Sentenza 9 agosto 2001
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Cassazione civile sez. III, 10/12/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 10/12/2021), n.39230 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente – Dott. SESTINI Danilo – Consigliere – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere – Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere – Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17197/2019 proposto da: S.M., SI.AM., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. CHINOTTO, 1, presso lo studio dell'Avvocato LUIGI LEONCILLI, rappresentati e difesi dall'Avvocato GIUSEPPE CAFORIO; – ricorrenti – contro 2M STUDIO ASSOCIATI, in persona del …
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Abstract Il presente contributo è finalizzato ad indagare sulla possibilità, riservata al contribuente, di introdurre nel processo tributario le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da terzi ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000. *** Occorre, all'uopo, inquadrare una delle più frequenti problematiche pratiche a cui si intende trovare una soluzione: è prassi, quando è in corso un'attività di accesso presso i locali di esercizio dell'attività del contribuente, che gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria raccolgano sommarie informazioni presso i dipendenti del contribuente medesimo, i quali incautamente rilascino verbalmente dichiarazioni che vengono poi trasfuse …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/2001, n. 10981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10981 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOM DEI0981/0 1 REPUBBLICA LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Fideiussione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 7751/99 Presidente. Dott. Gaetano FIDUCCIA - 9637/99 Rel. Consigliere - Dott. Roberto PREDEN - Cron. 23501 Dott. Italo PURCARO Consigliere .3750 Rep. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Ud. 31/05/01 Consigliere Dott. Alberto TALEVI CORTE SUPREMADI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SE NTENZA dal Sig. per diritti L/2000 sul ricorso proposto da: 10.9.860.2001 IL CANCELLIERE BANCA DI RO SPA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA RO (già denominata Banco di Santo Spirito s.p.a.); CORTE SEEMS ASSAZIONE R elettivamente domiciliato in RO VIA E.GIANTURCO 5, O C Rights Dudio presso lo studio dell'avvocato CARBONI SANDRO, che lo dal CANCELLERIA difende unitamente all'avvocato NAPOLITANO MARIO, con per procura speciale del dott. Notaio Antonio Maria Zappone Roma 12 aprile 1999; rep.n.64031; ricorrente -CORTE SU UF
contro
Richte dal Sig AT NN, AT GIUSEPPE;
per 2001 intimati 1214 e sul 2° ricorso n° 09637/99 proposto da: 1 AT NN, AT GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in RO VIA APPENNINI 47, presso lo studio dell'avvocato MENNA FILIPPO, difesi dagli avvocati COLARIETI PASQUALE, COLARIETI MARIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
BANCA RO SPA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA RO (già denominata Banco di Santo Spirito S.P.A.) elettivamente domiciliato in RO VIA E GIANTURCO 5, presso lo studio dell'avvocato SANDRO CARBONI, che la difende unitamente all'avvocato MARIO NAPOLITANO, con procura speciale del Dott. Notaio Maria Zappone RO 2 GIUGNO 1999, rep. n. 64483; controricorrente al ricorso incidentale -- avversO la sentenza n. 434/98 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa e depositata il 06/10/98; RG.78/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato SANDRO CARBONI;
udito l'Avvocato MARIA COLARIETI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per la riunione dei giudizi ed assegnazione alle SS.UU.; nel 2 merito accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 22.3.1996, GI ed NA TO convenivano davanti al Tribunale di Salerno la S.p.a. Banca di Roma, proponendo opposizione al de- creto ingiuntivo con il quale veniva loro ingiunto di pagare la somma di £. 464.251.933, quali fideiussori della S.r.l. AL TO. A sostegno dell'opposizione deducevano di aver pre- stato fideiussione anche per obbligazioni future, senza previsione di importo massimo garantito, rispettivamen- te con atti del 16.10.1988 e del 27.6.1990, ed eccepi- vano l'inefficacia della garanzia per tutte le obbliga- zioni assunte dal debitore principale successivamente alla data di entrata in vigore della legge 12.2.1992 n. 154, che, modificando l'art. 1938 c.c., ha statuito che la fideiussione per un'obbligazione futura deve preve- dere l'importo massimo garantito. La S.p.a. Banca di Roma resisteva, deducendo che la legge n. 154 del 1992 non poteva spiegare effetti sulle fideiussioni anteriormente prestate. Il tribunale, con sentenza del 19.11.1997, rigetta- va l'opposizione sul rilievo che la legge n. 154 del 1992 non aveva efficacia retroattiva e che, conseguen- temente, le fideiussioni prestate dagli opponenti ave- 3 vano conservato piena validità, nonostante l'esposizione debitoria della S.r.l. AL TO fosse stata aumentata dalla banca dopo l'entrata in vi- gore della citata legge. Proponevano appello gli TO, ribadendo la tesi inefficacia delle fideiussioni in sopravvenuta della 154 del 1992 e proponendo domanda virtù della legge n. di condanna per responsabilità aggravata della banca ex art. 96 c.p.c. La S.p.a. Banca di Roma resisteva. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 26.10.1998, accoglieva parzialmente l'appello; revocava il decreto ingiuntivo;
rideterminava il credito della S.p.a. Banca di Roma nei confronti degli TO in £. 29.430.486 e per tale somma pronunciava condanna;
com- pensava le spese del doppio grado. Considerava la cor- te: che 1' irretroattività della legge n. 154 del 1992, affermata dal primo giudice in conformità alla prevalente giurisprudenza, non rileva per la soluzione della controversia, non attinente alla validità del contratto anteriormente concluso, bensì agli effetti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore del- la citata legge;
che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 4 204 del 1997, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1938 c.c., nel te- sto risultante dalla modifica apportata dalla legge n. 154 del 1992, ha ritenuto che l'interpretazione domi- nante, che consentiva la prestazione di garanzia illi- mitata per le obbligazioni future il cui oggetto fosse determinabile, non implicava l'ultrattività della di- sciplina precedente, tale da consentire che la garanzia personale prestata dal fideiussore assista non solo le obbligazioni principali sorte prima dell'entrata in vi- gore della legge, ma anche quelle successive, in modo all'illimitatezza da attribuire efficacia permanente del rapporto di garanzia;
che, in adesione a tale principio, in relazione alle fideiussioni in esame, mentre devono considerarsi coperte da valida garanzia tutte le obbligazioni prin- cipali sorte prima dell'entrata in vigore della nuova legge, per quelle successive deve considerarsi piena- mente operante la nuova disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992, con la conseguente sanzione dell'inefficacia della garanzia, ove le parti non ab- biano ottemperato a regolarizzare il rapporto contrat- tuale con la fissazione dell'importo massimo garantito;
che le note del 6.7.1992, con le quali la banca aveva comunicato ai fideiussori che la garanzia doveva 5 intendersi prestata fino alla concorrenza dell'importo di £. 1.600.000.000, non erano idonee a produrre l'adeguamento dei contratti alla nuova disciplina, correndo che la previsione dell'importo massimo garan- tito sia concordemente determinata dalle parti sulla base dell'incontro delle volontà; che nella specie dell'accordo non vi era prova, non potendosi qualificare come accettazione della pro- posta della banca il mero silenzio serbato dai fideius- sori, i quali non avevano l'obbligo di formulare una dichiarazione e dovendosi, ex art. 1937 c.c., prestare espressamente la fideiussione;
che neppure poteva essere interpretata come rico- noscimento della posizione di fideiussore la lettera del 18.1.1995, sottoscritta da NA TO (unita- mente ad altri), in quanto l'atto, recante una propo- sta transattiva avente ad oggetto l' accollo di una percentuale di un determinato debito della S.r.l. Al- fonso TO, non postulava alcun riconoscimento del- la persistente posizione di fideiussore о del tetto massimo proposto dalla banca circa un triennio addie- tro%; - che, pertanto, il decreto ingiuntivo doveva esse- re revocato, ed il credito della banca rideterminato corrispondenti nella misura di £. 29.430.486, 6 all'importo delle obbligazioni principali sorte ante- riormente alla data di entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, con correlativa condanna dei fideiussori;
che non meritava accoglimento la domanda di con- danna della banca ex art. 96 c.p.c., per difetto dei relativi presupposti. Avverso la sentenza la S.p.a. Banca di Roma ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Hanno resistito, con controricorso NA e GI TO, che hanno proposto ricorso incidentale, af- fidato a tre motivi, al quale ha resistito, con
contro
- ricorso, la S.p.a. Banca di Roma. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n. 7751/99 2. Il terzo motivo denuncia: violazione e falsa ap- plicazione di norme di legge (artt. 11 delle preleggi e 1398 c.c.), in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., ed insufficiente motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Deduce la ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che, mentre devono considerarsi coperte da valida garanzia tutte le obbligazioni prin- cipali sorte prima dell'entrata in vigore della nuova 7 legge, per quelle successive deve considerarsi piena- mente operante la nuova disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992, con la conseguente sanzione dell'inefficacia della garanzia, ove le parti non ab- biano ottemperato a regolarizzare il rapporto contrat- tuale con la fissazione dell'importo massimo garantito. Sostiene che il disposto dell'art. 1938 C.C., come novellato dalla legge n. 154 del 1992, non incide sulla validità e sull'efficacia delle fideiussioni illimitate prestate anteriormente alla suddetta legge, non poten- dosi attribuire alla nuova disciplina efficacia retro- attiva.
2.1. Il motivo non è fondato. Sono dedotte in giudizio due fideiussioni aventi ad oggetto anche obbligazioni future, senza previsione di importo massimo garantito, rispettivamente stipulate con atti del 16.10.1988 e del 27.6.1990, in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, azionate (anche) con riferimento ad obbligazioni sorte successivamente. La fattispecie si caratterizza quindi per avere ad oggetto fideiussioni illimitate stipulate nel vigore dell'art. 1938 C.C. nella sua originaria formulazione (secondo la quale "La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione futura o condizionale"), del- 8 le quali la giurisprudenza di questa S.C. ha costante- mente riconosciuto la validità, per esserne l'oggetto non già indeterminato, bensì identificabile per rela- tionem alla stregua di parametri oggettivi (tra le tan- te: sent. n. 1572/84; n. 6656/87; n. 4871/88). Ulteriore connotato è poi costituito dal fatto che la banca si è avvalsa delle dette fideiussioni nel vi- gore della nuova disciplina dettata dall'art. 10 della legge n. 154 del 1992 (che ha sostituito il citato art. 1938, prescrivendo che "La fideiussione può essere pre- un'obbligazione condizionale ○ futurastata anche per con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito"), azionandole anche in riferimento a finanziamenti concessi al debitore principale succes- sivamente all'entrata in vigore della nuova normativa (e cioè successivamente al 9.7.1992, tenuto conto della vacatio legis e del decorso dell'ulteriore termine di 120 giorni previsto dall'art. 11, comma 4, della citata legge, pubblicata sulla G.U. del 24.2.1992). Ora, è ben vero che questa S.C., con varie decisio- ni, ha affermato l'irretroattività della nuova norma- tiva che ha imposto la previsione dell'importo massimo garantito, riconoscendole natura innovativa sostanziale e non meramente interpretativa, con conseguente inap- plicabilità ai rapporti pregressi (sent. n. 558/95; n. 9 9099/95; n. 2577/96; n. 7052/97; n. 10808/98). Ma le menzionate statuizioni non giovano alla solu- zione della controversia in esame, poiché sono tutte relative all' ipotesi - diversa da quella in esame di fideiussioni illimitate azionate anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa (9.7.1992). Con riferimento all'ipotesi ricorrente nella di fideiussioni in corso alla data di entrata specie in vigore della nuova disciplina, azionate anche con riferimento ad obbligazioni sorte successivamente, si rinvengono due significative statuizioni. In primo luogo, va rilevato che la Corte costitu- zionale, con la sentenza n. 204/97, esaminando la que- stione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1938 c.c., nel testo sosti- tuito dall'art. 10 della legge n. 154 del 1992, solle- vata sul rilievo che 1' irretroattività della nuova di- sciplina, affermata dalla giurisprudenza dominante, de- terminerebbe una ingiustificata disparità di trattamen- to tra fideiussioni prestate prima dell'entrata in vi- gore della nuova disciplina, che sarebbero tuttora va- lide ed efficaci senza limitazione di importo, e fide- iussioni successivamente prestate, per le quali soltan- necessaria previsione to sarebbe operante la massimo garantito, l'ha dichiarata non dell'importo 10 fondata. Ha invero ritenuto che l'interpretazione prevalen- secondo la quale la nuova disciplina ha carattere te, innovativo e non si applica, quindi, retroattivamente, ai rapporti preesistenti, "non implica, tuttavia, che la disciplina precedente che consentiva, secondo l'opinione dominante, la prestazione di una garanzia illimitata per le obbligazioni future il cui contenuto - carattere ultrattivo, tale da fosse determinabile consentire che la garanzia personale prestata dal fide- iussore assista non solo le obbligazioni principali sorte prima della entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, ma anche quelle successive, in modo da attri- buire efficacia permanente alla illimitatezza del rap- porto di garanzia". Ed ha quindi affermato che "l'innovazione legisla- tiva, che stabilisce la nullità delle fideiussioni per obbligazioni future senza limitazione di importo, non tocca la garanzia per le obbligazioni principali già sorte, ma esclude che si producano ulteriori effetti e che la fideiussione possa assistere obbligazioni prin- cipali successive al divieto di garanzia senza limiti”. "Ha conclusivamente statuito che, in questo con- testo interpretativo, la diversità di disciplina tra fideiussioni prestate prima o dopo l'entrata in vigore 11 della legge n. 154 del 1992 non configura alcuna ingiu- stificata disparità di trattamento di situazioni iden- tiche, ma rispecchia, piuttosto, la diversa qualifica- zione degli atti, nel tempo, da parte del legislatore, il quale, nel dettare una nuova regola attinente ad un requisito del contratto, non travolge gli obblighi già sorti in base alla normativa precedente". Della sentenza della Corte costituzionale ora men- zionata ha tenuto conto una successiva pronuncia di questa S.C., che ha fatto propria l'interpretazione ac- colta dal giudice delle leggi, ritenendola ispirata ad evidenti ragioni di equità, ed ha quindi statuito che "l'irretroattività della nuova norma è assoluta per quanto riguarda i rapporti precedentemente sorti e già esauriti al momento dell'entrata in vigore dell'innovazione legislativa, о nei quali comunque finanziamenti al debitore principale siano avvenuti in epoca precedente;
per quanto riguarda, invece, i rap- porti fideiussori senza limitazione di importo, ancora in corso in quel momento, il credito fatto al debitore in ероса successiva non è assistito dalla garanzia" (sent. n. 15024/00; anche la sent. n. 831/98 ha prestato adesione al principio affermato dalla Corte costituzio- nale, ma va precisato che si tratta di decisione resa con riferimento alla diversa ipotesi della fideiussione 12 W azionata anteriormente all'entrata in vigore della leg- ge n. 154 del 1992, sicchè l'affermazione si risolve in un obiter dictum). Dai suindicati principi il Collegio non ritiene di doversi discostare. Va quindi ribadito che il rapporto preesistente di fideiussione illimitata, in corso alla data del 9.7.1992, qualora presenti i requisiti di determinabi- lità dell'oggetto, è valido e conserva efficacia, ma con ambito circoscritto alle obbligazioni principali già sorte;
detto rapporto, a partire dal 9.7.1992, di- viene invece inefficace con riferimento alle obbliga- zioni principali che potranno sorgere successivamente;
perché queste siano assistite dalla fideiussione, più non operando il precedente contratto, al cui oggetto ( da ritenere normativamente delimitato alle sole obbli- gazioni già sorte) sono estranee, Occorre che sia nuo- vamente prestata fideiussione, nelle forme di cui all'art. 1937 c.C., in conformità al requisito, intro- dotto dal novellato art. 1938 C.C., della previsione dell'importo massimo garantito. A tale principio si è correttamente attenuta la corte territoriale.
3. Il primo motivo denuncia: violazione e falsa ap- plicazione di disposizioni di legge (artt. 1937, 1938, 13 1175, 1374 e 1375 c.c.), in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché errata ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.). Deduce la ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha negato che, ad iniziativa della banca, i contratti di fideiussione per importo illimitato erano stati adeguati alla nuova normativa, introdotta dalla in virtù delle note del legge n. 154 del 1992, 6.7.1992, con le quali, antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge, l'importo massimo garantito era stato limitato a £.
1.600.000.000. Sostiene al riguardo: che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte d'appello, ai fini dell'adeguamento del contratto non è necessaria l'accettazione da parte dei fideiussori del- la limitazione dell'importo massimo garantito fissata dalla banca, integrando tale fissazione una parziale rinunzia della banca alla originaria garanzia illimita- ta, non necessitante dell' adesione dei fideiussori, risolvendosi per essi solo in un vantaggio;
- che non vale il richiamo, compiuto dalla corte d'appello, all'art. 1937 C.C., poiché la volontà di prestare la fideiussione era già stata espressamente manifestata con gli originari contratti di fideiussione 14 illimitata, e non occorreva quindi una ulteriore mani- festazione di volontà rispetto alla successiva rinunzia della banca alla garanzia illimitata;
che il comportamento agnostico assunto dai fide- iussori non poteva ritenersi legittimo, poiché il prin- cipio di buona fede e correttezza imponeva ai predetti di esprimere le loro determinazioni, positive o negati- ve, eventualmente manifestando il loro recesso;
che, comunque, la lettera del 18.1.1995 doveva essere ritenuta quale accettazione della limitazione dell'importo garantito.
3.1. Il motivo non è fondato. Come già rilevato nell'esaminare il precedente mo- tivo, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 (9.7.1992), le fideiussioni illimitate in corso conservano validità ed efficacia (se conformi ai requisiti stabiliti dalla giurisprudenza, in riferimen- to alla previgente normativa, circa la figura della fi- deiussione omnibus) soltanto in riferimento alle obbli- gazioni principali già sorte, mentre divengono ineffi- caci in relazione alle obbligazioni successivamente sorte. Per ovviare a siffatta sanzione di inefficacia, l'unica via praticabile è l'adeguamento alla nuova nor- mativa, che impone la previsione dell'importo massimo 15 garantito. Adeguamento che presuppone una nuova manife- stazione espressa di volontà (art. 1937 c.c.) da parte dei fideiussore, resa in conformità alla nuova disci- plina, sia in via preventiva (prima dell'entrata in vi- gore della legge n. 154 del 1992, nell'ampio periodo di vacatio a tal fine previsto dal legislatore), così anticipatamente neutralizzando la sanzione di ineffica- cia, sia successivamente, instaurando in tal caso un nuovo rapporto di fideiussione anche per obbligazioni future entro un limite di importo predeterminato, in luogo di quello con importo illimitato, ormai divenuto inefficace. E, nella specie, secondo quanto ha accertato la territoriale, una nuova manifestazione espressa corte della volontà dei fideiussori di prestare la fideius- sione, anche per obbligazioni future, con previsione dell'importo massimo, non vi è stata, né in via preven- tiva, né successiva (la corte ha invero negato con argomentata valutazione in questa sede non sindacabile transattiva del tale portata alla proposta 18.1.1995). Non vale invocare, ai fini dell'adeguamento alla nuova disciplina, le note con le quali la banca, con suo atto unilaterale, ha fissato l'importo massimo ga- rantito, poiché, come detto, l'adeguamento deve avveni- 16 re con manifestazione di volontà proveniente dal sog- getto che presta la fideiussione. D'altra parte, anche se si potesse ritenere idoneo a conformare in via preventiva la fideiussione in corso alla nuova normativa, preservandola dalla sanzione di inefficacia (per le obbligazioni successive) un atto unilaterale con il quale la banca comunica al fideius- sore l'importo massimo della garanzia, è palese che, trattandosi di atto ricettizio (come tale suscettivo di produrre effetti solo dal momento in perviene a cono- scenza del fideiussore: artt. 1334 e 1335 c.c.), po- trebbe assumere rilevanza soltanto un atto unilaterale che abbia prodotto effetti prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992. Ora, che ciò sia avvenuto la banca non deduce, in quanto si limita a menzionare la data apposta alle note (6.7.1992), senza nulla allegare circa l'avvenuto tem- pestivo ricevimento delle stesse da parte dei fideius- sori. E tale rilievo assorbe la denuncia di non confor- mità a correttezza del silenzio serbato dai fideiusso- ri, potendosi instaurare tale valutazione solo in ri- ferimento ad una condotta da tenersi in relazione ad un rapporto non ancora privato di efficacia. Mette conto notare, inoltre, che risulta opinabile ritenere un atto unilaterale di fissazione dell'importo 17 massimo proveniente dalla banca come avente effetti fa- vorevoli per il solo fideiussore non più esposto illi- mitatamente, bensì nel limite fissato dalla banca: al contrario, esso giova anche alla banca, poiché preserva la fideiussione dalla sanzione di inefficacia della fi- deiussione per le obbligazioni successivamente assunte dal debitore principale, con effetti conservativi del rapporto, altrimenti destinato a perdere efficacia, con conseguente liberazione del fideiussore dall'obbligo della garanzia per le obbligazioni successivamente sor- te. Senza dire che, comunque, 1'idoneità di un atto unilaterale della banca a determinare 1' adeguamento alla nuova disciplina, dovrebbe essere sempre subordi- nata, in caso di controversia, alla positiva valutazio- ne, in sede giudiziale, della sua conformità a criteri di buona fede, avuto riguardo, caso per caso, alla con- sistenza (non manifestamente eccessiva, tenuto conto del pregresso svolgimento del rapporto) dell'importo massimo garantito.
4. Il secondo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione di disposizioni di legge (artt. 1938, 1285, 1349 e 1355 c.c.), in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché errata ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, 18 n. 5, c.p.c.). Deduce la ricorrente che la corte d'appello è in- corsa in errore, poiché non ha considerato che, ante- riormente all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, era intervenuta, ad iniziativa della banca, con le note del 6.7.1992, la determinazione dell'oggetto delle fideiussioni. Sostiene che la determinazione successiva consentita,dell'oggetto del contratto deve ritenersi senza che su di essa sia manifestato un ulteriore con- senso, per varie ragioni: रिस्क - in virtù del principio desumibile dall'art. 1285 in tema di obbligazioni alternative, che ricono- C.C., sce la possibilità di provvedere alla determinazione dell'oggetto del contratto ad opera di una delle parti, purchè non in modo arbitrario;
a norma dell'art. 1349 C.C., che prevede l'integrazione successiva del contratto senza necessità di ulteriore manifestazione di consenso;
ai sensi dell'art. 1355 c.C., che ammette la pos- sibilità di subordinare gli effetti di un contratto ad una condizione che dipende da un atto di parte non ar- bitrario.
4.1. Il motivo non è fondato. Valgono per disattenderlo le osservazioni già svol- 19 te nell'esaminare i precedenti motivi circa l'inidoneità di atti unilaterali della banca a realiz- zare l'adeguamento della fideiussione illimitata alla nuova disciplina, che impone la previsione dell'importo massimo garantito. Ricorso n. 9637/99 5. Il primo motivo denuncia: violazione degli artt. 1 e 101 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., per errata, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione circa un punto decisivo della controversia ed omesso esame di documento decisivo. Deducono i ricorrenti incidentali che erroneamente la corte d'appello, in difetto di domanda in proposito, ha condannato i fideiussori al pagamento della somma di £. 29.430.486, corrispondente all'importo dell'esposizione debitoria del debitore principale alla data di entrata in vigore della legge n. 154 del 1992. 5.1. Il motivo non è fondato. Non sussiste il vizio di ultrapetizione se il giu- dice dell'opposizione a decreto ingiuntivo giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione delle ingiunzioni, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del credito- re in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento 2 20 0 monitorio ed emette una sentenza di condanna per somma minore а quella ingiunta, perché, mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione in- giuntagli, il creditore, sia con il ricorso per ottene- re in breve tempo, con forme speciali, un titolo esecu- tivo per il pagamento del suo credito, sia con la do- manda di rigetto dell'opposizione, esercita invece una azione di condanna (sent. n. 1656/98).
6. Il secondo motivo denuncia: violazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3,c.p.c.; mancanza o insufficienza di motivazione. Deducono i ricorrenti che, dovendosi inquadrare la loro domanda di condanna della banca per responsabilità aggravata nell'ambito dell'ipotesi prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c., per avere la banca, in virtù del decreto ingiuntivo, sia iscritto ipoteca sia iniziato esecuzione immobiliare, agendo senza la normale pruden- za, erroneamente la corte d'appello l'ha rigettata, poiché, avendo revocato il decreto ingiuntivo, non po- teva affermare, senza incorrere nel vizio di contrad- dittorietà, che non sussisteva il requisito dell'inesistenza del titolo. Soggiungono che altresì non adeguatamente motivata è l'esclusione della sussistenza del requisito sogget- tivo della non conformità della condotta del creditore 21 alla normale prudenza.
6.1. Il motivo è infondato. Non sussiste il denunciato vizio di contradditto- rietà. Come già rilevato nell'esaminare la precedente censura, la corte d'appello ha solo parzialmente accol- to l'opposizione, ed ha conseguentemente pronunciato condanna per la minor somma riconosciuta dovuta al cre- ditore. Il diritto di quest'ultimo non è quindi risul- tato inesistente, ma soltanto di minor consistenza: in altri termini, come ha osservato la corte d'appello, la domanda proposta è stata accolta, anche se parzial- mente. E non giova opporre che, essendo stato revocato il decreto ingiuntivo in base al quale era stata iscritta ipoteca ed iniziata l'esecuzione immobiliare, sarebbe venuto meno il titolo in base al quale la banca aveva di accoglimento parziale proceduto. Nel caso se, per un verso, il titolo dell'opposizione, infatti, esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, vige tuttavia il principio della salvezza degli effetti degli atti di esecuzione già compiuti in base al decre- to, nei limiti della somma ridotta (art. 653, comma 2, c.p.c.). Principio che questa S.C. ha ritenuto applicabile di ipoteca (sent.anche in riferimento all'iscrizione 22 n. 10945/91). Per quanto concerne l'ulteriore requisito soggetti- richiesto dall'art. 96, comma 2, c.p.c., la corte VO, d'appello ha escluso che la banca avesse agito senza la normale prudenza, poiché l'iniziativa della banca era avvenuta in epoca in cui la questione della sorte delle fideiussioni omnibus in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 non era chiaramente definita. E tale valutazione, adeguatamente motivata, è in questa sede insindacabile.
7. Il terzo motivo denuncia: violazione degli artt. 1823, 1241, 1243 c.c.in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.; insufficiente e mancante motiva- zione;
omesso esame di documento decisivo. Deducono i ricorrenti che erroneamente la corte d'appello ha quantificato in £. 29.430.486 il debito assistito dalla garanzia alla data dell'entrata in vi- gore della legge n. 154 del1992. Sostengono che dall'esame della documentazione ac- quisita risulta che alla data suddetta nessun debito sussisteva.
7.1. Il motivo è infondato. I ricorrenti sollecitano un riesame del merito, non consentito in questa sede di legittimità. 23 8. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno riget- tati.
9. La reciproca soccombenza giustifica la compensa- : zione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 31.5.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Gavan Fiducia IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 100 250.000 120000 OUT. 370000 Depositata in Cancelleria oggi, lì = 9 AGO. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE RO 2 10 SET. 2001 Serie...4.. Registrato in dala 39682 versote f 370.000 al n. (life Recentant p. Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Ozia DI FILIPPO) Responsabeervizio Atti Giudiziarl (D RACCICHINI)