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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/09/2025, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10084/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10084/2024, promossa da:
( ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Mazzaglia Giuseppe;
-ricorrente- contro
, rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da verbale di udienza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/10/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l contestando il provvedimento di indebito conseguente alla revoca del reddito di CP_1 cittadinanza e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che la
Sig.ra ha sempre risieduto stabilmente nel territorio nazionale italiano sin Parte_1 dall'anno 2007.
2) Ritenere e dichiarare l'illegittimità del provvedimento indebito emesso dall' sulla CP_1 prestazione reddito di cittadinanza n. 270933 per i motivi sopra esposti e per effetto annullare lo stesso.
3) Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio a carico dello stato.”.
1 Con memoria difensiva depositata in data 7.3.2025 si è costituito in giudizio l'
[...]
evidenziando che “il sistema provvedeva ad eliminare la revoca rispristinando CP_2 lo stato antecedente della domanda che risulta ad oggi terminata. Nonostante ciò, dalla consultazione degli archivi dell'istituto si evince che è tutt'ora esistente pratica di indebito n.
17633410, per il recupero delle somme corrisposte alla ricorrente dall' 1/06/2019 al
30/11/2020. Al fine di verificare l'effettiva sussistenza del requisito della residenza in capo alla
Sig.ra sono state inviate pec ai comuni di Catania e San Pietro Clarenza. Parte_1
Una volta acquisita la risposta degli enti comunali lo scrivente si attiverà per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ( che si allegano)”; ha chiesto quindi “Voglia il Tribunale di
Catania, concedere il chiesto termine al fine di consentire il completamento della verifica amministrativa e decidere all'esito, conformemente ai riscontri dei Comuni competenti”.
Invitate a interloquire sulla cessata materia del contendere, tenuto conto della eliminazione del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza, all'udienza odierna parte ricorrente ha rappresentato “che è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna di alle spese di CP_1 lite”.
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 429 c.p.c. CP_
2. Sulla base di quanto allegato dall' nella memoria difensiva e di quanto riconosciuto da parte ricorrente a verbale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare
l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza.
Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020, C. Cass. 19568/2017).
2 3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte ricorrente in ordine al requisito di residenza biennale, la cui valutazione di positivo riscontro (da compiersi ai fini della valutazione della soccombenza virtuale) è suffragata dal certificato storico di residenza del Comune di Catania depositato in atti e dall'avvenuta eliminazione da parte di del provvedimento di revoca della prestazione. D'altra parte, CP_1 deve essere valorizzata la condotta processuale di parte resistente, di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio da parte ricorrente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza virtuale ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa come dichiarato, va posta a carico di parte resistente con pagamento da disporsi in favore dell'erario tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente della restante metà delle spese di lite che si liquidano, nella misura già dimidiata, in € 931,75, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario a norma dell'art. 133 DPR 115/2002.
Catania, 15/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10084/2024, promossa da:
( ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Mazzaglia Giuseppe;
-ricorrente- contro
, rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da verbale di udienza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/10/2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l contestando il provvedimento di indebito conseguente alla revoca del reddito di CP_1 cittadinanza e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che la
Sig.ra ha sempre risieduto stabilmente nel territorio nazionale italiano sin Parte_1 dall'anno 2007.
2) Ritenere e dichiarare l'illegittimità del provvedimento indebito emesso dall' sulla CP_1 prestazione reddito di cittadinanza n. 270933 per i motivi sopra esposti e per effetto annullare lo stesso.
3) Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio a carico dello stato.”.
1 Con memoria difensiva depositata in data 7.3.2025 si è costituito in giudizio l'
[...]
evidenziando che “il sistema provvedeva ad eliminare la revoca rispristinando CP_2 lo stato antecedente della domanda che risulta ad oggi terminata. Nonostante ciò, dalla consultazione degli archivi dell'istituto si evince che è tutt'ora esistente pratica di indebito n.
17633410, per il recupero delle somme corrisposte alla ricorrente dall' 1/06/2019 al
30/11/2020. Al fine di verificare l'effettiva sussistenza del requisito della residenza in capo alla
Sig.ra sono state inviate pec ai comuni di Catania e San Pietro Clarenza. Parte_1
Una volta acquisita la risposta degli enti comunali lo scrivente si attiverà per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ( che si allegano)”; ha chiesto quindi “Voglia il Tribunale di
Catania, concedere il chiesto termine al fine di consentire il completamento della verifica amministrativa e decidere all'esito, conformemente ai riscontri dei Comuni competenti”.
Invitate a interloquire sulla cessata materia del contendere, tenuto conto della eliminazione del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza, all'udienza odierna parte ricorrente ha rappresentato “che è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna di alle spese di CP_1 lite”.
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione ex art. 429 c.p.c. CP_
2. Sulla base di quanto allegato dall' nella memoria difensiva e di quanto riconosciuto da parte ricorrente a verbale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare
l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza.
Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020, C. Cass. 19568/2017).
2 3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione sulle stesse va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Ai fini della superiore statuizione rilevano, da un lato, la fondatezza di quanto allegato da parte ricorrente in ordine al requisito di residenza biennale, la cui valutazione di positivo riscontro (da compiersi ai fini della valutazione della soccombenza virtuale) è suffragata dal certificato storico di residenza del Comune di Catania depositato in atti e dall'avvenuta eliminazione da parte di del provvedimento di revoca della prestazione. D'altra parte, CP_1 deve essere valorizzata la condotta processuale di parte resistente, di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio da parte ricorrente.
Sulla base delle superiori considerazioni, le spese di lite vanno compensate in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza virtuale ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa come dichiarato, va posta a carico di parte resistente con pagamento da disporsi in favore dell'erario tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente della restante metà delle spese di lite che si liquidano, nella misura già dimidiata, in € 931,75, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario a norma dell'art. 133 DPR 115/2002.
Catania, 15/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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