Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2001, n. 4109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4109 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
041 09/0 1 IN EL PO OLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE da incidente stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 12841/98 Dott. Ugo FAVARA - Presidente - Consigliere Dott. Bruno DURANTE Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Cron 879 Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Rep.1370 Ud. 17/10/00 ConsigliereDott. Alfonso AMATUCCI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 il 23 MAR 2 AUGELLI ADDOLORATA, elettivamente domiciliata in ROMA 00 IL CANCELE VIALE XXI APRILE 8, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FUSCO, difesa dall'avvocato GIOVANNI CANCELLERI PITRUZZELLA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, in persona del ANAS - rappresentante pro tempore, elettivamente legale domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui ė 2000 difesa per legge;
1634 controricorrente -- avverso la sentenza n. 495/97 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 30/05/97 e depositata il 06/06/97 (R.G. 364/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito 1'Avvocato Lelio GURRERA (per delega Avv. Giovanni PITRUZZELLA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 20.1.1988 Augelli Addolorata conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo 1'ANAS per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di sua proprietà (BMW tg. TO/12489F) in conseguenza del sinistro stradale ve- rificatosi il giorno 16.8.1988, sulla SS. 188, direzio- ne Sambuca di Sicilia- Sciacca. L'attrice esponeva che nell'occasione la propria autovettura, che era condotta da tale Colonna Vito, era andata ad urtare contro un muretto in cemento armato posto a margine della carreggiata a causa dell'omessa segnalazione di un dosso e di una successiva pericolosa curva, seguita da un incrocio. 2 Costituitasi in giudizio, l'ANAS negava ogni adde- bito deducendo che l'intero tratto di strada interessa- to era provvisto di apposita segnaletica orizzontale e verticale di incrocio. l'istruttoria del caso, il Tribunale con Svolta sentenza del 9.10.1992 rigettava la domanda, ritenuto che l'andamento plano-altimetrico del tracciato non CO- stituiva insidia non evitabile con l'uso della normale diligenza e che la responsabilità del sinistro era da attribuire esclusivamente alla condotta di guida del conducente dell'autovettura. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza del 6.6.1997. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- COISO la stessa Augelli Addolorata, affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso l'ANAS-Ente naziona- le per le strade. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denuncia: 1) difetto di motivazione in ordine alla mancanza di un segnale di pericolo che comunicasse al conducente la presenza di un dosso;
2) difetto di motivazione in ordine alla mancata opposi- zione di segnali sul tratto di strada interessato dall'incidente; 3) insufficiente motivazione e viola- 3 zione dell'art. 35 DPR n. 420/1959, da un lato perché a causa del cambio di livello della strada il conducente dell'autovettura non avrebbe potuto vedere il guard- rail, e quindi l'ipotetica presenza di segnali fosfore- scenti, e dall'altro perché non era segnalato il dosso caratterizzante quel tratto di strada;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 36, 37 e 38 DPR cit. e dell'art. 102 c.s. e difetto di motivazione in ordine alla mancata apposizione di segnali di pericolo indi- canti la presenza del dosso, della curva pericolosissi- ciò che nella specie ha reso nonma e dell'incrocio, : visibile e non prevedibile il pericolo. I detti motivi, da esaminare, per le loro connes-- sioni, in un unico contesto, non possono trovare acco- glimento. Secondo consolidata giurisprudenza i vizi di omes -- : insufficiente o contraddittoria motivazione che le- sa, gittimano il controllo della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle : prove dato dal giudice del merito rispetto а quello preteso dalla parte, perché spetta soltanto al detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne 'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le ri- 4 sultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostra- re i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno 0 all'altro dei mezzi di prova, e che, in tema di inci- denti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della con- dotta del soggetto coinvoltovi, 1'accertamento della colpa, l'esistenza ○ l'esclusione del rapporto di cau- salità tra condotta ed evento dannoso integrano altret- tanti giudizi di merito, come tali sottratti al sinda-- cato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni cui perviene sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vi-- sta logico-giuridico (cfr., tra le altre, Cass. n. 343/1996). Tanto premesso, nel caso in esame la Corte territo- riale palermitana, valutando gli elementi di specie, ha dunque osservato: a) che, seppure nel tratto di strada ove si verificò l'incidente non era installato un car- tello di curva pericolosa, vi era però installata una segnaletica fosforescente. sul guard-rail, la quale in-- dicava il raggio della curva in oggetto;
b) che inoltre era ivi preventivamente segnalato l'incrocio della strada in questione con una stradella interpoderale;
c) che la curva de qua era preceduto da un dosso ben visi- bile. 5 In special modo ha evidenziato che il conducente dell'autovettura della ricorrente, in quanto posto in condizioni di scarsa visibilità dalla presenza del dos- So (che precedeva la curva in questione), doveva segui- re la regola di legge e di comune prudenza di rallenta- re la velocità. Da tutto ciò la Corte ha fatto conseguentemente di- 1'ininfluenza causale della omessa installa scendere zione di (antecedente) cartello segnatore della curva nella produzione dell'incidente in cui rimane danneg- giata l'autovettura dell'Augelli. Come è dato vedere, il giudice a quo ha dato conto della propria decisione con motivazione sufficientemen- te e correttamente esplicitata, sicchè i motivi di ri- corso (come svolti), che si sostanziano in realtà in censure di fatto, si risolvono nella richiesta di una valutazione dei fatti e circostanze diversa da quella del giudice di merito e conforme a quella soggettiva della deducente, che è -una siffatta diversa valutazio- عيدةne preclusa a questo giudice. In particolare -del resto- in ordine alla afferma- zione di parte ricorrente che "la mancata apposizione di segnali stradali ha reso non visibile e non prevedi- bile il pericolo", rilevasi che, secondo l'implicito ragionamento del giudice di merito, che ne ha eviden-- 6 ziato la presenza, la sussistenza del segnale stradale luminoso (striscia fosforescente posta sul guard-rail) era di per sé perfettamente idonea а richiamare l'attenzione dell'utente della strada sulla pericolosi- tà della curva in quel tratto, ovverosia а rendere edotto l'automobilista in tempo utile, dato che all'evidenza- la visibilità notturna è compresa nell'ambito della lunghezza del fascio di luce emesso Inan suratte appare, a sua volta, il richiamo dell'art. 102 comma 2 c.s. previg. (laddove prescrive che "la velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera", poiché per al presenza del dosso di per sé peraltro visibile il conducente dell'autovettura della ricorrente era posto in condizioni di scarsa visibilità nel tratto di strada in parola. Non sussistono infine le denunciate violazioni del-- le altre norme indicate, giacchè la Corte territoriale con incensurabile apprezzamento di fatto ha ritenuto che la situazione di specie (ovvero la segnaletica fo-- sforescente installata sul guard-rail, la segnalazione dell'incrocio, la visibilità del dosso) consentiva CO- munque ai conducenti, e dunque al conducente dell'autovettura dell'Augelli, di individuare con cer- tezza il comportamento da tenere, anche in mancanza di 7 ulteriore segnaletica, di talchè si imponeva, come dal- la stessa Corte in sostanza ritenuto, l'osservanza da parte del guidatore dell'obbligo di prestare costante- mente attenzione alle condizioni della strada, alla se- gnaletica esistente e a quanto potesse o dovesse sugge- rire la condotta da tenere secondo le regole di dili- genza e di prudenza. hoooo Il ricorso, pertanto, va rigettato, conseguendone 290000 la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. 1097 129.11
P.Q.M.
4567 30,56 3067 5,00 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese, liquidate in L. 227.000/ oltre L. ASS, FL 3.000.000 per onorari. Così deciso, il 17.10.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Amar Calabrese farazg Depositata in Cancelleria 22 MAR 2001 IL CANCELLIERE C1 ELAERE C1 Concette Ammendola Oggi, Concette Ammendola IL C CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 15.6.2011. serie 4 al n. 32264 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°11/5 del 30/5/2002) 8