Articolo 1 della Legge 15 ottobre 1982, n. 757
Articolo 2
Versione
4 novembre 1982
Art. 1.
Nel secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non da' diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica".
Restano salvi i diritti quesiti sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 4 novembre 1982
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