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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AN NO NC LL NC UI ND - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse dell’avv.to Maria Greco, nata a [...] il [...], inoltre Ministero dell’economia e delle finanze: avverso l’ordinanza in data 28/07/2025 del Tribunale di Potenza;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui, ex art. 611 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28/07/2025, il Tribunale di Potenza ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto, ex art. 281-undecies cod. proc. civ., nell’ambito del procedimento n. 1484/2018 R.G.T. dall’avv.to Maria Greco, in qualità di patrocinatrice delle parti civili GN IU e CO TO, avverso il decreto di liquidazione dei compensi in materia di gratuito patrocinio, emesso il precedente 26/08/2024 dal Tribunale di Potenza, in composizione monocratica.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’avv.to Maria Greco, avv.to Immacolata Letizia Di Mattina, che ha articolato un unico motivo, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 99, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, 281-undecies e 702-bis cod. proc. civ. Sostiene, in specie, che l’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in carenza di un atto d’impulso di parte, atteso che il deposito, a mezzo PEC, dell’opposizione al decreto di liquidazione risulterebbe effettuato dalla cancelleria civile del Tribunale di Potenza, a dispetto del fatto che la patrocinatrice istante avesse correttamente incardinato il proposto ricorso nella sede civile, in conseguenza dell’incidenza delle censure con esso articolate sul solo profilo del quantum liquidato;
aggiunge, inoltre, che non potrebbe trovare applicazione, nel caso concreto, il principio di conservazione dell’impugnazione, diversi essendo i regimi Penale Sent. Sez. 4 Num. 3947 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 08/01/2026 normativi rispettivamente previsti per il gravame avverso il diniego o la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio e per quello avverso il provvedimento di liquidazione.
3. Il medesimo difensore ha depositato inoltre, in data 19/12/2025, una memoria, con cui ha reiterato la richiesta di accoglimento del ricorso proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell’interesse dell’avv.to Maria Greco è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.
2. Fondato è l’unico motivo del ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 99, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, 281-undecies e 702-bis cod. proc. civ., sostenendo che l’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in carenza di un atto d’impulso di parte, atteso che il deposito dell’opposizione al decreto di liquidazione era stato effettuato dalla cancelleria civile del Tribunale di Potenza, ancorché la patrocinatrice istante avesse correttamente incardinato il proprio ricorso nella sede civile, in conseguenza dell’incidenza delle censure, con esso articolate, sul solo profilo del quantum liquidato. Ritiene il Collegio che la censura dedotta con il motivo in oggetto colga nel segno. E invero, l’evocato art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che «Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’art. 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto». Con precipuo riguardo alla procedura, l’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce, poi, che «Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica». Tale processo era originariamente disciplinato dall’art. 28 e ss. legge n. 794 del 1942. Il richiamato art. 28 sanciva che «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e ss. del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo». Il seguente art. 29, successivamente abrogato, prevedeva quanto segue: «Il presidente del tribunale o della corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell’art. 645, ultima parte, del codice di procedura civile. Il decreto è notificato a cura della parte istante. Non è obbligatorio il ministero di difensore. Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Si applica per le spese l’art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile. Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell’art. 2». Nella vigenza di tale disciplina, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, in ragione degli elementi di specialità che caratterizzavano il procedimento per l’ammissione al 2 patrocinio a spese dello Stato, ebbero ad affermare che questo avesse natura di «… procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto» e che «… tale sub-procedimento va necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale, con il quale si trova in rapporto di incidentalità…» (così: Sez. U. n. 30181 del 24/05/2004, GR e altro, Rv. 228118-01). Attualmente, per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, trova applicazione, nella subiecta materia, il disposto dell’art. 702-bis cod. proc. civ., che ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato e al quale fa espresso rinvio l’art. 15 del d.lgs. citato. Con riguardo alla competenza a decidere sull’opposizione, è d’uopo, invece, richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza civile di legittimità, che ha chiarito, da tempo, che «In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’opposizione alla revoca del decreto di ammissione al suddetto patrocinio, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale»(così: Sez. 1 civ. ord. Interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366-01). Fornisce, peraltro, limpido riscontro all’orientamento de quo il principio successivamente enunciato dalla giurisprudenza penale di legittimità in una vicenda in cui costituiva oggetto dell’opposizione la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, essendosi stabilito, nell’occasione, che «È abnorme il provvedimento con cui il presidente del tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del presidente del tribunale comporta l’impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge» (in tal senso: Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 11/01/2019, Mucci, Rv. 274908-01). Alla luce degli indicati arresti giurisprudenziali, appare evidente l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, che, per la materia su cui verteva l’opposizione, rientrava, a ben vedere, nella competenza del giudice civile, al quale, peraltro, era stato correttamente presentato il gravame dal patrocinatore interessato, prima che, per effetto dell’indebito intervento della cancelleria civile del Tribunale di Potenza, fosse irritualmente indirizzato al giudice penale di quel medesimo Ufficio giudiziario.
3. Alla luce di quanto posto in rilievo, ritenendosi sussistente la dedotta inosservanza della normativa processuale, s’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Potenza per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al presidente del tribunale di potenza per quanto di competenza. Così è deciso, 08/01/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente GENNARO SS EUGENIA SERRAO 4
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui, ex art. 611 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28/07/2025, il Tribunale di Potenza ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto, ex art. 281-undecies cod. proc. civ., nell’ambito del procedimento n. 1484/2018 R.G.T. dall’avv.to Maria Greco, in qualità di patrocinatrice delle parti civili GN IU e CO TO, avverso il decreto di liquidazione dei compensi in materia di gratuito patrocinio, emesso il precedente 26/08/2024 dal Tribunale di Potenza, in composizione monocratica.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’avv.to Maria Greco, avv.to Immacolata Letizia Di Mattina, che ha articolato un unico motivo, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 99, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, 281-undecies e 702-bis cod. proc. civ. Sostiene, in specie, che l’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in carenza di un atto d’impulso di parte, atteso che il deposito, a mezzo PEC, dell’opposizione al decreto di liquidazione risulterebbe effettuato dalla cancelleria civile del Tribunale di Potenza, a dispetto del fatto che la patrocinatrice istante avesse correttamente incardinato il proposto ricorso nella sede civile, in conseguenza dell’incidenza delle censure con esso articolate sul solo profilo del quantum liquidato;
aggiunge, inoltre, che non potrebbe trovare applicazione, nel caso concreto, il principio di conservazione dell’impugnazione, diversi essendo i regimi Penale Sent. Sez. 4 Num. 3947 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 08/01/2026 normativi rispettivamente previsti per il gravame avverso il diniego o la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio e per quello avverso il provvedimento di liquidazione.
3. Il medesimo difensore ha depositato inoltre, in data 19/12/2025, una memoria, con cui ha reiterato la richiesta di accoglimento del ricorso proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell’interesse dell’avv.to Maria Greco è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.
2. Fondato è l’unico motivo del ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 99, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, 281-undecies e 702-bis cod. proc. civ., sostenendo che l’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in carenza di un atto d’impulso di parte, atteso che il deposito dell’opposizione al decreto di liquidazione era stato effettuato dalla cancelleria civile del Tribunale di Potenza, ancorché la patrocinatrice istante avesse correttamente incardinato il proprio ricorso nella sede civile, in conseguenza dell’incidenza delle censure, con esso articolate, sul solo profilo del quantum liquidato. Ritiene il Collegio che la censura dedotta con il motivo in oggetto colga nel segno. E invero, l’evocato art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che «Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’art. 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto». Con precipuo riguardo alla procedura, l’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce, poi, che «Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica». Tale processo era originariamente disciplinato dall’art. 28 e ss. legge n. 794 del 1942. Il richiamato art. 28 sanciva che «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e ss. del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo». Il seguente art. 29, successivamente abrogato, prevedeva quanto segue: «Il presidente del tribunale o della corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell’art. 645, ultima parte, del codice di procedura civile. Il decreto è notificato a cura della parte istante. Non è obbligatorio il ministero di difensore. Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Si applica per le spese l’art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile. Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell’art. 2». Nella vigenza di tale disciplina, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, in ragione degli elementi di specialità che caratterizzavano il procedimento per l’ammissione al 2 patrocinio a spese dello Stato, ebbero ad affermare che questo avesse natura di «… procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto» e che «… tale sub-procedimento va necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale, con il quale si trova in rapporto di incidentalità…» (così: Sez. U. n. 30181 del 24/05/2004, GR e altro, Rv. 228118-01). Attualmente, per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, trova applicazione, nella subiecta materia, il disposto dell’art. 702-bis cod. proc. civ., che ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato e al quale fa espresso rinvio l’art. 15 del d.lgs. citato. Con riguardo alla competenza a decidere sull’opposizione, è d’uopo, invece, richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza civile di legittimità, che ha chiarito, da tempo, che «In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’opposizione alla revoca del decreto di ammissione al suddetto patrocinio, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale»(così: Sez. 1 civ. ord. Interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366-01). Fornisce, peraltro, limpido riscontro all’orientamento de quo il principio successivamente enunciato dalla giurisprudenza penale di legittimità in una vicenda in cui costituiva oggetto dell’opposizione la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, essendosi stabilito, nell’occasione, che «È abnorme il provvedimento con cui il presidente del tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del presidente del tribunale comporta l’impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge» (in tal senso: Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 11/01/2019, Mucci, Rv. 274908-01). Alla luce degli indicati arresti giurisprudenziali, appare evidente l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, che, per la materia su cui verteva l’opposizione, rientrava, a ben vedere, nella competenza del giudice civile, al quale, peraltro, era stato correttamente presentato il gravame dal patrocinatore interessato, prima che, per effetto dell’indebito intervento della cancelleria civile del Tribunale di Potenza, fosse irritualmente indirizzato al giudice penale di quel medesimo Ufficio giudiziario.
3. Alla luce di quanto posto in rilievo, ritenendosi sussistente la dedotta inosservanza della normativa processuale, s’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Potenza per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al presidente del tribunale di potenza per quanto di competenza. Così è deciso, 08/01/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente GENNARO SS EUGENIA SERRAO 4