Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2000, n. 2904
CASS
Sentenza 8 novembre 2000

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In tema di presentazione della querela, l'identificazione del querelante può essere effettuata in uno qualsiasi dei modi indicati dalla legge, ivi compresa la conoscenza personale, da parte dell'agente ricevente, o il richiamo ad una precedente identificazione; ne deriva che, per l'esistenza o per l'efficacia della querela, non è necessario che siano apposti nell'attestazione di ricezione i dati personali del querelante ricavati da un documento di riconoscimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2000, n. 2904
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2904
    Data del deposito : 8 novembre 2000

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