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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/07/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4418/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 4418/2023; avente ad oggetto: “Querela di falso”;
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Roselli (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio sito in Aversa (CE) alla Via Corcioni n. 28;
[...]
[...]
(C.F. ) in persona del Parte_2 P.IVA_1
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella
Zagaria (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata in Caserta (CE) alla Via Lubich n. 6 (ex Area Saint
Gobain), sede dell'Ente;
Querelata
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA
MARIA CAPUA VETERE
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
presentava querela di falso con riferimento Parte_1 alla firma apposta sull'avviso di ricevimento indicato.
Si costituiva la eccependo il difetto di Parte_2 legittimazione passiva e chiedendo il rigetto.
All'udienza del 03.07.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In fatto premette di aver ricevuto, in data Parte_1
14.04.2023, la notifica a mezzo del servizio postale “ CP_1
”, il verbale di contestazione n. X00012348 – Registro n.
[...]
2300090759 per violazione dell'art. 126-bis comma 2 del C.d.S. per omessa comunicazione, senza giustificato motivo, dei dati personali e della patente di guida del conducente responsabile della violazione di cui al verbale protocollo V00055016, registro
2200055017, ADI VX22000000062991, a suo dire mai notificatole. Rappresenta, quindi, che in data 17.04.2023 formulava apposita istanza di accesso agli atti alla Provincia di al fine di richiedere l'ostensione del presunto verbale: Pt_2
“V00055016 – Registro n. 2200055017 ADI
- 2 -
VX22000000062991” con l'eventuale relazione di notifica, in riscontro alla quale l' le forniva la copia del verbale Pt_3 suddetto unitamente alla relata di notifica dello stesso ossia la copia dell'avviso di ricevimento a mezzo servizio postale privato
“ ”, sul quale sarebbe stata apposta, nello spazio CP_1 destinato alla “firma del ricevente”, una firma a lei non riconducibile, nonostante l'atto risulti consegnato al
“destinatario persona fisica”. Specifica, sul punto, che l'atto è stato sottoscritto da un non meglio identificato soggetto che pare chiamarsi “ o “ Persona_1 Persona_2
(scrittura seguita da un'ulteriore indicazione non leggibile e non decifrabile). Aggiunge che a ulteriore suffragio dell'irregolarità della notifica parrebbe che la grafia del portalettere sia la medesima che viene utilizzata per la firma del ricevente, totalmente diversa dalla sua. Chiede, dunque, l'accertamento della falsità materiale della firma apposta sull'avviso di ricevimento del plico per cui è causa.
La eccepisce il difetto di legittimazione Parte_2 passiva atteso che la spedizione del plico è avvenuto da parte della società “ ”, società a cui era stata affidata la CP_1 notifica degli atti. Eccepisce, altresì, l'inammissibilità della querela di falso, non avendo l'attrice contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente postale ma solo l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento. Chiede, dunque, il rigetto della domanda.
In diritto
Occorre premettere che questo giudice ritiene che il presente giudizio possa concludersi mediante sentenza emanata nelle
- 3 -
forme di cui all'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. E' vero, infatti, che detto strumento processuale è stato originariamente immaginato e disciplinato per il procedimento dinanzi al
Tribunale in composizione monocratica ma è anche altrettanto vero che ai sensi dell'attuale art. 225 c.p.c. la querela di falso è oggi decisa dal Tribunale in composizione monocratica, con conseguente applicabilità dell'art. 281-sexies c.p.c., divenuto compatibile.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va rigettata.
In virtù del principio della ragione più liquida, si ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sulla prova dell'autografia degli scritti apposti sull'avviso di ricevimento, con assorbimento delle ulteriori questioni.
A tal proposito deve rilevarsi come l'autografia sia stata confermata dalla CTU dott.ssa Persona_3
Nello specifico, la CTU, attraverso la comparazione delle scritture apposte sull'avviso di ricevimento con gli scritti comparativi forniti dalla stessa parte querelante nonché con i risultati del saggio grafico, ha accertato che “Le firme oggetto di verifica presentano compatibilità grafologiche morfodinamiche e strutturali con le autografe di . Le firme oggetto Parte_1 di verifica sono autografe”.
Al fine di giungere alla conclusione di cui sopra, anche in virtù delle peculiarità che hanno riguardato la presente vicenda (in forza dell'eterogeneità delle parole che compongono il nome della querelante da una parte e le firme in verifica dall'altra), la consulente ha svolto un'attenta e peculiare analisi.
- 4 -
L'ausiliario, in particolare, premette sì che “Apparentemente le firme e la scrittura autografa di non Parte_1 presentano elementi in comune con le firme in verifica” ma aggiunge che “In ogni caso, nonostante le diversità riscontrabili nella pressione, nel ritmo, nella fluidità e nelle forme letterali, le verificande non possono essere dichiarate false tout court perché, anche se diverse dal modello noto, possono essere autentiche.
Per capire se una firma è autentica, nonostante sia diversa da un modello noto, occorre eseguire un'analisi approfondita del gesto grafico”, evidenziando, nello specifico, che “accanto alle apparenti diversità nella pressione, nel ritmo, nella fluidità e nelle forme letterali tra contestate e comparative, diversità che, come già detto, non portano automaticamente a concludere che le verificande siano firme apocrife, bisogna riferire delle somiglianze rilevate:
• nell'inclinazione irregolare delle lettere con rovesciamenti verso sinistra;
• nei tratti discendenti più marcati in alcune lettere;
• nell' irregolarità nella formazione delle lettere;
elementi che abbiamo già identificati quali possibili indici di mancinismo”.
Ciò che risulta particolarmente significativo, invero, è quanto ulteriormente chiarito dalla consulente, ossia che, “quando una persona dissimula, volontariamente o involontariamente una firma, può adottare strategie quali:
• Alterazione della forma delle lettere o creare firme di fantasia
- 5 -
• Cambiamento nella velocità e nella pressione del tratto
• Omissione o aggiunta di elementi alle lettere”
Ebbene, è significativo come sia stato riscontrato che, nel caso di specie, “Tali elementi sono stati tutti rilevati nelle verificande ed ampiamente mostrati”, ponendo in risalto diversi elementi di confronto “da cui si evincono sostanziali similitudini nel gesto grafico tra le firme in verifica e le autografe di ” Parte_1
(quali lo stesso movimento formativo dei grafemi “D”, “G” e “a”; lo stesso movimento di collegamento tra lettere;
lo stesso movimento formativo delle occhiellate;
lo stesso movimento in grafemi diversi).
Con una precisa e dettagliata analisi, dunque, l'ausiliario, giunge alla soluzione richiamata in forza di una serie di elementi specifici e settoriali che mostrano come i due scritti rappresentanti le sottoscrizioni rinvenibili sull'avviso di ricevimento devono ritenersi apposti da e non Parte_1 essendovi ragioni che inficiano l'accertamento compiuto (in quanto privo di manifeste illogicità e/o contraddizioni) la querela di falso proposta va rigettata e si deve procedere ai sensi dell'art. 226 comma 1 c.p.c.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Tenuto conto della sinteticità degli scritti di parte querelante, si reputa opportuno applicare le riduzioni di cui all'art. 4 D.M.
55/2014.
- 6 -
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte querelante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la querela di falso;
• ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la restituzione del documento;
• dispone, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale;
• condanna parte querelante, ex art. 226 comma 1 c.p.c., al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00;
• Condanna al pagamento, in favore Parte_1 della , delle spese di lite, quantificate Parte_2 in € 3.809,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• Pone definitivamente le spese di CTU a carico di
[...]
; Parte_1
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 22.07.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 4418/2023; avente ad oggetto: “Querela di falso”;
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Roselli (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio sito in Aversa (CE) alla Via Corcioni n. 28;
[...]
[...]
(C.F. ) in persona del Parte_2 P.IVA_1
Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella
Zagaria (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata in Caserta (CE) alla Via Lubich n. 6 (ex Area Saint
Gobain), sede dell'Ente;
Querelata
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA
MARIA CAPUA VETERE
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
presentava querela di falso con riferimento Parte_1 alla firma apposta sull'avviso di ricevimento indicato.
Si costituiva la eccependo il difetto di Parte_2 legittimazione passiva e chiedendo il rigetto.
All'udienza del 03.07.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In fatto premette di aver ricevuto, in data Parte_1
14.04.2023, la notifica a mezzo del servizio postale “ CP_1
”, il verbale di contestazione n. X00012348 – Registro n.
[...]
2300090759 per violazione dell'art. 126-bis comma 2 del C.d.S. per omessa comunicazione, senza giustificato motivo, dei dati personali e della patente di guida del conducente responsabile della violazione di cui al verbale protocollo V00055016, registro
2200055017, ADI VX22000000062991, a suo dire mai notificatole. Rappresenta, quindi, che in data 17.04.2023 formulava apposita istanza di accesso agli atti alla Provincia di al fine di richiedere l'ostensione del presunto verbale: Pt_2
“V00055016 – Registro n. 2200055017 ADI
- 2 -
VX22000000062991” con l'eventuale relazione di notifica, in riscontro alla quale l' le forniva la copia del verbale Pt_3 suddetto unitamente alla relata di notifica dello stesso ossia la copia dell'avviso di ricevimento a mezzo servizio postale privato
“ ”, sul quale sarebbe stata apposta, nello spazio CP_1 destinato alla “firma del ricevente”, una firma a lei non riconducibile, nonostante l'atto risulti consegnato al
“destinatario persona fisica”. Specifica, sul punto, che l'atto è stato sottoscritto da un non meglio identificato soggetto che pare chiamarsi “ o “ Persona_1 Persona_2
(scrittura seguita da un'ulteriore indicazione non leggibile e non decifrabile). Aggiunge che a ulteriore suffragio dell'irregolarità della notifica parrebbe che la grafia del portalettere sia la medesima che viene utilizzata per la firma del ricevente, totalmente diversa dalla sua. Chiede, dunque, l'accertamento della falsità materiale della firma apposta sull'avviso di ricevimento del plico per cui è causa.
La eccepisce il difetto di legittimazione Parte_2 passiva atteso che la spedizione del plico è avvenuto da parte della società “ ”, società a cui era stata affidata la CP_1 notifica degli atti. Eccepisce, altresì, l'inammissibilità della querela di falso, non avendo l'attrice contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente postale ma solo l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento. Chiede, dunque, il rigetto della domanda.
In diritto
Occorre premettere che questo giudice ritiene che il presente giudizio possa concludersi mediante sentenza emanata nelle
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forme di cui all'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. E' vero, infatti, che detto strumento processuale è stato originariamente immaginato e disciplinato per il procedimento dinanzi al
Tribunale in composizione monocratica ma è anche altrettanto vero che ai sensi dell'attuale art. 225 c.p.c. la querela di falso è oggi decisa dal Tribunale in composizione monocratica, con conseguente applicabilità dell'art. 281-sexies c.p.c., divenuto compatibile.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va rigettata.
In virtù del principio della ragione più liquida, si ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sulla prova dell'autografia degli scritti apposti sull'avviso di ricevimento, con assorbimento delle ulteriori questioni.
A tal proposito deve rilevarsi come l'autografia sia stata confermata dalla CTU dott.ssa Persona_3
Nello specifico, la CTU, attraverso la comparazione delle scritture apposte sull'avviso di ricevimento con gli scritti comparativi forniti dalla stessa parte querelante nonché con i risultati del saggio grafico, ha accertato che “Le firme oggetto di verifica presentano compatibilità grafologiche morfodinamiche e strutturali con le autografe di . Le firme oggetto Parte_1 di verifica sono autografe”.
Al fine di giungere alla conclusione di cui sopra, anche in virtù delle peculiarità che hanno riguardato la presente vicenda (in forza dell'eterogeneità delle parole che compongono il nome della querelante da una parte e le firme in verifica dall'altra), la consulente ha svolto un'attenta e peculiare analisi.
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L'ausiliario, in particolare, premette sì che “Apparentemente le firme e la scrittura autografa di non Parte_1 presentano elementi in comune con le firme in verifica” ma aggiunge che “In ogni caso, nonostante le diversità riscontrabili nella pressione, nel ritmo, nella fluidità e nelle forme letterali, le verificande non possono essere dichiarate false tout court perché, anche se diverse dal modello noto, possono essere autentiche.
Per capire se una firma è autentica, nonostante sia diversa da un modello noto, occorre eseguire un'analisi approfondita del gesto grafico”, evidenziando, nello specifico, che “accanto alle apparenti diversità nella pressione, nel ritmo, nella fluidità e nelle forme letterali tra contestate e comparative, diversità che, come già detto, non portano automaticamente a concludere che le verificande siano firme apocrife, bisogna riferire delle somiglianze rilevate:
• nell'inclinazione irregolare delle lettere con rovesciamenti verso sinistra;
• nei tratti discendenti più marcati in alcune lettere;
• nell' irregolarità nella formazione delle lettere;
elementi che abbiamo già identificati quali possibili indici di mancinismo”.
Ciò che risulta particolarmente significativo, invero, è quanto ulteriormente chiarito dalla consulente, ossia che, “quando una persona dissimula, volontariamente o involontariamente una firma, può adottare strategie quali:
• Alterazione della forma delle lettere o creare firme di fantasia
- 5 -
• Cambiamento nella velocità e nella pressione del tratto
• Omissione o aggiunta di elementi alle lettere”
Ebbene, è significativo come sia stato riscontrato che, nel caso di specie, “Tali elementi sono stati tutti rilevati nelle verificande ed ampiamente mostrati”, ponendo in risalto diversi elementi di confronto “da cui si evincono sostanziali similitudini nel gesto grafico tra le firme in verifica e le autografe di ” Parte_1
(quali lo stesso movimento formativo dei grafemi “D”, “G” e “a”; lo stesso movimento di collegamento tra lettere;
lo stesso movimento formativo delle occhiellate;
lo stesso movimento in grafemi diversi).
Con una precisa e dettagliata analisi, dunque, l'ausiliario, giunge alla soluzione richiamata in forza di una serie di elementi specifici e settoriali che mostrano come i due scritti rappresentanti le sottoscrizioni rinvenibili sull'avviso di ricevimento devono ritenersi apposti da e non Parte_1 essendovi ragioni che inficiano l'accertamento compiuto (in quanto privo di manifeste illogicità e/o contraddizioni) la querela di falso proposta va rigettata e si deve procedere ai sensi dell'art. 226 comma 1 c.p.c.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
Tenuto conto della sinteticità degli scritti di parte querelante, si reputa opportuno applicare le riduzioni di cui all'art. 4 D.M.
55/2014.
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Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte querelante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la querela di falso;
• ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la restituzione del documento;
• dispone, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale;
• condanna parte querelante, ex art. 226 comma 1 c.p.c., al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00;
• Condanna al pagamento, in favore Parte_1 della , delle spese di lite, quantificate Parte_2 in € 3.809,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
• Pone definitivamente le spese di CTU a carico di
[...]
; Parte_1
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 22.07.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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