Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/05/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino Consigliere
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore alla pubblica udienza del 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 507/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. LOMBARDI Parte_1
MARIAMICHELA
APPELLANTE
contro
: rappresentato e difeso dall'Avv. LARONCA LUCA Controparte_1
BATTISTA e dall'Avv. LONGO MARIA CARMELA
APPELLATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza non definitiva del 9.3.2023, l'adito Tribunale di Bari così statuiva sulla domanda proposta da , operaio capo stazione par. 193: Controparte_1
“accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso” (id est: indennità di presenza, indennità turni
“buoni pasto”) “nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal novembre 2014, differenze da quantificarsi nel prosieguo del giudizio”.
2. All'esito della cennata CTU contabile, con successiva sentenza definitiva del
14.12.2013 il medesimo Tribunale condannava al pagamento in favore del Pt_1
della somma di € 2.016,11 per i titoli suindicati, oltre accessori dalla CP_1
maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 750,00 oltre accessori, ponendo definitivamente a carico di parte resistente le spese di consulenza.
3. Con ricorso del 14.6.2024 la nterponeva Parte_1
appello.
L' appellato resisteva con apposita comparsa.
3.1 Con il primo motivo, l'appellante denuncia l'errata applicazione dell'art. 7 della
Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'A.N. del 21.5.1981, del 6.10.1988 e del
21.5.1981, del CCNL del 17.6.1982 dell'A.A. 1.8.1997, dell'Accordo di rinnovo
CCNL del 10.5.2022 contestando, in sostanza, l'inclusione nella base di computo delle tre indennità di cui sopra.
3.1 A tale riguardo occorre tuttavia evidenziare che alla prima udienza successiva rispetto a quella in cui è stata emessa la sentenza non definitiva (v. verbale udienza del 18.5.2023) alcuna delle parti in lite ha proposto riserva di impugnazione ex art. 340 comma 1 cpc a mente del quale: “ contro le sentenze previste dagli artt. 278 e
279 c.p.c. (sentenze di condanna generica e provvisionale e non definitivi in genere),
l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza davanti al giudice istruttore successiva alla notificazione della sentenza”.
2 Da tale disposizione consegue che la regola generale in tema di impugnazione di sentenze non definitive è quella della loro impugnabilità immediata, per cui, decorsi i termini per appellare si determina il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva e si verifica una preclusione da “giudicato interno” sulla questione da essa risolta.
Oltre a questo regime generale, il legislatore ne ha previsto anche uno eccezionale, secondo cui la parte soccombente può fare riserva di impugnazione entro i termini per appellare e comunque non oltre la prima udienza che si sia svolta davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del processo.
Una volta effettuata tale riserva, è possibile impugnare la sentenza non definitiva unitariamente all'impugnazione contro la sentenza che definisce il giudizio.
4.Va da sé che non essendo stata formulata entro i termini prescritti alcuna riserva di impugnazione è passato in giudicato il capo della sentenza non definitiva:
- che ha individuato le indennità da inglobare nella base di computo della retribuzione feriale;
-che ha stabilito (pag. 4 e pag. 7) che la quantificazione di quest'ultima deve essere effettuata, come da giurisprudenza comunitaria (la quale come è noto richiama la media dei compensi percepiti durante l'annualità precedente), “in funzione di una media basata su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”;
-che l'indennità dev'essere parametrata al periodo minimo di “almeno quattro settimane” (pag. 3 e pag. 6), in sintonia del resto (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) con quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022, n. 20216 - secondo la quale i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass.. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie.
5. Inoltre, è pacifico (la stessa controparte, sintomaticamente, nulla obietta sul punto in comparsa di risposta) che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero
3 (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (anno precedente), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del CCNL di categoria del 23.7.1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
6. Rettificando conseguentemente i conteggi sviluppati dal CTU nominato in prime cure (il quale tra l'altro nella terza ipotesi di calcolo poi recepita dal Tribunale in sede di sentenza definitiva, aveva in effetti erroneamente incluso l'indennità di presenza bis e l'indennità incentivante non oggetto di domanda) nel senso prospettato nell'ambito della seconda ipotesi di calcolo (v. relativo specchietto elaborato alle pagg. 31 e 46 dell'elaborato, non oggetto di specifiche censure di natura contabile da parte del lavoratore e sviluppato secondo i criteri di cui sopra), l'importo differenziale a credito del in relazione al periodo 2014 - 2022, ammonta ad € 820,78 CP_1
(oltre accessori di legge).
7. Le suesposte considerazioni assorbono le ulteriori censure di cui ai punti da 2 a 4 dell'appello (violazione art. 191 cpc, nullità della sentenza per motivazione apparente, vizi di motivazione), tese ad evidenziare una serie di presunti vizi motivazionali di (entrambe) le sentenze (definitiva e non definitiva) rese in questa sede, vizi che si prestano in ogni caso ad essere sanati tramite la presente sentenza di appello.
8. Quanto all'ultima censura, si duole, sembra di capire, dell'importo Pt_1
complessivo (€ 2.150.00) liquidato dalle due sentenze (definitiva e non) a suo carico a fronte di una contesa rientrante pacificamente nello scaglione tariffario fino ad €
5.200.000.
4 Orbene, premesso che come detto sopra, la statuizione di cui alla sentenza non definitiva (che ha liquidato € 1.400,00 a titolo di spese processuali) è ormai passata in giudicato risultando dunque ormai intangibile, vi è che, in ogni caso, le censure avverso l' ulteriore importo liquidato a titolo di spese nella sentenza definitiva dal primo giudice (€ 750,00) risultano assorbite dalla rideterminazione, come da dispositivo, delle spese di primo grado che si impone all'esito del presente giudizio di appello (ferma restando la statuizione del primo giudice laddove ha correttamente posto a carico della parte soccombente, l'importo relativo alla espletata CTU contabile). Parte invero invoca pure una compensazione “almeno parziale delle spese e della consulenza considerato che la domanda è stata solo parzialmente accolta”, sebbene, a ben vedere (v. conclusioni del ricorso introduttivo) il ebbe a richiedere la CP_1
condanna di al pagamento della somma di € 2.433,10 o di quella somma Pt_1
maggiore o minore “che verrà ritenuta di giustizia”.
Va da sé che il contenzioso - e la consulenza tecnica - risultano l'effetto della
(infondata) resistenza di avverso l'inclusione delle indennità di cui sopra Pt_1
nella base di calcolo della retribuzione feriale (protratta anche all'esito del passaggio in giudicato sella sentenza non definitiva), laddove, tra l'altro, solo in sede di memoria del 17.2.2023 (ovvero prima della sentenza non definitiva, come più volte detto, ormai passata in giudicato anche in punto di spese) ebbe a formulare Pt_1
una proposta transattiva di “E. 192,00 lordi per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di cinque, maggiorate di un contributo per spese legali di euro 490 oltre oneri come per legge” (proposta che tra l'altro risulta poi del tutto “abbandonata” o Part comunque non più coltivata, nell'ambito dei verbali d'udienza successivi, in cui ha sempre insistito nelle sue difese e che comprimeva indebitamente l'indennizzo - al solo periodo 2014 – 2018 - gli accessori oltre che l'importo delle spese processuali maturate sino a quel momento).
Resta assorbita ogni altra questione.
L'appello è dunque fondato solo in parte come da dispositivo.
5 Considerato l'esito finale della lite e l'accoglimento parziale dell'odierno appello, possono essere tuttavia integralmente compensate le spese del presente grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
14.6.2024 da , avverso la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale di Bari il 14.12.2023 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna la società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente, delle differenze retributive per i titoli di cui in motivazione, pari ad €
820,78 oltre accessori come per legge;
-condanna la parte odierna appellante al pagamento delle spese processuali di primo grado, con distrazione, che si liquidano in ragione di complessivi € 500,00 oltre accessori di legge;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado.
Così deciso in Bari il 28/04/2025
Il Presidente Dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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