Decreto cautelare 3 gennaio 2026
Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 05/02/2026, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00861/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05329/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 5329 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Istituto Comprensivo “-OMISSIS-”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento, protocollo n. -OMISSIS- del 29.09.2025 dell'Istituto Comprensivo “-OMISSIS- - -OMISSIS-” - -OMISSIS-- -OMISSIS-- -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunna -OMISSIS- di numero 18 ore settimanali di sostegno didattico, per l'anno scolastico 2025/2026;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi, iscritti presso la stessa
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 56 CPA:
dell'Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 30 ore settimanali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2.01.2026, ore 17.24:
a) del P.E.I. 2025/2026, protocollo del 6.11.2025, emesso dall’ Istituto Comprensivo “-OMISSIS- – -OMISSIS-” - -OMISSIS- – -OMISSIS-;
b) di tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
nonché per il rinnovato accertamento e la declaratoria
del diritto dell’alunna -OMISSIS- ad essere assistita da un insegnante di sostegno specializzato per l’intero orario scolastico (rapporto 1 a 1);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con decreto cautelare monocratico, n. -OMISSIS- del 3.01.2026, era accolta l’istanza ex art. 56 c.p.a., avanzata da parte ricorrente nei motivi aggiunti, nei termini seguenti:
“Rilevato che, relativamente al ricorso introduttivo, è stato emesso il decreto cautelare monocratico n. -OMISSIS- del 17.10.2025, che di seguito si trascrive:
“Rilevato che il ricorrente insta per l’attribuzione di 30 ore settimanali di sostegno alla minore, anziché delle 18 ore, assegnate con il provvedimento gravato;
Rilevato che egli insta altresì per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno alla minore (nel numero di 30 ore); tanto, in considerazione della sua situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 della l. 104/92) e della prescrizione, in suo favore, del sostegno in deroga per gravità, in sede di diagnosi funzionale;
Rilevato che, pertanto, sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio, come infra fissata;
Ritenuto che misura cautelare idonea, in considerazione della fase di avvio del corrente a.s. 2025/2026, si palesa quella dell’ordine, al dirigente scolastico dell’Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame del provvedimento gravato, limitatamente all’interesse fatto valere dal ricorrente in giudizio, con conseguente assegnazione, alla minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche indicata in premessa e per l’effetto ordina il riesame del provvedimento impugnato, nei sensi e nel termine di cui in motivazione.
Fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 19 novembre 2025”;
Rilevato che la domanda cautelare di cui sopra era peraltro oggetto di rinuncia, alla camera di consiglio del 19.11.2025;
Rilevato che con i motivi aggiunti di cui in epigrafe parte ricorrente ha chiesto nuovamente la concessione di tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., in relazione all’impugnativa, ivi esercitata, del P.E.I. a.s. 2025/2026, relativo alla minore, del 6.11.2025;
Rilevato che la richiesta va accolta, per le stesse ragioni, già espresse nel precedente decreto cautelare monocratico sopra riportato, le quali vanno quindi qui ribadite e che sono viepiù corroborate dalle circostanze che, nello stesso P.E.I. a.s. -OMISSIS-, oggetto di gravame nei motivi aggiunti (che pur assegna alla minore 18 ore di sostegno scolastico specializzato), contraddittoriamente s’osserva: - nella sezione “insegnante per le ore di sostegno”: “… NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 18 ORE – Il GLO ritiene che l’alunno necessita di essere seguito dai docenti per ulteriori 12 ore …”; - nella sezione dedicata alla “proposta delle ore di sostegno per l’anno scolastico successivo”, la previsione di 18 + 12 ore settimanali, con la seguente motivazione: “… L’alunna non possiede la completa autonomia di lavoro; pertanto, necessita del costante ed esclusivo e dedicato supporto dell’insegnate di sostegno che seleziona e predispone adeguatamente il lavoro, agisce sul contesto e applica le opportune strategie didattiche volte al raggiungimento della piena inclusione dell’alunna in ambito scolastico e al pieno raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI …”;
Rilevato che, pertanto, sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio, come infra fissata;
Ritenuto che misura cautelare idonea si palesa quella dell’ordine, al dirigente scolastico dell’Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame del provvedimento (P.E.I. a.s. 2025/2026), gravato nei motivi aggiunti, con conseguente assegnazione, alla minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica, come individuate, nello stesso P.E.I. a.s. 2025/2026, in trenta ore settimanali;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche indicata in premessa e per l’effetto ordina il riesame del provvedimento (P.E.I. a.s. 2025/2026) impugnato nei motivi aggiunti, nei sensi e nel termine di cui in motivazione;
Fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 4 febbraio 2026”;
Rilevato che si sono costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, depositando documentazione pertinente ai ricorsi;
Rilevato che in data 30.01.2026 parte ricorrente depositava note difensive in cui rappresentava che l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-”, in esecuzione del decreto n. -OMISSIS- del 3.01.2026 (…) ha disposto l’integrazione delle ore di sostegno scolastico specializzato (in favore della minore) e pertanto chiedeva che fosse dichiarata l’intervenuta cessata materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese legali in favore del legale anticipatario, per soccombenza virtuale;
Rilevato che all’odierna camera di consiglio si dava avviso alle parti della pronuncia di sentenza ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che il ricorso può essere quindi definito con sentenza breve che, conformemente a quanto richiesto da parte ricorrente, cui nulla ha opposto l’Amministrazione Scolastica resistente, dichiari cessata la materia del contendere, con condanna delle parti resistenti ed intimata, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore del ricorrente, per soccombenza virtuale ed attribuzione al difensore del medesimo ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna le parti resistenti ed intimata, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore del medesimo ricorrente, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.