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Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15666 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 447/2026 UP - 04/03/2026 R.G.N. 40121/2025 ha pronunciato la seguente Composta da: NN Liberati RE IL Alberto Galanti NN Giorgianni LE VE sul ricorso proposto da IE ID, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LE VE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, avv.to Chiara Bonafede con le quali si chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 13 febbraio 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 10 maggio 2023 dal Tribunale di Marsala che aveva dichiarato ID IE responsabile del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana, di cui 58,5 di marijuana occultati nella maglietta, gr. 71 di marijuana e gr. 77,5 del tipo hashish all'interno dell'abitazione e, ridotta la pena per il rito abbreviato, lo condannava alla pena ritenuta equa. 2. Propone ricorso il difensore dell'imputato che si affida a due motivi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15666 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 04/03/2026 2.1 Con il primo motivo deduce nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva che il giudice di secondo grado non ha considerato una serie di elementi che dovevano esser valutati: la presenza di un contesto familiare di assoluto benessere e controllo;
le abitudini di vita incompatibili con il traffico illecito;
la verosimiglianza della scorta personale in ambito insulare;
l'uso assolutamente personale della droga;
la circostanza che il ricorrente non abbia riportato alcuna condanna. 2.2 Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. per inosservanza e erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Si osserva che la motivazione sul punto della Corte di appello contiene delle criticità non superabili, laddove esclude l'applicazione della causa di non punibilità. 3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, evidenziando che nel caso in esame viene in rilievo una c.d. "doppia conforme" e che si richiede una rilettura di elementi di fatto su cui i giudici hanno motivato in termini congrui 4. Ha depositato conclusioni scritte, in replica alla requisitoria del pubblico ministero, il difensore dell'imputato rappresentando che non si richiede una rilettura di elementi di fatto ma si denunciano vizi propri della motivazione, oltre a macroscopici errori "per tabulas", costituiti dalla somma di denaro, che è stata dissequestrata dal tribunale del riesame;
dalla suddivisione in dosi;
dal contesto insulare in cui i fatti sono avvenuti e si chiede, quindi l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1 Va innanzi tutto premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso i richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 — 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01). Va, inoltre, ricordato che «In tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche 2 generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie». (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 01). 1.2 Tanto chiarito con riferimento ai criteri dalla giurisprudenza di legittimità che questo collegio condivide ed ai quali occorre attenersi, va rilevato che nel caso in esame le doglianze - relative al dissequestro della somma di denaro da parte del Tribunale del riesame e che invece è stata ritenuta provento di reato;
alla suddivisione in dosi;
alla esclusione dell'uso personale dello stupefacente;
alla iscrizione al SERT dell'imputato - sono state oggetto dei motivi di appello e valutate dal giudice di secondo grado che le ha prese in considerazione, se ne è fatto carico e le ha superate con argomentazioni che non risultano illogiche. Con tale impianto il difensore non si confronta efficacemente nonostante il giudice di primo grado, prima, e la Corte di appello, poi, abbiano dato conto di una serie di elementi che letti nel loro insieme, e non parcellizzati come invece fa la difesa confermano l'impianto accusatorio. E così, quanto alla somma di denaro, ritenuta provento di reato, la Corte di appello ha rilevato, con una argomentazione logica, che la stessa non poteva ritenersi né frutto di un risarcimento danni, né frutto di uno stile di vita pdagiato (si afferma nel ricorso che la famiglia sia economicamente benestante) in quanto i genitori dell'imputato, escussi sul punto, hanno mostrato di non elargire facilmente denaro al figlio, ma, anzi, al contrario di controllarne la disponibilità. Parimenti, sulla suddivisione in dosi, la Corte di appello ha spiegato l'inverosimiglianza della asserita "scorta personale" per uso terapeutico e per difficolta di approvvigionamento nell'isola di Pantelleria, smentite dal quantitativo della droga sequestrata — da cui erano ricavabili ben 1.600 dosi medie giornaliere - del tutto inconciliabile con l'uso personale. A fronte di questi elementi la parte continua a negare gli accadimenti, senza per altro fornire alcun elemento di conforto o a sostegno di quanto sostenuto e senza neanche confrontarsi, se non per sminuirle, con le argomentazioni dei giudici di merito. 1.3 A ciò deve aggiungersi che, nel giudizio di cassazione, se da un lato sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 3 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507); dall'altro, deve comunque ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, oltre ad essere intrinsecamente indeterminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2. Inammissibile è il secondo motivo di doglianza riguardante l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.1 il dedotto motivo è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte di appello non presenta vizi rilevanti ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dal momento che la sentenza impugnata ha dato atto non solo - come sostiene il ricorrente - di un comportamento modellato sulla fattispecie di reato, ma anche degli specifici aspetti di disvalore della condotta (più di 1.600 dosi, già suddivisa in dosi;
il precedente specifico, risalente ad un episodio commesso neanche un paio d'anni prima di quello per il quale si procede, in relazione al quale ha riportato condanna, elemento, questo, su cui la difesa non si confronta) che ha, del tutto logicamente, ritenuto ostativi al giudizio di tenuità. 2.3 Del tutto congruamente la Corte territoriale ha ritenuto non accoglibile la richiesta di applicazione della menzionata causa di non punibilità e prima di lei il giudice di primo grado. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/03/2026.
udita la relazione svolta dal consigliere LE VE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, avv.to Chiara Bonafede con le quali si chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 13 febbraio 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 10 maggio 2023 dal Tribunale di Marsala che aveva dichiarato ID IE responsabile del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana, di cui 58,5 di marijuana occultati nella maglietta, gr. 71 di marijuana e gr. 77,5 del tipo hashish all'interno dell'abitazione e, ridotta la pena per il rito abbreviato, lo condannava alla pena ritenuta equa. 2. Propone ricorso il difensore dell'imputato che si affida a due motivi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15666 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 04/03/2026 2.1 Con il primo motivo deduce nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva che il giudice di secondo grado non ha considerato una serie di elementi che dovevano esser valutati: la presenza di un contesto familiare di assoluto benessere e controllo;
le abitudini di vita incompatibili con il traffico illecito;
la verosimiglianza della scorta personale in ambito insulare;
l'uso assolutamente personale della droga;
la circostanza che il ricorrente non abbia riportato alcuna condanna. 2.2 Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. per inosservanza e erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Si osserva che la motivazione sul punto della Corte di appello contiene delle criticità non superabili, laddove esclude l'applicazione della causa di non punibilità. 3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, evidenziando che nel caso in esame viene in rilievo una c.d. "doppia conforme" e che si richiede una rilettura di elementi di fatto su cui i giudici hanno motivato in termini congrui 4. Ha depositato conclusioni scritte, in replica alla requisitoria del pubblico ministero, il difensore dell'imputato rappresentando che non si richiede una rilettura di elementi di fatto ma si denunciano vizi propri della motivazione, oltre a macroscopici errori "per tabulas", costituiti dalla somma di denaro, che è stata dissequestrata dal tribunale del riesame;
dalla suddivisione in dosi;
dal contesto insulare in cui i fatti sono avvenuti e si chiede, quindi l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1 Va innanzi tutto premesso che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso i richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 — 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01). Va, inoltre, ricordato che «In tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell'appello può motivare per relazione se l'impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche 2 generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie». (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 01). 1.2 Tanto chiarito con riferimento ai criteri dalla giurisprudenza di legittimità che questo collegio condivide ed ai quali occorre attenersi, va rilevato che nel caso in esame le doglianze - relative al dissequestro della somma di denaro da parte del Tribunale del riesame e che invece è stata ritenuta provento di reato;
alla suddivisione in dosi;
alla esclusione dell'uso personale dello stupefacente;
alla iscrizione al SERT dell'imputato - sono state oggetto dei motivi di appello e valutate dal giudice di secondo grado che le ha prese in considerazione, se ne è fatto carico e le ha superate con argomentazioni che non risultano illogiche. Con tale impianto il difensore non si confronta efficacemente nonostante il giudice di primo grado, prima, e la Corte di appello, poi, abbiano dato conto di una serie di elementi che letti nel loro insieme, e non parcellizzati come invece fa la difesa confermano l'impianto accusatorio. E così, quanto alla somma di denaro, ritenuta provento di reato, la Corte di appello ha rilevato, con una argomentazione logica, che la stessa non poteva ritenersi né frutto di un risarcimento danni, né frutto di uno stile di vita pdagiato (si afferma nel ricorso che la famiglia sia economicamente benestante) in quanto i genitori dell'imputato, escussi sul punto, hanno mostrato di non elargire facilmente denaro al figlio, ma, anzi, al contrario di controllarne la disponibilità. Parimenti, sulla suddivisione in dosi, la Corte di appello ha spiegato l'inverosimiglianza della asserita "scorta personale" per uso terapeutico e per difficolta di approvvigionamento nell'isola di Pantelleria, smentite dal quantitativo della droga sequestrata — da cui erano ricavabili ben 1.600 dosi medie giornaliere - del tutto inconciliabile con l'uso personale. A fronte di questi elementi la parte continua a negare gli accadimenti, senza per altro fornire alcun elemento di conforto o a sostegno di quanto sostenuto e senza neanche confrontarsi, se non per sminuirle, con le argomentazioni dei giudici di merito. 1.3 A ciò deve aggiungersi che, nel giudizio di cassazione, se da un lato sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 3 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507); dall'altro, deve comunque ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, oltre ad essere intrinsecamente indeterminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2. Inammissibile è il secondo motivo di doglianza riguardante l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.1 il dedotto motivo è manifestamente infondato in quanto la motivazione della Corte di appello non presenta vizi rilevanti ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dal momento che la sentenza impugnata ha dato atto non solo - come sostiene il ricorrente - di un comportamento modellato sulla fattispecie di reato, ma anche degli specifici aspetti di disvalore della condotta (più di 1.600 dosi, già suddivisa in dosi;
il precedente specifico, risalente ad un episodio commesso neanche un paio d'anni prima di quello per il quale si procede, in relazione al quale ha riportato condanna, elemento, questo, su cui la difesa non si confronta) che ha, del tutto logicamente, ritenuto ostativi al giudizio di tenuità. 2.3 Del tutto congruamente la Corte territoriale ha ritenuto non accoglibile la richiesta di applicazione della menzionata causa di non punibilità e prima di lei il giudice di primo grado. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/03/2026.