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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 20644/2024
avente ad oggetto: Rettificazione di attribuzione di sesso
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RAPICAVOLI MARCO in virtù di procura in atti Parte_1 attore
Contro
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torino
convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Come da ricorso introduttivo del 19.11.2024
Per il Pubblico Ministero:
“Nulla oppone”
Collegio del 7.5.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 19.11.2024, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (TO) di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a , facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si Persona_1 riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “MASCHILE” e come e non Per_2 altrimenti;
inoltre, ha chiesto, contestualmente, autorizzare parte ricorrente a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione (RCS) presso le specifiche strutture sanitare. In subordine, ha reiterato la domanda formulata in punto rettifica dell'atto di nascita, ferma, in ogni caso, la compensazione delle spese di lite.
Con decreto del 9.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 12.3.2025.
All'udienza del 12.3.2025, il Giudice ha sentito parte ricorrente;
all'esito, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso merita accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale - ad avviso del Collegio - non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia “sufficientemente dimostrato -attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati- di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione” di genere. In questi (soli) casi, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico, pur potendo seguire alla pronuncia di rettificazione in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, non è funzionale alla pronuncia medesima e, pertanto, non è necessaria la prescritta autorizzazione giudiziale perché non più rispondente alla ratio legis.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che la parte ricorrente, all'udienza del 12.3.2025, ha dichiarato: “ho fatto il percorso presso il . Ho iniziato il 20.7.2023 la terapia ormonale. Il CP_1 percorso procede benissimo, mi sento bene” […] “voglio fare gli interventi perché non mi piace quello che vedo, è vero che con la terapia riesco a nascondere meglio le forme femminili, ma vorrei non ci fossero”.
Nella relazione psicologica si legge: “gli interventi di Affermazione Chirurgica del Genere congiuntamente alla variazione anagrafica del nome e del genere si considerano essere trattamenti
d'elezione per tale tipo di condizione psichica”.
Nella relazione endocrinologica del 19.2.2025 si legge: “è possibile ragionevolmente affermare che gli interventi chirurgici di affermazione di genere sono sentiti da come parte integrante Per_2 della sua realizzazione psico – fisica, unitamente al cambio anagrafico dei documenti”.
A fronte di tali elementi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte attrice, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di
Torino di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione all'attore del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome dell'attore deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da “ in , risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni Pt_1 Per_2
è conosciuto nel mondo esterno.
Sussistono anche i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali al sesso maschile, atteso che
- come attestato nelle relazioni richiamate - gli interventi chirurgici di Affermazione di Genere, rispetto ai quali - lo si ribadisce - sono state escluse controindicazioni, si appalesano, nel caso di specie, funzionali al completamento del percorso di transizione di genere.
Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis
visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a, nata a [...] il [...], Parte_1 attribuendo il sesso maschile ed il prenome di;
Per_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 236 parte II serie B del registro degli atti di nascita anno 2001 del Comune di TORINO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come
“MASCHILE” e come “ e non altrimenti;
Per_2
nata a TORINO il [...], a sottoporsi a [...] medico- Controparte_2 chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio della Sezione VII Civile del Tribunale di Torino il
7.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 20644/2024
avente ad oggetto: Rettificazione di attribuzione di sesso
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. RAPICAVOLI MARCO in virtù di procura in atti Parte_1 attore
Contro
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torino
convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Come da ricorso introduttivo del 19.11.2024
Per il Pubblico Ministero:
“Nulla oppone”
Collegio del 7.5.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 19.11.2024, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino (TO) di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a , facendo constare che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si Persona_1 riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “MASCHILE” e come e non Per_2 altrimenti;
inoltre, ha chiesto, contestualmente, autorizzare parte ricorrente a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione (RCS) presso le specifiche strutture sanitare. In subordine, ha reiterato la domanda formulata in punto rettifica dell'atto di nascita, ferma, in ogni caso, la compensazione delle spese di lite.
Con decreto del 9.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 12.3.2025.
All'udienza del 12.3.2025, il Giudice ha sentito parte ricorrente;
all'esito, ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso merita accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzionale, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale - ad avviso del Collegio - non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia “sufficientemente dimostrato -attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati- di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione” di genere. In questi (soli) casi, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico, pur potendo seguire alla pronuncia di rettificazione in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, non è funzionale alla pronuncia medesima e, pertanto, non è necessaria la prescritta autorizzazione giudiziale perché non più rispondente alla ratio legis.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che la parte ricorrente, all'udienza del 12.3.2025, ha dichiarato: “ho fatto il percorso presso il . Ho iniziato il 20.7.2023 la terapia ormonale. Il CP_1 percorso procede benissimo, mi sento bene” […] “voglio fare gli interventi perché non mi piace quello che vedo, è vero che con la terapia riesco a nascondere meglio le forme femminili, ma vorrei non ci fossero”.
Nella relazione psicologica si legge: “gli interventi di Affermazione Chirurgica del Genere congiuntamente alla variazione anagrafica del nome e del genere si considerano essere trattamenti
d'elezione per tale tipo di condizione psichica”.
Nella relazione endocrinologica del 19.2.2025 si legge: “è possibile ragionevolmente affermare che gli interventi chirurgici di affermazione di genere sono sentiti da come parte integrante Per_2 della sua realizzazione psico – fisica, unitamente al cambio anagrafico dei documenti”.
A fronte di tali elementi, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte attrice, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di
Torino di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione all'attore del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome dell'attore deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da “ in , risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni Pt_1 Per_2
è conosciuto nel mondo esterno.
Sussistono anche i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali al sesso maschile, atteso che
- come attestato nelle relazioni richiamate - gli interventi chirurgici di Affermazione di Genere, rispetto ai quali - lo si ribadisce - sono state escluse controindicazioni, si appalesano, nel caso di specie, funzionali al completamento del percorso di transizione di genere.
Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis
visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a, nata a [...] il [...], Parte_1 attribuendo il sesso maschile ed il prenome di;
Per_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 236 parte II serie B del registro degli atti di nascita anno 2001 del Comune di TORINO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come
“MASCHILE” e come “ e non altrimenti;
Per_2
nata a TORINO il [...], a sottoporsi a [...] medico- Controparte_2 chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio della Sezione VII Civile del Tribunale di Torino il
7.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento