Art. 1.
Nel secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non da' diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica".
Restano salvi i diritti quesiti sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della presente legge.
Nel secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non da' diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica".
Restano salvi i diritti quesiti sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della presente legge.