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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 23/04/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Rg 866 /2023
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 866 /2023
TRA
E Parte_1 CP_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 23 aprile 2025, alle ore 11.30, innanzi al dott. Elisa Trotta sono comparsi
Per parte ricorrente: l'avv. Matteo Sarasso;
per parte resistente: l'avv. Sara Deangelis in sostituzione dell'avv. Sarasso Brigitta;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
parte ricorrente: come da foglio di pc depositato il 11/12/2024; parte resistente: come da memoria autorizzata del 26/3/2025;
Il giudice invita la parte alla discussione. Le parti si riportano a tutte le memorie depositate;
Il giudice si ritira in camera di consiglio, dispensando le parti, che accettano, dal presenziare alla lettura del dispositivo;
Il Giudice
in esito alla camera di consiglio, ad ore 12.33, decide come da seguente sentenza di cui viene data lettura mediante deposito telematico, non comparse le parti.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 N. R.G. 866 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
In persona del Giudice, dott. ElisaTrotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 866 /2023 promossa
DA
(Cod. Fisc.: ), residente in (13046) Livorno Ferraris CP_1 CodiceFiscale_1
(VC), Viale IV Novembre n. 1, e (Cod. Fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo
Sarasso (Cod. Fisc.: p.e.c.: ), CodiceFiscale_3 Email_1
con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Vercelli, Via F.A. Vallotti n. 32
PARTE RICORRENTE
CONTRO
con sede in Vercelli, via Guala Bicheri n. 10, p. Iva , in persona del CP_3 P.IVA_1
legale rappresentante sig. nato a nato a [...] il [...], cod. Controparte_4
fisc. , residente in [...], rappresentata e difesa CodiceFiscale_4 dall'avv. Brigitta Sarasso (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_5
Vercelli, via P. Lucca
PARTE RESISTENTE
Conclusioni: come da udienza del 23/4/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e hanno convenuto in giudizio CP_1 Parte_1
al fine di far accertare il grave inadempimento di parte resistente al contratto di appalto CP_3
sottoscritto il 10/12/2021 avente ad oggetto la realizzazione di opere di trasformazione di un magazzino e della relativa cantina, siti in Vercelli, via F.lli Ponti 4, in un appartamento ad uso abitativo, ed hanno altresì chiesto, in conseguenza, dichiararsi la risoluzione del contratto e la restituzione del corrispettivo versato, dedotto il valore delle opere realizzate dall'appaltatore solo in
2 minima parte. I ricorrenti hanno contestato il grave ritardo dell'appaltatore e l'esecuzione di opere per un valore di soli euro 5.500,00 iva compresa, a fronte, invece, del regolare pagamento, a stato avanzamento lavori, delle opere via via eseguite per un importo di euro 42.236,17 (iva inclusa) su un corrispettivo contrattuale pattuito per complessivi euro 43.500 oltre iva al 10 %.
Si è costituita in giudizio deducendo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione CP_3 proposta stante l'omesso avvio del tentativo di negoziazione assistita;
nel merito, parte resistente ha dedotto di avere eseguito opere per un maggior valore di euro 15.114,00 oltre iva e che il ritardo era in realtà dovuto ad opere extrapreventivo pattuite successivamente tra le parti anche al fine di rendere l'opera conforme alla normativa edilizia vigente, opere eseguite per un valore di euro 13.000,00 oltre iva. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza delle contestazioni di inadempimento e ritardo ex adverso formulate, sostenendo la mancanza di un termine contrattuale di ultimazione dei lavori e la conseguente applicabilità dell'art. 1183 c.c. che, in tali casi, attribuisce al giudice il potere di fissare un termine per l'adempimento.
Disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario di cognizione è stata espletata CTU.
All'udienza del 3/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione. Con decreto in data 12/3/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di consentire alle parti di contraddire sulla questione di nullità del contratto emersa in sede di operazioni peritali.
All'udienza del 23/4/2025, è stata pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
In diritto si osserva quanto segue.
In via preliminare, occorre soffermarsi sull'eccezione di improcedibilità della causa per omesso avvio del tentativo di negoziazione assistita sollevata da parte resistente. L'eccezione è infondata in quanto, vertendosi in materia di contratto concluso con il consumatore, opera l'esenzione dall'obbligo della negoziazione assistita previsto dall'art. 3 d. lgs. 132/2014. In ogni caso, poi, risulta che parte ricorrente con pec in data 22/6/2023 ha comunicato a l'intenzione di procedere con CP_3 negoziazione assistita ma parte resistente non ha risposto nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 c. 2 d. lgs. 132/2014, con la conseguenza che la condizione di procedibilità va considerata comunque avverata.
Nel merito le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate con le precisazioni che seguono.
E' documentale che, in data 10/12/2021, parte ricorrente ha accettato e sottoscritto preventivo redatto da per l'esecuzione di una serie di lavori di ristrutturazione di un immobile sito in Vercelli, via CP_3
F.lli Ponti. Si trattava di due vani ad uso magazzino e della cantina siti nel Condominio Leon D'Oro, che era stato acquistati dai ricorrenti per la somma di euro 33.500,00 nell'ottica della ristrutturazione e successiva adibizione ad immobile ad uso abitativo.
3 Il valore delle opere di ristrutturazione pattuito in contratto ammontava a euro 43.500,00 oltre iva
(già dedotto uno sconto contrattuale di euro 4.000 oltre iva). L'appalto era a corpo.
Come accertato in sede di CTU, ha eseguito i lavori senza averne titolo: infatti, il CP_3 CP_5 sin dal marzo 2022 ha inibito all'appaltatore di procedere con le opere, sia per difformità /
[...]
carenze progettuali e informative, sia perché non risultavano interamente pagati gli oneri di urbanizzazione.
Tali contestazioni sono state reiterate nel giugno 2022 e non vi è prova della regolarizzazione.
Ad oggi, dunque, le opere eseguite sono da considerarsi abusive, sussistendo un diniego espresso dall'Amministrazione a proseguire ed una successiva attività di costruzione posta in essere volontariamente e scientemente dal costruttore in mala fede, perché già vigente e conosciuto il divieto;
un diniego espresso che ha costituito esercizio di potere amministrativo, mai impugnato, che ha riguardato non solo il motivo del mancato pagamento degli oneri, ma anche difformità progettuali e informative.
Situazione confermata dal CTU che ha rilevato, ad esempio, che la lavorazione preventivata dalla ditta appaltatrice come “Demolizione muro soppalco e smaltimento macerie” non è prevista nelle tavole di progetto presentate per la domanda di “ Parte_2
nelle quali viene riportata soltanto l'apertura di un vano di dimensioni
[...]
80x180 cm e che la lavorazione preventivata dalla ditta appaltatrice come “Rifacimento copertura cortile” non poteva essere eseguita poiché per tale lavorazione, trattandosi di opera strutturale, è necessario presentare al comune relativa pratica antisismica.
Situazione ammessa anche dal direttore dei lavori Arch. Ferraris la quale, nel corso delle operazioni peritali in data 11/4/2024, ha dichiarato di aver inibito all'impresa di proseguire i lavori atteso che le opere costruite sono in difformità con il progetto presentato (v. allegato CTU).
La tesi della parte resistente secondo cui la SCIA costituirebbe essa stessa titolo abilitativo trascura di considerare la fattispecie concreta, ove esiste un divieto espresso di proseguire i lavori (oltre all'intimazione del che la prosecuzione dei lavori avrebbe dato corso a delle opere abusive), CP_5
e il principio giurisprudenziale secondo cui la segnalazione certificata di inizio di attività, costituisce uno strumento di liberalizzazione delle attività private – non più sottoposte ad un controllo amministrativo di tipo preventivo, ma avviabili sulla base di una mera segnalazione da sottoporre al successivo controllo amministrativo –, perché possa produrre effetti giuridici deve dunque rispondere al modello tipizzato dal legislatore, occorrendo, pertanto, non soltanto che le attività in concreto avviate siano riconducibili alle fattispecie astratte per cui è ammesso l'utilizzo della SCIA, ma anche che la segnalazione all'uopo presentata risulti veritiera e completa, essendo corredata dalla documentazione occorrente a porre l'Amministrazione in condizione di potere svolgere la
4 successiva attività di verifica entro i termini all'uopo applicabili” (Cons. di Stato n. 1782/2023, n.
2799/2021); “affinché la SCIA (o la DIA) possa essere idonea allo scopo, sono necessarie la sussistenza e la completezza della relativa documentazione, dovendo la stessa, anche se intesa quale atto del privato, corrispondere al modello legale per poter produrre effetti” (Cons. di Stato n.
1782/2023, n. 2584/2018, n. 1416/2014).
Sussistendo un diniego espresso dal (mai impugnato) a proseguire in ragione, prima di tutto, CP_5
di carenze progettuali e informative, risultate provate in causa, si ritiene che la fattispecie sia equiparabile a quella di assenza di titolo concessorio, situazione per cui la giurisprudenza ha ritenuto la nullità del contratto di appalto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. (cfr. Cass. n. 30703/2018), rimanendo assorbite le contestazioni di inadempimento svolte da parte ricorrente.
Il fatto che oggi l'invalidità amministrativa possa essere regolarizzata, oltre a costituire situazione non provata, non è comunque dirimente: infatti parte ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, inadempimento che sarebbe palesemente provato pur in assenza di nullità contrattuale. Pertanto, nel rapporto tra committente e appaltatore i fatti sopravvenuti
(eventuale regolarizzazione amministrativa) non consentiranno in ogni caso la prosecuzione del rapporto, che va guardato ad oggi come invalido e comunque inidoneo a esplicare ulteriori effetti, stante l'assenza di interesse di parte ricorrente.
Dalla attuale assenza di titolo edilizio, consegue che , così come non avrebbe potuto proseguire CP_3 le opere, allo stesso modo non avrebbe neppure potuto portarle a termine. L'impossibilità oggettiva comporta l'infondatezza delle contestazioni di parte ricorrente circa il ritardo di parte resistente e circa l'omesso completamento delle opere.
Dalla nullità del contratto derivano le obbligazioni restitutorie. Non può invece farsi luogo a pagamento di alcun corrispettivo a favore dell'appaltatore, neanche per le sole opere eseguite. Dal tenore degli scritti di parte convenuta si evince che le domande di parte sono limitate a far valere il diritto al corrispettivo per le opere di appalto effettivamente eseguite, ritenendo di non essere CP_3
inadempiente.
Tale domanda va reputata infondata e, in assenza di altre domande, la decisione non può che riguardare i soli aspetti dedotti in causa delle parti.
Consegue da tutto quanto sopra che la domanda di di ottenere la restituzione Parte_1 dell'intero corrispettivo versato per l'appalto, per euro 42.236,17, va accolta. Su tale somma, che costituisce una obbligazione di valuta, decorrono gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo, ritenuta la mala fede dell'accipiens, certamente consapevole del diniego a proseguire i lavori, oltre che, in conseguenza, della situazione di illegalità anche idonea a riverberarsi in danno del committente (art. 2033 c.c.).
5 Non vi è invece evidenza della mala fede del committente: infatti, effettivamente il direttore dei lavori risulta individuato da e, dalla corrispondenza allegata alla CTU, emerge che le comunicazioni CP_3 del Comune volta alla regolarizzazione della pratica fossero inoltrate all'indirizzo pec del direttore dei lavori / appaltatore. Allo stesso modo, il direttore dei lavori il 9/6/2022 informava della CP_3
necessità che la proprietà saldasse gli oneri di costruzione. Tali elementi confermano la mala fede di che, nonostante avesse ricevuto il pagamento di gran parte del corrispettivo dell'appalto, abbia CP_3
poi proseguito in una situazione di totale noncuranza degli interessi del committente, disinteressandosi anche di procurare alla proprietà una situazione di pregiudizio. ha chiesto la restituzione della somma di euro 1.977,11 in conseguenza dello storno CP_1
della fattura n. 39/2022 oggetto di nota di credito n. 109 del 5/12/2022 emessa da in esecuzione CP_3
di accordo preso con la committenza (accordo non contestato in causa) in forza del quale CP_3
avrebbe emesso note di credito a storno di fatture pagate da per euro 20.127,11 per poi CP_1
riemettere le fatture intestate a e consentire al committente di godere dei benefici Parte_1
fiscali della ristrutturazione effettuando il pagamento con causale bonifico per agevolazioni fiscali.
Parte convenuta ha affermato di aver già restituito la somma di euro 1.977,11 come da bonifico eseguito il 12/12/2022. Dall'estratto conto prodotto da parte convenuta sub 4 emerge un bonifico eseguito il 12/12/2022 per la diversa somma di euro 3.300,00, i quali, come eccepito da parte attrice, sono in realtà ad imputarsi alla nota di credito n. 108, visto che fattura e nota di credito recano i medesimi importo, mentre la nota di credito n. 109 porta l'importo di euro 1.977,11, a conferma che l'appaltatore è incorso in un errore di imputazione. La ricostruzione in fatto offerta da CP_1
trova dunque riscontro e pertanto la domanda di restituzione va accolta, anche tenuto conto che, sempre il 12/12/2022, ha versato alla la stessa somma di euro 1.977,11, Parte_1 CP_3
verosimilmente a saldo dei medesimi corrispettivi.
La causa ha natura documentale ed è matura per la decisione allo stato degli atti e dell'istruttoria eseguita.
La CTU è ben argomentata ed esente da vizi logici.
Le spese di lite sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, in base a parametri medi. Stessa sorte le spese di CTU, come già liquidate.
La sentenza va trasmessa alla Procura della Repubblica in sede per quanto di eventuale competenza.
Alla luce del disposto dell'art. 36 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600, si ritiene di trasmettere informativa all'Agenzia Entrate territorialmente competente atteso che i ricorrenti hanno dichiarato di aver concordato con l'appaltatore l'emissione di note di credito a storno di fatture e pagate, la fine di godere dei benefici fiscali relativi alla ristrutturazione in allora vigente a fronte di opere di
6 ristrutturazione ad oggi abusive e non completate in un contesto in cui la normativa in materia di agevolazioni fiscali per ristrutturazione è stata modificata.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- condanna a restituire a la somma di euro 42.236,17 oltre interessi CP_3 Parte_1
legali dalla data del pagamento al saldo;
- condanna a restituire a la somma di euro 1.977,11 oltre interessi CP_3 CP_1
legali dalla data del pagamento al saldo;
- rigetta le altre domande delle parti;
- condanna a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di spese di lite, la somma di CP_3
euro 7.600,00, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre iva se dovuta e oltre CPA;
- pone le spese di CTU, come liquidate in data 4/10/2024, in capo a Controparte_3
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura in sede nonché all'Agenzia delle Entrate competente per territorio.
Vercelli, 23/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
7
TRIBUNALE DI VERCELLI
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 866 /2023
TRA
E Parte_1 CP_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 23 aprile 2025, alle ore 11.30, innanzi al dott. Elisa Trotta sono comparsi
Per parte ricorrente: l'avv. Matteo Sarasso;
per parte resistente: l'avv. Sara Deangelis in sostituzione dell'avv. Sarasso Brigitta;
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
parte ricorrente: come da foglio di pc depositato il 11/12/2024; parte resistente: come da memoria autorizzata del 26/3/2025;
Il giudice invita la parte alla discussione. Le parti si riportano a tutte le memorie depositate;
Il giudice si ritira in camera di consiglio, dispensando le parti, che accettano, dal presenziare alla lettura del dispositivo;
Il Giudice
in esito alla camera di consiglio, ad ore 12.33, decide come da seguente sentenza di cui viene data lettura mediante deposito telematico, non comparse le parti.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 N. R.G. 866 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
In persona del Giudice, dott. ElisaTrotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 866 /2023 promossa
DA
(Cod. Fisc.: ), residente in (13046) Livorno Ferraris CP_1 CodiceFiscale_1
(VC), Viale IV Novembre n. 1, e (Cod. Fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo
Sarasso (Cod. Fisc.: p.e.c.: ), CodiceFiscale_3 Email_1
con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Vercelli, Via F.A. Vallotti n. 32
PARTE RICORRENTE
CONTRO
con sede in Vercelli, via Guala Bicheri n. 10, p. Iva , in persona del CP_3 P.IVA_1
legale rappresentante sig. nato a nato a [...] il [...], cod. Controparte_4
fisc. , residente in [...], rappresentata e difesa CodiceFiscale_4 dall'avv. Brigitta Sarasso (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_5
Vercelli, via P. Lucca
PARTE RESISTENTE
Conclusioni: come da udienza del 23/4/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e hanno convenuto in giudizio CP_1 Parte_1
al fine di far accertare il grave inadempimento di parte resistente al contratto di appalto CP_3
sottoscritto il 10/12/2021 avente ad oggetto la realizzazione di opere di trasformazione di un magazzino e della relativa cantina, siti in Vercelli, via F.lli Ponti 4, in un appartamento ad uso abitativo, ed hanno altresì chiesto, in conseguenza, dichiararsi la risoluzione del contratto e la restituzione del corrispettivo versato, dedotto il valore delle opere realizzate dall'appaltatore solo in
2 minima parte. I ricorrenti hanno contestato il grave ritardo dell'appaltatore e l'esecuzione di opere per un valore di soli euro 5.500,00 iva compresa, a fronte, invece, del regolare pagamento, a stato avanzamento lavori, delle opere via via eseguite per un importo di euro 42.236,17 (iva inclusa) su un corrispettivo contrattuale pattuito per complessivi euro 43.500 oltre iva al 10 %.
Si è costituita in giudizio deducendo in via preliminare l'improcedibilità dell'azione CP_3 proposta stante l'omesso avvio del tentativo di negoziazione assistita;
nel merito, parte resistente ha dedotto di avere eseguito opere per un maggior valore di euro 15.114,00 oltre iva e che il ritardo era in realtà dovuto ad opere extrapreventivo pattuite successivamente tra le parti anche al fine di rendere l'opera conforme alla normativa edilizia vigente, opere eseguite per un valore di euro 13.000,00 oltre iva. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza delle contestazioni di inadempimento e ritardo ex adverso formulate, sostenendo la mancanza di un termine contrattuale di ultimazione dei lavori e la conseguente applicabilità dell'art. 1183 c.c. che, in tali casi, attribuisce al giudice il potere di fissare un termine per l'adempimento.
Disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario di cognizione è stata espletata CTU.
All'udienza del 3/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione. Con decreto in data 12/3/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di consentire alle parti di contraddire sulla questione di nullità del contratto emersa in sede di operazioni peritali.
All'udienza del 23/4/2025, è stata pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
In diritto si osserva quanto segue.
In via preliminare, occorre soffermarsi sull'eccezione di improcedibilità della causa per omesso avvio del tentativo di negoziazione assistita sollevata da parte resistente. L'eccezione è infondata in quanto, vertendosi in materia di contratto concluso con il consumatore, opera l'esenzione dall'obbligo della negoziazione assistita previsto dall'art. 3 d. lgs. 132/2014. In ogni caso, poi, risulta che parte ricorrente con pec in data 22/6/2023 ha comunicato a l'intenzione di procedere con CP_3 negoziazione assistita ma parte resistente non ha risposto nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 c. 2 d. lgs. 132/2014, con la conseguenza che la condizione di procedibilità va considerata comunque avverata.
Nel merito le domande di parte ricorrente sono parzialmente fondate con le precisazioni che seguono.
E' documentale che, in data 10/12/2021, parte ricorrente ha accettato e sottoscritto preventivo redatto da per l'esecuzione di una serie di lavori di ristrutturazione di un immobile sito in Vercelli, via CP_3
F.lli Ponti. Si trattava di due vani ad uso magazzino e della cantina siti nel Condominio Leon D'Oro, che era stato acquistati dai ricorrenti per la somma di euro 33.500,00 nell'ottica della ristrutturazione e successiva adibizione ad immobile ad uso abitativo.
3 Il valore delle opere di ristrutturazione pattuito in contratto ammontava a euro 43.500,00 oltre iva
(già dedotto uno sconto contrattuale di euro 4.000 oltre iva). L'appalto era a corpo.
Come accertato in sede di CTU, ha eseguito i lavori senza averne titolo: infatti, il CP_3 CP_5 sin dal marzo 2022 ha inibito all'appaltatore di procedere con le opere, sia per difformità /
[...]
carenze progettuali e informative, sia perché non risultavano interamente pagati gli oneri di urbanizzazione.
Tali contestazioni sono state reiterate nel giugno 2022 e non vi è prova della regolarizzazione.
Ad oggi, dunque, le opere eseguite sono da considerarsi abusive, sussistendo un diniego espresso dall'Amministrazione a proseguire ed una successiva attività di costruzione posta in essere volontariamente e scientemente dal costruttore in mala fede, perché già vigente e conosciuto il divieto;
un diniego espresso che ha costituito esercizio di potere amministrativo, mai impugnato, che ha riguardato non solo il motivo del mancato pagamento degli oneri, ma anche difformità progettuali e informative.
Situazione confermata dal CTU che ha rilevato, ad esempio, che la lavorazione preventivata dalla ditta appaltatrice come “Demolizione muro soppalco e smaltimento macerie” non è prevista nelle tavole di progetto presentate per la domanda di “ Parte_2
nelle quali viene riportata soltanto l'apertura di un vano di dimensioni
[...]
80x180 cm e che la lavorazione preventivata dalla ditta appaltatrice come “Rifacimento copertura cortile” non poteva essere eseguita poiché per tale lavorazione, trattandosi di opera strutturale, è necessario presentare al comune relativa pratica antisismica.
Situazione ammessa anche dal direttore dei lavori Arch. Ferraris la quale, nel corso delle operazioni peritali in data 11/4/2024, ha dichiarato di aver inibito all'impresa di proseguire i lavori atteso che le opere costruite sono in difformità con il progetto presentato (v. allegato CTU).
La tesi della parte resistente secondo cui la SCIA costituirebbe essa stessa titolo abilitativo trascura di considerare la fattispecie concreta, ove esiste un divieto espresso di proseguire i lavori (oltre all'intimazione del che la prosecuzione dei lavori avrebbe dato corso a delle opere abusive), CP_5
e il principio giurisprudenziale secondo cui la segnalazione certificata di inizio di attività, costituisce uno strumento di liberalizzazione delle attività private – non più sottoposte ad un controllo amministrativo di tipo preventivo, ma avviabili sulla base di una mera segnalazione da sottoporre al successivo controllo amministrativo –, perché possa produrre effetti giuridici deve dunque rispondere al modello tipizzato dal legislatore, occorrendo, pertanto, non soltanto che le attività in concreto avviate siano riconducibili alle fattispecie astratte per cui è ammesso l'utilizzo della SCIA, ma anche che la segnalazione all'uopo presentata risulti veritiera e completa, essendo corredata dalla documentazione occorrente a porre l'Amministrazione in condizione di potere svolgere la
4 successiva attività di verifica entro i termini all'uopo applicabili” (Cons. di Stato n. 1782/2023, n.
2799/2021); “affinché la SCIA (o la DIA) possa essere idonea allo scopo, sono necessarie la sussistenza e la completezza della relativa documentazione, dovendo la stessa, anche se intesa quale atto del privato, corrispondere al modello legale per poter produrre effetti” (Cons. di Stato n.
1782/2023, n. 2584/2018, n. 1416/2014).
Sussistendo un diniego espresso dal (mai impugnato) a proseguire in ragione, prima di tutto, CP_5
di carenze progettuali e informative, risultate provate in causa, si ritiene che la fattispecie sia equiparabile a quella di assenza di titolo concessorio, situazione per cui la giurisprudenza ha ritenuto la nullità del contratto di appalto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. (cfr. Cass. n. 30703/2018), rimanendo assorbite le contestazioni di inadempimento svolte da parte ricorrente.
Il fatto che oggi l'invalidità amministrativa possa essere regolarizzata, oltre a costituire situazione non provata, non è comunque dirimente: infatti parte ricorrente ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, inadempimento che sarebbe palesemente provato pur in assenza di nullità contrattuale. Pertanto, nel rapporto tra committente e appaltatore i fatti sopravvenuti
(eventuale regolarizzazione amministrativa) non consentiranno in ogni caso la prosecuzione del rapporto, che va guardato ad oggi come invalido e comunque inidoneo a esplicare ulteriori effetti, stante l'assenza di interesse di parte ricorrente.
Dalla attuale assenza di titolo edilizio, consegue che , così come non avrebbe potuto proseguire CP_3 le opere, allo stesso modo non avrebbe neppure potuto portarle a termine. L'impossibilità oggettiva comporta l'infondatezza delle contestazioni di parte ricorrente circa il ritardo di parte resistente e circa l'omesso completamento delle opere.
Dalla nullità del contratto derivano le obbligazioni restitutorie. Non può invece farsi luogo a pagamento di alcun corrispettivo a favore dell'appaltatore, neanche per le sole opere eseguite. Dal tenore degli scritti di parte convenuta si evince che le domande di parte sono limitate a far valere il diritto al corrispettivo per le opere di appalto effettivamente eseguite, ritenendo di non essere CP_3
inadempiente.
Tale domanda va reputata infondata e, in assenza di altre domande, la decisione non può che riguardare i soli aspetti dedotti in causa delle parti.
Consegue da tutto quanto sopra che la domanda di di ottenere la restituzione Parte_1 dell'intero corrispettivo versato per l'appalto, per euro 42.236,17, va accolta. Su tale somma, che costituisce una obbligazione di valuta, decorrono gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo, ritenuta la mala fede dell'accipiens, certamente consapevole del diniego a proseguire i lavori, oltre che, in conseguenza, della situazione di illegalità anche idonea a riverberarsi in danno del committente (art. 2033 c.c.).
5 Non vi è invece evidenza della mala fede del committente: infatti, effettivamente il direttore dei lavori risulta individuato da e, dalla corrispondenza allegata alla CTU, emerge che le comunicazioni CP_3 del Comune volta alla regolarizzazione della pratica fossero inoltrate all'indirizzo pec del direttore dei lavori / appaltatore. Allo stesso modo, il direttore dei lavori il 9/6/2022 informava della CP_3
necessità che la proprietà saldasse gli oneri di costruzione. Tali elementi confermano la mala fede di che, nonostante avesse ricevuto il pagamento di gran parte del corrispettivo dell'appalto, abbia CP_3
poi proseguito in una situazione di totale noncuranza degli interessi del committente, disinteressandosi anche di procurare alla proprietà una situazione di pregiudizio. ha chiesto la restituzione della somma di euro 1.977,11 in conseguenza dello storno CP_1
della fattura n. 39/2022 oggetto di nota di credito n. 109 del 5/12/2022 emessa da in esecuzione CP_3
di accordo preso con la committenza (accordo non contestato in causa) in forza del quale CP_3
avrebbe emesso note di credito a storno di fatture pagate da per euro 20.127,11 per poi CP_1
riemettere le fatture intestate a e consentire al committente di godere dei benefici Parte_1
fiscali della ristrutturazione effettuando il pagamento con causale bonifico per agevolazioni fiscali.
Parte convenuta ha affermato di aver già restituito la somma di euro 1.977,11 come da bonifico eseguito il 12/12/2022. Dall'estratto conto prodotto da parte convenuta sub 4 emerge un bonifico eseguito il 12/12/2022 per la diversa somma di euro 3.300,00, i quali, come eccepito da parte attrice, sono in realtà ad imputarsi alla nota di credito n. 108, visto che fattura e nota di credito recano i medesimi importo, mentre la nota di credito n. 109 porta l'importo di euro 1.977,11, a conferma che l'appaltatore è incorso in un errore di imputazione. La ricostruzione in fatto offerta da CP_1
trova dunque riscontro e pertanto la domanda di restituzione va accolta, anche tenuto conto che, sempre il 12/12/2022, ha versato alla la stessa somma di euro 1.977,11, Parte_1 CP_3
verosimilmente a saldo dei medesimi corrispettivi.
La causa ha natura documentale ed è matura per la decisione allo stato degli atti e dell'istruttoria eseguita.
La CTU è ben argomentata ed esente da vizi logici.
Le spese di lite sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, in base a parametri medi. Stessa sorte le spese di CTU, come già liquidate.
La sentenza va trasmessa alla Procura della Repubblica in sede per quanto di eventuale competenza.
Alla luce del disposto dell'art. 36 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600, si ritiene di trasmettere informativa all'Agenzia Entrate territorialmente competente atteso che i ricorrenti hanno dichiarato di aver concordato con l'appaltatore l'emissione di note di credito a storno di fatture e pagate, la fine di godere dei benefici fiscali relativi alla ristrutturazione in allora vigente a fronte di opere di
6 ristrutturazione ad oggi abusive e non completate in un contesto in cui la normativa in materia di agevolazioni fiscali per ristrutturazione è stata modificata.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- condanna a restituire a la somma di euro 42.236,17 oltre interessi CP_3 Parte_1
legali dalla data del pagamento al saldo;
- condanna a restituire a la somma di euro 1.977,11 oltre interessi CP_3 CP_1
legali dalla data del pagamento al saldo;
- rigetta le altre domande delle parti;
- condanna a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di spese di lite, la somma di CP_3
euro 7.600,00, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre iva se dovuta e oltre CPA;
- pone le spese di CTU, come liquidate in data 4/10/2024, in capo a Controparte_3
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura in sede nonché all'Agenzia delle Entrate competente per territorio.
Vercelli, 23/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
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