Sentenza 8 novembre 2000
Massime • 1
In tema di presentazione della querela, l'identificazione del querelante può essere effettuata in uno qualsiasi dei modi indicati dalla legge, ivi compresa la conoscenza personale, da parte dell'agente ricevente, o il richiamo ad una precedente identificazione; ne deriva che, per l'esistenza o per l'efficacia della querela, non è necessario che siano apposti nell'attestazione di ricezione i dati personali del querelante ricavati da un documento di riconoscimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2000, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 08/11/2000
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
Dott. ALFONSO AMATO " N. 4625
Dott. PAOLO BRUNO " REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA COLAIANNI " N. 16868/2000
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma;
avverso la Sentenza emessa dal Tribunale di Rieti il 25-10-1999 nei confronti di RI SA nata a Torricella in [...] il [...];
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio Con sentenza del 25-10-1999 il Tribunale di Rieti in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RI SA, per il reato di ingiurie, perché la querela proposta da CI IO, mancava dell'attestazione dell'identificazione del querelante e quindi doveva ritenersi non idonea a produrre gli effetti di legge.
Proponevano ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, sostenendo, che la querela doveva ritenersi ritualmente proposta, avendo il CI tempestivamente manifestato la volontà di querelarsi
contro
RI SA con dichiarazione orale ai Carabinieri. Aggiungeva che i Carabinieri avevano redatto apposito verbale sottoscritto dal querelante identificandolo mediante rinvio ad una precedente denunzia proposta dallo stesso CI. Sosteneva comunque che non poteva considerarsi elemento essenziale l'attestazione dell'identificazione del querelante, da parte dell'agente di polizia ricevente.
La censura è fondata.
Infatti, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza, al momento della presentazione della querela, l'identificazione del querelante può essere effettuata in uno qualsiasi dei modi indicati dalla legge, ivi compresa la conoscenza personale, da parte dell'agente ricevente, o il richiamo ad una precedente identificazione. Non è quindi necessario per l'esistenza o per l'efficacia della querela che siano apposti, i dati personali del querelante ricavati da un documento di riconoscimento. D'altra parte, l'atto di querela si presume proposto da colui che lo ha sottoscritto, che è il solo a poterlo disconoscere nel suo contenuto o nelle modalità di presentazione.
Deve pertanto ritenersi che, la querela proposta da CI IO non sia inficiata nella sua validità o efficacia e che pertanto, la sentenza impugnata vada annullata con rinvio al Tribunale di Rieti per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, annulla l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Rieti per il giudizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 8 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001