Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 21201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21201 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21201/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13866/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13866 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della missiva raccomandata INPS.7010.30/10/2022.0439817 notificata in data 30 ottobre 2022, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Roma Tuscolano, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 25 ottobre 2022, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che “Al personale militare, ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell'art.21, della legge 232/1990 (mod. art.6-bis del decreto legge 21.9.1987, n.387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.1987, n.472) sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o poiché deceduto. Viceversa, i citati benefici, non possono essere attribuiti ai collocati a riposo ai sensi dell'art.2 della legge 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni), ciò in quanto detta condizione è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda. Indicazioni in tal senso sono state impartite da questa Direzione Centrale (D.C. Previdenza Ex INPDAP) con Informativa n.280 del 15.3.2001.”;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Roma Tuscolano, Atto n. 3068 del 5 febbraio 2019, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
-del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS;
Vista l’atto del 3 settembre 2025, notificato il 4 settembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. NC OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di vedere accertato il suo diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS) con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex artt. 6-bis D.L. 387/1987, conv. modif. L. 472/1987, e 21 L. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Successivamente, la stessa parte, con dichiarazione sottoscritta personalmente e notificata alla controparte in data 4 settembre 2025, ha inteso rinunciare al proposto gravame.
Al riguardo, si osserva che l’art. 84 cod. proc. amm. prescrive, rispettivamente al primo e al terzo comma, che la rinunzia debba provenire direttamente dalla parte (oppure dal difensore munito di mandato speciale a rinunziare) e debba essere notificata alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza; in mancanza di tali formalità, l’ultimo comma della medesima disposizione processuale consente comunque di desumere il sopravvenuto difetto di interesse dal comportamento processuale della parte (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2023, n. 6370).
Ciò considerato, il ricorso non può ritenersi ritualmente rinunciato, in quanto l’atto di rinuncia è stato notificato direttamente all’Amministrazione anziché al suo procuratore costituito, come invece prescritto dall’art. 170, comma 1, cod. proc. civ. (applicabile in forza dell’art. 39, comma 2, cod. proc. amm.), ma può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto dal contenuto dell’atto depositato risulta inequivoco il venir meno dell’interesse del ricorrente all’ulteriore coltivazione della controversia.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL TI, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
NC OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC OS | AL TI |
IL SEGRETARIO