Versione
4 novembre 1982
4 novembre 1982
Art. 1.
Nel secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non da' diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica".
Restano salvi i diritti quesiti sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della presente legge.
Nel secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non da' diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica".
Restano salvi i diritti quesiti sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Salerno, sez. I, sentenza 24/01/2014, n. 280Provvedimento: N. 00970/2004 REG.RIC. N. 00280/2014 REG.PROV.COLL. N. 00970/2004 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 970 del 2004, proposto da: RC NN, rappresentata e difesa dall'avv. Sabato Pisapia, presso lo studio del quale elegge domicilio, in AL, via Zara, n. 72; contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in AL, corso Vittorio Emanuele, n.58; nei confronti di JA FR, …Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- sospensione cautelare·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- graduatoria di concorso pubblico·
- legge 6 dicembre 1971, n. 1076·
- art. 2 e 3 L. n. 241/1990·
- art. 1 L. 15 ottobre 1982, n. 757·
- ottemperanza dell'amministrazione·
- improcedibilità del ricorso·
- carenza d'interesse alla decisione