CASS
Sentenza 24 ottobre 2024
Sentenza 24 ottobre 2024
Massime • 1
È suscettibile di revisione la sentenza irrevocabile di condanna di un imputato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui le sentenze di assoluzione dei coimputati, emesse in separati processi con la formula "per non aver commesso il fatto", siano passate in giudicato, laddove gli esiti assolutori abbiano inciso sul numero minimo degli associati, trattandosi di elemento strutturale della fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio è valevole pur se nei giudizi assolutori non sia stata esclusa la sussistenza dell'associazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2024, n. 40534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40534 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IR RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2024 DE CORTE APPELLO di ROMA letto il ricorso egli atti richiamati;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona DE sostituto P.G. GI AS, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40534 Anno 2024 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. De IR RI, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza DE Corte di appello di Roma del 18/01/2024 che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di revisione avverso la sentenza di condanna - limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 - emessa dalla Corte di appello di Napoli il 12/07/2012 (irrev. il 20/10/2014), con cui il ricorrente è stato condannato per il reato associativo (capo B) e due episodi di violazione DE legge stupefacenti (capi V e W) alla pena di anni 23 di reclusione (pena poi aumentata, con ordinanza DE Corte di appello di Napoli del 3/11/2014, ad anni 29 di reclusione in forza del riconoscimento DE continuazione con i fatti di cui ad altra sentenza DE stessa Corte di appello di Napoli del 24/09/2008 per cui il ricorrente aveva riportato condanna alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90). 2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la violazione degli artt. 111 Cost., 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192 e 521, comma 2, cod. proc. pen. e all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, nonché la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità DE motivazione. In particolare, espone la difesa che l'istanza di revisione si fonda sull'inconciliabilità dei fatti ritenuti nella sentenza di condanna sopra indicata con altre due sentenze divenute irrevocabili che avevano assolto gli altri coimputati del reato associativo (ES IO, ES EL, D'UR EL, ON LE, ad eccezione di AF IT, deceduta), con la conseguenza che, a fronte di una contestazione "chiusa", sia rispetto ai soggetti che avrebbero fatto parte del sodalizio (descritto al capo B DE rubrica) che al tempus commissi delicti (dal 6 giugno al 18 agosto 2003), l'associazione, come contestata, non sarebbe più sussistente. Peraltro, da un'attenta disamina delle intercettazioni telefoniche trasparirebbe, in realtà, un contesto criminoso che vede quale unico capo e promotore e organizzatore AF IT e il ruolo del tutto marginale del De IR, il quale detenuto in carcere "fantastica" con la AF, con cui aveva una relazione sentimentale, su ciò che potrebbe accadere dopo la sua uscita in libertà (cosa che nella realtà non sarebbe mai avvenuta). In particolare, sarebbe manifesto come la AF utilizzi le conversazioni con il detenuto De IR per lamentarsi DE conduzione del proprio gruppo criminoso e di essere da sola al comando e contro tutti. Inoltre, anche con riferimento al richiamo ad una più vasta organizzazione 2 criminosa pure di matrice albanese, tra il De IR (detenuto) e la AF (libera), in concreto vi erano solo delle conversazioni per una eventuale ipotetica collaborazione tra il gruppo capeggiato da tale KO RM (anche egli detenuto in una cella nello stesso reparto di quella del ricorrente) e quello DE AF, tanto che il De IR, nelle sue innumerevoli conversazioni in carcere, si vantava di avere conosciuto questo pezzo grosso albanese, ma si resta nella criminalità parlata che mai ha visto una concreta realizzazione. A questo andavano ad aggiungersi le dichiarazioni rese da tale AC AS, ritenuto uomo di spicco del clan capeggiato dal KO RM, che mai ha fatto il nome di De IR tra i meridionali e napoletani in contatto con loro. Peraltro, asseverare la partecipazione del ricorrente ad una più grossa associazione delinquenziale di matrice italo-albanese, quale quella contestata al capo A), comportava un'immutatio facti rispetto alla contestazione chiusa elevata a carico dell'imputato, sia riguardo ai soggetti che ne farebbero parte sia al tempo del commesso reato. Si era così disatteso il dictum proveniente dalla sentenza di annullamento con rinvio DE Corte di cassazione che aveva chiesto di chiarire in che modo l'assoluzione dei coimputati fosse compatibile con il tenore del capo di imputazione addebitato al De IR, nel quale non era stato fatto cenno alcuno alla partecipazione al sodalizio criminale di soggetti ulteriori rispetto ai quattro sodali innanzi menzionati. 3. Il Pubblico ministero, con requisitoria del 30 settembre 2024, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità delle censure mosse col ricorso per cassazione - peraltro aventi valenza di merito - avverso la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di appello esclude il rilievo di novum costituito dal contenuto delle intercettazioni telefoniche di cui alla memoria integrativa depositata dalla difesa dinanzi alla Corte di appello di Roma per l'udienza del 2 marzo 2023, che, nell'ottica difensiva, conterrebbero elementi di fatto non valutati nel precedente giudizio di revisione e assumerebbe valenza decisiva nel dimostrare l'estraneità dell'imputato al reato associativo oggetto di giudicato. Si tratta di un tema non solo del tutto nuovo rispetto all'originaria istanza di revisione del 31 dicembre 2020 dinanzi alla Corte di appello di Napoli che ha dato luogo al presente procedimento, ma che, soprattutto, risultava precluso dall'ambito di cognizione che era demandato al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente DE Sesta sezione DE Corte di cassazione, in quanto del tutto avulso dal perimetro di quel giudizio di legittimità che aveva scrutinato motivi differenti attinenti all'interferenza dei giudicati assolutori dei coimputati e al possibile rilievo DE sussistenza di una compagine criminale più ampia, in aderenza ai motivi di impugnazione proposti dalla difesa del condannato il 1/07/2021. 3. Venendo agli altri motivi di ricorso, osserva il Collegio che, per un corretto inquadramento DE vicenda in esame, va anzitutto ricordato che, in base alla sentenza definitiva oggetto DE richiesta di revisione, il De IR è stato condannato, tra l'altro, per aver partecipato, con il ruolo di organizzatore, ad un'associazione per delinquere armata dedita al narcotraffico, in concorso con IT AF (nei cui confronti è stato, poi, dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta morte DE imputata), IO ES, EL ES, EL D'UR e LE IO, "in Napoli dal 6 giugno al 18 agosto 2003" (capo B DE rubrica); che con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del 2 maggio 2008 i LI ES sono stati prosciolti da tale reato per non aver commesso il fatto;
che con la sentenza del Tribunale di Napoli del 5 giugno 2015 i predetti D'UR e IO sono stati anch'essi mandati assolti da quel delitto per non aver commesso il fatto. 4. Si pone, pertanto, il problema, posto dalla sentenza rescindente DE Sesta sezione di questa Corte, dell'interferenza che i giudicati assolutori dei coimputati - che non si sono espressi per l'insussistenza del reato associativo - svolgono rispetto ad una condanna del ricorrente per un reato associativo che fa leva su una compagine costituita da sei sodali, di cui quattro assolti sul rilievo che le loro condotte non siano idonee ad assumere valenza partecipativa. Come ben evidenziato da Sez. 2, n. 24324 del 26/04/2022, De Matteis, Rv. 283536 - 01, in ordine al profilo di cui all'art. 630, lett. a) cod. proc. pen. che viene in considerazione nel caso in esame ("se i fatti stabiliti a fondamento DE sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale"), va, anzitutto, ribadito il principio più volte affermato dalla Corte di legititmità secondo cui il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto (la norma fa riferimento ai "fatti stabiliti" costituenti le premesse storiche delle decisioni) su cui esse si fondano. Si è condivisibilmente affermato che, in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni;
ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti. (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269757). Si ritiene, quindi, che la revisione per contrasto di giudicati è ammessa quando la sentenza DE quale si chiede la revisione abbia accertato "fatti" inconciliabili con quelli ritenuti da altra sentenza, mentre non sono compresi nella categoria degli eventi che giustificano la revisione le diverse valutazioni "in diritto" concernenti gli stessi fatti, dato che in tale caso si rimetterebbe in discussione una decisione coperta dal giudicato. La giurisprudenza ha ritenuto di escludere dall'area DE revisione tutti gli eventi valutativi e, dunque, anche le divergenze generate dalla valutazione di compendi probatori differenti in ragione DE diversità del rito: è stato infatti affermato che non è invocabile la revisione, ex art.630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., DE sentenza di applicazione DE pena sul presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti. (Sez. 3, n. 23050 del 23/04/2013, Mattioli, Rv. 256169). Ipotesi diversa è quella in cui non si tratta, semplicemente, di affrontare un contrasto valutativo tra le posizioni di coimputati di un medesimo reato ma di registrare, quale effetto DE sentenza irrevocabile di assoluzione dei coimputati il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto DE sentenza cui si chiede la revisione. È proprio con riferimento al caso in rilievo che la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto l'inconciliabilità DE sentenza di condanna di un imputato per associazione a delinquere nel caso di assoluzione, in altro processo, di tutti i presunti compartecipi (Sez. 6, n. 695 del 3/12/2013, dep. 2014, Gullo e altri, Rv. 257849; Sez. 2, n. 48613 del 15/10/2009, Platania, Rv. 246043) e ciò anche nell'ipotesi, di sentenza di patteggiamento (Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010, 5 ER e altro, Rv. 248464). Invero l'esclusione, per via giudiziale, DE presenza del numero minimo di partecipanti all'associazione implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto DE sentenza di cui si chiede la revisione (Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Cavallari, Rv. 260702; Sez. 2, n. 27365 del 30/04/2024, non mass.). Solo l'esistenza, oltre al ricorrente e ai prosciolti, di altri partecipi all'associazione per delinquere può consentire di superare il dato costituito dall'essere venuto meno il numero minimo di associati. Atteso che è la stessa disposizione di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90 a prevedere che il reato si configura solo nel caso in cui "tre o più persone" si associno tra loro per le finalità indicate dalla suddetta norma, non vi è dubbio che qualora siano stati assolti, in distinto procedimento, tutti gli altri "associati", il contrasto non può dirsi "valutativo", poiché esso attiene al fatto così come descritto nella norma incriminatrice, non potendo ovviamente sussistere un'associazione per delinquere composta da un solo associato. Né una tale conclusione risulta smentita dal fatto che i coimputati siano stati assolti nei separati giudizi con la formula "per non aver commesso il fatto" e in quei processi non sia stata esclusa la sussistenza dell'associazione. Allorché il Gip del Tribunale di Napoli prosciolse i germani ES restavano ancora nell'ambito DE compagine associativa gli altri correi i cui giudizi erano ancora in corso (AF e De MI da un lato e ON e D'UR dall'altro); di conseguenza il tema di merito affrontato in quel processo si focalizzò sulla rilevanza partecipativa dei contributi resi dagli imputati, tenuto conto anche degli stretti rapporti, pure di tipo familiare, che legavano i restanti correi. Riguardo, poi, all'assoluzione del D'UR e DE IO, per come si ricava anche dalla sentenza rescindente, tale formula si lega, per un verso, all'esclusione DE valenza partecipativa DE condotta di partecipazione ai medesimi ascritta e, per altro, al rilievo dell'esistenza di una più ampia e ramificata organizzazione diretta dal De IR che non rendeva decisiva l'uscita dalla compagina di quegli ulteriori concorrenti. Le sentenze assolutorie, pertanto, nell'escludere il rilievo partecipativo delle condotte ascritte agli altri coimputati hanno finito ontologicamente per incidere, in ragione DE contestazione chiusa formulata al capo B), sugli elementi strutturali DE fattispecie in quanto hanno ridotto la platea dei concorrenti necessari al di sotto DE soglia richiesta dalla legge per la stessa integrazione DE fattispecie 6 (Il De IR, odierno ricorrente e la AF, deceduta). Né l'esclusione di qualsiasi interferenza con i giudicati assolutori sul piano degli elementi costitutivi di fattispecie può superarsi facendo riferimento a quanto affermato dalla sentenza impugnata, in quanto il diverso epilogo a cui giunge la Corte d'appello non risulta diretta conseguenza di un giudizio espresso dalla sentenza oggetto di revisione la quale, nell'affermare la sussistenza del reato associativo, abbia espressamente valutato in termini partecipativi la condotta dei prosciolti che in quel giudizio non erano imputati, bensì di rivalutazione operata dallo stesso giudice DE revisione che quegli esiti assolutori ha finito per non condividere. Ne consegue, pertanto, che i giudicati assolutori resi nei confronti degli altri coimputati debbono ritenersi preclusivi ai fini dell'integrazione del requisito strutturale DE fattispecie costituito dal numero minimo degli associati. 5. Ciò posto, resta da esaminare l'ulteriore tema posto alla sentenza rescindente relativo alla possibile individuazione di un'associazione più ampia, di matrice italo-albanese, in cui il ricorrente sarebbe coinvolto, che escluderebbe qualsiasi ontologica interferenza sugli elementi costitutivi del reato associativo degli altri concorrenti necessari. In particolare, la Sesta sezione, a pag. 3 DE sentenza di annullamento, aveva rimarcato come l'ininfluenza ai fini probatori DE sentenza di assoluzione del D'UR e DE IO (gli ultimi due correi rimasti a sostegno del numero minimo dei concorrenti necessari) si fondasse sul generico rilievo dell'esistenza di una più ampia e ramificata organizzazione criminale diretta dal De IR;
inoltre, come una siffatta conclusione dovesse necessariamente chiarire in che modo tale indicazione fosse compatibile con il tenore del capo di imputazione addebitato al De IR, nel quale non era stato fatto cenno alcuno alla partecipazione al sodalizio criminale di soggetti ulteriori rispetto ai quattro concorrenti innanzi considerati. Dalla lettura DE sentenza impugnata, sia nella parte dedicata alla descrizione degli elementi che connotano le due associazioni criminose - quella albanese di cui al capo A) e quella diretta dalla AF e dal e IR di cui al capo B) - sia in quella in cui la Corte di merito esclude la rilevanza di "prova nuova" delle intercettazioni allegate dalla difesa, non risulta che la sentenza oggetto di revisione abbia assentito la partecipazione dell'imputato ad un'organizzazione più vasta, così superandosi la natura chiusa dell'imputazione al medesimo formulata. Invero, pur risalendosi all'individuazione DE compagine del De IR e DE AF a seguito delle intercettazioni che riguardavano il sodalizio di matrice albanese e pur emergendo dalle stesse che KO RM abbia individuato, sulla 7 scorta DE comune detenzione col De IR e dei rapporti con costui instauratisi, un "nuovo canale di approvvigionamento DE droga" proprio nel gruppo capeggiato dal De IR e DE AF, resta il dato che i giudici di merito (sia il Tribunale che la Corte di appello) ne hanno assentito una sostanziale autonomia, in aderenza ai capi di imputazione che contestano l'esistenza di due differenti gruppi criminali sia nella loro composizione sia riguardo alla loro operatività temporale (più ampia nel capo A) e territoriale (essendo il primo sodalizio insistente non solo in Napoli, ma in altre diversificate zone del Paese). E tanto, dunque, a prescindere dall'ulteriore questione posta dalla sentenza rescindente e non priva di altrettanto decisivo rilievo, se l'affermazione del coinvolgimento dell'imputato in una più vasta organizzazione di differente matrice avesse dato luogo ad una immutatio facti (ossia se sia al cospetto di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, DE fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge), in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti DE difesa, nel senso che l'imputato, attraverso I"iter" del processo, non sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, secondo i principi affermati in materia dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. u, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). 6. In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra esposte: - va annullata senza rinvio la sentenza impugnata e, per l'effetto, revocata la sentenza DE Corte di appello di Napoli in data 12 luglio 2012 nei confronti di De IR RI limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo B) perché il fatto non sussiste;
- deve disporsi rinvio ad altra sezione DE Corte di appello di Roma per la rideterminazione DE pena di cui all'ordinanza DE Corte di appello di Napoli del 3/11/2014 (dep. 16/02/2015) che, in accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse di De IR RI, nel riconoscere la continuazione tra i fatti di cui alle sentenze n. 6363 del 24/09/2008 irrev. 16/04/2010 Corte di appello di Napoli (con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni dieci mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commesso in Napoli e Casoria dal 1° giugno 2004 al 23 dicembre 2005 con connessi reati satelliti di cui all'art. 73 d.P.R. n.309/1990 commessi nel medesimo lasso temporale) e quella oggetto di revisione (che attiene anche alla condanna definitiva per due diversi episodi di violazione DE legge stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commessi nel medesimo contesto temporale), aveva rideterminato la pena complessiva infitta al ricorrente in anni ventinove di reclusione. R
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e revoca la sentenza DE Corte di appello di Napoli in data 12 luglio 2012 nei confronti di De IR RI limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo B) perché il fatto non sussiste. Rinvia per la rideterminazione DE pena ad altra sezione DE Corte di appello di Roma. Così deciso, il 24 ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona DE sostituto P.G. GI AS, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40534 Anno 2024 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. De IR RI, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza DE Corte di appello di Roma del 18/01/2024 che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di revisione avverso la sentenza di condanna - limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 - emessa dalla Corte di appello di Napoli il 12/07/2012 (irrev. il 20/10/2014), con cui il ricorrente è stato condannato per il reato associativo (capo B) e due episodi di violazione DE legge stupefacenti (capi V e W) alla pena di anni 23 di reclusione (pena poi aumentata, con ordinanza DE Corte di appello di Napoli del 3/11/2014, ad anni 29 di reclusione in forza del riconoscimento DE continuazione con i fatti di cui ad altra sentenza DE stessa Corte di appello di Napoli del 24/09/2008 per cui il ricorrente aveva riportato condanna alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90). 2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la violazione degli artt. 111 Cost., 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192 e 521, comma 2, cod. proc. pen. e all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, nonché la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità DE motivazione. In particolare, espone la difesa che l'istanza di revisione si fonda sull'inconciliabilità dei fatti ritenuti nella sentenza di condanna sopra indicata con altre due sentenze divenute irrevocabili che avevano assolto gli altri coimputati del reato associativo (ES IO, ES EL, D'UR EL, ON LE, ad eccezione di AF IT, deceduta), con la conseguenza che, a fronte di una contestazione "chiusa", sia rispetto ai soggetti che avrebbero fatto parte del sodalizio (descritto al capo B DE rubrica) che al tempus commissi delicti (dal 6 giugno al 18 agosto 2003), l'associazione, come contestata, non sarebbe più sussistente. Peraltro, da un'attenta disamina delle intercettazioni telefoniche trasparirebbe, in realtà, un contesto criminoso che vede quale unico capo e promotore e organizzatore AF IT e il ruolo del tutto marginale del De IR, il quale detenuto in carcere "fantastica" con la AF, con cui aveva una relazione sentimentale, su ciò che potrebbe accadere dopo la sua uscita in libertà (cosa che nella realtà non sarebbe mai avvenuta). In particolare, sarebbe manifesto come la AF utilizzi le conversazioni con il detenuto De IR per lamentarsi DE conduzione del proprio gruppo criminoso e di essere da sola al comando e contro tutti. Inoltre, anche con riferimento al richiamo ad una più vasta organizzazione 2 criminosa pure di matrice albanese, tra il De IR (detenuto) e la AF (libera), in concreto vi erano solo delle conversazioni per una eventuale ipotetica collaborazione tra il gruppo capeggiato da tale KO RM (anche egli detenuto in una cella nello stesso reparto di quella del ricorrente) e quello DE AF, tanto che il De IR, nelle sue innumerevoli conversazioni in carcere, si vantava di avere conosciuto questo pezzo grosso albanese, ma si resta nella criminalità parlata che mai ha visto una concreta realizzazione. A questo andavano ad aggiungersi le dichiarazioni rese da tale AC AS, ritenuto uomo di spicco del clan capeggiato dal KO RM, che mai ha fatto il nome di De IR tra i meridionali e napoletani in contatto con loro. Peraltro, asseverare la partecipazione del ricorrente ad una più grossa associazione delinquenziale di matrice italo-albanese, quale quella contestata al capo A), comportava un'immutatio facti rispetto alla contestazione chiusa elevata a carico dell'imputato, sia riguardo ai soggetti che ne farebbero parte sia al tempo del commesso reato. Si era così disatteso il dictum proveniente dalla sentenza di annullamento con rinvio DE Corte di cassazione che aveva chiesto di chiarire in che modo l'assoluzione dei coimputati fosse compatibile con il tenore del capo di imputazione addebitato al De IR, nel quale non era stato fatto cenno alcuno alla partecipazione al sodalizio criminale di soggetti ulteriori rispetto ai quattro sodali innanzi menzionati. 3. Il Pubblico ministero, con requisitoria del 30 settembre 2024, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità delle censure mosse col ricorso per cassazione - peraltro aventi valenza di merito - avverso la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di appello esclude il rilievo di novum costituito dal contenuto delle intercettazioni telefoniche di cui alla memoria integrativa depositata dalla difesa dinanzi alla Corte di appello di Roma per l'udienza del 2 marzo 2023, che, nell'ottica difensiva, conterrebbero elementi di fatto non valutati nel precedente giudizio di revisione e assumerebbe valenza decisiva nel dimostrare l'estraneità dell'imputato al reato associativo oggetto di giudicato. Si tratta di un tema non solo del tutto nuovo rispetto all'originaria istanza di revisione del 31 dicembre 2020 dinanzi alla Corte di appello di Napoli che ha dato luogo al presente procedimento, ma che, soprattutto, risultava precluso dall'ambito di cognizione che era demandato al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente DE Sesta sezione DE Corte di cassazione, in quanto del tutto avulso dal perimetro di quel giudizio di legittimità che aveva scrutinato motivi differenti attinenti all'interferenza dei giudicati assolutori dei coimputati e al possibile rilievo DE sussistenza di una compagine criminale più ampia, in aderenza ai motivi di impugnazione proposti dalla difesa del condannato il 1/07/2021. 3. Venendo agli altri motivi di ricorso, osserva il Collegio che, per un corretto inquadramento DE vicenda in esame, va anzitutto ricordato che, in base alla sentenza definitiva oggetto DE richiesta di revisione, il De IR è stato condannato, tra l'altro, per aver partecipato, con il ruolo di organizzatore, ad un'associazione per delinquere armata dedita al narcotraffico, in concorso con IT AF (nei cui confronti è stato, poi, dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta morte DE imputata), IO ES, EL ES, EL D'UR e LE IO, "in Napoli dal 6 giugno al 18 agosto 2003" (capo B DE rubrica); che con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del 2 maggio 2008 i LI ES sono stati prosciolti da tale reato per non aver commesso il fatto;
che con la sentenza del Tribunale di Napoli del 5 giugno 2015 i predetti D'UR e IO sono stati anch'essi mandati assolti da quel delitto per non aver commesso il fatto. 4. Si pone, pertanto, il problema, posto dalla sentenza rescindente DE Sesta sezione di questa Corte, dell'interferenza che i giudicati assolutori dei coimputati - che non si sono espressi per l'insussistenza del reato associativo - svolgono rispetto ad una condanna del ricorrente per un reato associativo che fa leva su una compagine costituita da sei sodali, di cui quattro assolti sul rilievo che le loro condotte non siano idonee ad assumere valenza partecipativa. Come ben evidenziato da Sez. 2, n. 24324 del 26/04/2022, De Matteis, Rv. 283536 - 01, in ordine al profilo di cui all'art. 630, lett. a) cod. proc. pen. che viene in considerazione nel caso in esame ("se i fatti stabiliti a fondamento DE sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale"), va, anzitutto, ribadito il principio più volte affermato dalla Corte di legititmità secondo cui il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto (la norma fa riferimento ai "fatti stabiliti" costituenti le premesse storiche delle decisioni) su cui esse si fondano. Si è condivisibilmente affermato che, in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni;
ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti. (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Rv. 269757). Si ritiene, quindi, che la revisione per contrasto di giudicati è ammessa quando la sentenza DE quale si chiede la revisione abbia accertato "fatti" inconciliabili con quelli ritenuti da altra sentenza, mentre non sono compresi nella categoria degli eventi che giustificano la revisione le diverse valutazioni "in diritto" concernenti gli stessi fatti, dato che in tale caso si rimetterebbe in discussione una decisione coperta dal giudicato. La giurisprudenza ha ritenuto di escludere dall'area DE revisione tutti gli eventi valutativi e, dunque, anche le divergenze generate dalla valutazione di compendi probatori differenti in ragione DE diversità del rito: è stato infatti affermato che non è invocabile la revisione, ex art.630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., DE sentenza di applicazione DE pena sul presupposto dell'intervenuta successiva sentenza di assoluzione all'esito di giudizio ordinario nei confronti del coimputato non patteggiante, diverso essendo il criterio di valutazione proprio dei due riti, di per sé tale da condurre fisiologicamente ad esiti opposti. (Sez. 3, n. 23050 del 23/04/2013, Mattioli, Rv. 256169). Ipotesi diversa è quella in cui non si tratta, semplicemente, di affrontare un contrasto valutativo tra le posizioni di coimputati di un medesimo reato ma di registrare, quale effetto DE sentenza irrevocabile di assoluzione dei coimputati il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto DE sentenza cui si chiede la revisione. È proprio con riferimento al caso in rilievo che la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto l'inconciliabilità DE sentenza di condanna di un imputato per associazione a delinquere nel caso di assoluzione, in altro processo, di tutti i presunti compartecipi (Sez. 6, n. 695 del 3/12/2013, dep. 2014, Gullo e altri, Rv. 257849; Sez. 2, n. 48613 del 15/10/2009, Platania, Rv. 246043) e ciò anche nell'ipotesi, di sentenza di patteggiamento (Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010, 5 ER e altro, Rv. 248464). Invero l'esclusione, per via giudiziale, DE presenza del numero minimo di partecipanti all'associazione implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto DE sentenza di cui si chiede la revisione (Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Cavallari, Rv. 260702; Sez. 2, n. 27365 del 30/04/2024, non mass.). Solo l'esistenza, oltre al ricorrente e ai prosciolti, di altri partecipi all'associazione per delinquere può consentire di superare il dato costituito dall'essere venuto meno il numero minimo di associati. Atteso che è la stessa disposizione di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90 a prevedere che il reato si configura solo nel caso in cui "tre o più persone" si associno tra loro per le finalità indicate dalla suddetta norma, non vi è dubbio che qualora siano stati assolti, in distinto procedimento, tutti gli altri "associati", il contrasto non può dirsi "valutativo", poiché esso attiene al fatto così come descritto nella norma incriminatrice, non potendo ovviamente sussistere un'associazione per delinquere composta da un solo associato. Né una tale conclusione risulta smentita dal fatto che i coimputati siano stati assolti nei separati giudizi con la formula "per non aver commesso il fatto" e in quei processi non sia stata esclusa la sussistenza dell'associazione. Allorché il Gip del Tribunale di Napoli prosciolse i germani ES restavano ancora nell'ambito DE compagine associativa gli altri correi i cui giudizi erano ancora in corso (AF e De MI da un lato e ON e D'UR dall'altro); di conseguenza il tema di merito affrontato in quel processo si focalizzò sulla rilevanza partecipativa dei contributi resi dagli imputati, tenuto conto anche degli stretti rapporti, pure di tipo familiare, che legavano i restanti correi. Riguardo, poi, all'assoluzione del D'UR e DE IO, per come si ricava anche dalla sentenza rescindente, tale formula si lega, per un verso, all'esclusione DE valenza partecipativa DE condotta di partecipazione ai medesimi ascritta e, per altro, al rilievo dell'esistenza di una più ampia e ramificata organizzazione diretta dal De IR che non rendeva decisiva l'uscita dalla compagina di quegli ulteriori concorrenti. Le sentenze assolutorie, pertanto, nell'escludere il rilievo partecipativo delle condotte ascritte agli altri coimputati hanno finito ontologicamente per incidere, in ragione DE contestazione chiusa formulata al capo B), sugli elementi strutturali DE fattispecie in quanto hanno ridotto la platea dei concorrenti necessari al di sotto DE soglia richiesta dalla legge per la stessa integrazione DE fattispecie 6 (Il De IR, odierno ricorrente e la AF, deceduta). Né l'esclusione di qualsiasi interferenza con i giudicati assolutori sul piano degli elementi costitutivi di fattispecie può superarsi facendo riferimento a quanto affermato dalla sentenza impugnata, in quanto il diverso epilogo a cui giunge la Corte d'appello non risulta diretta conseguenza di un giudizio espresso dalla sentenza oggetto di revisione la quale, nell'affermare la sussistenza del reato associativo, abbia espressamente valutato in termini partecipativi la condotta dei prosciolti che in quel giudizio non erano imputati, bensì di rivalutazione operata dallo stesso giudice DE revisione che quegli esiti assolutori ha finito per non condividere. Ne consegue, pertanto, che i giudicati assolutori resi nei confronti degli altri coimputati debbono ritenersi preclusivi ai fini dell'integrazione del requisito strutturale DE fattispecie costituito dal numero minimo degli associati. 5. Ciò posto, resta da esaminare l'ulteriore tema posto alla sentenza rescindente relativo alla possibile individuazione di un'associazione più ampia, di matrice italo-albanese, in cui il ricorrente sarebbe coinvolto, che escluderebbe qualsiasi ontologica interferenza sugli elementi costitutivi del reato associativo degli altri concorrenti necessari. In particolare, la Sesta sezione, a pag. 3 DE sentenza di annullamento, aveva rimarcato come l'ininfluenza ai fini probatori DE sentenza di assoluzione del D'UR e DE IO (gli ultimi due correi rimasti a sostegno del numero minimo dei concorrenti necessari) si fondasse sul generico rilievo dell'esistenza di una più ampia e ramificata organizzazione criminale diretta dal De IR;
inoltre, come una siffatta conclusione dovesse necessariamente chiarire in che modo tale indicazione fosse compatibile con il tenore del capo di imputazione addebitato al De IR, nel quale non era stato fatto cenno alcuno alla partecipazione al sodalizio criminale di soggetti ulteriori rispetto ai quattro concorrenti innanzi considerati. Dalla lettura DE sentenza impugnata, sia nella parte dedicata alla descrizione degli elementi che connotano le due associazioni criminose - quella albanese di cui al capo A) e quella diretta dalla AF e dal e IR di cui al capo B) - sia in quella in cui la Corte di merito esclude la rilevanza di "prova nuova" delle intercettazioni allegate dalla difesa, non risulta che la sentenza oggetto di revisione abbia assentito la partecipazione dell'imputato ad un'organizzazione più vasta, così superandosi la natura chiusa dell'imputazione al medesimo formulata. Invero, pur risalendosi all'individuazione DE compagine del De IR e DE AF a seguito delle intercettazioni che riguardavano il sodalizio di matrice albanese e pur emergendo dalle stesse che KO RM abbia individuato, sulla 7 scorta DE comune detenzione col De IR e dei rapporti con costui instauratisi, un "nuovo canale di approvvigionamento DE droga" proprio nel gruppo capeggiato dal De IR e DE AF, resta il dato che i giudici di merito (sia il Tribunale che la Corte di appello) ne hanno assentito una sostanziale autonomia, in aderenza ai capi di imputazione che contestano l'esistenza di due differenti gruppi criminali sia nella loro composizione sia riguardo alla loro operatività temporale (più ampia nel capo A) e territoriale (essendo il primo sodalizio insistente non solo in Napoli, ma in altre diversificate zone del Paese). E tanto, dunque, a prescindere dall'ulteriore questione posta dalla sentenza rescindente e non priva di altrettanto decisivo rilievo, se l'affermazione del coinvolgimento dell'imputato in una più vasta organizzazione di differente matrice avesse dato luogo ad una immutatio facti (ossia se sia al cospetto di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, DE fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge), in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti DE difesa, nel senso che l'imputato, attraverso I"iter" del processo, non sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, secondo i principi affermati in materia dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. u, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). 6. In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra esposte: - va annullata senza rinvio la sentenza impugnata e, per l'effetto, revocata la sentenza DE Corte di appello di Napoli in data 12 luglio 2012 nei confronti di De IR RI limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo B) perché il fatto non sussiste;
- deve disporsi rinvio ad altra sezione DE Corte di appello di Roma per la rideterminazione DE pena di cui all'ordinanza DE Corte di appello di Napoli del 3/11/2014 (dep. 16/02/2015) che, in accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse di De IR RI, nel riconoscere la continuazione tra i fatti di cui alle sentenze n. 6363 del 24/09/2008 irrev. 16/04/2010 Corte di appello di Napoli (con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni dieci mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commesso in Napoli e Casoria dal 1° giugno 2004 al 23 dicembre 2005 con connessi reati satelliti di cui all'art. 73 d.P.R. n.309/1990 commessi nel medesimo lasso temporale) e quella oggetto di revisione (che attiene anche alla condanna definitiva per due diversi episodi di violazione DE legge stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commessi nel medesimo contesto temporale), aveva rideterminato la pena complessiva infitta al ricorrente in anni ventinove di reclusione. R
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e revoca la sentenza DE Corte di appello di Napoli in data 12 luglio 2012 nei confronti di De IR RI limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo B) perché il fatto non sussiste. Rinvia per la rideterminazione DE pena ad altra sezione DE Corte di appello di Roma. Così deciso, il 24 ottobre 2024.