Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 38260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38260 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
38260-25
Composta da
CO PR NA SC
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Benedetto Paterno' Raddusa Paolo Di Geronimo Ombretta Di Giovine
SESTA SEZIONE PENALE
-Presidente-
- Relatore -
Sent. n. sez. 1376/2025 CC - 08/10/2025 R.G.N. 24173/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CQ BI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che si è richiamato alla memoria trasmessa in precedenza concludendo per la relezione del ricorso;
sentito l'avvocato Bova per il ricorrente, che si è richiamato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura custodiale di maggior rigore applicata a BI CQ, gravemente indiziato del reato di cui all'art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1 della rubrica, con il ruolo di promotore e organizzatore) e di più reati fine, tutti riconducibili al disposto di cui all'art. 73 del citato decreto.
2. Propone ricorso la difesa dell'indagato e muove avverso l'ordinanza gravata cinque diverse censure, declinate prospettando diverse violazioni di legge, sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione e travisamento delle emergenze probatorie, avuto riguardo, in particolare alle specifiche sollecitazioni prospettate al Tribunale con apposita memoria.
2.1. Con la prima doglianza si ribadisce la già prospettata violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. avuto riguardo alle ragioni di ritenuta identità tra l'associazione contestata al ricorrente descritta al capo 1) e quella della quale CQ sarebbe
stato altrettanto partecipe, considerata a fondamento della condanna irrogata al predetto nel processo n. 637/17 NR (nato dall'indagine denominata Aesontium), definito con sentenza della Corte di appello di Catanzaro (non ancora passata in giudicato per la pendenza del ricorso di legittimità). In particolare, a conforto della relativa deduzione, la difesa rimarca la pressoché integrale sovrapposizione soggettiva tra le due compagini, l'analogo contesto familiare, il medesimo oggetto illecito e lo stesso ambito territoriale di riferimento, il tutto lungo un arco temporale coperto dall'imputazione esterna, che si estendeva dal 2016 sino all'ottobre del 2021, data dell'arresto, in virtù di quella accusa, di quasi tutti i sodali ora coinvolti nell'associazione posta a fondamento del titolo cautelare in contestazione. Ad avviso della difesa tale circostanza costituirebbe anche il momento di compiuta definizione dell'azione inerente al consorzio criminale ora a giudizio, non essendo emersi altri elementi fattuali attestanti una protrazione della relativa azione illecita.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 266, 267 e 271 comma 1-bis del codice di rito con conseguente inutilizzabilità dei dati acquisiti relativi alle intercettazioni autorizzate tramite il captatore informatico collocato presso i dispositivi in un uso a CQ BI, al fratello OS e alla moglie del primo Luana Papaianni, attivato in spregio ai limiti predeterminati dalla stessa richiesta della Procura, che, con riguardo all'abitazione di OS, centro dell'azione criminale del gruppo, ne aveva subordinato l'utilizzazione legittima solo in presenza di due congiunte (e non alternative) circostanze fattuali (l'arrivo di possibili clienti e l'interlocuzione tra i sodali riguardanti le direttive da seguire per l'attività di spaccio), peraltro ulteriormente delimitate dal provvedimento autorizzativo del Gip (solo alla prima delle dette evenienze, come ricavato dalla motivazione del relativo decreto). Da qui l'indicazione dei relativi progressivi viziati per l'attivazione del microfono in contesti diversi da quelli coperti dall'autorizzazione, con conseguente inutilizzabilità destinata ad inficiare l'intera valutazione sulla gravità indiziaria.
2.3. Con il terzo motivo la difesa contesta il difetto di motivazione della decisione gravata quanto ai diversi rilievi mossi alla ordinanza applicativa della misura in relazione alla ritenuta configurabilità dell'associazione di cui al capo 1). Ciò avuto riguardo, in particolare, alla disomogeneità della clientela cui sarebbe stata destinata la droga smerciata dal gruppo;
alla controversa presenza di cointeressenze tra i diversi sodali;
alla comune riferibilità ai partecipi della zona di spaccio interessata dalla relativa attività criminale;
alla contestata presenza di continuativi e stabili contratti tra i sodali;
alla ritenuta comunanza delle fonti di approvvigionamento;
alla presenza di una effettiva struttura organizzativa e logistica posta funzionalmente a servizio dell'attività comune;
all'affermato ma non
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comprovato utilizzo di minori per l'attività di gruppo;
alle ragioni per le quali il ricorrente, nel curare l'approvvigionamento comune della sostanza, si sarebbe avvalso anche di soggetti estranei all'associazione; all'assenza di elementi che potessero consentire di riscontrare un cassa comune;
ai profili di mutua assistenza tra gli associati, non adeguatamente riscontrati;
alla logicità del ritenere laddove si era ritenuto possibile la partecipazione del ricorrente, nel medesimo contesto temporale, a tre diverse associazioni (oltre e quelle già considerate, anche quella riguardante la contestazione mossa nel procedimento n. 7375/14 RGNR, la cd operazione Brown Eagle- Honey).
2.4. Con il quarto motivo si contesta la motivazione resa nell'ascrivere al ricorrente il ruolo di promotore e organizzatore.
2.5. Con il quinto motivo si contesta la attualità delle esigenze cautelari, considerato che i fatti risalivano al 2021 e che da luglio di quell'anno il ricorrente si trova ristretto in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La fondatezza del primo motivo di ricorso porta all'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto messo in gioco dalla detta censura.
2. Va anteposto lo scrutinio del secondo motivo di ricorso, in tesi destinato a mettere radicalmente in discussione la ricostruzione indiziaria che nel caso ha portato i giudici della cautela alla ritenuta sussistenza dell'associazione di cui al capo 1): Il motivo non merita l'accoglimento perché infondato oltre che dedotto in termini generici.
2.1. In linea con le indicazioni difensive, va confermato che il tenore letterale della richiesta del Pubblico ministero limitava le intercettazioni tra presenti, realizzate tramite captatore informatico, solo a quelle relative ai colloqui svolti presso l'abitazione del coindagato OS CQ resi "in occasione dell'arrivo dei presunti clienti/assuntori e quando il CQ impartisce al propri familiari anche minorenni le direttive in ordine al compiti da svolgere con riferimento all'attività di spaccio di droga". In forza di tale dato, la difesa sostiene che le captazioni di cui ai progressivi richiamati nel ricorso, siano state rese in spregio a tale delimitazione;
e che, in quanto tali, debbano essere ritenute inutilizzabili ai sensi dell'art 271, comma 1- bis cod. proc. pen.
2.2.
L'assunto non coglie nel segno per più ragioni.
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2.2.1.
Vale premettere che il reato preso in considerazione nel rendere il decreto autorizzativo di cui all'art 267 cod. proc. pen. era quello previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ipotesi estranea, dunque, al novero delle previsioni illecite descritte dal comma 2-bis dell'art. 266 cod. proc. pen., per le quali non opera limite alcuno rispetto alla intercettazione tra presenti eseguite tramite captatore informatico.
2.2.2. Ciò premesso, ad avviso della Corte, la congiunta lettura degli artt. 266, comma 2, e 267, comma 1, cod. proc. pen. consente di affermare che il decreto autorizzativo riguardante intercettazioni da realizzare mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile, per sua natura destinato a coprire anche colloqui che avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., nel delimitare l'ambito di operatività del mezzo, deve indicare: i luoghi di privata dimora rispetto ai quali deve ritenersi consentita l'attivazione del microfono;
le ragioni per le quali si ritenga fondatamente che in quei luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa considerata dall'attività di indagine;
-i tempi rispetto ai quali circoscrivere l'attivazione del microfono.
2.2.3. Nel caso, la richiesta del Pubblico ministero e la pedissequa autorizzazione resa dal Giudice contenevano, per quanto già detto, una demarcazione delimitativa delle situazioni legittimanti l'attivazione del microfono esondante i limiti cautelativi imposti dalla citata normativa nel bilanciare i contrapposti valori costituzionali messi in gioco dalla potenziale invasività del detto strumento di indagine. Di contro, individuato il luogo di privata dimora di possibile realizzazione di comunicazioni tra presenti suscettibile di essere violato tramite l'utilizzo dal captatore, ritiene la Corte che il Pubblico ministero prima,e il giudice per le indagini preliminari poi, erano unicamente tenuti a mettere in luce le ragioni che ne facevano il possibile punto di sviluppo dell'azione illecita oggetto di indagini, senza dover anche circoscrivere il portato della richiesta e della successiva autorizzazione a singoli frangenti di futura esplicazione della condotta riconducibili alla fattispecie illecita prospettata. Se è indubbiamente vero, infatti, che con la predeterminazione del tempo e dei luoghi di attivazione del microfono si è inteso impedire una indiscriminata e ininterrotta protrazione delle operazioni, tale da sacrificare, in termini non proporzionati, la riservatezza dei soggetti coinvolti;
per altro verso, è parimenti incontrovertibile che tale ultima esigenza risulta puntualmente soddisfatta circoscrivendo i tempi di operatività dell'attività captativa e, per quel che qui immediatamente interessa, dando conto delle ragioni che fanno di quel luogo di
privata dimora un punto di potenziale sviluppo della condotta illecita prospettata;
ciò senza che si renda necessaria anche la preventiva e circoscritta individuazione delle specifiche modalità attraverso le quali potrebbe dipanarsi l'agire illecito da apprezzare, ex ante, quale ragione legittimante l'attivazione del microfono ed ex post quale fattore delimitativo di verifica della legittima acquisizione probatoria del dato chiamato a confermare l'azione criminale prospettata. Ragionando diversamente, infatti, si finirebbe per piegare l'onere giustificativo imposto dalle disposizioni in esame a contenuti argomentativi che la stessa previsione normativa non richiede, così da mettere ai margini riscontri fattuali, difficilmente preventivabili al momento della richiesta ma ciò non di meno utili alla dimostrazione dell'ipotizzata azione illecita oltre che legittimi rispetto alla relativa acquisizione probatoria. Del resto, a ben guardare, la stessa inutilizzabilità sancita dall'art. 271 comma 1-bis riguarda le sole captazioni tra presenti rese senza rispettare i limiti di tempo e luogo tracciati dal decreto autorizzativo. E, nel caso, le doglianze proposte dalla difesa riguardano ambiti delimitativi del decreto che si pongono al di fuori dei confini la cui inosservanza risulta espressamente sanzionata dalla citata disposizione. Il che, a ritroso, finisce per confermare l'eccentricità delle condizioni delimitative descritte nel decreto autorizzativo valorizzate dal ricorso nel mettere in discussione l'utilizzabilità delle citate captazioni;
e, a valle, rende infondata la deduzione critica proposta dal ricorso, perché si prova ad estendere indebitamente il portato della sanzione predisposta dall'ordinamento processuale.
2.3.Non si perviene comunque ad una soluzione diversa anche a ritenere vincolanti, nella specifica situazione a giudizio, le limitazioni imposte nel caso dal contenuto concreto dell'autorizzazione resa dal Giudice per le indagini preliminari. Come puntualmente messo in evidenza, nella sua memoria, dal Procuratore Generale e anche a prescindere dalla motivazione resa sul punto dal Tribunale-, il contesto complessivo in cui si innesta il periodo della richiesta valorizzato dal ricorso rende manifestamente illogica la lettura interpretativa che ne offre la difesa. La congiunzione "e" che lega le condotte preconizzate dalla richiesta del Pubblico ministero, infatti, va letta in termini non disgiuntivi bensì in senso copulativo: i due momenti fattuali ivi considerati, infatti, non consentono un unitario coordinamento logico che invece si recupera, dando linearità al complessivo portato della relativa espressione, se li si valuta autonomamente, quali condizioni indipendenti tra loro.
2.3.1. Né vale affermare che il provvedimento autorizzativo in motivazione dava conto solo della prima delle dette circostanze delimitative mentre nel
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dispositivo veniva fatto pedissequo riferimento al portato della richiesta, senza circoscrivere l'autorizzazione ad una sola delle due condizioni (l'avvento dei clienti presso l'abitazione di OS CQ). Proprio la lettura congiunta delle due inscindibili componenti della detta decisione porta, infatti, a smentire l'assunto difensivo e a ritenere che, nel caso, il contenuto del decreto non poteva che ritenersi integralmente conforme al tenore della richiesta.
2.3.2. Nel valutare negativamente il rilievo, ancora, non può non rimarcarsi, la eccentricità ma anche la genericità della relativa deduzione. Nel richiamare i progressivi inerenti alle captazioni assertivamente acquisite in spregio all'autorizzazione, in più occasioni la difesa si è riferita anche a conversazioni tra presenti svolte in un luogo diverso dall'abitazione del CQ, estranee, dunque, ai limiti sopra descritti. In ogni caso, se ne rimarca apoditticamente la decisività a fronte del più ampio contesto indiziario apprezzato a sostegno della misura, avendo la difesa indicato nominalmente le conversazioni assertivamente viziate, senza però comprovarne il portato dirimente. Conclusione, questa, cui non può pervenirsi solo grazie al mero riferimento reso al consistente numero di conversazioni assertivamente non utilizzabili, là dove tale dato risulti prospettato, come nella specie, senza operare un completo scrutinio del portato effettivo delle stesse, letto alla luce delle altre emergenze comunque acquisite e valorizzate nel sostenere la decisione gravata.
3.Coglie nel segno il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa ribadisce la già prospettata violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. avuto riguardo alle ragioni di ritenuta identità tra l'associazione contestata al ricorrente descritta al capo 1) e quella della quale CQ sarebbe stato parimenti partecipe, apprezzata a fondamento della condanna comminata al predetto nel processo n. 637/17 NR (nato dall'indagine denominata Aesontium), definito con sentenza della Corte di appello di Catanzaro (non ancora passata in giudicato per la pendenza del ricorso di legittimità).
3.1. Nel disattendere il rilievo, il Tribunale ha fatto leva sul tenore letterale della contestazione, che darebbe conto di una azione criminale riferibile al gruppo associativo in contestazione estesa sino al 2023, oltre dunque quelle propria dell'associazione esternamente giudicata;
ha sottolineato il diverso ruolo assunto dai sodali all'interno della struttura organizzativa sottesa al consorzio in contestazione;
ha messo in evidenza la presenza di componenti diversi tra le due compagini.
Si tratta di argomentazioni che non rispondono puntualmente ai rilievi prospettati dalla difesa;
non convincenti in punto di diritto;
intrinsecamente contraddittorie, per altri versi.
3.2. Innanzitutto, è incontroverso il medesimo contesto, criminale e territoriale, oggetto della relativa azione illecita. Ed è pacifica una sostanziale sovrapponibilità soggettiva quanto alla composizione delle due compagini, aspetto di indiscusso rilievo in presenza di associazioni non particolarmente numerose: emerge infatti che sono coinvolti in entrambe le contestazioni oltre al ricorrente, la madre VA OQ ER, i fratelli OS e IR, i primi tre peraltro in termini di partecipazione qualificata nel consorzio che occupa. Tale ultimo aspetto, ancora, assume ulteriore importanza se si tiene conto della comune matrice familiare che fa da sfondo alle due ritenute compagini: in quella giudicata esternamente, il promotore era il nonno paterno del ricorrente, Fiore;
in quella attuale emergono anche le mogli di BI e OS CQ.
3.3. La decisione gravata, inoltre, affronta inadeguatamente anche il profilo riguardante la copertura temporale delle azioni criminali riguardanti le due compagini da comparare. La difesa ebbe a segnalare che nel mese di ottobre del 2021, il nucleo fondante l'associazione in questione (i tre fratelli CQ e la madre VA), furono arrestati in esecuzione dell'ordinanza emessa nel processo "Aesontium"; e che non vi sarebbero altri momenti di espressione della relativa azione associativa, aspetto sul quale il Tribunale non offre argomenti di segno diverso. Malgrado il tenore della imputazione, l'azione criminale riferibile ai due consorzi finirebbe dunque per sovrapporsi sul piano cronologico, risultando quella riguardante l'associazione in contestazione ricompresa in quella, più ampia, propria dell'ente già giudicato (che andava dal 2016 alla data di esecuzione della relativa misura cautelare, intervenuta, per l'appunto l'8 ottobre 2021).
3.4. Il Tribunale, ancora, si sofferma sulla diversità di ruoli svolti dai sodali all'interno delle due strutture organizzative: in disparte la non decisività del dato (che può dipendere da più aspetti, non ultimo il mancato disvelamento di circostanze fattuali emerse solo in esito alla seconda indagine), l'argomentare è incompleto (perché guarda con specificità unicamente alla sola posizione del ricorrente senza affrontare quella degli altri sodali), oltre che intrinsecamente contraddittorio (con riguardo a BI CQ si emarginano, nel presente procedimento, compiti di approvvigionamento esterno sostanzialmente analoghi a quelli svolti nell'altra compagine, diversificati in termini all'evidenza apodittici e non intellegibili nel provvedimento gravato).
3.In conclusione, ad avviso della Corte, a fronte di contesti criminali soggettivi, di matrice para-familiare, oggettivi, territoriali e temporali in più punti
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sovrapponibili, gravava sul Tribunale l'onere di indicare, attraverso una lettura comparata delle situazioni in fatto connotanti le due imputazioni associative, gli indici rilevatori di una sostanziale cesura tra le due compagini, tale da consentire, sul piano della relativa struttura organizzativa e delle specifiche dinamiche criminali, di distinguere con nettezza le realtà in questione, palesando le ragioni di autonomia da ascrivere alla associazione in contestazione rispetto alla compagine già giudicata.
4. Da qui il vuoto argomentativo che inficia la decisione gravata e che assorbe il rilievo delle altre censure, all'evidenza funzionalmente dipendenti dal superamento del vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 08/10/2025
Il Consigliere estensore BENEDETTO PATERNO' RADDUSA Popat All
A Presidente ERCOLE APRILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 NOV 2025
TLFUNZIONARIO GIUDIZIARIO