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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TO
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del 10.12.2024, vertente tra
, nata l'[...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata in Via Assisi 32 - 88900 CR C.F._1
presso lo studio dell'avv. POLEO ANTONIO (cod. fisc. - C.F._2
pec: , che la rappresenta e difende Email_1
per mandato in calce al ricorso;
e
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Via Assisi 32 - 88900 CR C.F._3
presso lo studio dell'avv. POLEO ANTONIO (cod. fisc. – C.F._2
pec: che lo rappresenta e difende Email_1
per mandato in calce al ricorso;
1 entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 9.1.2024, Parte_1
e premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in CR (KR) il 26.10.2001 (atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di CR al n. 265 – parte II – Serie A – anno 2001); di aver avuto due figli, Antonio, nato il [...] e , nata il [...]; Per_1
tanto premesso, chiedevano pertanto, con domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale e che trascorsi i termini di legge, il
Tribunale pronunciasse altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione.
Con sentenza n. 375/2024 pronunciata il 23.5.2024 (R.G. n. 17/2024), il
Tribunale di CR omologava la loro separazione.
Con ordinanza del 23/05/2024 il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierno giudice e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 10.12.2024, ore 9.00.
In data 5.12.2024, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
2 Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 31/01/2024, letti gli atti, con ordinanza del 10.12.2024 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nata l'[...] a [...], cod. fisc. Parte_1
e , nato il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(KR) cod. fisc. (matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario in CR (KR) il 26.10.2001, atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di CR al n. 265 – parte II – Serie A – anno 2001, come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CR di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
3 - Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di CR, il 2 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TO
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del 10.12.2024, vertente tra
, nata l'[...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliata in Via Assisi 32 - 88900 CR C.F._1
presso lo studio dell'avv. POLEO ANTONIO (cod. fisc. - C.F._2
pec: , che la rappresenta e difende Email_1
per mandato in calce al ricorso;
e
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Via Assisi 32 - 88900 CR C.F._3
presso lo studio dell'avv. POLEO ANTONIO (cod. fisc. – C.F._2
pec: che lo rappresenta e difende Email_1
per mandato in calce al ricorso;
1 entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 9.1.2024, Parte_1
e premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in CR (KR) il 26.10.2001 (atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di CR al n. 265 – parte II – Serie A – anno 2001); di aver avuto due figli, Antonio, nato il [...] e , nata il [...]; Per_1
tanto premesso, chiedevano pertanto, con domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale e che trascorsi i termini di legge, il
Tribunale pronunciasse altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione.
Con sentenza n. 375/2024 pronunciata il 23.5.2024 (R.G. n. 17/2024), il
Tribunale di CR omologava la loro separazione.
Con ordinanza del 23/05/2024 il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierno giudice e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 10.12.2024, ore 9.00.
In data 5.12.2024, le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
2 Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 31/01/2024, letti gli atti, con ordinanza del 10.12.2024 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nata l'[...] a [...], cod. fisc. Parte_1
e , nato il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(KR) cod. fisc. (matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario in CR (KR) il 26.10.2001, atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di CR al n. 265 – parte II – Serie A – anno 2001, come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CR di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
3 - Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di CR, il 2 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
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