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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALASSO LUIGI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 734/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259000778621000 SANZIONI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259000778621000 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230005765885000 SANZIONI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEHM000390 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: La rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, l'8 Luglio 2025, a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 01720259000778621/000, relativa ai crediti portati: dalla cartella di pagamento n. 01720230005765885000, notificata in data 13.2.2024, per un importo pari ad euro 142,51, con riferimento all'anno 2020, contenente il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento,
Uff. Territoriale di Benevento;
dall'avviso di accertamento n. 250ТЕНМ000390, notificato in data 16.3.2023
(riferimento interno n. 61724018195109006000), per un importo pari ad euro 6.987,44, con riferimento all'anno 2017, contenente il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara.
La somma totale era pari ad euro 7.129,95, di cui a titolo d'imposta euro 2.439,22, comprensivo di sanzioni, interessi, aggi e spese esecutive.
2. Ricorrente_1 impugnava l'atto innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado.
L'odierna ricorrente precisa sin d'ora che, prima dell'atto oggi impugnato, non è stato notificato alcun avviso bonario e/o cartella di pagamento e/o avviso di accertamento (atti prodromici alla intimazione) dagli enti accertatori/impositori e presunti creditori.
Precisa, inoltre, che anche laddove le parti resistenti dovessero provare di essere titolari di un diritto di credito, lo stesso risulterebbe prescritto;
inoltre, i medesimi enti risulterebbero, in ogni caso, decaduti dal potere di riscossione delle somme, come si dirà in seguito.
Infatti, come è dato leggere nell'atto oggi opposto, l'A.d.E.R. chiede il pagamento di crediti relativi agli anni d'imposta riferiti al 2020 e al 2017 attraverso la predetta cartella di pagamento ed il predetto avviso di accertamento sottesi all'intimazione oggi opposta, presumibilmente notificati rispettivamente negli anni 2024
e 2023.
Pertanto, risulta palese che il credito richiesto risulta prescritto e l'Ente decaduto, come meglio si dirà in diritto. Infine, evidenzia che l'atto oggi opposto è illegittimo ed errato nell'importo intimato, in quanto la ricorrente con pec del 1° Marzo 2024, chiedeva lo sgravio dell'avviso di accertamento n. 250ТЕНМ000390, sotteso all'intimazione oggi impugnata, sia alla Direzione Provinciale che all'AdER di Benevento.
In data 13 Giugno 2025, tramite pec ricevuta dal difensore, il Centro Operativo di Pescara concedeva parzialmente il predetto sgravio e, pertanto, la ricorrente chiedeva ed otteneva la rateizzazione delle somme presso l'AdER di Benevento, come di seguito si illustrerà.
A seguito dello sgravio, la contribuente risulta debitrice della somma pari ad €. 2.098,45 circa, oltre interessi, in luogo della maggior somma pari ad €. 6.987,44.
Si rileva altresì che l'odierna ricorrente, in relazione al pagamento dell'anzidetta somma pari ad €. 2.098,45 oltre interessi, ha presentato istanza di rateizzazione, la quale ultima veniva accolta, e attualmente sta provvedendo al pagamento delle relative rate.
Nullità dell'atto opposto per violazione del principio del contraddittorio preventivo.
Eccezione di prescrizione/decadenza del credito iscritto a ruolo, nonché delle sanzioni (art. 20, comma 3,
D. Lgs. n° 472/97) e degli interessi (art. 2948, n° 4, c.c.).
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 25 D.P.R. n. 602/73 – Decadenza dal potere di riscossione. Quale che sia il fondamento sostanziale dei presunti crediti erariali e tributari iscritti a ruolo, con il presente motivo si eccepisce anche la illegittimità della riscossione della stessa per tardività delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottesi all'intimazione e la conseguente decadenza degli Enti impositori e riscossori dal diritto al recupero delle somme eventualmente dovute.
Né vale obiettare che possa trovare applicazione, nel caso di specie, la c.d. proroga “a cascata” di 85 giorni, di cui all'art. 67 d.l. 18/20 in quanto – come, d'altro canto, la stessa magistratura tributaria ha avuto modo di affermare – è illogico e irragionevole ritenere che la stessa possa essere tuttora applicata in maniera generalizzata: essa è, infatti, riferibile al solo anno colpito dall'evento eccezionale COVID, vale a dire il 2020.
Quanto al DL 34/2020, l'art. 157 aveva previsto che gli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate che dovevano essere notificati ai contribuenti entro il 31/12/2020 potevano essere emessi entro tale data, ma notificati successivamente in un arco temporale dal 1/03/2021 al 28/02/2022. In questo modo è stata, dunque, prevista una scissione giuridica dei termini di emissione e di notifica degli atti impositivi. Alla luce di quanto sin qui detto, il termine finale di iscrizione a ruolo delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate di somme dovute dal contribuente a seguito di accertamento d'ufficio divenuto definitivo per mancata impugnazione, coincide con quello previsto per la notifica della cartella di pagamento, ossia entro il 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ex art. 25 D.P.R. n. 600/73.
Eccezione di difetto di indicazione e conseguenziale sottoscrizione del ruolo omesso nell'atto oggi opposto
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4 e 49, comma 1 del D.P.R. n°602 del 1973, in combinato disposto con l'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa allegazione dei documenti e per difetto di motivazione – Omessa indicazione degli elementi identificativi – Violazione degli art. 7, 16 e 17 legge
212/2000, nonché dell'art. 12 co. D.P.R. 602/73.
Omessa o irrituale notifica degli avvisi di accertamento e/o cartelle di pagamento sottesi all'opposta intimazione.
Violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa. Sulla lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con il presente motivo, la ricorrente eccepisce il comportamento illecito intrapreso dall'AdER, chiedendo il pagamento della medesima imposta, oggetto di sgravio parziale e successiva rateizzazione, come già ampiamente innanzi detto.
Pertanto, spettava il risarcimento dei danni nei confronti dell'AdER, per aver intrapreso un'azione esecutiva ingiustificata.
3. Resistevano ambo le agenzie.
4. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione deduceva quanto segue.
Come risulta dagli estratti di ruolo e dalla relata, la cartella di pagamento n. 01720230005765885000 richiamata dall'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata al destinatario in data 13.2.2024.
Per quanto concerne l'avviso di accertamento n. 250TEHM000390 (rif. int. n. 61724018195109006000) sarà
l'Ente impositore a fornire idoneo riscontro documentale sul punto.
SULLO SGRAVIO PARZIALE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 250TEHM000390.
Parte ricorrente assume che le somme richieste con l'AVI opposta per l'avviso di accertamento N.
250TEHM000390 dell'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara non sono dovute perché oggetto di sgravio e di rateazione.
Va rilevato, in effetti, che dall'estratto di ruolo aggiornato al 9.9.2025 risulta uno SGRAVIO PARZIALE dell'avviso di accertamento N. 250TEHM000390 dell'Agenzia delle Entrate per € 4.780,33, con importi riscossi per € 211,86 (rateazione) e residuo da pagare per € 1.945,09.
Dalla lettura del ricorso si ricava che lo sgravio veniva comunicato dall'Agenzia delle Entrate il 13.6.2025, mentre l'intimazione era stata predisposta il 14.3.2025 ed era notificata in data 8.7.2025 (dopo lo sgravio).
Come si può evincere dalla lettura del prospetto Poste.it, infatti, l'intimazione opposta era presa in carico da Poste il 4.4.2025 e veniva consegnata solo in data 8 Luglio 2025.
Si prende atto, dunque, del parziale annullamento e si chiede, in ogni caso, di confermare la legittimità dell'intimazione per la parte residua non pagata.
La resistente replicava, altresì, alle ulteriori argomentazioni della ricorrente.
5. L'Agenzia delle Entrate deduceva quanto segue.
In via preliminare è opportuno rappresentare, come del resto ammesso anche dalla ricorrente a pagina 3 del ricorso, che l'avviso di accertamento n. 250TEHM00390, è già stato oggetto di istanza di sgravio, nonché di contenzioso, precisamente in riferimento all'avviso di presa in carico n. 01777202400000256.
In particolare, con la sentenza n. 682/02/2025, depositata il 13/5/2025, la stessa Corte ha rigettato, con compensazione delle spese, il ricorso presentato dalla sig. Ricorrente_1 avverso il suddetto avviso di presa in carico.
Stante quanto rappresentato, la presentazione dell'istanza di sgravio avverso l'avviso di accertamento presuppone la conoscenza dello stesso e, di conseguenza, l'avvenuta notifica dello stesso da parte dell'ufficio.
In relazione ai motivi del ricorso l'Ufficio controdeduce quanto segue.
Lo sgravio parziale n. 2024S608040 del 12/6/2025, emesso dal Centro Operativo di Pescara, come già rappresentato dall'agente per la riscossione, è intervenuto successivamente alla predisposizione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 4/4/2025, anche se poi notificata solo l'8/7/2025.
Stante la rateizzazione n. 202506232025RAR0171487890001, concessa il 23/6/2025, quindi sempre successivamente alla predisposizione dell'intimazione di pagamento, le somme richieste per l'avviso di accertamento n. 250TEHM00390, sono già in corso di riscossione da parte di Agenzia entrate – Riscossione.
Stante quanto sopra alcun annullamento della partita è necessario, in quanto risulta già aggiornata da parte di AdeR con le somme in corso di riscossione.
L'eventuale annullamento totale della partita comporterebbe il discarico anche delle somme effettivamente dovute dalla contribuente già in corso di riscossione.
Le somme relative alla cartella di pagamento n. 01720230005765885, invece, non risultano contestate nel merito e in ogni caso sono da confermare.
Infatti, fanno riferimento alle sanzioni e agli interessi dovuti per l'omesso versamento degli acconti relativi alla cedolare secca.
Ad ogni buon conto, l'ufficio deposita il dettaglio della partita di ruolo consegnato il 25/12/2023.
Per quanto attiene a tutte le altre eccezioni sollevate, ossia le eccezioni di violazione del principio del contraddittorio preventivo, di prescrizione e di decadenza, di indicazione e di omessa sottoscrizione del ruolo, di omessa allegazione dei documenti e di carenza di motivazione, e di violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa, appare di tutta evidenza che si tratti di eccezioni seriali e pretestuose, che avrebbero dovuto essere mosse in sede di impugnazione della cartella.
A ciò si aggiunga che le suddette eccezioni sono assolutamente infondate, attesa la completezza ed il dettaglio della opposta intimazione di pagamento che contiene l'indicazione precisa dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento nonché le date di notifiche.
Tali elementi mettono in condizione il contribuente di conoscere esattamente la legittima pretesa tributaria avanzata con l'atto impugnato che deriva.
6. La ricorrente presentava una memoria illustrativa.
1. SULL'INTERVENUTO SGRAVIO PARZIALE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 250TEHM000390.
Le controdeduzioni dell'Ufficio ammettono l'emissione dello sgravio parziale n. 2024S608040 del 12.06.2025
e la successiva rateizzazione concessa in data 23.06.2025.
Tuttavia, l'Ufficio tenta di minimizzare la rilevanza di tali eventi sostenendo che l'intimazione di pagamento era stata predisposta in data 4.4.2025, e dunque prima dello sgravio e della rateizzazione, ma una siffatta argomentazione è infondata e irrilevante ai fini della legittimità dell'atto impugnato.
Ad assumere rilievo, infatti, non è la data di predisposizione interna dell'atto, bensì la data della sua notifica al contribuente. L'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione veniva notificata alla Sig.ra Ricorrente_1 in data 8.7.2025, vale a dire dopo che lo sgravio parziale era stato comunicato (13.6.2025) e la rateizzazione concessa (23.6.2025).
Pertanto, al momento della notifica, l'atto intimava il pagamento di somme che, per una parte consistente, non erano più dovute o erano già oggetto di un piano di rateizzazione.
L'ammissione dello sgravio da parte dell'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara costituisce un'inequivocabile prova della parziale illegittimità della pretesa originaria.
L'intimazione di pagamento, nel richiedere l'intero importo originario, risulta viziata per difetto di motivazione e per l'erroneità delle somme richieste, violando il diritto del contribuente a conoscere la corretta entità del proprio debito.
La circostanza che le somme siano "già in corso di riscossione" a seguito della rateizzazione non sana di certo l'illegittimità dell'intimazione, con la quale si richiedeva un importo superiore a quello dovuto e già rateizzato, ma anzi è una piena conferma circa l'erroneità dell'atto impugnato.
Quanto alla Sentenza n. 682/02/2025 prodotta dall'Ufficio, si rileva che essa ha rigettato un ricorso avverso un "avviso di presa in carico" e non direttamente avverso l'Avviso di Accertamento n. 250TEHM000390.
Tale pronuncia non può, quindi, essere interpretata come una sanatoria della notifica dell'avviso di accertamento stesso, né come preclusiva delle eccezioni sollevate dalla ricorrente in merito all'intimazione di pagamento e agli atti sottesi, precisando che l'A.F. dimentica che il predetto accertamento sotteso all'intimazione oggi opposta, risulta parzialmente sgravato e la restante parte rateizzata ed in corso di pagamento.
2. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO E SULL'OMESSA O
IRRITUALE NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI.
Le resistenti hanno genericamente glissatole eccezioni relative alla violazione del contraddittorio preventivo e all'omessa/irrituale notifica degli atti prodromici come "seriali e pretestuose".
Tale affermazione è inaccettabile e priva di fondamento, posto che l'odierna ricorrente ha specificamente dedotto la mancata notifica di qualsivoglia avviso bonario e/o cartella di pagamento e/o avviso di accertamento prima dell'intimazione.
Il principio del contraddittorio preventivo è un caposaldo del diritto tributario, rafforzato dal D.Lgs. n. 219/2023
(nuovo art.
6-bisL. n. 212/2000), che impone che tutti gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti da un contraddittorio effettivo con il contribuente, la cui omissione è causa di nullità dell'atto impositivo, in quanto lesiva del diritto (di matrice costituzionale) di difesa del contribuente.
Le resistenti non hanno fornito prova della regolare notifica degli atti prodromici (cartella di pagamento n.
01720230005765885000 e avviso di accertamento n. 250TEHM000390).
La mera indicazione delle date di presunta notifica nell'intimazione di pagamento non costituisce prova della loro effettiva e regolare ricezione da parte della ricorrente.
In assenza di tale prova, l'intimazione, che si fonda su tali atti, è illegittima.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito l'importanza della prova della notifica degli atti prodromici per la legittimità della successiva riscossione.
3. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE/DECADENZA DEL CREDITO.
L'eccezione di prescrizione e decadenza sollevata dalla ricorrente è pienamente fondata.
Come già dedotto, i crediti tributari, in particolare le sanzioni (art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 472/97) e gli interessi (art. 2948, n. 4, c.c.), sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397/2016, ha chiarito che la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento non converte il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, salvo che non intervenga un titolo giudiziale definitivo.
Tale orientamento è stato ribadito dalla recente Ordinanza n. 4969/2024.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento si riferisce all'anno d'imposta 2017 e la cartella di pagamento all'anno 2020.
L'intimazione veniva notificata solo in data 8.7.2025.
Non è stata fornita alcuna prova di atti interruttivi della prescrizione validamente notificati prima di tale data.
Pertanto, i crediti relativi alle sanzioni e agli interessi, e potenzialmente anche al tributo stesso in base alla tipologia, risultano prescritti.
L'argomentazione delle resistenti secondo cui tali eccezioni avrebbero dovuto essere mosse in sede di impugnazione della cartella è irrilevante, in quanto la ricorrente ha contestato la mancata notifica della cartella stessa e, in ogni caso, l'opposta intimazione, quale atto autonomamente impugnabile, consente di far valere vizi propri e vizi degli atti presupposti non regolarmente notificati.
4. SULLA DECADENZA DAL POTERE DI RISCOSSIONE EX ART. 25 D.P.R. N. 602/1973.
La ricorrente ribadisce l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione per tardività delle notifiche degli atti presupposti, in violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973.
La norma de qua stabilisce termini perentori per la notifica della cartella di pagamento, a pena di decadenza.
In assenza di prova della regolare e tempestiva notifica degli atti prodromici entro i termini di decadenza previsti dalla legge, il diritto alla riscossione delle somme pretese si è estinto.
La decadenza, a differenza della prescrizione, non è suscettibile di interruzione o sospensione (art. 2964 c.
c.), e il suo mancato rispetto comporta l'illegittimità dell'azione di riscossione.
SUL DIFETTO DI INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL RUOLO E SULL'OMESSA ALLEGAZIONE
DEI DOCUMENTI E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
L'impugnata intimazione è nulla anche per l'omessa indicazione e sottoscrizione del ruolo, nonché per l'omessa allegazione dei documenti e il difetto di motivazione, in violazione degli artt. 7, 16 e 17 della L. n.
212/2000 e dell'art. 12 D.P.R. n. 602/73.
Le resistenti hanno affermato che l'intimazione contiene "l'indicazione precisa dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento nonché le date di notifiche " e che ciò sarebbe sufficiente.
Tuttavia, la mera indicazione degli estremi degli atti presupposti non soddisfa l'obbligo di motivazione e di allegazione, specie quando si contestano le notifiche di tali atti. L'intimazione non riporta gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione delle sanzioni e degli interessi, né allega i ruoli o altri documenti essenziali per consentire alla ricorrente di comprendere e contestare la pretesa tributaria.
Tale omissione lede il diritto di difesa della contribuente.
DISCONOSCIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AVVERSARIA.
Alla luce della produzione documentale ex adverso depositata, l 'odierna ricorrente disconosce e contesta la cartella di pagamento n. 01720230005765885000, sottesa all'opposta intimazione di pagamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c. in combinato disposto con l'art. 214 c.p.c. e ss.
Disconosce e contesta altresì sia la relata di notifica (avviso di ricevimento) presumibilmente relativa alla suddetta cartella, sia la firma ivi apposta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c. in combinato disposto con l'art. 214 c.p.c. e ss., precisando che la predetta documentazione consiste in mere copie non conformi all'originale.
Sul punto, con la Sentenza n. 10573 del 4 Giugno 2020, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delicato tema del rapporto tra “contestazione di conformità all'originale della copia fotostatica” e “querela di falso”, evidenziando come quest'ultima possa essere proposta esclusivamente sull'originale del documento cui la contestazione afferisce.
Qualora, dunque, la parte processuale interessata ad avvalersi del documento prodotto in copia, in seguito alla contestazione di conformità ex adversa parte operata, non provveda alla produzione dell'originale, per effetto stesso della contestazione, l'efficacia probatoria del documento, anche se fosse un atto pubblico, sarà ridimensionata, tanto da non poter essere assunto a fondamento della decisione laddove il decidente non fosse in condizione di accertarne aliunde la genuinità.
La Corte, ribaditi i principi generali in tema di disconoscimento operato ex art. 2719 cod. civ., ha affrontato in modo specifico la questione riguardante gli effetti dello stesso sulla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricezione prodotto solo in copia dall'Ufficio dell'AE, chiarendo che la produzione dell'avviso di ricevimento possa senz'altro avvenire mediante allegazione di fotocopie non autenticate, e che queste, ove manchi la contestazione in proposito, potranno validamente essere assunte a fondamento della decisione.
Ma, poiché la società, nell'ipotesi decisa, aveva disconosciuto espressamente la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dal proprio legale rappresentante e poiché l'art. 2719 c.c. trova applicazione anche in relazione all'atto pubblico, l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto produrre in giudizio il documento in originale, al fine di consentire alla ricorrente di proporre querela di falso, il cui giudizio deve svolgersi necessariamente sull'originale.
Attraverso un percorso argomentativo molto articolato, di cui si riporta il passo saliente, la Cassazione ha statuito accogliendo le ragioni fatte valere dalla ricorrente, così testualmente esprimendosi: «Non può essere condivisa l'affermazione del giudice d'appello per cui «poiché tale querela non è stata mai presentata, l'avviso di ricevimento deve ritenersi regolare in ragione della sua natura di atto pubblico munito di fede privilegiata
». Con il tempestivo ed espresso disconoscimento della sottoscrizione, apparentemente vergata dal legale rappresentante da parte della società, la copia dell'avviso di ricezione depositata in appello dall'Agenzia delle entrate, in assenza della produzione in giudizio dell'originale da parte di quest'ultima, non ha efficacia di atto pubblico».
Ne deriva il chiarissimo principio di diritto cui il giudice del rinvio dovrà adeguarsi: «in tema di processo tributario nel caso in cui l'Amministrazione eccepisca solo in appello la tardività del ricorso introduttivo del giudizio, depositando copia dell'avviso di ricezione della raccomandata di spedizione dell'atto impositivo, ove il contribuente deduca la nullità della notifica disconoscendo espressamente, in tale sede, l'autenticità della sottoscrizione del proprio legale rappresentante, senza che l'Amministrazione produca l'originale dell'avviso di ricevimento, la copia dello stesso non può avere efficacia di atto pubblico;
sicchè nei suoi confronti non deve essere esperita la querela di falso il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull'originale».
Non si impone, allora, la querela di falso per contestare il contenuto intrinseco o la sottoscrizione della copia fotostatica di un atto pubblico non attestata conforme e contestata dalla controparte, perché solo con la produzione dell'originale essa assumerà la natura di atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso
(Cass. n. 22058/2019) con conseguente applicabilità dell'art. 2700 c.c. («L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti»).
Orbene, se l'originale non viene prodotto né esibito dalla parte interessata, la contestazione della conformità sarà sufficiente ad inficiare l'efficacia probatoria della produzione operata in copia che, pertanto, non potrà essere assunta a fondamento del decisum, salvo che il Decidente non sia in grado di compiere aliunde gli accertamenti necessari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'avviso di accertamento n. 250ТЕНМ000390, la richiesta di sgravio e di rateazione, avanzate dalla contribuente, assorbono ogni altra questione ed eccezione: l'intimazione dev'essere corrispondentemente annullata, e, più di preciso, limitatamente al credito portato dal medesimo avviso di accertamento, per la parte oggetto di sgravio: quanto alla parte non oggetto di sgravio, con salvezza degli effetti della rateazione.
2. Quanto al credito portato dalla cartella di pagamento n. 01720230005765885000, essa risulta notificata in data 13 Febbraio 2024, mediante consegna al destinatario, ossia alla medesima Ricorrente_1: ogni questione, pertanto, doveva essere sollevata mediante l'impugnazione di quell'atto: né può dirsi (se si vogliono considerare gli eventuali vizi specificamente riferibili - in astratto - alla sola intimazione o, comunque, le vicende posteriori a quella notificazione) che, tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione medesima, sia decorso il termine di prescrizione, o che l'intimazione dovesse contenere una motivazione ulteriore, rispetto al richiamo di atti già noti alla contribuente, o che occorresse il contraddittorio preventivo, escluso rispetto agli atti della fase della riscossione (cfr. il Decreto MEF 24.4.2024, art. 2, lett. 'a').
Non è necessaria, infine, la produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento, che comprova l'avvenuto perfezionamento della notificazione, poiché già dalla copia prodotta, che appare ictu oculi perfettamente fedele, si evince l'esatta corrispondenza della sottoscrizione della Ricorrente_1, ivi presente, rispetto alla firma che costei ha apposto in calce della procura conferita al difensore nell'odierno giudizio.
3. La complessità della controversia e l'esito alterno della decisione consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE
1. accoglie parzialmente la domanda, annullando l'intimazione di pagamento n. 01720259000778621/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti di Ricorrente_1, limitatamente al credito portato dall'avviso di accertamento n. 250ТЕНМ000390, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione,
e per la parte oggetto di sgravio: quanto alla parte non oggetto di sgravio, con salvezza degli effetti della rateazione;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, li 28 Gennaio 2026
Il Giudice Dott. Luigi GALASSO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALASSO LUIGI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 734/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259000778621000 SANZIONI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259000778621000 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230005765885000 SANZIONI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEHM000390 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: La rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, l'8 Luglio 2025, a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 01720259000778621/000, relativa ai crediti portati: dalla cartella di pagamento n. 01720230005765885000, notificata in data 13.2.2024, per un importo pari ad euro 142,51, con riferimento all'anno 2020, contenente il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Benevento,
Uff. Territoriale di Benevento;
dall'avviso di accertamento n. 250ТЕНМ000390, notificato in data 16.3.2023
(riferimento interno n. 61724018195109006000), per un importo pari ad euro 6.987,44, con riferimento all'anno 2017, contenente il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara.
La somma totale era pari ad euro 7.129,95, di cui a titolo d'imposta euro 2.439,22, comprensivo di sanzioni, interessi, aggi e spese esecutive.
2. Ricorrente_1 impugnava l'atto innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado.
L'odierna ricorrente precisa sin d'ora che, prima dell'atto oggi impugnato, non è stato notificato alcun avviso bonario e/o cartella di pagamento e/o avviso di accertamento (atti prodromici alla intimazione) dagli enti accertatori/impositori e presunti creditori.
Precisa, inoltre, che anche laddove le parti resistenti dovessero provare di essere titolari di un diritto di credito, lo stesso risulterebbe prescritto;
inoltre, i medesimi enti risulterebbero, in ogni caso, decaduti dal potere di riscossione delle somme, come si dirà in seguito.
Infatti, come è dato leggere nell'atto oggi opposto, l'A.d.E.R. chiede il pagamento di crediti relativi agli anni d'imposta riferiti al 2020 e al 2017 attraverso la predetta cartella di pagamento ed il predetto avviso di accertamento sottesi all'intimazione oggi opposta, presumibilmente notificati rispettivamente negli anni 2024
e 2023.
Pertanto, risulta palese che il credito richiesto risulta prescritto e l'Ente decaduto, come meglio si dirà in diritto. Infine, evidenzia che l'atto oggi opposto è illegittimo ed errato nell'importo intimato, in quanto la ricorrente con pec del 1° Marzo 2024, chiedeva lo sgravio dell'avviso di accertamento n. 250ТЕНМ000390, sotteso all'intimazione oggi impugnata, sia alla Direzione Provinciale che all'AdER di Benevento.
In data 13 Giugno 2025, tramite pec ricevuta dal difensore, il Centro Operativo di Pescara concedeva parzialmente il predetto sgravio e, pertanto, la ricorrente chiedeva ed otteneva la rateizzazione delle somme presso l'AdER di Benevento, come di seguito si illustrerà.
A seguito dello sgravio, la contribuente risulta debitrice della somma pari ad €. 2.098,45 circa, oltre interessi, in luogo della maggior somma pari ad €. 6.987,44.
Si rileva altresì che l'odierna ricorrente, in relazione al pagamento dell'anzidetta somma pari ad €. 2.098,45 oltre interessi, ha presentato istanza di rateizzazione, la quale ultima veniva accolta, e attualmente sta provvedendo al pagamento delle relative rate.
Nullità dell'atto opposto per violazione del principio del contraddittorio preventivo.
Eccezione di prescrizione/decadenza del credito iscritto a ruolo, nonché delle sanzioni (art. 20, comma 3,
D. Lgs. n° 472/97) e degli interessi (art. 2948, n° 4, c.c.).
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 25 D.P.R. n. 602/73 – Decadenza dal potere di riscossione. Quale che sia il fondamento sostanziale dei presunti crediti erariali e tributari iscritti a ruolo, con il presente motivo si eccepisce anche la illegittimità della riscossione della stessa per tardività delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento sottesi all'intimazione e la conseguente decadenza degli Enti impositori e riscossori dal diritto al recupero delle somme eventualmente dovute.
Né vale obiettare che possa trovare applicazione, nel caso di specie, la c.d. proroga “a cascata” di 85 giorni, di cui all'art. 67 d.l. 18/20 in quanto – come, d'altro canto, la stessa magistratura tributaria ha avuto modo di affermare – è illogico e irragionevole ritenere che la stessa possa essere tuttora applicata in maniera generalizzata: essa è, infatti, riferibile al solo anno colpito dall'evento eccezionale COVID, vale a dire il 2020.
Quanto al DL 34/2020, l'art. 157 aveva previsto che gli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate che dovevano essere notificati ai contribuenti entro il 31/12/2020 potevano essere emessi entro tale data, ma notificati successivamente in un arco temporale dal 1/03/2021 al 28/02/2022. In questo modo è stata, dunque, prevista una scissione giuridica dei termini di emissione e di notifica degli atti impositivi. Alla luce di quanto sin qui detto, il termine finale di iscrizione a ruolo delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate di somme dovute dal contribuente a seguito di accertamento d'ufficio divenuto definitivo per mancata impugnazione, coincide con quello previsto per la notifica della cartella di pagamento, ossia entro il 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ex art. 25 D.P.R. n. 600/73.
Eccezione di difetto di indicazione e conseguenziale sottoscrizione del ruolo omesso nell'atto oggi opposto
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4 e 49, comma 1 del D.P.R. n°602 del 1973, in combinato disposto con l'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa allegazione dei documenti e per difetto di motivazione – Omessa indicazione degli elementi identificativi – Violazione degli art. 7, 16 e 17 legge
212/2000, nonché dell'art. 12 co. D.P.R. 602/73.
Omessa o irrituale notifica degli avvisi di accertamento e/o cartelle di pagamento sottesi all'opposta intimazione.
Violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa. Sulla lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con il presente motivo, la ricorrente eccepisce il comportamento illecito intrapreso dall'AdER, chiedendo il pagamento della medesima imposta, oggetto di sgravio parziale e successiva rateizzazione, come già ampiamente innanzi detto.
Pertanto, spettava il risarcimento dei danni nei confronti dell'AdER, per aver intrapreso un'azione esecutiva ingiustificata.
3. Resistevano ambo le agenzie.
4. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione deduceva quanto segue.
Come risulta dagli estratti di ruolo e dalla relata, la cartella di pagamento n. 01720230005765885000 richiamata dall'intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata al destinatario in data 13.2.2024.
Per quanto concerne l'avviso di accertamento n. 250TEHM000390 (rif. int. n. 61724018195109006000) sarà
l'Ente impositore a fornire idoneo riscontro documentale sul punto.
SULLO SGRAVIO PARZIALE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 250TEHM000390.
Parte ricorrente assume che le somme richieste con l'AVI opposta per l'avviso di accertamento N.
250TEHM000390 dell'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara non sono dovute perché oggetto di sgravio e di rateazione.
Va rilevato, in effetti, che dall'estratto di ruolo aggiornato al 9.9.2025 risulta uno SGRAVIO PARZIALE dell'avviso di accertamento N. 250TEHM000390 dell'Agenzia delle Entrate per € 4.780,33, con importi riscossi per € 211,86 (rateazione) e residuo da pagare per € 1.945,09.
Dalla lettura del ricorso si ricava che lo sgravio veniva comunicato dall'Agenzia delle Entrate il 13.6.2025, mentre l'intimazione era stata predisposta il 14.3.2025 ed era notificata in data 8.7.2025 (dopo lo sgravio).
Come si può evincere dalla lettura del prospetto Poste.it, infatti, l'intimazione opposta era presa in carico da Poste il 4.4.2025 e veniva consegnata solo in data 8 Luglio 2025.
Si prende atto, dunque, del parziale annullamento e si chiede, in ogni caso, di confermare la legittimità dell'intimazione per la parte residua non pagata.
La resistente replicava, altresì, alle ulteriori argomentazioni della ricorrente.
5. L'Agenzia delle Entrate deduceva quanto segue.
In via preliminare è opportuno rappresentare, come del resto ammesso anche dalla ricorrente a pagina 3 del ricorso, che l'avviso di accertamento n. 250TEHM00390, è già stato oggetto di istanza di sgravio, nonché di contenzioso, precisamente in riferimento all'avviso di presa in carico n. 01777202400000256.
In particolare, con la sentenza n. 682/02/2025, depositata il 13/5/2025, la stessa Corte ha rigettato, con compensazione delle spese, il ricorso presentato dalla sig. Ricorrente_1 avverso il suddetto avviso di presa in carico.
Stante quanto rappresentato, la presentazione dell'istanza di sgravio avverso l'avviso di accertamento presuppone la conoscenza dello stesso e, di conseguenza, l'avvenuta notifica dello stesso da parte dell'ufficio.
In relazione ai motivi del ricorso l'Ufficio controdeduce quanto segue.
Lo sgravio parziale n. 2024S608040 del 12/6/2025, emesso dal Centro Operativo di Pescara, come già rappresentato dall'agente per la riscossione, è intervenuto successivamente alla predisposizione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 4/4/2025, anche se poi notificata solo l'8/7/2025.
Stante la rateizzazione n. 202506232025RAR0171487890001, concessa il 23/6/2025, quindi sempre successivamente alla predisposizione dell'intimazione di pagamento, le somme richieste per l'avviso di accertamento n. 250TEHM00390, sono già in corso di riscossione da parte di Agenzia entrate – Riscossione.
Stante quanto sopra alcun annullamento della partita è necessario, in quanto risulta già aggiornata da parte di AdeR con le somme in corso di riscossione.
L'eventuale annullamento totale della partita comporterebbe il discarico anche delle somme effettivamente dovute dalla contribuente già in corso di riscossione.
Le somme relative alla cartella di pagamento n. 01720230005765885, invece, non risultano contestate nel merito e in ogni caso sono da confermare.
Infatti, fanno riferimento alle sanzioni e agli interessi dovuti per l'omesso versamento degli acconti relativi alla cedolare secca.
Ad ogni buon conto, l'ufficio deposita il dettaglio della partita di ruolo consegnato il 25/12/2023.
Per quanto attiene a tutte le altre eccezioni sollevate, ossia le eccezioni di violazione del principio del contraddittorio preventivo, di prescrizione e di decadenza, di indicazione e di omessa sottoscrizione del ruolo, di omessa allegazione dei documenti e di carenza di motivazione, e di violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa, appare di tutta evidenza che si tratti di eccezioni seriali e pretestuose, che avrebbero dovuto essere mosse in sede di impugnazione della cartella.
A ciò si aggiunga che le suddette eccezioni sono assolutamente infondate, attesa la completezza ed il dettaglio della opposta intimazione di pagamento che contiene l'indicazione precisa dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento nonché le date di notifiche.
Tali elementi mettono in condizione il contribuente di conoscere esattamente la legittima pretesa tributaria avanzata con l'atto impugnato che deriva.
6. La ricorrente presentava una memoria illustrativa.
1. SULL'INTERVENUTO SGRAVIO PARZIALE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 250TEHM000390.
Le controdeduzioni dell'Ufficio ammettono l'emissione dello sgravio parziale n. 2024S608040 del 12.06.2025
e la successiva rateizzazione concessa in data 23.06.2025.
Tuttavia, l'Ufficio tenta di minimizzare la rilevanza di tali eventi sostenendo che l'intimazione di pagamento era stata predisposta in data 4.4.2025, e dunque prima dello sgravio e della rateizzazione, ma una siffatta argomentazione è infondata e irrilevante ai fini della legittimità dell'atto impugnato.
Ad assumere rilievo, infatti, non è la data di predisposizione interna dell'atto, bensì la data della sua notifica al contribuente. L'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione veniva notificata alla Sig.ra Ricorrente_1 in data 8.7.2025, vale a dire dopo che lo sgravio parziale era stato comunicato (13.6.2025) e la rateizzazione concessa (23.6.2025).
Pertanto, al momento della notifica, l'atto intimava il pagamento di somme che, per una parte consistente, non erano più dovute o erano già oggetto di un piano di rateizzazione.
L'ammissione dello sgravio da parte dell'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara costituisce un'inequivocabile prova della parziale illegittimità della pretesa originaria.
L'intimazione di pagamento, nel richiedere l'intero importo originario, risulta viziata per difetto di motivazione e per l'erroneità delle somme richieste, violando il diritto del contribuente a conoscere la corretta entità del proprio debito.
La circostanza che le somme siano "già in corso di riscossione" a seguito della rateizzazione non sana di certo l'illegittimità dell'intimazione, con la quale si richiedeva un importo superiore a quello dovuto e già rateizzato, ma anzi è una piena conferma circa l'erroneità dell'atto impugnato.
Quanto alla Sentenza n. 682/02/2025 prodotta dall'Ufficio, si rileva che essa ha rigettato un ricorso avverso un "avviso di presa in carico" e non direttamente avverso l'Avviso di Accertamento n. 250TEHM000390.
Tale pronuncia non può, quindi, essere interpretata come una sanatoria della notifica dell'avviso di accertamento stesso, né come preclusiva delle eccezioni sollevate dalla ricorrente in merito all'intimazione di pagamento e agli atti sottesi, precisando che l'A.F. dimentica che il predetto accertamento sotteso all'intimazione oggi opposta, risulta parzialmente sgravato e la restante parte rateizzata ed in corso di pagamento.
2. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO E SULL'OMESSA O
IRRITUALE NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI.
Le resistenti hanno genericamente glissatole eccezioni relative alla violazione del contraddittorio preventivo e all'omessa/irrituale notifica degli atti prodromici come "seriali e pretestuose".
Tale affermazione è inaccettabile e priva di fondamento, posto che l'odierna ricorrente ha specificamente dedotto la mancata notifica di qualsivoglia avviso bonario e/o cartella di pagamento e/o avviso di accertamento prima dell'intimazione.
Il principio del contraddittorio preventivo è un caposaldo del diritto tributario, rafforzato dal D.Lgs. n. 219/2023
(nuovo art.
6-bisL. n. 212/2000), che impone che tutti gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti da un contraddittorio effettivo con il contribuente, la cui omissione è causa di nullità dell'atto impositivo, in quanto lesiva del diritto (di matrice costituzionale) di difesa del contribuente.
Le resistenti non hanno fornito prova della regolare notifica degli atti prodromici (cartella di pagamento n.
01720230005765885000 e avviso di accertamento n. 250TEHM000390).
La mera indicazione delle date di presunta notifica nell'intimazione di pagamento non costituisce prova della loro effettiva e regolare ricezione da parte della ricorrente.
In assenza di tale prova, l'intimazione, che si fonda su tali atti, è illegittima.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito l'importanza della prova della notifica degli atti prodromici per la legittimità della successiva riscossione.
3. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE/DECADENZA DEL CREDITO.
L'eccezione di prescrizione e decadenza sollevata dalla ricorrente è pienamente fondata.
Come già dedotto, i crediti tributari, in particolare le sanzioni (art. 20, comma 3, D. Lgs. n. 472/97) e gli interessi (art. 2948, n. 4, c.c.), sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397/2016, ha chiarito che la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento non converte il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, salvo che non intervenga un titolo giudiziale definitivo.
Tale orientamento è stato ribadito dalla recente Ordinanza n. 4969/2024.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento si riferisce all'anno d'imposta 2017 e la cartella di pagamento all'anno 2020.
L'intimazione veniva notificata solo in data 8.7.2025.
Non è stata fornita alcuna prova di atti interruttivi della prescrizione validamente notificati prima di tale data.
Pertanto, i crediti relativi alle sanzioni e agli interessi, e potenzialmente anche al tributo stesso in base alla tipologia, risultano prescritti.
L'argomentazione delle resistenti secondo cui tali eccezioni avrebbero dovuto essere mosse in sede di impugnazione della cartella è irrilevante, in quanto la ricorrente ha contestato la mancata notifica della cartella stessa e, in ogni caso, l'opposta intimazione, quale atto autonomamente impugnabile, consente di far valere vizi propri e vizi degli atti presupposti non regolarmente notificati.
4. SULLA DECADENZA DAL POTERE DI RISCOSSIONE EX ART. 25 D.P.R. N. 602/1973.
La ricorrente ribadisce l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione per tardività delle notifiche degli atti presupposti, in violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973.
La norma de qua stabilisce termini perentori per la notifica della cartella di pagamento, a pena di decadenza.
In assenza di prova della regolare e tempestiva notifica degli atti prodromici entro i termini di decadenza previsti dalla legge, il diritto alla riscossione delle somme pretese si è estinto.
La decadenza, a differenza della prescrizione, non è suscettibile di interruzione o sospensione (art. 2964 c.
c.), e il suo mancato rispetto comporta l'illegittimità dell'azione di riscossione.
SUL DIFETTO DI INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL RUOLO E SULL'OMESSA ALLEGAZIONE
DEI DOCUMENTI E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
L'impugnata intimazione è nulla anche per l'omessa indicazione e sottoscrizione del ruolo, nonché per l'omessa allegazione dei documenti e il difetto di motivazione, in violazione degli artt. 7, 16 e 17 della L. n.
212/2000 e dell'art. 12 D.P.R. n. 602/73.
Le resistenti hanno affermato che l'intimazione contiene "l'indicazione precisa dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento nonché le date di notifiche " e che ciò sarebbe sufficiente.
Tuttavia, la mera indicazione degli estremi degli atti presupposti non soddisfa l'obbligo di motivazione e di allegazione, specie quando si contestano le notifiche di tali atti. L'intimazione non riporta gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione delle sanzioni e degli interessi, né allega i ruoli o altri documenti essenziali per consentire alla ricorrente di comprendere e contestare la pretesa tributaria.
Tale omissione lede il diritto di difesa della contribuente.
DISCONOSCIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AVVERSARIA.
Alla luce della produzione documentale ex adverso depositata, l 'odierna ricorrente disconosce e contesta la cartella di pagamento n. 01720230005765885000, sottesa all'opposta intimazione di pagamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c. in combinato disposto con l'art. 214 c.p.c. e ss.
Disconosce e contesta altresì sia la relata di notifica (avviso di ricevimento) presumibilmente relativa alla suddetta cartella, sia la firma ivi apposta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2712 e 2719 c.c. in combinato disposto con l'art. 214 c.p.c. e ss., precisando che la predetta documentazione consiste in mere copie non conformi all'originale.
Sul punto, con la Sentenza n. 10573 del 4 Giugno 2020, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delicato tema del rapporto tra “contestazione di conformità all'originale della copia fotostatica” e “querela di falso”, evidenziando come quest'ultima possa essere proposta esclusivamente sull'originale del documento cui la contestazione afferisce.
Qualora, dunque, la parte processuale interessata ad avvalersi del documento prodotto in copia, in seguito alla contestazione di conformità ex adversa parte operata, non provveda alla produzione dell'originale, per effetto stesso della contestazione, l'efficacia probatoria del documento, anche se fosse un atto pubblico, sarà ridimensionata, tanto da non poter essere assunto a fondamento della decisione laddove il decidente non fosse in condizione di accertarne aliunde la genuinità.
La Corte, ribaditi i principi generali in tema di disconoscimento operato ex art. 2719 cod. civ., ha affrontato in modo specifico la questione riguardante gli effetti dello stesso sulla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricezione prodotto solo in copia dall'Ufficio dell'AE, chiarendo che la produzione dell'avviso di ricevimento possa senz'altro avvenire mediante allegazione di fotocopie non autenticate, e che queste, ove manchi la contestazione in proposito, potranno validamente essere assunte a fondamento della decisione.
Ma, poiché la società, nell'ipotesi decisa, aveva disconosciuto espressamente la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dal proprio legale rappresentante e poiché l'art. 2719 c.c. trova applicazione anche in relazione all'atto pubblico, l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto produrre in giudizio il documento in originale, al fine di consentire alla ricorrente di proporre querela di falso, il cui giudizio deve svolgersi necessariamente sull'originale.
Attraverso un percorso argomentativo molto articolato, di cui si riporta il passo saliente, la Cassazione ha statuito accogliendo le ragioni fatte valere dalla ricorrente, così testualmente esprimendosi: «Non può essere condivisa l'affermazione del giudice d'appello per cui «poiché tale querela non è stata mai presentata, l'avviso di ricevimento deve ritenersi regolare in ragione della sua natura di atto pubblico munito di fede privilegiata
». Con il tempestivo ed espresso disconoscimento della sottoscrizione, apparentemente vergata dal legale rappresentante da parte della società, la copia dell'avviso di ricezione depositata in appello dall'Agenzia delle entrate, in assenza della produzione in giudizio dell'originale da parte di quest'ultima, non ha efficacia di atto pubblico».
Ne deriva il chiarissimo principio di diritto cui il giudice del rinvio dovrà adeguarsi: «in tema di processo tributario nel caso in cui l'Amministrazione eccepisca solo in appello la tardività del ricorso introduttivo del giudizio, depositando copia dell'avviso di ricezione della raccomandata di spedizione dell'atto impositivo, ove il contribuente deduca la nullità della notifica disconoscendo espressamente, in tale sede, l'autenticità della sottoscrizione del proprio legale rappresentante, senza che l'Amministrazione produca l'originale dell'avviso di ricevimento, la copia dello stesso non può avere efficacia di atto pubblico;
sicchè nei suoi confronti non deve essere esperita la querela di falso il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull'originale».
Non si impone, allora, la querela di falso per contestare il contenuto intrinseco o la sottoscrizione della copia fotostatica di un atto pubblico non attestata conforme e contestata dalla controparte, perché solo con la produzione dell'originale essa assumerà la natura di atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso
(Cass. n. 22058/2019) con conseguente applicabilità dell'art. 2700 c.c. («L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti»).
Orbene, se l'originale non viene prodotto né esibito dalla parte interessata, la contestazione della conformità sarà sufficiente ad inficiare l'efficacia probatoria della produzione operata in copia che, pertanto, non potrà essere assunta a fondamento del decisum, salvo che il Decidente non sia in grado di compiere aliunde gli accertamenti necessari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'avviso di accertamento n. 250ТЕНМ000390, la richiesta di sgravio e di rateazione, avanzate dalla contribuente, assorbono ogni altra questione ed eccezione: l'intimazione dev'essere corrispondentemente annullata, e, più di preciso, limitatamente al credito portato dal medesimo avviso di accertamento, per la parte oggetto di sgravio: quanto alla parte non oggetto di sgravio, con salvezza degli effetti della rateazione.
2. Quanto al credito portato dalla cartella di pagamento n. 01720230005765885000, essa risulta notificata in data 13 Febbraio 2024, mediante consegna al destinatario, ossia alla medesima Ricorrente_1: ogni questione, pertanto, doveva essere sollevata mediante l'impugnazione di quell'atto: né può dirsi (se si vogliono considerare gli eventuali vizi specificamente riferibili - in astratto - alla sola intimazione o, comunque, le vicende posteriori a quella notificazione) che, tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione medesima, sia decorso il termine di prescrizione, o che l'intimazione dovesse contenere una motivazione ulteriore, rispetto al richiamo di atti già noti alla contribuente, o che occorresse il contraddittorio preventivo, escluso rispetto agli atti della fase della riscossione (cfr. il Decreto MEF 24.4.2024, art. 2, lett. 'a').
Non è necessaria, infine, la produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento, che comprova l'avvenuto perfezionamento della notificazione, poiché già dalla copia prodotta, che appare ictu oculi perfettamente fedele, si evince l'esatta corrispondenza della sottoscrizione della Ricorrente_1, ivi presente, rispetto alla firma che costei ha apposto in calce della procura conferita al difensore nell'odierno giudizio.
3. La complessità della controversia e l'esito alterno della decisione consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE
1. accoglie parzialmente la domanda, annullando l'intimazione di pagamento n. 01720259000778621/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti di Ricorrente_1, limitatamente al credito portato dall'avviso di accertamento n. 250ТЕНМ000390, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione,
e per la parte oggetto di sgravio: quanto alla parte non oggetto di sgravio, con salvezza degli effetti della rateazione;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, li 28 Gennaio 2026
Il Giudice Dott. Luigi GALASSO