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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/08/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 583/2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13/08/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla via C/da Lacquari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Mazza Saro (PEC: , che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 06/03/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 7.9.2018) per il riconoscimento del requisito sanitario atto al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 3.3.2020) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione richiesta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…ritenere e dichiarare che il la sig.ra è affetta da patologie che la rendono invalida al 100% con diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento non essendo in grado deambulare autonomamente e/o di adempiere da sola agli atti quotidiani della vita. Conseguentemente condannare l
[...]
di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 domiciliato in Vibo Valentia alla via E. P. Murmura alla liquidazione e corresponsione del relativo trattamento economico nella misura e con decorrenza dalla domanda amministrativa, o altra data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Condannare in ogni caso l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che al ricorrente è affetta da: «Artrosi polidistrettuale in soggetto con artroprotesi ginocchio dx e sx con deficit deambulatorio;
Osteoartropatia bilaterale spalla DX e SX con deficit funzionale;
restringimento spazio discale L4-L5 con caratteristiche di discopatia degenerativa. Cardiopatia ipertensiva. Diabete Mellito tipo 2 con obesità grave (BMI 42) e sindrome metabolica. Esiti di colecistectomia;
Insufficienza venosa arti inferiori. si può affermare che le infermità permanenti descritte, di cui risulta affetta la Sig.ra sono Parte_1 tali da determinare il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento. Decorrenza: data visita CTU 23.06.2025 revisione fra 2 anni.»
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la ricorrente è da riconoscersi invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita del CTU, avvenuta il 23.6.2025, con revisione fra 2 anni.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_1 del requisito sanitario necessario per percepire l'indennità di accompagnamento (ex art. 1 L. 18/80), con decorrenza dalla data della visita peritale del 23.6.2025, con revisione fra 2 anni;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 13/08/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13/08/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla via C/da Lacquari, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Mazza Saro (PEC: , che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 06/03/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 7.9.2018) per il riconoscimento del requisito sanitario atto al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. 18/80 e L. 508/88; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 3.3.2020) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione richiesta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…ritenere e dichiarare che il la sig.ra è affetta da patologie che la rendono invalida al 100% con diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento non essendo in grado deambulare autonomamente e/o di adempiere da sola agli atti quotidiani della vita. Conseguentemente condannare l
[...]
di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 domiciliato in Vibo Valentia alla via E. P. Murmura alla liquidazione e corresponsione del relativo trattamento economico nella misura e con decorrenza dalla domanda amministrativa, o altra data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. Condannare in ogni caso l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che al ricorrente è affetta da: «Artrosi polidistrettuale in soggetto con artroprotesi ginocchio dx e sx con deficit deambulatorio;
Osteoartropatia bilaterale spalla DX e SX con deficit funzionale;
restringimento spazio discale L4-L5 con caratteristiche di discopatia degenerativa. Cardiopatia ipertensiva. Diabete Mellito tipo 2 con obesità grave (BMI 42) e sindrome metabolica. Esiti di colecistectomia;
Insufficienza venosa arti inferiori. si può affermare che le infermità permanenti descritte, di cui risulta affetta la Sig.ra sono Parte_1 tali da determinare il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento. Decorrenza: data visita CTU 23.06.2025 revisione fra 2 anni.»
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la ricorrente è da riconoscersi invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita del CTU, avvenuta il 23.6.2025, con revisione fra 2 anni.
6. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quelle giudiziali.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_1 del requisito sanitario necessario per percepire l'indennità di accompagnamento (ex art. 1 L. 18/80), con decorrenza dalla data della visita peritale del 23.6.2025, con revisione fra 2 anni;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 13/08/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani