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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/07/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 07/07/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.1213/ 2025 promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv. MOLLICA GIOVANNA Parte_1
Contro rappresentato e difeso dall'Avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Sono presenti l'Avv. ORLANDO MARIA CONCETTA per delega dell'avv.
MOLLICA GIOVANNA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u..
E' altresì presente per l' l'avv. VITTORIA PORCELLI per delega dell'avv. CP_1
TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Settore Lavoro
Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, all'udienza del 07.07.2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1213 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Mollica Giovanna, giusta procura in atti.
-ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'Avvocatura provinciale dell' , rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv. Ettore Triolo
resistente
OGGETTO: Riconoscimento indennità di accompagnatore e condizione di disabilità grave art.3 comma 3 legge 104/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.3.2025 ai sensi dell'art 445 bis 6° comma c.p.c, parte ricorrente dopo aver contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento di ATPO, introdotto per l'accertamento della sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art 3 comma 3 legge 1014, negati in via amministrativa, ha proposto il presente giudizio di opposizione, chiedendo, previo nomina di nuovo CTU, di accertare la sussistenza delle condizioni sanitari legittimanti la richiesta dei benefici invocati.
Si è costituita l' deducendo l'insussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 CP_1
della legge 18/80 e della condizione di disabilità grave e chiedeva il rigetto della domanda.
Sulla base della documentazione versata in atti, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
* * * * * *
Nel merito l'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Parte ricorrente con il ricorso di ATP aveva chiesto accertarsi di versare in condizione sanitaria utile ai fini dell'art. 1 della legge n.18/80.
Il CTU nominato in fase di ATPO dr. ha accertato che il periziando Persona_1
è affetto da "Mieloma multiplo in attuale ottimo controllo terapeutico, scarsamente evolutivo ed in assenza di evidenze cliniche di compromissione d'organo o colonizzazione ossea. Crolli vertebrali di alcuni somi dorsali, amielici, di verosimile remota natura secondaria in soggetto con deformazione amielica, post traumatica, del soma di L1. Diabete mellito senza documentate compromissione degli organi bersaglio. Ipertensione arteriosa senza evidenze cliniche di significativa compromissione cardiocircolatoria. Ernia inguinale dx di piccole dimensioni” negando la sussistenza del requisito sanitario atto ad ottenere sia il diritto all'indennità
d'accompagnamento che la condizione di disabilità grave.
In particolare il CTU ha rilevato, sulla base di quanto emerso dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti, che le condizioni generali del Periziando sono sostanzialmente buone in riferimento alla sua età. Mostra una discreta e diffusa ipotonotrofia muscolare legata all'età e alla sua costituzione. Il Periziando non dimostra alcuna apprezzabile alterazione psico cognitiva e si mostra lucido, sintone, orientato. Il Periziando non mostra particolari incertezze nella deambulazione né nella conquista delle varie posture o decubiti, sia all'interno della propria abitazione che nell'ambiente esterno. Mantiene agevolmente la stazione eretta prolungata. Il periziando è eupnoico a riposo. Il periziando è in grado di affrontare in autonomia la maggior parte delle attività ADL. Il periziando è in grado di affrontare le incombenze della quotidianità ed inoltre è in grado di utilizzare gli strumenti della quotidianità
(IADL), dimostrandosi in grado di comprendere le proprie necessità e di affrontare le azioni e quanto necessario per soddisfarle.
Le censure mosse alla relazione peritale sono generiche e tardive, non avendo il ricorrente mosso alcuna osservazione alla perizia nel termine fissato nel verbale di udienza per come si evince nelle conclusioni dell'elaborato peritale.
Questo giudicante, tuttavia, ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure appaia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto della incidenza concreta delle patologie.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in fase di ATPO sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, confermano il giudizio espresso in sede amministrativa, per cui meritano di essere condivise, non risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale, limitandosi ad una indicazione delle patologie da cui il ricorrente
è affetto, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione e non risultando, inoltre, ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta nella fase di ATPO, che consenta di ritenere che nelle more vi sia stato un aggravamento tale da rendere il ricorrente persona che necessiti di assistenza continua. Deve ritenersi, quindi, che le critiche del ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo superficiale e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u..
In considerazione della evidente infondatezza delle censure e delle convincenti argomentazioni su cui si basa il parere del c.t.u., non si ravvisano validi motivi per disporre il rinnovo dell'indagine.
In conclusione il ricorso va pertanto rigettato.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c., dichiara irripetibili le spese di lite.
Pone a carico di parte resistente le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_1
in opposizione ad ATP n°2681/2024 RGAC, così provvede:
- Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente pur essendo invalida al 100% non è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione economica richiesta indennità di accompagnamento.
- Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
- Pone le spese di CTU a carico della parte resistente che liquida come da separato decreto di liquidazione.
Reggio Calabria, 07.07.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 07/07/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.1213/ 2025 promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv. MOLLICA GIOVANNA Parte_1
Contro rappresentato e difeso dall'Avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Sono presenti l'Avv. ORLANDO MARIA CONCETTA per delega dell'avv.
MOLLICA GIOVANNA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e insiste nel rinnovo della c.t.u..
E' altresì presente per l' l'avv. VITTORIA PORCELLI per delega dell'avv. CP_1
TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si oppone al rinnovo e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Settore Lavoro
Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, all'udienza del 07.07.2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1213 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
C.F.: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Mollica Giovanna, giusta procura in atti.
-ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D.
Romeo n°15, presso l'Avvocatura provinciale dell' , rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv. Ettore Triolo
resistente
OGGETTO: Riconoscimento indennità di accompagnatore e condizione di disabilità grave art.3 comma 3 legge 104/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.3.2025 ai sensi dell'art 445 bis 6° comma c.p.c, parte ricorrente dopo aver contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento di ATPO, introdotto per l'accertamento della sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art 3 comma 3 legge 1014, negati in via amministrativa, ha proposto il presente giudizio di opposizione, chiedendo, previo nomina di nuovo CTU, di accertare la sussistenza delle condizioni sanitari legittimanti la richiesta dei benefici invocati.
Si è costituita l' deducendo l'insussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 CP_1
della legge 18/80 e della condizione di disabilità grave e chiedeva il rigetto della domanda.
Sulla base della documentazione versata in atti, la causa è stata decisa all'udienza odierna come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
* * * * * *
Nel merito l'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Parte ricorrente con il ricorso di ATP aveva chiesto accertarsi di versare in condizione sanitaria utile ai fini dell'art. 1 della legge n.18/80.
Il CTU nominato in fase di ATPO dr. ha accertato che il periziando Persona_1
è affetto da "Mieloma multiplo in attuale ottimo controllo terapeutico, scarsamente evolutivo ed in assenza di evidenze cliniche di compromissione d'organo o colonizzazione ossea. Crolli vertebrali di alcuni somi dorsali, amielici, di verosimile remota natura secondaria in soggetto con deformazione amielica, post traumatica, del soma di L1. Diabete mellito senza documentate compromissione degli organi bersaglio. Ipertensione arteriosa senza evidenze cliniche di significativa compromissione cardiocircolatoria. Ernia inguinale dx di piccole dimensioni” negando la sussistenza del requisito sanitario atto ad ottenere sia il diritto all'indennità
d'accompagnamento che la condizione di disabilità grave.
In particolare il CTU ha rilevato, sulla base di quanto emerso dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti, che le condizioni generali del Periziando sono sostanzialmente buone in riferimento alla sua età. Mostra una discreta e diffusa ipotonotrofia muscolare legata all'età e alla sua costituzione. Il Periziando non dimostra alcuna apprezzabile alterazione psico cognitiva e si mostra lucido, sintone, orientato. Il Periziando non mostra particolari incertezze nella deambulazione né nella conquista delle varie posture o decubiti, sia all'interno della propria abitazione che nell'ambiente esterno. Mantiene agevolmente la stazione eretta prolungata. Il periziando è eupnoico a riposo. Il periziando è in grado di affrontare in autonomia la maggior parte delle attività ADL. Il periziando è in grado di affrontare le incombenze della quotidianità ed inoltre è in grado di utilizzare gli strumenti della quotidianità
(IADL), dimostrandosi in grado di comprendere le proprie necessità e di affrontare le azioni e quanto necessario per soddisfarle.
Le censure mosse alla relazione peritale sono generiche e tardive, non avendo il ricorrente mosso alcuna osservazione alla perizia nel termine fissato nel verbale di udienza per come si evince nelle conclusioni dell'elaborato peritale.
Questo giudicante, tuttavia, ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure appaia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto della incidenza concreta delle patologie.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato in fase di ATPO sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, confermano il giudizio espresso in sede amministrativa, per cui meritano di essere condivise, non risultando la situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del beneficio richiesto.
L'atto di opposizione non si confronta adeguatamente con i dati accertati nel corso della visita peritale, limitandosi ad una indicazione delle patologie da cui il ricorrente
è affetto, non sussistendo, pertanto, i presupposti per esprimere una diversa valutazione e non risultando, inoltre, ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta nella fase di ATPO, che consenta di ritenere che nelle more vi sia stato un aggravamento tale da rendere il ricorrente persona che necessiti di assistenza continua. Deve ritenersi, quindi, che le critiche del ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo superficiale e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u..
In considerazione della evidente infondatezza delle censure e delle convincenti argomentazioni su cui si basa il parere del c.t.u., non si ravvisano validi motivi per disporre il rinnovo dell'indagine.
In conclusione il ricorso va pertanto rigettato.
Stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c., dichiara irripetibili le spese di lite.
Pone a carico di parte resistente le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_1
in opposizione ad ATP n°2681/2024 RGAC, così provvede:
- Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente pur essendo invalida al 100% non è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione economica richiesta indennità di accompagnamento.
- Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
- Pone le spese di CTU a carico della parte resistente che liquida come da separato decreto di liquidazione.
Reggio Calabria, 07.07.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia