Sentenza 3 novembre 2016
Massime • 1
In tema di falso documentale, è configurabile in capo al notaio - salvo ogni accertamento in ordine all'elemento soggettivo - la responsabilità penale a titolo di concorso per omesso impedimento della falsa e rilevante dichiarazione del venditore, in relazione alla attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto giuridico indispensabile, anche se implicito, per il compimento dell'atto dispositivo. (Fattispecie di trasferimento immobiliare, nella quale era stata falsamente attestata la sussistenza, in capo alla parte venditrice, di un diritto di proprietà esclusivo anzichè di un diritto di comproprietà; in motivazione, la S.C. ha affermato che la funzione dell'atto pubblico di compravendita non si restringe unicamente a quella di provare l'avvenuta libera manifestazione di volontà dei contraenti, ma si estende anche e soprattutto a quella di provare la verità di tali manifestazioni e la giuridica disponibilità da parte del venditore del bene che egli dichiara di cedere, in quanto la prestazione d'opera, in virtù dell'art. 47 della legge notarile, non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti, ma si estende alle attività preparatorie e successive, onde assicurare la certezza dell'atto da rogare e il conseguimento dello scopo tipico).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2016, n. 50668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50668 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2016 |
Testo completo
5 0 66 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Dott. Carlo Zaza Presidente Udienza pubblica 3.11.2016 Consigliere Sentenza n. 2735 Dott. Rosa Pezzullo Dott. Antonio Settembre Consigliere Registro generale n. 1710/2016 Dott. Andrea Fidanzia Consigliere Rel. Consigliere Dott. Roberto Amatore Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : FLERES LILLO, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 15.6.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia Di Nardo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste o non costituisce reato;
udito per la parte civile l'Avv. DO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e depositando note spese e conclusioni scritte;
udito per l'imputato gli Avv.ti Madia e Giacobbe, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO -1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina in parziale riforma della sentenza emessa in data 5.6.2014 dal Tribunale di Messina ( sentenza con cui si condannava il predetto imputato per i reati di cui agli artt. 479 e 640 cod. pen.), appellata dall'odierno ricorrente e dal UM VA, nonché dalla parte civile - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati loro ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando, nel resto, le statuizioni civili ed assegnando alla parte civile ed a carico di entrambi gli imputati, in solido, la somma di euro 10.000,00, a titolo di provvisionale. 1 k Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato FLERES, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a due motivi di doglianza.
1.1Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b, cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 479, comma 1, e 640 cod. pen., e all'art. 19, comma 14, del D.L. n. 78/2010, norma della cui applicazione occorreva tener conto nell'interpretazione del precetto penale. Osserva la difesa del ricorrente che erroneamente la Corte distrettuale aveva ritenuto l'atto di trasferimento della proprietà di un bene come fidefacente anche in relazione alla dichiarazione di titolarità del cespite immobiliare trasferito, stante l'obbligo del notaio rogante di verifica e attestazione in ordine alla provenienza del bene e alla titolarità della rese;
che tale tesi era stata, in realtà, affermata dalla stessa Corte di Cassazione nel medesimo giudizio oggi in discussione, in sede di annullamento con rinvio della sentenza resa dal G.u.p., con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del notaio, oggi imputato, per i reati sopra menzionati;
che, pertanto, la Corte di legittimità aveva già affermato il principio secondo cui esiste un obbligo attestativo del notaio in relazione alla provenienza e alla titolarità del bene oggetto della compravendita;
che il giudice di legittimità aveva tuttavia errato nell'affermare, nella sentenza da ultimo ricordata, che anche al momento della commissione dei fatti oggi in esame ( e cioè l'anno 2007) avesse valore fidefacente l'atto di trasferimento della proprietà in ordine al - profilo della titolarità integrale del diritto di proprietà sul cespite immobiliare in capo al venditore;
che, tuttavia, non era stato adeguatamente considerato dalla Corte distrettuale che il notaio, in tutti gli atti di vendita oggetto di contestazione in sede penale, aveva inserito pedissequamente la clausola negoziale controversa, inerente la denunziata comproprietà con la parte lesa dei beni poi oggetto di vendita da parte del solo comproprietario UM;
che tale elemento fattuale colorava la vicenda nel senso che il notaio, all'epoca dei fatti, non aveva in alcun modo redatto atti falsi, non realizzando alcuna alterazione della realtà attraverso i rogiti notarili, la cui funzione era quella di riprodurre, con valore fidefacente, la situazione fattuale sottostante;
che, in ordine al nodo interpretativo principale della odierna vicenda giudiziaria - e cioè, quello, invero, se assegnare valore "attestativo" all'atto di trasferimento di proprietà anche in relazione all'origine e alla titolarità del bene - occorreva invece puntualizzate, in punto di diritto, che l'efficacia fidefacente di un documento non può essere oggetto di presunzioni ovvero di asserzioni assiomatiche, dipendendo, al contrario, dall'esistenza di una specifica disposizione di legge in tal senso volta ad attribuire ad un atto un valore certificativo;
che, al momento dei fatti contestati, questa disposizione normativa così concepita ancora non esisteva e, dunque, era giuridicamente erroneo attribuire al notaio un obbligo certificativo, sulla cui elusione si era, poi, fondata l'ipotesi accusatoria in sede penale;
che, al più, poteva rintracciarsi una eventuale responsabilità di carattere contrattuale a carico del notaio per violazione degli obblighi accessori e preparatori rispetto alla redazione dell'atto pubblico da rogare;
che la disposizione che aveva invece accordato efficacia fidefacente all'atto di trasferimento immobiliare in questione, e ciò anche in relazione alla provenienza del bene, era 2 А invece costituita dal D.L. n. 78/2010, e più in particolare dall'art. 19, comma 14, del detto decreto, che ha aggiunto all'art. 29 della I. n. 52 del 1985, il comma 14 bis, norma a tenore della quale gli atti pubblici aventi ad oggetto diritti reali devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie catastali e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie;
che, pertanto, sino alla introduzione della norma da ultimo citata, il trasferimento "a non domino" integrava, per il notaio rogante, solo la violazione del dovere negoziale e professionale di predisporre atti validi e non già quello di attestare fatti storici o materiale;
che, inoltre, il notaio aveva asseverato l'esistenza dell'atto di provenienza della proprietà da trasferire, citando e riportando fedelmente negli atti rogati la clausola c.d. ostativa ( nella prospettiva accusatoria ) al trasferimento dei beni;
che, pertanto, sino alla sopra richiamata novella del 2010 gli atti stipulati non rivestivano alcun valore certificativo, neppure implicito, con riferimento alla provenienza dei beni;
che, peraltro, il notaio non aveva operato alcuna "immutatio veri", avendo invece con trasparenza riportato nei singoli rogiti tutti gli elementi che dovevano essere legalmente trascritti e lasciando così alle parti la libertà di valutare la convenienza dell'operazione negoziale in presenza di un precedente atto di provenienza del bene, la cui interpretazione, sul piano contrattuale, poteva ingenerare controversie tra le parti.
1.2 Con il secondo motivo di impugnazione si denunzia, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e, cod. proc. pen., il vizio argomentativo della sentenza impugnata in relazione al profilo dell'elemento soggettivo del reato contestato. Osserva il ricorrente la irragionevolezza del ragionamento seguito dalla Corte distrettuale là dove aveva rintracciato un sicuro indice della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di falso nel contenuto dei fax datati 30.5.2007 e 7.06.2007, dai quali emergeva la manifestazione da parte sua della necessità di addivenire ad una correzione dei precedenti atti di provenienza, con ciò dimostrando la sua volontà colpevole;
evidenzia, invece, che la sua buona fede emergeva limpidamente proprio dalla circostanza di aver inserito nei rogiti notarili quella clausola negoziale che, secondo la tesi dell'accusa, rappresentava un ostacolo al trasferimento dei beni e che, invece, secondo il ragionamento di egli ricorrente, rappresentava il frutto di un mero errore materiale, come tale non ostativa al trasferimento immobiliare e che il contenuto dei fax sopra citati si spiegava in un'ottica di eccessivo zelo, diretto ad evitare che, in futuro, potessero innescarsi, sulla vicenda traslativa, contestazioni e conteziosi civili;
denunzia, infine, l'illogicità della motivazione, giacché secondo le massime d'esperienza ricavabili in via induttiva dall'id quod plerumque accidit la sua eventuale mala fede lo avrebbe portato a nascondere, nel contenuto dei contratti traslativi, quegli elementi "problematici" che avrebbero potuto esporlo a contestazioni e denunzie, come poi avvenuto, e non già a riportare pedissequamente il contenuto di quella clausola negoziale di controversa interpretazione. 3 А 1.3 Con atto datato 28.9.2016 la parte civile depositava memoria difensiva, chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto per manifesta infondatezza del proposto ricorso.
1.4 Con ulteriore memoria depositata in data 27.10.2016, i difensori di fiducia del Flores confutavano specificatamente le deduzioni difensive della parte civile, evidenziando, ancora una volta, l'assoluta buona fede del notaio, oggi imputato, nella redazione dei rogiti notarili ove il ricorrente si era limitato a riportare la provenienza dei beni e dunque la redazione di atti non qualificabili giuridicamente come falsi. Insistevano, nel resto, j predetti difensori nell'accoglimento delle osservazioni e delle deduzioni già formulate nell'atto introduttivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è infondato.
2.1 Va, in primo luogo, precisato che i reati per i quali si procede sono stati già dichiarati estinti per intervenuta prescrizione dalla Corte di merito la cui sentenza è qui impugnata, pertanto, solo agli effetti civili.
2.2 Osserva subito la Corte, come premessa al ragionamento che si svolgerà, che la sentenza resa dalla Corte distrettuale risulta ben argomentata in ogni suo snodo motivazionale, e ciò sia in riferimento al presupposto oggettivo che a quello soggettivo dei reati oggetto di contestazione in sede penale. Su quest'ultimo profilo, peraltro, si concentrano le censure avanzate dal ricorrente proprio sotto forma di vizio motivazionale.
2.3 Ritiene il Collegio giudicante di dover aderire al principio già espresso da questa stessa Sezione nel precedente giurisprudenziale sopra richiamato ed espresso, peraltro, nella medesima vicenda processuale oggi sub iudice, ma avente ad oggetto l'impugnativa della sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.u.p., in sede di udienza preliminare, nei confronti del notaio, oggi di nuovo ricorrente innanzi a questa Corte di legittimità.
2.3.1 E' stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che in tema di falso documentale, nel caso di falsa dichiarazione, in sede di rogito notarile, del venditore in ordine alla proprietà del bene, è configurabile in capo al notaio salvo ogni accertamento in ordine all'elemento soggettivo -, la responsabilità penale a titolo di concorso per omesso impedimento della falsa e rilevante dichiarazione del venditore, considerata la posizione di garanzia rivestita dal notaio, la cui prestazione d'opera, in virtù dell'art. 47 della legge notarile, non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti, ma si estende alle attività preparatorie e successive, onde assicurare la certezza dell'atto da rogare e il conseguimento dello scopo tipico, di guisa che la prestazione di detto pubblico ufficiale - quale garante e interprete della validità delle scelte negoziali delle parti - riveste una funzione non solo di mezzi ma anche di risultato. Ne consegue che, in tal caso, per il pubblico ufficiale viene ad integrarsi l'ipotesi criminosa di cui all'art. 479 cod. pen. e che il mutamento del titolo opera ex art. 117 cod. pen. anche per il privato ( Cass., Sez. 5, n. 24972 del 26/04/2012 - dep. 21/06/2012, DO e altri, Rv. 25332101). 4 А Occorre, pertanto, precisare, fornendo continuità applicativa al principio già sopra affermato e al quale anche questo Collegio convintamente aderisce, che, in tema di falso documentale, anche nell'atto dispositivo é configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva in essa contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto indispensabile, anche se implicito, del compimento dell'atto. Ne consegue che rivestono rilevanza penale le false dichiarazioni - in sede di rogito notarile del legale rappresentante di una società in ordine alla proprietà del bene ceduto, in quanto la titolarità della proprietà costituisce presupposto indefettibile del trasferimento e quindi dell'esplicarsi della funzione stessa del rogito (Cass., Sez. 5, n. 24972 del 26/04/2012, cit. supra) 2.3.2 Possono, anche qui, essere ripercorse le convincenti argomentazioni esposte da questa Corte nell'arresto giurisprudenziale da ultimo menzionato.
2.3.3 Ed invero, non può condividersi l'affermazione, perorata dalla difesa del ricorrente, secondo cui la funzione dell'atto pubblico di compravendita sarebbe unicamente quella di provare l'avvenuta libera manifestazione di volontà dei contraenti, e non anche quella di provare la verità di tali manifestazioni e la giuridica disponibilità da parte del venditore del bene che egli dichiara di cedere. Il realtà, il nodo interpretativo da sciogliere riguarda la questione del se, nell'atto dispositivo, é configurabile la falsità ideologica in relazione anche alla parte descrittiva in essa contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto indispensabile, anche se implicito, del compimento dell'atto, e cioè, nel caso di specie, la sussistenza di un diritto di proprietà esclusivo in capo alla parte venditrice, anziché un diritto di comproprietà, come, poi invece accertato, in modo inequivoco ed incontestato, nel corso dei giudizi di merito.
2.3.4 Orbene, la tesi difensiva della parte ricorrente si scontra, in realtà, come già affermato nel precedente sopra menzionato, con l'orientamento espresso da questa Corte a Sezioni unite (Cass. Sez. U, 7827/1995; Cass. Sez. U, 35488/2007), orientamento seguito da conformi decisioni a sezioni singole (Cass. /1997; Cass./2000), secondo cui anche nell'atto dispositivo che consiste in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte descrittiva in esso contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una situazione costituente un presupposto giuridico per la corretta redazione dell'atto. Peraltro, va aggiunto, per quanto interessa la questio iuris qui in discussione, che, in linea con questo insegnamento si pone anche la decisione di legittimità che con specifico riferimento alla falsa dichiarazione del privato, parte contraente di una compravendita immobiliare, in ordine alla conformità dell'immobile alla concessione edilizia (falsità nella fattispecie ignorata dal notaio rogante) -, ha ritenuto integrato il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 cod. pen., così confermando che l'atto è destinato a provare la 5 verità anche del presupposto indispensabile di esso, rappresentato in quel caso dalla corrispondenza dell'immobile agli estremi della concessione (Cass./2008). Seguire il ragionamento difensivo del ricorrente significherebbe omettere di considerare che la titolarità della proprietà costituisce presupposto indefettibile del trasferimento e dunque dell'esplicarsi della funzione stessa del rogito notarile.
2.3.5 Del resto, occorre ulteriormente osservare che, con precipuo riguardo alla figura del notaio, risulta imprescindibile evidenziare la posizione di garanzia che al medesimo viene attribuita anche dalla giurisprudenza civile di questa Corte ( Cass. /2006; Cass. /2007), la quale ha puntualizzato come la prestazione d'opera professionale del detto professionista, in base al novellato art. 47 della legge notarile, non si riduca al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estenda alle attività preparatorie e successive, onde sia assicurata la certezza dell'atto da rogare e in particolare la sua attitudine a garantire il conseguimento dello scopo tipico. Orbene, è il caso di precisare che, in siffatta ottica interpretativa, è stata attribuita, alla prestazione di detto pubblico ufficiale - quale interprete e garante della validità delle scelte negoziali delle parti - una funzione non solo di mezzi, ma anche di risultato (così, Cass./2010; Cass. /2010).
2.4 Ciò posto in termini di ricostruzione degli obblighi attestativi del notaio, occorre evidenziare come non sia in alcun modo rintracciabile la denunziata violazione di legge, così come sopra prospettata. Né è comunque rintracciabile alcun profilo di vizio argomentativo nel tessuto motivazione della sentenza impugnata, profilo, su cui ci si soffermerà, più diffusamente, in relazione al secondo motivo di doglianza.
2.4.1 Come detto, non vi è alcuna violazione di legge in relazione alla interpretazione dei precetti penali violati, giacché la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi di diritto già affermati da questa Corte, per come sopra ricordati. Ma anche la questio facti - sottostante all'affermazione del principio di responsabilità penale del notaio per la falsa attestazione riguardante anche la parte descrittiva dell'atto risulta essere - di lineare evidenza nella sua soluzione, se solo si considera che già la lettura del precedente atto negoziale a rogito Notaio Laurino chiarisce, senza possibili di equivoci interpretativi, che sulle aree c.d. esterne all'edificio ( allora costruendo ) insisteva un diritto di comproprietà costituito tra il precedente proprietario dante causa ed il costruttore avente causa. E ciò, a differenza, delle porzioni "interne" dell'erigendo edificio riservate, invece, in via esclusiva al costruttore. Sul punto, la sentenza impugnata è di una chiarezza esemplare, già solo nella ricostruzione in fatto della fattispecie concreta sulla quale si è realizzato l'equivoco interpretativo", perorato dalla difesa dell'imputato -, atteso che la motivazione impugnata riporta verbatim il contenuto integrale della clausola negoziale contestata (cfr. pag. 5 della sentenza d'appello ), quella, cioè, che la stessa difesa della parte ricorrente non ha difficoltà a definire come "clausola ostativa" al trasferimento del diritto di proprietà in favore dei terzi sub acquirenti. 6 A 2.4.2 Ne consegue che appare indubbia la circostanza secondo cui il successivo trasferimento dei posti auto ai terzi subacquirenti sia avvenuto a non domino. E ciò proprio in ragione del fatto il quale può ritenersi, a questo punto, non controverso) che sui menzionati beni, oggetto dei negozi traslativi, insisteva pacificamente un diritto di comunione e tra il UM ( costruttore e parte acquirente) ed il DO ( dante causa ), e non già un diritto di proprietà esclusivo in favore del primo, con la ulteriore conseguenza che questo presupposto giuridico dei singoli contratti di trasferimento immobiliare, e cioè la titolarità non esclusiva sui beni compravenduti in capo al costruttore, è stato incontestabilmente ignorato da parte del notaio rogante che ha proceduto al trasferimento immobiliare nonostante il venditore non fosse il proprietario esclusivo dei beni alienati ai terzi.
2.4.3 Ma vi è di più. Anche il successivo atto datato 27.10.2004 conferma la correttezza della ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie in esame operata da parte della Corte di merito, giacché, con l'atto da ultimo menzionato, si chiedeva specificatamente alla P.A. il mutamento del vincolo di destinazione di quelle aree c.d. esterne e la richiesta di variazione era stata invero firmata anche dal DO, con ciò evidenziando, ancora una volta, la insistenza su quei beni di un diritto di comproprietà e la piena consapevolezza di ciò da parte del MA, ma anche da parte del notaio rogante ( ma, sul punto, si tornerà tra breve nella disamina del secondo motivo di doglianza ).
2.4.4 Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, dalle emergenze istruttorie risulta chiara la circostanza che il notaio rogante sia venuto meno al suo obbligo di verifica sulla effettiva titolarità dei beni, oggetto della compravendita, in capo alla società venditrice, ma ciò addirittura nella consapevolezza del contrario, ossia della non titolarità di tali beni in capo alla parte venditrice.
2.5 Non può che trovare, pertanto, conferma l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in relazione al primo motivo doglianza, atteso che la funzione dell'atto pubblico di compravendita non si restringe unicamente a quella di provare l'avvenuta libera manifestazione di volontà dei contraenti, ma si estende anche e soprattutto, per quanto sopra affermato, a quella di provare la verità di tali manifestazioni e la giuridica disponibilità da parte del venditore del bene che egli dichiara di cedere, e ciò in ragione del fatto che la prestazione d'opera, in virtù dell'art. 47 della legge notarile, non si riduce, invero, al mero accertamento della volontà delle parti, ma si estende alle attività preparatorie e successive, onde assicurare la certezza dell'atto da rogare e il conseguimento del suo scopo tipico.
2.6 Le ulteriori doglianze, sempre avanzate nel primo motivo di ricorso, in tema di variazioni degli obblighi attestativi del Notaio solo in seguito alla novella del 2010, risultano invece manifestamente infondate.
2.6.1 Si deduce da parte della difesa del ricorrente che la disposizione normativa che aveva, per prima, accordato efficacia fidefacente all'atto di trasferimento immobiliare, e ciò anche in relazione alla provenienza del bene, era rappresentata dal D.L. n. 78/2010, e più in particolare 7 А dall'art. 19, comma 14, del detto decreto, che ha aggiunto all'art. 29 della I. n. 52 del 1985, il comma 14 bis.
2.6.2 Osserva la Corte come la norma richiamata dalla parte ricorrente si sia, in verità, solo limitata a richiedere, per gli atti pubblici aventi ad oggetto diritti reali, la necessaria indicazione, per le unità immobiliari urbane, oltre che dell'identificazione catastale, anche del riferimento alle planimetrie catastali e della dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Risulta evidente che la norma in esame non ha mutato il quadro di riferimento in tema di obblighi attestativi e certificativi del notaio, ma solo quello relativo agli obblighi "allegativi" delle parti in ordine alla documentazione necessaria per trasferire validamente diritti reali in relazione alle unità immobiliari urbane, con una funzione evidentemente di salvaguardia degli interessi pubblicistici di natura fiscale in ordine alla conformità della situazione fattuale a quella giuridica in ordine alla "consistenza" e descrizione catastale degli immobili compravenduti. Ciò non toglie che il notaio, ancor prima della novella legislativa in esame, avesse comunque l'obbligo di accertare la provenienza del bene oggetto del negozio traslativo e la titolarità del bene in capo alla parte venditrice. Detto altrimenti, con la norma introdotta dalla novella si vuole solo evitare la possibilità di discrasie tra situazione di fatto di beni compravenduti rispetto alla situazione risultante dalla planimetrie catastali. Questione del tutto diversa e fuori fuoco rispetto a quella, centrale nella vicenda in esame, del contenuto degli obblighi attestativi del notaio anche in ordine alla parte descrittiva degli atti traslativi, e ciò con particolare riferimento, per quanto qui interessa, ai presupposti giuridici del trasferimento immobiliare.
3. Ma anche il secondo motivo di doglianza in relazione al vizio argomentativo che, attingerebbe, secondo la prospettiva del ricorrente, l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, non è fondato.
3.1 Sotto quest'ultimo profilo le argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito risultano del tutto condivisibili e scevre da possibili censure. Ed invero, la motivazione della Corte messinese àncora l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato al contenuto del fax scambiato con la parte offesa DO, ove di parla, in termini inequivoci, da parte del notaio della necessità di un nuovo accordo negoziale tra le parti proprio per modificare il contenuto del precedente contratto di trasferimento immobiliare a rogito Notaio Laurino, con ciò evidenziando la sua piena consapevolezza della non appartenenza del bene in via esclusiva al MA. Nonostante questo quadro cognitivo, il notaio si è comunque determinato a rogare gli atti, nei termini già sopra ampiamente illustrati, con ciò dimostrando la sua volontà colpevole in ordine al reato ascrittogli.
4. In base al principio della soccombenza, l'imputato deve essere condannato, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo. 8 * Rigetta il ricorso e condanna pagamento delle spese sostenute accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3.11.2016 Il Consigliere estensore Roberto Amatore Серия Алте
P.Q.M.
ricorrente al pagamento delle spese processuali, ed al nel grado dalla parte civile, che liquida in euro 1500,00, oltre Il Presidente Carlo Zaza El tra DEY OMITATA IN CANCELLINA adel 29 NOV 2016 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cestne west 9