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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2518/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2518/2023 promossa da:
Parte_1
, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARCANTONI RUGANTINO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIALE ITALIA N.279 LA SPEZIA, giusta procura in atti,
ATTORI; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. PETRAGLIA LUCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in STRADA DEL QUARTIERE 2/A CP_1 giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza esito dell'udienza del 22.01.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate per via telematica.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio l' , per Parte_1 Parte_2 Controparte_1 chiedere e ottenere l'accertamento della legittimità della pretesa (che dunque assumono essere un diritto) che l'ente pubblico si faccia carico della quota di retta mensile eccedente la somma indicata di euro 1227,34, per il ricovero e l'assistenza sanitaria della Sig.ra presso la Struttura R.S.A. “ di Berceto Parte_2 CP_2
(PR) facente capo alla con successiva adozione dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Part Costituitasi in giudizio la ha chiesto il rigetto della domanda, siccome infondata.
A fondamento della domanda, la difesa degli attori assume che la degenza e il trattamento assistenziale sarebbero a carico degli enti pubblici (in generale) e di quello evocato in giudizio (in particolare), perché le prestazioni rese a beneficio della non avrebbero natura assistenziale ma sanitaria, Pt_2 essendo le condizioni cliniche dell'attrice gravissime.
Parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando che il quadro normativo regionale e nazionale chiarisce che le Aziende sanitarie territoriali rappresentano meri enti erogatori di prestazioni sulla base di risorse programmate, autorizzate e destinate alla Regione.
Ora, è senz'altro vero che, in astratto, le prestazioni socio-assistenziali "inscindibilmente connesse" a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del S.S.N. e sono soggette al regime di gratuità (C. n. 34590/23, 33394/24).
Tale affermazione è funzionale, a sua volta, a sostenere che consegue la nullità di un accordo di ricovero comportante l'impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta.
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto in atti il contratto concluso con la Coop. Aurora Domus, Part contemporaneamente sostenendo che la deve farsi carico dei relativi oneri. Part Come si evince dalla complessa e intricata normativa di settore (rievocata in atti), tuttavia, la non Part è il soggetto su cui grava l'onere economico (di natura assistenziale e pubblicistica) di spesa;
la è il
'veicolo' attraverso cui i fondi appositamente stanziati vengono distribuiti.
La stessa – sollecitata a dare corso alle richieste economiche degli attori – ha risposto CP_3
(v. doc. n. 6 in atti) che «qualora la sig.ra volesse accedere ai contributi del SSN e/o del Comune, dovrà Pt_2
provvedere autonomamente, tramite il medico curante ed i servizi sociali, ad avviare il percorso per il riconoscimento della presunta patologia attraverso l'Unità di Valutazione Multidimensionale (organo delegato ex lege alla
pagina 2 di 3 valutazione delle patologie ed al riconoscimento di eventuali contributi). Solo in questo modo potrà accedere, qualora ne vengano riconosciuti i presupposti, ai contributi pubblici».
Se così è, si deve ritenere che l'intricata normativa di riferimento impone l'adozione di una procedura che fornisca gli elementi utili ad accertare le condizioni di salute della richiedente: solo all'esito della valutazione è possibile rimeditare le eventuali conclusioni, ponendole in discussione in maniera tale da far valere il proprio diritto soggettivo perfetto ad un'assistenza gratuita.
In questa prospettiva,
- ove si intenda la domanda finalizzata a neutralizzare gli effetti di un regime contrattuale che Part assume una condizione di salute diversa da quella che realmente caratterizza l'assistita, la
è, effettivamente, priva di legittimazione passiva, in quanto essa subentra solo quale adiectus solutionis causa (recte: mandatario per il pagamento) di un obbligo cui essa assolve sulla base di un rapporto di provvista da altri gestito, Part
- ove si intenda la domanda finalizzata a imporre alla una 'tipologia' di valutazione, per attivare il percorso assistenziale, la domanda va, ad oggi, derubricata come priva di interesse attuale, non avendo la parte interessata innescato il meccanismo procedimentale, solo all'esito del quale è possibile rideterminare natura ed entità del contributo preteso.
Per tutto quanto detto, la domanda va rigettata.
Stante la complessità della materia, caratterizzata da un quadro normativo complesso e composito, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2518/23 RG, così decide: rigetta la domanda;
compensa tra le parti le spese di lite.
Parma, 27/01/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2518/2023 promossa da:
Parte_1
, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARCANTONI RUGANTINO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIALE ITALIA N.279 LA SPEZIA, giusta procura in atti,
ATTORI; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. PETRAGLIA LUCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in STRADA DEL QUARTIERE 2/A CP_1 giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza esito dell'udienza del 22.01.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate per via telematica.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio l' , per Parte_1 Parte_2 Controparte_1 chiedere e ottenere l'accertamento della legittimità della pretesa (che dunque assumono essere un diritto) che l'ente pubblico si faccia carico della quota di retta mensile eccedente la somma indicata di euro 1227,34, per il ricovero e l'assistenza sanitaria della Sig.ra presso la Struttura R.S.A. “ di Berceto Parte_2 CP_2
(PR) facente capo alla con successiva adozione dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Part Costituitasi in giudizio la ha chiesto il rigetto della domanda, siccome infondata.
A fondamento della domanda, la difesa degli attori assume che la degenza e il trattamento assistenziale sarebbero a carico degli enti pubblici (in generale) e di quello evocato in giudizio (in particolare), perché le prestazioni rese a beneficio della non avrebbero natura assistenziale ma sanitaria, Pt_2 essendo le condizioni cliniche dell'attrice gravissime.
Parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando che il quadro normativo regionale e nazionale chiarisce che le Aziende sanitarie territoriali rappresentano meri enti erogatori di prestazioni sulla base di risorse programmate, autorizzate e destinate alla Regione.
Ora, è senz'altro vero che, in astratto, le prestazioni socio-assistenziali "inscindibilmente connesse" a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del S.S.N. e sono soggette al regime di gratuità (C. n. 34590/23, 33394/24).
Tale affermazione è funzionale, a sua volta, a sostenere che consegue la nullità di un accordo di ricovero comportante l'impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta.
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto in atti il contratto concluso con la Coop. Aurora Domus, Part contemporaneamente sostenendo che la deve farsi carico dei relativi oneri. Part Come si evince dalla complessa e intricata normativa di settore (rievocata in atti), tuttavia, la non Part è il soggetto su cui grava l'onere economico (di natura assistenziale e pubblicistica) di spesa;
la è il
'veicolo' attraverso cui i fondi appositamente stanziati vengono distribuiti.
La stessa – sollecitata a dare corso alle richieste economiche degli attori – ha risposto CP_3
(v. doc. n. 6 in atti) che «qualora la sig.ra volesse accedere ai contributi del SSN e/o del Comune, dovrà Pt_2
provvedere autonomamente, tramite il medico curante ed i servizi sociali, ad avviare il percorso per il riconoscimento della presunta patologia attraverso l'Unità di Valutazione Multidimensionale (organo delegato ex lege alla
pagina 2 di 3 valutazione delle patologie ed al riconoscimento di eventuali contributi). Solo in questo modo potrà accedere, qualora ne vengano riconosciuti i presupposti, ai contributi pubblici».
Se così è, si deve ritenere che l'intricata normativa di riferimento impone l'adozione di una procedura che fornisca gli elementi utili ad accertare le condizioni di salute della richiedente: solo all'esito della valutazione è possibile rimeditare le eventuali conclusioni, ponendole in discussione in maniera tale da far valere il proprio diritto soggettivo perfetto ad un'assistenza gratuita.
In questa prospettiva,
- ove si intenda la domanda finalizzata a neutralizzare gli effetti di un regime contrattuale che Part assume una condizione di salute diversa da quella che realmente caratterizza l'assistita, la
è, effettivamente, priva di legittimazione passiva, in quanto essa subentra solo quale adiectus solutionis causa (recte: mandatario per il pagamento) di un obbligo cui essa assolve sulla base di un rapporto di provvista da altri gestito, Part
- ove si intenda la domanda finalizzata a imporre alla una 'tipologia' di valutazione, per attivare il percorso assistenziale, la domanda va, ad oggi, derubricata come priva di interesse attuale, non avendo la parte interessata innescato il meccanismo procedimentale, solo all'esito del quale è possibile rideterminare natura ed entità del contributo preteso.
Per tutto quanto detto, la domanda va rigettata.
Stante la complessità della materia, caratterizzata da un quadro normativo complesso e composito, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2518/23 RG, così decide: rigetta la domanda;
compensa tra le parti le spese di lite.
Parma, 27/01/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 3 di 3