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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA IN RG, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5397/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liguorini 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Curatela Fallim.di Resistente_2 D.ssa Curatore 1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Curatore 1 Dr.ssa Curatela Fallim.di Resistente_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_4 - CF_Resistente_3 Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 116/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 02/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 002 SC 000001694 0 001 REGISTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 002 SC 000001694 0 002 REGISTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 002 SC 000001694 0 003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7109/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento origina da due autonomi ricorsi presentati nel confronti dell'Agenzia delle Entrate da Resistente_1 e Resistente_4 e dal Fallimento della Resistente_2 impugnando gli avvisi di liquidazione con riguardo alla applicazione delle aliquote del 9% ex art. 8 lett. A tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986 ritenendosi invece applicabile l'aliquota dell'1% ex art. 3 tariffa parte prima del medesimo DPR nell'ambito della sentenza civile n. 1694/2021 emessa dal
Tribunale di Avellino che aveva definito il giudizio di divisione della comunione ereditaria formatasi a seguito della morte di Nominativo_3 tra i ricorrenti, aventi la qualità di coniuge e figli del de cuius, sull'appartamento ed il box costituenti la massa ereditaria.
Le doglianze emerse riguardavano sia la dedotta violazione dell'art. 7 legge 212/2000, attesa l'omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa erariale, quantificata nella somma di € 12.412,00, sia l'illegittimità nel merito dell'atto impugnato attesa l'erronea equiparazione della sentenza di divisione ad una vendita per l'omessa valutazione che la divisione non aveva determinato incrementi patrimoniali, ma aveva attribuito ai condividenti l'attribuzione di quote di fatto pienamente corrispondenti alle quote di diritto.
Veniva poi richiesta l'applicazione, per la determinazione della base imponibile del criterio prezzo/valore di cui all'art. 1 co. 497 della legge 266/2005. In via subordinata alle domande avanzate veniva proposta l'applicazione dei benefici fiscali connessi all'acquisto della “prima casa” di cui all'art. 8 delle tariffe indicate.
La sentenza di prime cure statuiva l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% sull'intero importo della massa ereditaria e degli interessi di mora. Rigettando ogni altra domanda ed escludendo i presupposti per l'applicazione del criterio del prezzo/valore.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello esclusivamente con riferimento all'applicazione del tasso di interesse sugli interessi di mora calcolati in euro 62.494,94 (periodo 23.09.1989-11.10.2021) tenendo conto del totale dei conguagli.
L'Ade quindi impugna la sentenza nella parte in cui i primi giudici non hanno applicato l'aliquota del 3% sugli interessi moratori bensì quella dell'1%. Concludeva per l'accoglimento del gravame che impugnava soltanto parzialmente il decisum.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la disciplina fiscale della divisione è rinvenibile nel combinato disposto degli art. 34, D.P.
R. 131/1986, e art. 3, allegata tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986; ove si tratti di divisione giudiziale viene in rilievo anche l'art. 8, allegata tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986.
In sostanza, la divisione sconta l'imposta proporzionale nella misura dell'1% sulla massa divisionale. I casi differenti da quello appena menzionato riguardano l'ipotesi in cui ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune. Di qui la considerazione dell'effetto equiparabile alla vendita limitatamente alla parte eccedente.
Inoltre, nel caso di conguaglio superiore al 5% rispetto al valore della quota di diritto l'eccedenza è assoggettata all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti.
Pertanto, in ambito tributario, è il legislatore ad attribuire alla divisione differente natura ed effetto impositivo a seconda che venga rispettato o meno il valore da attribuire al singolo condividente sulla base della rispettiva quota di diritto.
Il discorso appena effettuato riconduce alla sintesi che anche i giudici di prime cure hanno deciso di valorizzare attribuendo al negozio divisorio natura dichiarativa quando vi è coincidenza tra quota di fatto e quota di diritto.
Con riferimento, invece, al profilo degli interessi oggetto del presente gravame, la liquidazione operata dall'Ufficio risulta errata. Gli interessi di natura moratoria hanno una funzione risarcitoria, sanzionando il ritardo del debitore. La relativa autonomia di tale voce fa scaturire la considerazione di sottoporli alla misura proporzionale del 3%. Tale principio è stato efficacemente richiamato dalla Suprema Corte di recente con l'ordinanza n.14574 del 2025.
Pertanto, l'appello sotto tale profilo va accolto determinando in euro 2.135,00 la imposta di registro sulla massa;
in euro 1.874,84 per imposta di registro su interessi;
in euro 300,00 la imposta ipotecaria;
ed in euro.100,00 la imposta catastale.
Ogni eccezione proposta dalla Curatela non coglie nel segno in considerazione della correttezza della notifica intervenuta in favore di tutti i litisconsorti, sebbene non costituiti in appello. La richiesta dell'Agenzia appare a questa Corte derivare dall'esigenza di adeguamento della giusta pretesa erariale, di conseguenza alcuna eccezione può essere formulata con riguardo al rispetto del thema decidendum originariamente delimitato.
All'accoglimento dell'appello considerato l'andamento complessivo del giudizio consegue la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, determina in euro 2.135,00 la imposta di registro sulla massa;
in euro 1.874,84 per imposta di registro su interessi;
in euro 300,00 la imposta ipotecaria;
ed in euro 100,00 la imposta catastale. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA IN RG, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5397/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liguorini 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Curatela Fallim.di Resistente_2 D.ssa Curatore 1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Curatore 1 Dr.ssa Curatela Fallim.di Resistente_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_4 - CF_Resistente_3 Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 116/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 02/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 002 SC 000001694 0 001 REGISTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 002 SC 000001694 0 002 REGISTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 002 SC 000001694 0 003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7109/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento origina da due autonomi ricorsi presentati nel confronti dell'Agenzia delle Entrate da Resistente_1 e Resistente_4 e dal Fallimento della Resistente_2 impugnando gli avvisi di liquidazione con riguardo alla applicazione delle aliquote del 9% ex art. 8 lett. A tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986 ritenendosi invece applicabile l'aliquota dell'1% ex art. 3 tariffa parte prima del medesimo DPR nell'ambito della sentenza civile n. 1694/2021 emessa dal
Tribunale di Avellino che aveva definito il giudizio di divisione della comunione ereditaria formatasi a seguito della morte di Nominativo_3 tra i ricorrenti, aventi la qualità di coniuge e figli del de cuius, sull'appartamento ed il box costituenti la massa ereditaria.
Le doglianze emerse riguardavano sia la dedotta violazione dell'art. 7 legge 212/2000, attesa l'omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa erariale, quantificata nella somma di € 12.412,00, sia l'illegittimità nel merito dell'atto impugnato attesa l'erronea equiparazione della sentenza di divisione ad una vendita per l'omessa valutazione che la divisione non aveva determinato incrementi patrimoniali, ma aveva attribuito ai condividenti l'attribuzione di quote di fatto pienamente corrispondenti alle quote di diritto.
Veniva poi richiesta l'applicazione, per la determinazione della base imponibile del criterio prezzo/valore di cui all'art. 1 co. 497 della legge 266/2005. In via subordinata alle domande avanzate veniva proposta l'applicazione dei benefici fiscali connessi all'acquisto della “prima casa” di cui all'art. 8 delle tariffe indicate.
La sentenza di prime cure statuiva l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% sull'intero importo della massa ereditaria e degli interessi di mora. Rigettando ogni altra domanda ed escludendo i presupposti per l'applicazione del criterio del prezzo/valore.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello esclusivamente con riferimento all'applicazione del tasso di interesse sugli interessi di mora calcolati in euro 62.494,94 (periodo 23.09.1989-11.10.2021) tenendo conto del totale dei conguagli.
L'Ade quindi impugna la sentenza nella parte in cui i primi giudici non hanno applicato l'aliquota del 3% sugli interessi moratori bensì quella dell'1%. Concludeva per l'accoglimento del gravame che impugnava soltanto parzialmente il decisum.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la disciplina fiscale della divisione è rinvenibile nel combinato disposto degli art. 34, D.P.
R. 131/1986, e art. 3, allegata tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986; ove si tratti di divisione giudiziale viene in rilievo anche l'art. 8, allegata tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986.
In sostanza, la divisione sconta l'imposta proporzionale nella misura dell'1% sulla massa divisionale. I casi differenti da quello appena menzionato riguardano l'ipotesi in cui ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune. Di qui la considerazione dell'effetto equiparabile alla vendita limitatamente alla parte eccedente.
Inoltre, nel caso di conguaglio superiore al 5% rispetto al valore della quota di diritto l'eccedenza è assoggettata all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti.
Pertanto, in ambito tributario, è il legislatore ad attribuire alla divisione differente natura ed effetto impositivo a seconda che venga rispettato o meno il valore da attribuire al singolo condividente sulla base della rispettiva quota di diritto.
Il discorso appena effettuato riconduce alla sintesi che anche i giudici di prime cure hanno deciso di valorizzare attribuendo al negozio divisorio natura dichiarativa quando vi è coincidenza tra quota di fatto e quota di diritto.
Con riferimento, invece, al profilo degli interessi oggetto del presente gravame, la liquidazione operata dall'Ufficio risulta errata. Gli interessi di natura moratoria hanno una funzione risarcitoria, sanzionando il ritardo del debitore. La relativa autonomia di tale voce fa scaturire la considerazione di sottoporli alla misura proporzionale del 3%. Tale principio è stato efficacemente richiamato dalla Suprema Corte di recente con l'ordinanza n.14574 del 2025.
Pertanto, l'appello sotto tale profilo va accolto determinando in euro 2.135,00 la imposta di registro sulla massa;
in euro 1.874,84 per imposta di registro su interessi;
in euro 300,00 la imposta ipotecaria;
ed in euro.100,00 la imposta catastale.
Ogni eccezione proposta dalla Curatela non coglie nel segno in considerazione della correttezza della notifica intervenuta in favore di tutti i litisconsorti, sebbene non costituiti in appello. La richiesta dell'Agenzia appare a questa Corte derivare dall'esigenza di adeguamento della giusta pretesa erariale, di conseguenza alcuna eccezione può essere formulata con riguardo al rispetto del thema decidendum originariamente delimitato.
All'accoglimento dell'appello considerato l'andamento complessivo del giudizio consegue la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, determina in euro 2.135,00 la imposta di registro sulla massa;
in euro 1.874,84 per imposta di registro su interessi;
in euro 300,00 la imposta ipotecaria;
ed in euro 100,00 la imposta catastale. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.