Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 15/04/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
dott. SA HI Presidente dott. Giuseppe di Pietro Giudice dott. AI IN Giudice Rel. ed Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 70033 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:
UC OR ([...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’avvocato Giuseppe Amato, con cui elettivamente domicilia in Carini alla Via Bergamo, n. 5 - pec giuseppeamato@pecavvpa.it.
Uditi, nell’udienza pubblica del 01.04.2026, il Relatore Primo Ref.
Dott. AI IN, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SA Ganci e, nell’interesse del convenuto ZI CI, l’Avv. Giuseppe Amato.
Ritenuto in
FATTO
I. Con atto di citazione depositato il 17.07.2025, ritualmente notificato in data successiva, l’Ufficio di Procura ha convenuto in giudizio il Sig. CI ZI per ottenerne l’affermazione di N. 102/2026 responsabilità amministrativa e, quindi, la condanna al risarcimento del danno di euro 7.339,60 - cagionato con dolo o, in via subordinata, con colpa grave - in favore della Regione siciliana, nonché al pagamento di giustizia in favore dello Stato. Per le ragioni meglio illustrate alle pp. da 4 a 8 dell’atto introduttivo, il Requirente ha infatti ritenuto che le controdeduzioni difensive fatte pervenire dal CI (il 13 maggio 2025) fossero incapaci di sollecitare una rimeditazione della contestazione preliminare di responsabilità amministrativa.
II. Il danno erariale corrisponde al contributo percetto dal convenuto a carico del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007/2013 -
misura 1.4 (Piccola pesca costiera, tipologia D “Iniziative presentate da singoli operatori della piccola pesca costiera finalizzate all’utilizzo di innovazioni tecnologiche”) – in esito all’utile partecipazione, da parte sua, all’avviso pubblicato in G.U.R.S. n. 9 del 02.03.2012. Alla stregua della notitia damni trasmessa al locale Ufficio di Procura (prot.
220278/16.04.2021 della Sezione Navale della GdF di Palermo, originata, a sua volta, dalla segnalazione del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo del medesimo Corpo), è stato infatti possibile accertare che:
(a) con DDG n. 901/Pesca del 12.10.2015, venne liquidato in favore dell’odierno convenuto, quale pescatore professionale, il pagamento di un contributo pubblico di euro 7.339,60 (a carico del FEP per il 50%; del Fondo Nazionale per il 40% e della Regione per il 10%) a saldo del progetto 72/PPC/12. Con mandato del 09.10.2015 (n. 1371),
l’Assessorato Regionale ordinò il pagamento in favore del beneficiario, odierno convenuto;
(b) il CI aveva dichiarato:
- nell’atto di adesione, di “essere a conoscenza qualora il dichiarante contravvenga agli impegni assunti ovvero a quanto previsto dalla disposizioni generali di attuazione della misura, nonché alle disposizioni del bando di attuazione, di incorrere alla perdita dei benefici concessi e alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi legali”;
- nella domanda di ammissione, di non aver riportato condanne per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari (previsti e puntiti dalle pertinenti disposizioni incriminatrici del c. p. e dagli artt. 5, 6 e 12 della L. 283/1962);
(c) il Tribunale di Palermo aveva emesso un decreto penale di condanna del convenuto per violazione alle norme sulla disciplina giuridica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui all’art. 5 lett. b) della legge 283/1962, sì come era emerso dalla consultazione dell’apposito sistema informativo del Casellario Giudiziale di Roma;
(d) le dichiarazioni rese dal convenuto contravvenivano, pertanto, alle prescrizioni apprestate dal bando, le quali, più analiticamente, sancivano che potessero accedere al contributo pescatori e proprietari in possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. e che non avessero riportato condanne conseguenti a sentenza passata in giudicato ovvero a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al titolo VI capo II e titolo VIII capo II del codice penale e agli artt. 5, 6 e 12 legge 283/1962. Il CI, dunque, si era avvalso di una dichiarazione di responsabilità non veritiera in ordine all’assenza di cause limitative alla percezione del finanziamento, ipotesi, quest’ultima, per la quale la lex specialis comminava la revoca del contributo.
III. In data 21.11.2025, si è costituito in atti il convenuto, instando per la infondatezza della domanda attorea. Deduce il comparente:
- la intervenuta prescrizione dell’azione erariale ex art. 1 co. 2 della L. 20/1994, sul presupposto che l’erogazione del contributo risale al 12.10.2015 e che, nei cinque anni successivi, non è intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione. La notificazione dell’invito a dedurre, infatti, è avvenuta il 29.04.2025; analogamente, per quanto rivesta mera “rilevanza interna”, la trasmissione della segnalazione di danno si compie il 16.04.2021;
- l’insussistenza dell’elemento soggettivo di responsabilità amministrativa. In questa prospettiva, il comparente evidenzia di essere un piccolo pescatore, certamente privo di specifiche competenze giuridiche. L'omissione dichiarativa contestatagli costituisce, su questa premessa, frutto di errore e, anzi, il risultato della erronea convinzione da lui maturata che la sanzione pecuniaria pagata a seguito del decreto penale del 2009 rivestisse i crismi di sanzione di natura amministrativa anziché di condanna penale.
Rimarca il convenuto che il fatto materiale, per cui vi fu condanna in sede penale, oltre che assai risalente nel tempo costituisce anche episodio “di modesta entità” - riguardando la contestazione penale, infatti, la “modica quantità di pesce non correttamente conservato" –
definito, d’altronde, con il pagamento di un’ammenda. In estrema sintesi, il CI esorta a considerare che egli ebbe a concepire la vicenda penale che lo riguardò, al pari del presupposto fatto materiale, come determinativo di conseguenze sanzionatorie non penali ma meramente patrimoniali (“multa”). Rammenta, d’altronde, che il parallelo procedimento penale per indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) – scaturito anch’esso dalle indagini di P.G. che hanno fondato la segnalazione di danno erariale -
si è concluso con una sentenza di estinzione per prescrizione
(Tribunale di Palermo, sent. n. 5559/2023): di talché, da tale decisione, non potrebbe derivare alcun accertamento pregiudicante in questo processo a proposito della sussistenza del dolo o della coscienza e volontà della falsità della dichiarazione oggi contestatagli.
Escluso il dolo dell’agente amministrativo, analogamente insussistente è la sua colpa grave: in effetti, “la sua condizione personale e la natura del precedente, non assurge a tale livello di gravità, configurandosi al più come colpa lieve, come tale non sanzionabile in questa sede”;
- che, a ben considerare, all’atto della presentazione della domanda di accesso al contributo (06.04.2012) – e, quindi, delle dichiarazioni di responsabilità da lui rese - il reato contravvenzionale, accertato in ragione del citato decreto penale di sua condanna del 2009, era da ritenersi estinto ex art. 460, comma 5, c.p.p. per decorso del termine di due anni dal pagamento della pena pecuniaria e in assenza di commissione, da parte sua, di ulteriori reati. In questa prospettiva – per quanto l’Ufficio di Procura, sulla base di un orientamento giurisprudenziale maturato nella materia degli appalti pubblici, sostenga che l’estinzione, lungi dall’essere automatica, è in realtà sempre mediata dalla declaratoria del giudice dell'esecuzione –
si richiama ai principi di ragionevolezza e proporzionalità nel cui spettro sia le prescrizioni di lex specialis sia la vicenda materiale che occupa (irriducibile, evidentemente, all’affidamento di grandi commesse pubbliche) andrebbe letta. L’applicazione dei citati principi, in effetti, porta ad escludere che un semplice pescatore potesse essere avvertito delle “sottili distinzioni giurisprudenziali“ in merito all’onere di ottenere una formale declaratoria giudiziale per un fatto così risalente e di lieve entità;
- l’insussistenza di un danno concreto ed attuale per l'erario, atteso che il contributo incamerato è stato da lui interamente utilizzato secondo la destinazione impressa alle risorse erogate. Se l’interesse pubblico sotteso alla erogazione del finanziamento – id est innovazione tecnologica e sostenibilità della piccola pesca costiera – è stato in fattispecie soddisfatto, oggi l’azione recuperatoria non mira a ristorare un pregiudizio patrimoniale quanto, piuttosto, ad infliggere una sanzione per una presunta irregolarità formale. D’altronde, evidenzia il comparente, nell’esegesi dall’art. 75 DPR 445/2000 la Suprema Corte ha chiarito che la decadenza dai benefici non è automatica ma trova applicazione quando la dichiarazione non veritiera riguardi un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto con la P.A. (cita Cass, Sez. Lav., n.
32574/2021). In questo giudizio, la dichiarazione infedele non attiene a un requisito sostanziale ma a un precedente penale di modestissima entità ed estinto “de facto”. In conseguenza, l’episodio dichiarativo non ha inciso sulla capacità del comparente di realizzare il progetto finanziato né sulla meritevolezza di quest’ultimo.
IV. Con decreto presidenziale del 09.01.2026, la discussione del giudizio, già chiamato per il 14.01.2026, veniva rinviata dapprima all’udienza del 18.03.2026 e, quindi, per indisponibilità del relatore, quella odierna, in vista della quale:
(a) l’Ufficio di Procura, con memoria del 20.01.2026, ha sostenuto l’irrilevanza dello ius superveniens recato dalla L. n. 1/2026 sul presente giudizio, ove comunque viene in considerazione un’ipotesi di illecito arricchimento del convenuto. In subordine, il Requirente richiede al Collegio che si disponga rinvio pregiudiziale “alla Corte di Giustizia delle norme sopra richiamate quanto meno per violazione dell’art 325 TFUE e del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio ed in particolare dell’art. 70, par. 1, lett. b di quest’ultimo che obbliga gli Stati membri a “prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora”;
(b) il convenuto, con memoria del 17-18.02.2026, nel rimarcare preliminarmente la infondatezza dell’originario assunto accusatorio, sostiene che: (i) alla stregua della novella dell’art. 1 co. 2 della L.
20/1994, l’azione è prescritta perché, in fattispecie, non sussiste alcuna “condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione” utile a posticipare la decorrenza del termine di prescrizione dal momento della generazione del danno (id est, il pagamento risalente al 2015)
rispetto a quello della sua scoperta; (ii) non ricorre alcuna colpa grave a lui addebitabile, e, meno che mai, quella tipizzata dalla L. 1/2026;
(iii) in via gradata, debba trovare applicazione alla fattispecie, il potere riduttivo ex art. 1 co. 1 octies della L. 20/1994, anche in considerazione del fatto che la risorsa pubblica è stata utilizzata in conformità allo scopo programmato (ossia acquisto nuove reti in sostituzione di quelle in precedenza utilizzate). Sicché, nel caso concreto, si sarebbe al cospetto al più di un arricchimento colposo
(non ostativo), la cui ricorrenza conferma che il potere riduttivo è pienamente esercitabile.
V. All’odierna udienza, le Parti, replicato alle avverse tesi difensive, hanno concluso come rispettivi scritti.
Considerato in
DIRITTO
1. In limine, deve affermarsi la giurisdizione di questa Corte a conoscere della controversia sottoposta al suo esame. In tema di percezione di contributi pubblici, infatti, il consolidato orientamento del Giudice del riparto è nel senso che, agli effetti del radicamento della potestas iudicandi di questo plesso giurisdizionale in materia di responsabilità amministrativa, è sufficiente, oltre all’equivalente ipotesi di sviamento della risorsa dalla finalità pubblicistica, la realizzazione “dei presupposti per la sua illegittima percezione” (Cass. SS.
UU., n. 18991/2017; Cass. SS. UU., nn. 30526/2019, 6461/2020). Sicché quando, come in fattispecie, il Requirente assuma che il beneficiario dell’erogazione pubblica difetti dei requisiti prescritti ex lege speciale per accedere alle risorse pubbliche, deve dirsi definitivamente prospettato (art. 386 c.p.c.) il “rapporto di servizio” fra percipiente ed amministrazione pubblica, “già desumibile – d’altronde - dalla destinazione esclusiva alla realizzazione di interesse pubblico qualificato”
(Cass., SS. UU., n. 3100/2022) dei fondi con cui l’Amministrazione danneggiata ha perseguito le macro-finalità di politica euro-unitaria previste dal Fondo Europeo Pesca (art. 26 Reg. UE n. 1198/2006, citato anche nelle premesse del decreto concessivo; per ipotesi consimili alla presente, cfr., questa Sezione, sent. n. 428/2023). In simili casi, specificamente, il privato si atteggia a “strumento di concretizzazione del fine” (Cass, SS. UU., 7740/2023) sotteso alla disciplina euro-nazionale della politica pubblica di riferimento e, in particolare, della programmazione amministrativa decisa per attuarla.
2. È infondata l’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
2.1. L’art. 1 co. 2 della L. 20/1994, nel testo novellato da ultimo dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 6) della Legge 7 gennaio 2026, n. 1, stabilisce oggi che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”. Nel caso di specie, pacifico che il fatto dannoso si verifica il 09.10.2015 attraverso il pagamento del contributo richiesto dal CI, si tratta allora di stabilire – in linea con quanto dibattuto fra le parti all’odierna udienza di discussione – se sussista o meno un occultamento doloso del danno e, con esso, il presupposto di operatività del criterio normativo “speciale” (C. conti, Sez. I Centrale d’Appello, sent. n. 68/2026) di individuazione del dies a quo della prescrizione erariale.
2.2. In tema, il Collegio osserva risolutivamente che recente giurisprudenza contabile ha evidenziato, in termini qui condivisi, come non “sembra modificato dal tenore della recente novella legislativa, inerente l’ipotesi di occultamento doloso del danno, contenuta nella nuova formulazione di cui alla l. n. 1/2026” l’approdo giurisprudenziale secondo cui “nelle ipotesi in cui la condotta a rilievo erariale costituisca anche reato … il doloso occultamento possa ritenersi in re ipsa, integrato dalla condotta penalmente rilevante” (C. conti, Sez. Giur. Campania, sent. n. 73/2026; analogamente, cfr. C. conti, Sez. I Centrale d’Appello, sent. n. 68/2026 cit.; Id., Sez. Giur. Piemonte, n. 39/2026;
cfr., altresì, Id., C. conti, Sez. II, sent. n. 52/2026). Di norma, dunque,
“in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti”, a meno che, ovviamente, “l’Amministrazione o la Procura regionale non abbiano avuto una puntuale e concreta conoscenza dei fatti illeciti anteriormente a tali eventi processuali penali, nel qual caso la decorrenza della prescrizione andrà correlata a tale momento (C. conti, Sez. I d’Appello, sent. n.
64/2024). Rapportando alla presente vertenza i principi richiamati, il Collegio puntualizza allora che la dichiarazione infedele circa il possesso nel dichiarante dei requisiti generali di partecipazione all’avviso pubblico regionale – certamente ricorrente, come si dirà in seguito – integra elemento costitutivo del reato ex art. 316 ter c.p.,
relativamente al quale (doc. 3 al fasc. di Procura) il Tribunale penale di Palermo ha dichiarato, con sentenza n. 5559/2023, non doversi procedere nei confronti del CI per intervenuta prescrizione in assenza di ogni presupposto assolutorio (ivi, p. 5, ultimo capoverso della motivazione). In base al testo in vigore all’epoca della commissione del fatto-reato, in effetti, l’indebita percezione di erogazioni pubbliche, nella sua ipotesi basilare, era sagomata come segue: “salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Assumendo quindi quale dies a quo del termine prescrizionale dell’azione erariale la data (16.04.2021) di formazione della notizia di reato predisposta dalla Stazione Navale di Palermo della GdF – in quanto finanche anteriore a quella di sua trasmissione all’A.G. penale e al locale Ufficio di Procura, oltre che a quella del decreto che dispose il giudizio del CI (ossia 20.10.2021, come emerge dalla lettura della citata sentenza del tribunale penale di Palermo) – alcuna prescrizione può dirsi maturata in fattispecie, atteso il perfezionamento di rituale notificazione nei confronti del comparente dell’invito a dedurre nell’aprile 2025, con conseguente effetto interruttivo del decorso prescrizionale quinquennale.
2.3. Fermo quanto precisato, deve ancora evidenziarsi che, recentemente impegnato nell’esegesi del novellato art. 1 co. 2 della L.
20/1994, il locale Giudice di Appello ha sottolineato, attraverso un obiter dictum, che “l’occultamento doloso del danno accertato nell’impugnata sentenza è fondato – come si vedrà – sulla prova dell’esistenza di condotte attive (sostituzione dei preventivi; distruzione della documentazione originaria, ritenuta idonea) che integrano i presupposti di fatto per l’affermazione dell’occultamento doloso anche nella novellata formulazione dell’art. 1, c. 2, della l.n. 20 del 1994 e s.m.i” (App. Sicilia, sent. n. 8/A/2026). Similmente, questo Collegio, al pari di coeva giurisprudenza contabile (C. conti, Sez. II, sent. n. 52/2026; C. conti, Sez. Giur. Calabria, sent. n. 87/2026), è dell’avviso che la spendita di dichiarazioni di responsabilità mendaci o renitenti, agli effetti della posticcia rappresentazione all’amministrazione del possesso di requisiti generali di partecipazione a procedure selettive pubbliche o, in genere, di evidenza pubblica, integri la “condotta attiva” richiesta dall’art. 1 co. 2 della L. 20/1994 onde possa dirsi materializzato il doloso occultamento ivi riguardato. L’omessa comunicazione delle informazioni in possesso dell’interessato, compulsate in quest’ultimo dalla clausola di lex specialis che richiede al dichiarante di compilare la modulistica apprestata dall’amministrazione procedente, costituirebbe comunque, e simmetricamente, l’omesso adempimento di specifici obblighi informativi elevati, ad opera del novello art. 1 comma 2 L. 20/1994, a presupposto per la configurazione del doloso occultamento del danno. Quest’ultima previsione normativa, nella prospettiva ermeneutica appena esposta, condivide in senso lato la ratio di un intero sottosistema normativo che, valorizzando il principio di auto-responsabilità dell’interessato in funzione della speditezza dell’azione amministrativa che incida o riguardi il privato, esclude il consolidamento di posizioni soggettive in costanza dell’utilizzo di dichiarazioni infedeli (es. art. 75 DPR 445/2000; art. 21 nonies, co. 2, della L. 241/90).
3. Passando al merito – in linea con sovrapponibili precedenti giurisprudenziali del locale Giudice di Appello e di questa Sezione
(App. Sicilia, n. 38/A/2023; Sezione Giurisdizionale Sicilia, sent. n.
428/2023, cui si opera più estensivo ex art. 17 dell’all. 2 al d.lgs 174/2016) – la domanda attorea risulta fondata e merita, come tale, integrale accoglimento.
4. Consta in atti che il convenuto, ai fini della partecipazione al bando di attuazione della misura 1.4 (Piccola Pesca) tipologia “D”
(“iniziative presentate da singoli operatori della piccola pesca costiera finalizzate all’utilizzo di innovazioni tecnologiche che non aumentano lo sforzo della pesca”) del P.O. FEP Sicilia 2017/2013, abbia provveduto alla compilazione dell’apposito modulo “B” messo a disposizione dell’amministrazione danneggiata (doc. 1, all. 5 al fasc. di Procura).
Con ciò (cfr. lettera d e nota n. 2 del modulo de quo), in data 06.04.2012, questi ebbe a rendere dichiarazione (ex artt. 47 e 76 DPR 445/2000) attestante il possesso di “tutti i presupposti per contrarre con la pubblica amministrazione, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ovvero di non aver riportato condanne …. con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile …per reati…di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al titolo IV capo II e Titolo VIII del codice penale e agli artt. 5,6 e 12 della L. 283/1962”. Utilmente scrutinata la sua domanda di ammissione (DDG n. 404/Pesca del 18.07.2013, codice 72/PPC/12), il CI, in data 10.12.2013, ha presentato inoltre il prescritto “atto di adesione”, dichiarando di obbligarsi “a comunicare che non è intervenuta alcuna circostanza o fatto limitativo della capacità a contrarre” (lettera j) e di “essere a conoscenza, qualora il dichiarante contravvenga agli impegni assunti ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, nonché alle disposizioni del bando di attuazione, di incorrere nella perdita dei benefici concessi e alla restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi legali maturati” (lettera m). Alla stregua della ricostruzione della segnalazione di danno (p. 3 del doc. 1), rimasta sul punto incontroversa, il possesso nel richiedente dei requisiti di capacità a contrarre, incluso quello appena descritto, era peraltro elevato dal bando di attuazione della misura 1.4 a condizione di ammissione al contributo (punto 6) e, ancora, a causa di revoca dell’erogazione, con conseguente obbligo restitutorio a carico del percettore (punto 19, co.
2). Il possesso dei requisiti di che trattasi, inoltre, era presidiata da ulteriori, specifiche, prescrizioni di lex specialis (punto 7 e 19).
4.1. Risulta in atti, poi, che il convenuto sia stato destinatario (doc.
1, all. 7), anteriormente alla partecipazione alla procedura selettiva pubblica, di condanna penale conseguente al decreto datato 29.04.2009 (esecutivo dal 09.01.2012) emesso dal GIP del Tribunale di Palermo per accertata violazione, a suo carico, delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (art. 5 lett. b) della L. 283/1962), per fatti commessi il 05.04.2009 in Isola delle Femmine. La pena dell’ammenda pari a 190,00 euro, sostitutiva dell’arresto, risulta pagata il 07.05.2013.
5. Su queste premesse, il Collegio osserva che le prescrizioni di lex specialis, senza margine di ambiguità e, anzi, con elevato grado di precisione e chiarezza, individuavano, quale causa ostativa alla partecipazione dell’interessato all’avviso pubblico teso alla erogazione del contributo pubblico, l’assenza della capacità a contrarre con la P.A. connessa, fra l’altro, alla previa “emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile …per reati…di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al titolo IV capo II e Titolo VIII del codice penale e agli artt. 5,6 e 12 della L. 283/1962”. Tale clausola appare al Collegio non irragionevole né illogica in considerazione sia della specificità della misura che occupa (piccola pesca) sia dell’ampia discrezionalità vantata dall’amministrazione procedente nel definire, con carattere di generalità, i presupposti soggettivi dell’erogazione
(C. Stato, Sez. III, n. 3769/2020). Discrezionalità non assoggettata, a sua volta, ai più stringenti limiti vigenti a proposito della disciplina normativa dei contratti pubblici. L’evidenziata perspicuità della disciplina speciale elide, poi, la rilevanza dell’errore soggettivo invocato dal convenuto sulla natura (multa/ammenda) della pena inflittagli. Tema, quest’ultimo, che infruttuosamente venne già in rilievo nel processo penale di primo grado definito con la citata sentenza penale n. 5559/2023 e che, anche in questa sede, non merita miglior sorte. Infatti, il CI – che ha pagato l’ammenda il 07.05.2013 (doc. 1, all. 7 all’ufficio di Procura) – omette per esempio di produrre in atti i documenti ed i moduli utilizzati agli effetti del pagamento, inibendo di corroborare (in ragione della ipotetica assenza di riferimenti testuali al provvedimento giudiziario o sull’autorità emanante) la tesi dell’errore soggettivo. Neppure persuade il richiamo, operato dal comparente, alla intervenuta estinzione del reato ex art. 460 co. 5 c.p.p. In disparte da ulteriori approfondimenti (automaticità o meno della estinzione, indipendentemente cioè dalla pronunzia del Giudice dell’esecuzione;
natura contravvenzionale o delittuosa del reato, da cui dipende il diverso lasso temporale necessario onde il reato possa estinguersi), è decisivo che, secondo la norma di rito penale, il decorso del termine
(biennale o quinquennale) ha la propria “condizione” nel
“pagamento della pena pecuniaria”. Se ciò è, non si comprende come, nella dichiarazione di responsabilità attestante il possesso dei requisiti di partecipazione del 06.04.2012 (anteriore, dunque, al pagamento del maggio 2013) o, ancora, nell’atto di adesione del dicembre 2013 (quando neppure il preteso biennio “estintivo” era trascorso), il convenuto abbia potuto tacere dell’esistenza del decreto penale e della condanna ivi irrogata. D’altronde, i requisiti generali di partecipazione, per consolidato avviso giurisprudenziale, devono essere posseduti senza soluzione di continuità (dalla partecipazione alla liquidazione del contributo), sicché non potrebbe il convenuto invocare, a proprio vantaggio, l’estinzione ipoteticamente maturata solo al tempo della liquidazione o dell’incasso dell’erogazione. Infine, ai sensi dell’art. 460 co. 5 c.p.p., l’estinzione si verifica “ad ogni effetto penale”; conseguendone, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa per ipotesi consimili, che l’irrilevanza extra-penale dell’estinzione precludeva al CI di non dichiarare l’esistenza del decreto penale di condanna da lui riportato nel quadro dei modelli B oggetto di compilazione ai fini della partecipazione (Consiglio di Stato, sez. V, n.6529/2018; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n.
459/2020).
6. Per quanto osservato, al cospetto di una dichiarazione volutamente infedele resa dal beneficiario per rappresentare all’amministrazione, contrariamente al vero, i presupposti di accesso alla misura, va affermata la responsabilità amministrativa dolosa del convenuto UC OR ([...]), cui consegue la sua condanna al pagamento, in favore di Regione Siciliana, Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, della somma di euro 7.339,60
(settemilatrecentotrentanove,60), da rivalutarsi, con decorrenza dai singoli esborsi, fino al deposito della decisione. Sulla somma così rivalutata, sono altresì dovuti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino ad effettivo soddisfo.
6.1. Il convenuto, inoltre, va condannato, in favore dello Stato, al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in euro 107,14
(centosette,14).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara responsabilità amministrativa dolosa di UC OR ([...]) e, per l’effetto, lo condanna al pagamento:
(a) in favore di Regione Siciliana, Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, della somma di euro 7.339,60 (settemilatrecentotrentanove,60), da rivalutarsi, con decorrenza dai singoli esborsi, fino al deposito della decisione. Sulla somma così rivalutata, sono altresì dovuti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza e fino ad effettivo soddisfo;
(b) in favore dello Stato, al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in euro 107,14 (centosette,14).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 01 aprile 2026.
L’Estensore Il Presidente
AI IN SA HI
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata nei modi di legge Palermo,
15 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to digitalmente Originale sentenza € 80,00 Originale sent. esecutiva digitale € 16,00 Diritti di cancelleria digitali € 10,47 Totale spese € 106,47 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente