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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice VI LI, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
16312/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata rappresentata e difesa dall'avv. Antonio spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. Walter Gulotta.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 20/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 11/11/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero, in ordine alla domanda avente ad oggetto l'assegno mensile di invalidità, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, , ha ritenuto la ricorrente invalida in misura pari al 67%, escludendo pertanto la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della detta prestazione.
Risulta invece fondata la domanda attorea avente ad oggetto la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92.
Difatti il c.t.u. nominato, all'esito delle indagini medico-legali ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Deve, dunque, dichiararsi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, mentre per il resto il ricorso va rigettato.
In ragione del parziale accoglimento le spese di lite vanno compensate per metà, e l' va condannato al pagamento della restante metà in favore dell'Erario, CP_1
liquidata come in dispositivo, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
Le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dell'Erario, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione in favore CP_1
dell'Erario della restante metà, che liquida in complessivi € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 21/10/2025
IL GIUDICE
VI LI
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice VI LI, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
16312/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata rappresentata e difesa dall'avv. Antonio spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. Walter Gulotta.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 20/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 11/11/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero, in ordine alla domanda avente ad oggetto l'assegno mensile di invalidità, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, , ha ritenuto la ricorrente invalida in misura pari al 67%, escludendo pertanto la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della detta prestazione.
Risulta invece fondata la domanda attorea avente ad oggetto la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92.
Difatti il c.t.u. nominato, all'esito delle indagini medico-legali ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Deve, dunque, dichiararsi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, mentre per il resto il ricorso va rigettato.
In ragione del parziale accoglimento le spese di lite vanno compensate per metà, e l' va condannato al pagamento della restante metà in favore dell'Erario, CP_1
liquidata come in dispositivo, stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.
Le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dell'Erario, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione in favore CP_1
dell'Erario della restante metà, che liquida in complessivi € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 21/10/2025
IL GIUDICE
VI LI