clausole di esclusione della copertura. Nel corso del giudizio, la difesa attorea comunicava che il sig. era "subentrato" CP_2 al sig. nella qualità di attore, avendo acquistato la proprietà dell'immobile con atto CP_3 del 15.10.2024. Tale modalità di successione nel processo veniva eccepita come irrituale da tutte le parti convenute. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) redatta dall'Ing. nel parallelo procedimento cautelare R.G. 2110/2023. Persona_3
All'udienza del 21.11.2025, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione in atti e depositate le memorie conclusionali, il Giudice tratteneva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti convenute hanno sollevato una preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al sig. il quale si è qualificato come "attore" in sostituzione CP_2 dell'originario proprietario, sig. , a seguito di compravendita immobiliare CP_3 intervenuta in corso di causa. L'eccezione è infondata. La successione a titolo particolare nel diritto controverso, così come regolata dall'art. 111 c.p.c., si verifica non soltanto nel caso in cui sia stato alienato il medesimo diritto che forma oggetto della controversia, ma in ogni caso in cui l'alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subingresso dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio (Cass. n. 8316/2003; Cass. n. 3851 del 16/02/2018). Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata. L'attore lamenta danni manifestatisi ben prima del suo acquisto. La perizia di stima redatta nel 2016 nell'ambito della procedura fallimentare da cui l'originario attore ha acquistato il CP_3 bene, già segnalava la presenza di "diffuse e copiose infiltrazioni". La stessa CTU dell'Ing. Per_2 ha datato l'esordio delle problematiche come "risalente sicuramente a prima del 2016". Il diritto al risarcimento del danno cagionato a un immobile ha natura di diritto di credito e non si trasferisce automaticamente con la proprietà del bene. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "nel caso di trasferimento di un immobile, cui con opere e fatti di qualsiasi genere siano stati apportati danni da terzi, il diritto al risarcimento del danno causato dall'immutazione, per la sua natura di diritto di credito, non si trasferisce insieme alla proprietà senza un patto espresso di cessione" (Cass. n. 5645 del 21/02/2022). L'attore non ha fornito alcuna prova di un siffatto patto di cessione del credito risarcitorio da parte dei precedenti proprietari. Pertanto, la pretesa di ottenere il risarcimento per i danni preesistenti all'acquisto è giuridicamente infondata. Tale circostanza assume un rilievo decisivo, considerando che l'immobile è stato acquistato dall'originario attore per la somma di € 23.600,00, a fronte di un valore di stima di € CP_3
126.302,00 (valore del 2016) e di una base d'asta di € 74.374,00, proprio in considerazione del suo pessimo stato manutentivo. Del resto, con decreto di trasferimento del G.D. del 26 gennaio 2023, il bene è stato trasferito al Sig. “nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le pertinenze, servitù CP_3 attive e passive, pesi e oneri legalmente esistenti”. La CTU dell'Ing. , le cui conclusioni appaiono logiche, coerenti e tecnicamente motivate, Per_2 ha individuato la causa principale delle infiltrazioni nella "vetustà ed al deterioramento dell'impermeabilizzazione". Ha inoltre accertato una pluralità di punti di percolazione, riconducibili sia a porzioni di proprietà esclusiva dei condomini convenuti (terrazzi e CP_6
Vetrano, area a verde Bianco) sia ad aree condominiali. Tuttavia, come già esposto, il diritto dell'attore a ottenere il risarcimento per i danni pregressi è precluso dalla mancata cessione del relativo credito. La domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno (lucro cessante) per l'impossibilità di locare l'immobile è palesemente infondata. La CTU ha accertato che "buona parte del deposito oggetto di causa risulta NON conforme a quanto assentito e quindi ad oggi privo di conformità urbanistica, di idoneità statica e di conseguenza privo di abitabilità". Un immobile urbanisticamente non conforme e privo di agibilità non può essere legalmente concesso in locazione. Il danno lamentato, pertanto, non è conseguenza diretta e immediata delle infiltrazioni, ma deriva dall'originaria condizione di illegittimità del bene stesso. Non è configurabile la perdita di un guadagno che, ab origine, non poteva essere lecitamente conseguito. La domanda di garanzia formulata dal nei confronti di Controparte_4 [...] deve essere rigettata. Controparte_9
L'assicuratore ha eccepito, in modo fondato, che la polizza è stata stipulata in data 30.01.2023, successivamente non solo all'acquisto dell'immobile da parte dell'attore, ma soprattutto rispetto a un fenomeno dannoso già ampiamente in essere e noto da anni. La natura aleatoria del contratto di assicurazione presuppone l'incertezza del rischio. Nel caso di specie, al momento della sottoscrizione della polizza, il danno era certo nella sua esistenza, il che esclude la possibilità di copertura assicurativa. Inoltre, la polizza invocata esclude specificamente i danni derivanti da "mancata/cattiva manutenzione" e quelli causati da "umidità, stillicidio o insalubrità dei locali" per la garanzia di Responsabilità Civile Terzi. Tali esclusioni sono direttamente pertinenti alla fattispecie in esame, rendendo comunque inoperante la garanzia. La soccombenza dell'attore, le cui domande risarcitorie sono integralmente rigettate, giustifica la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del del Controparte_4 sig. e della sig.ra . Controparte_6 Controparte_7
Esse sono liquidate in dispositivo sulla base del valore indicato in citazione e tenuto conto della La Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, con sentenza n. 20805 del 23 luglio 2025, ha chiarito che in un inciso dell' 5 del D.M. n. 55/2014 si legge che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazioni di danni, si ha riguardo, di norma, alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata;
il criterio generale dato dalla normativa è il seguente: le spese a carico del soccombente sono liquidate un base alla somma attribuita alla parte vincitrice (criterio del decisum); tuttavia, se la domanda viene integralmente respinta, non essendoci una somma attribuita, si deve necessariamente fare affidamento al valore domandato dall'attore (criterio del disputatum). In considerazione della peculiarità della lite, si compensano le spese tra il e la CP_4
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P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino Nella persona del Giudice applicato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa Rigetta le domande risarcitorie proposte da parte attrice. Rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti di Controparte_4 [...]
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Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_4 del sig. e della sig.ra , che liquida per ciascuna Controparte_6 Controparte_7 parte in € 5.000, 00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli Avvocati Franco Canzerlo, Domenico Ruocco e Carmine Giugliano dichiaratisi antistatari. Compensa le spese tra il e la Controparte_4 Controparte_9
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Pone le spese della CTU, già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice Così deciso in data 6 dicembre 2025.
Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa