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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 621/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP RA MA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.621/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 dicembre '25, promossa da
• (c.f. ) con sede in XX settembre 54, Catona Parte_1 P.IVA_1
(RC) in persona del legale rappresentante pro tempore, signora (c.f. Parte_2
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Santa C.F._1
Caterina 134, presso lo studio dell'Avv.to Dario Polimeni (PEC:
che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla Email_1 citazione depositata il 27.02.2020
-parte attrice- contro
• ià ( c.f. ) con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 sede in Roma, Via Ombrone n.2, in persone del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Jonica (RC) Corso Carlo Maria n.141, presso lo studio dell'Avv.to Francesco Macrì (c.f. , PEC C.F._2
giusta procura in calce alla Comparsa di Email_2 costituzione e risposta 9.06.2020
-parte convenuta-
All'udienza del 10 dicembre 2025, le parti discutono la causa come da verbale insistendo nell'accoglimento delle domande formulate nei rispettivi scritti difensivi e la causa, all'esito della camera di consiglio, viene decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione ritualmente notificato il 02.03.2020, la Parte_1 conveniva in giudizio la e premettendo di essere titolare, giusta Controparte_3 concessione n.6/2016 del comune di Villa San Giovanni, del lido balneare Coco Beach di Piazza Monumento snc, Cannitello di Villa San Giovanni, i cui locali ricevono energia elettrica da Energia mercato libero come da contratto di fornitura allegato. CP_2
pagina 1 di 10 Che in data 27 luglio 2019 verso le ore 20,30 circa, a causa di “un picco di tensione” sulla linea elettrica che forniva energia al lido si verificava “un incendio della cabina che comportava un cortocircuito che danneggiava irrimediabilmente alcuni CP_2 macchinari oltre all'interruzione della fornitura di energia per circa tre ore”. Che i danni ai macchinari risultavano indicati e quantificati nella allegata fattura n.35/19 di euro 4.892,20 della ditta Laurendi;
che l'interruzione di energia per oltre tre ore comportava l'annullamento della serata evento prevista per il 27 luglio 2019, subendo danni sia per lucro cessante che per la;
merce andata distrutta quantificati in euro 2.000,00; che era risultata vana la richiesta di risarcimento formulata con la nota pec del 24 ottobre 2019 e che anche la procedura di negoziazione per la stipula di una convezione ex art. 3 legge n.162/2014 si era definitiva con esito negativo, per la mancata adesione all'invito della società convenuta. Concludeva pertanto chiedendo “1) dichiarare e ritenere Controparte_1 responsabile di tutti i danni riportati dalla a seguito del picco di Parte_1 tensione sulla liea elettrica verificatasi il 27.07.2019 e conseguentemente, per le ragioni in premessa descritte;
2) condannare la al risarcimento dei danni Controparte_1 materiali subiti nella misura di euro 4.892,20, 3) condannare la al Controparte_1 risarcimento dei danni da lucro cessante nella misura di euro 2000,00 o in quella di diversa misura, da determinarsi eventualmente in via equitativa, che i GI adito, anche in considerazione delle causali descritte e sulla base della documentazione prodotta , riterrà più equa;
4) condannare la convenuta al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme determinate da dì del sinistro al soddisfo;
5) condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio” 1.1-Il 09.06.2020 si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_1 domanda attorea sia nell'an che nel quantum. Deduceva che alcuni eventi risultano intrinseci all'esercizio delle reti elettriche e legati allo stesso funzionamento, in quanto derivati da eventi atmosferici, guasti, variazioni rapide di carico, manovre di automatismi e via dicendo. Che le reti elettriche si estendono per migliaia di chilometri e sono esposte alle intemperie risultando impossibile per controllare metro per metro CP_2 il loro stato. Che l'intervento di riparazione, nel caso, era stato tempestivo e che da quanto accertato dai tecnici intervenuti doveva escludersi un danno da sovratensione, in quanto veniva rinvenuto integro il conduttore. Che l'interruzione di energia nel caso era quindi da ascriversi a causa accidentale. Che nella fattispecie non trovava applicazione l'art. 2050 c.c.; contestava la sussistenza del nesso causale tra il fatto e il danno lamentato dall'attore ed il quantum riferito. Concludeva chiedendo: “il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, in esito alle risultanze istruttorie, ridurre la domanda attorea a quanto di ragione;
con vittoria di spese e compensi”. 1.2 All'udienza di comparizione del 12.11.2020 su richiesta delle parti venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa rinviata alla successiva udienza del 14.04.2021.
pagina 2 di 10 1.3 Acquisiti gli scritti difensivi delle parti ed il fascicolo assegnato a nuovo istruttore con ordinanza de 18.10.2023 venivano ammesse le prove orali richieste dalle rispettive parti. 1.4 Acquisite all'udienza del 14.02.2024 le dichiarazioni testimoniali dei signori e per la parte attrice e dei signori Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e per la convenuta, la causa ritenuta matura per la Controparte_4 Testimone_4 decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 1.5 Il fascicolo il 20.11.2025 veniva delegato per la decisione a nuovo istruttore innanzi al quale le parti comparivano all'udienza del 26 novembre 2025. La causa veniva quindi rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 dicembre 2025, fissata per la discussione orale e la decisione e concesso alle parti termine per il deposito di note conclusive.
1.6 All'udienza del 10.12.2025 all'esito della discussione orale, la causa viene decisa come segue
2 La domanda attorea è fondata e va in parte accolta per i motivi e nei limiti che di seguito si precisano.
3 In via preliminare va rilevata la sussistenza in capo alla società convenuta della legittimazione sostanziale e processuale in merito all'azione risarcitoria avanzata dall'attore ed espressamente fondata sull'art. 2050 c.c. .
Difatti, per i danni patiti in conseguenza di malfunzionamenti, interruzioni di corrente o sbalzi di tensione che interessino la rete elettrica, tenuta al risarcimento è la società che trasporta e distribuisce detta energia. L'assunto è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità la quale sul punto ha definitivamente chiarito che “la società che si occupa della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un blackout imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'ultimo soggetto, infatti, per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica” (Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n. 1581). Ne consegue che legittimata passiva in relazione alla domanda dedotta in giudizio - in base alla qualificazione operata dallo stesso attore - è unicamente E-Distribuzione E
S.p.A., società deputata al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica
4 Tanto premesso, va esaminata, nel merito, la fondatezza della domanda risarcitoria.
La responsabilità del soggetto tenuto al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica è una responsabilità ex art. 2050 c.c., come più volte chiarito sia dalla più risalente, che dalla più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello pagina 3 di 10 svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (Cass. Civ. n. 537/82 e Cass. Civ. n.
3935/95). La Suprema Corte ha infatti chiarito che “In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione…” (Cass., Ordinanza n. 32498 del 12/12/2019; Cass. n. 3935/1995) Pertanto, non può essere accolta la tesi della società convenuta, secondo cui la responsabilità relativa ai danni cagionati agli utenti del servizio sarebbe riconducibile al generale regime aquiliano ex art. 2043 c.c., ed in quanto tale soggetta ad un onere probatorio più gravoso per l'attore-danneggiato. È il dato normativo (“… cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa…”), che conferisce rilievo a presupposti di carattere oggettivo, relativi alla natura dell'attività svolta come del resto chiarito dalla Suprema Corte nella citata ordinanza n.32498. 5 La responsabilità ex art. 2050 c.c. si configura come responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione. Di conseguenza, l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa, il quale può superare la presunzione a suo carico solamente provando di avere adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno (Cass. civ. n. 3022/01, Cass. Civ., sez. III, del 15 maggio 2007 n. 11193).
5.1 Quindi se è vero che la responsabilità ex art. 2050 cod. civ individua una responsabilità di tipo oggettivo essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso in conseguenza dell'esercizio da parte del convenuto dell'attività pericolosa e che è compito del convenuto dare la prova della sua incolpevolezza, dimostrando di avere adottato tutte le misure e cautele idonee ad evitare il danno , è pur vero che tale presunzione juris tantum di responsabilità in capo all'esercente l'attività pericolosa è esclusa dal caso fortuito, inteso come fattore imprevedibile, estraneo alla sfera soggettiva dell'agente, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità”(così Cass. Civ., sent. 2018,n.2480; 31.10.2017, n.25837, 2016, n.15762 e n.13222; 22 marzo 2011, n. 6529). 5.2 La condotta della stesso danneggiato può assumere “efficacia causale esclusiva del danno” potendosi qualificare "come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto…" (Cass. 5.05.2020, n.8478; 2016, n.15761). Il fortuito, che può essere quindi rappresentato anche dal fatto colposo pagina 4 di 10 del danneggiato (con effetto liberatorio totale o parziale per il convenuto) ha una efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra l'azione e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile alla produzione del danno (Cass.1.02.2018, n.2477 e n.2480; Cass. 2017, n.25837 e n.5807; Cass. 2016, n.3222; 2010, n. 8229 ). 6 Va ancora osservato che in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano
- ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio”” (tra le tante, Cass. n. 26304/2021, n. 15453/2011, n. 8430/2011, n. 576/2008). Con specifico riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 2050 c.c., la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività pericolosa svolta dalla convenuta e il danno patito dall'attore presuppone “la duplice condizione che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato” (Cass. n. 15113/2016). Se, da un lato, non può trascurarsi che “per vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dell'articolo 2050 c.c., non può limitarsi a provare che il danno fosse imprevedibile, ma deve dimostrare che nemmeno se fossero state adottate le misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano, il danno si sarebbe potuto evitare” ( n. 25421/2017), d'altra parte, “anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito, cioè l'eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità, e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass. n. 5839/2007, Cass. n. 25/2010). 7 In applicazione di tali principi e valutando i riscontri istruttori acquisiti al giudizio, deve ritenersi che l'evento dannoso oggetto di causa sia conseguenza esclusiva e diretta dell'azione della convenuta, in quanto risulta provato che l'interruzione di energia nella serata del 27.07.2019 ha trovato esclusiva causa nel cortocircuito verificatosi nella pagina 5 di 10 cabina elettrica dove era ubicato il contatore del locale attoreo, che ha sprigionato l'incendio, bruciando i morsetti di collegamento del cavo elettrico col contatore stesso. 7.1 È anzitutto pacifico che in data 27.07.2019 lo stabilimento balneare dell'attrice è stato interessato da una interruzione di energia elettrica conseguita all'incendio che si è sprigionato all'interno della cabina elettrica. La relazione di intervento allegata dalla stesa convenuta prova l'accadimento del fatto. La prova teste acquisita prova anche la dinamica dell'accaduto. Il teste che si trovava nel lido e stava preparando i tavoli esterni per la Testimone_1 serata programmata di balli caraibici, ha riferito che “… erano le 20,00 circa quando è mancata la luce all'improvviso; ho visto del fumo provenire dalla piazza e abbiamo accertato che la cabina era in fiamme. Ricordo che si sono bloccati tutti i CP_2 macchinari del locale, cioè frigoriferi, granitori, banconi refrigeranti;
abbiamo provato a contattare l' telefonicamente e dopo circa mezz'ora dall'accadimento del fatto CP_2 siamo riusciti a segnalare il guasto;
e dopo un'altra mezz'ora i tecnici sono arrivati sul posto;
noi siano rimasti senza luce nel locale per circa tre ore e fino alle ore 22,00, o 22,30”. Ed ha precisato ancora, che “al momento in cu è mancata la luce io mi trova nella sala esterna a preparare i tavoli per la serata;
in questa stessa area esterna c'era il forno e due frigo per bibite;
io non ho sentito più il rumore del frigo e dal posto in cui mi trovavo ho visto la cabina in fiamme…” CP_2
Anche il teste ha riferito che “… mi trovavo nel locale bar e stavo Testimone_2 servendo dei clienti al banco e di colpo si è spento tutto;
si sono infatti spente le luci del locale sia dentro che fuori;
subito tutti i ragazzi che lavoravamo nel locale ci siamo diretti verso il contatore che è in piazza a circa 20 metri;
inizialmente dal CP_2 contatore usciva fuori del fumo;
poi delle fiamme;
La titolare ha provveduto a segnare il guasto all' e dopo circa 40 o 50 minuti è giunta sul posto una squadra;
… sono CP_2 rimasta nel locale fin quando hanno rimesso la luce che se ben ricordo è stata riattivata dopo circa un'ora o un'ora e mezza dall'arrivo della squadra di intervento nella CP_2 cabina”. 7.2 La dinamica descritta trova conferma nelle dichiarazioni rese dagli stessi testi della conventa. e , i due tecnici intervenuti la sera in Controparte_4 Testimone_4 questione e che hanno provveduto alle necessarie riparazioni, hanno infatti riferito di avere accertato nella cassetta, integra al suo esterno, ma bruciata al suo interno, la morsettiera che collega il cavo elettrico al contatore bruciata, come del resto provato dalle riproduzioni fotografiche dell'interno della cabina e del contatore prodotte dalle rispettive parti. Il teste ha riferito “Ricordo che alle ore 20.30 o 21.00 ero già sul Controparte_4 posto;
ho accertato che la cassetta a muro, contenente il gruppo di misura e il contatore, all'esterno era intatta;
bruciata risultava la parte interna del contatore;
risultava bruciata la morsettiera che collega la presa al contatore e in particolare le fasi;
io e il mio collega abbiamo provveduto a sostituire il cavo e la basetta e il gruppo di misura;
fatte tale sostituzioni abbiamo riattivato la fornitura”.
pagina 6 di 10 Anche il teste ha confermato che “aprendo lo sportello della Testimone_4 cassetta abbiamo accertato che la morsettiera che collega i fili dell'uscita che vanno all'utente era bruciata;
la presa, cioè il cavo esterno alla cassetta protetto dal tubi PVC era integro;
il detto cavo entra nella cassetta e va dentro la basetta del contatore;
questa basetta era danneggiata;
si è creato un cortocircuito e ordinariamente quando ciò avviene saltano dei fusibili che si trovano nella cassetta di sezionamento;
quella volta è avvenuto questo;
si sono bruciati i fusibili che sono a monte del contatore”.
7.3 Quindi, lo sfiammamento riferito dai testi di parte attrice, presenti nel luogo dell'accaduto, ha interessato il grappolo dei morsetti che collegavano il contatore al cavo elettrico. I testi e hanno visto personalmente fumo e poi sprigionarsi fuoco che Tes_1 Tes_5 fuoriusciva dalla cabina elettrica. Può pertanto, ritenersi che l'innesco dell'incendio sia stato provocato da un cortocircuito verificatosi a carico dei morsetti colleganti il contatore al cavo elettrico.
8 Accertata la sussistenza del nesso eziologico, si tratta a questo punto di capire sulla base dell'istruttoria espletata nel presente giudizio, se la convenuta sia riuscita a provare un evento interruttivo del nesso di causalità, che in quanto tale si denoti per il suo carattere abnorme, eccezionale ed imprevedibile, tale da rivestire - esso solo - efficacia eziologica rispetto all'evento o elementi idonei a integrare la prova liberatoria. Orbene, non vi è prova di cause antecedenti o concomitanti che abbiano contribuito a cagionare o a provocare autonomamente l'incendio e l'interruzione di energia. Né la circostanza che i tecnici abbiano rinvenuto il cavo integro, il neutro non danneggiato, come da questi riferito ed anche riportato nella relazione tecnica allegata dalla convenuta, esime quest'ultima da responsabilità, perché la fornitura era trifase e protetta da un conduttore di rame (come precisato dal teste ), mentre i Controparte_4 morsetti composti da altro materiale (che lo stesso teste non sa ha saputo indicare non ricordandolo), e comunque perché il cortocircuito che ha innescato l'incendio all'interno della cassetta elettrica si è verificato;
i morsetti di collegamento erano bruciati.
Nella cassetta si è quindi sprigionato eccessivo calore, come precisato dagli stessi tecnici della convenuta che può essere stato cagionato da un sovraccarico di tensione o uno sbalzo di tensione o anche da un contatto accidentale tra conduttori. Ciò che risulta sufficiente ai fini dell'imputazione di responsabilità alla conventa nel presente giudizio è la circostanza che la cabina elettrica abbia preso fuoco perché i morsetti che collegavano il cavo elettrico al contatore, sono stati rinvenuti bruciati;
nel caso, la cabina elettrica è bene collocato, per esigenze temporanee, in una località balneare e alla cui custodia e manutenzione era tenuta esclusivamente la convenuta.
La conventa inoltre non ha provato, né ancor prima dedotto, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno lamentato dall'odierna attrice.
pagina 7 di 10 8.1 Quindi, posto che l'incendio nella cabina elettrica si è verificato e che i morsetti di collegamento del cavo elettrico al contatore sono stati rinvenuti bruciati dagli stessi tecnici che hanno provveduto alle riparazioni;
che vi è stato un cortocircuito che ha sprigionato fiamme all'interno del contatore;
che a causa di ciò è stata interrotta la fornitura di corrente al locale dell'attrice, secondo la regola del “più probabile che non” può quindi ritenersi responsabile la convenuta della causazione dell'evento e dei danni in conseguenza cagionati alla parte attrice. La società di distribuzione non ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele tecniche idonee e necessarie per evitare l'evento dannoso, né ha provato il verificarsi un evento eccezionale ed imprevedibile estraneo al suo potere di intervento e controllo, sicchè deve essere chiamata a rispondere dei danni ai sensi dell'art. 2050 c.c. La responsabilità può essere attribuita alla società distributrice trattandosi di danni cagionati da un incendio verificatosi nella cabina elettrica, rispetto alla quale essa ha un potere diretto di intervento e controllo.
9 Accertato l'”an” della responsabilità della convenuta nella causazione del cortocircuito e dell'incendio che ha interrotto la fornitura di energia al locale attoreo la sera del 27.07.2019, deve ora aversi riguardo alla quantificazione dei danni subiti dall'attore. Sul punto, l'attore ha lamentato e dato prova del danno materiale subito. Alla riattivazione della fornitura, come riferito dai testi e , Testimone_1 Testimone_2 alcuni macchinari presenti nel locale risultavano non funzionati, perché, come precisato dal tecnico nella dichiarazione resa, danneggiati dall'interruzione della Testimone_6 corrente elettrica.
L'attrice ha quantificato tale danno producendo la fattura n.35/19 (doc.5) emessa dalla ditta che ha provveduto, appunto, ad eseguire le riparazioni dei macchinari. Il teste non ha solo confermato l'importo della fattura, ma ha anche Testimone_3 precisato il lavoro eseguito, (sostituzione centralina e scheda) e precisato che i macchinari, assai sensibili, erano tutti nuovi e funzionanti prima dell'evento dannoso per cui è causa e che oltre le schede, i detti macchinari non hanno subito ulteriori danni. Il danno patrimoniale può quindi liquidarsi nella misura riferita nella fattura n.35/19 di euro 4.892,20. 9.1 In merito al danno da mancato guadagno per la serata di ballo caraibico annullata e per il giorno successivo (domenica), fino alla riparazione dei macchinari operata il lunedì, e in merito ai materiali andati a male per il non funzionamento dei macchinari, va rilevato che la parte ha allegato un foglio estratto dai corrispettivi che è privo di attestazione di autenticità ed anche di riferimenti che lo riconducano al locale attoreo e provino al giudizio che si tratta effettivamente di un estratto autentico del registro dei corrispettivi del locale attoreo. Nel predetto documento prodotto dalla parte risultano elencati gli incassi dei giorni del mese di luglio 2019; risulta che la sera del 27 luglio 2019 (giorno di sabato) il locale dell'attrice avrebbe avuto incassi pari ad euro 228.80, importo che è pari a quello del giorno di sabato 6 luglio e non significativamente inferiore a quello riferito per gli altri giorni di sabato del mese di luglio (13 e 20 luglio) .
pagina 8 di 10 Risultano incassi maggiori solo tre precisi giorni del mese evidenziati in giallo ma che i maggiori incassi in tali giorni siano determinati da eventi organizzati non è provato al giudizio. Peraltro, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite, risulta che l'interruzione di corrente nel locale attoreo si è protratta solo per il tempo necessario alle dovute riparazione della cabina e l'intervento dei tecnici è stato tempestivo. Che insomma già alle 22,00 circa della stessa sera il locale dell'attrice, come riferito da tutti i testi escussi, era nuovamente asservito da energia elettrica. Nel locale peraltro al momento della riattivazione della corrente elettrica erano presenti clienti che, come risulta dalla prova orale acquisita, hanno applaudito al ritorno dell'illuminazione nel locale. Il danno da mancato guadagno riguarderebbe semmai le cene non servite ai clienti, ma quanti fossero le prenotazioni e i clienti effettivamente presenti per cena nel locale non risulta provato al giudizio. In merito al danno da mancato guadagno per guasto ai macchinari protratto fino al giorno di lunedì non può ritenersi responsabile la convenuta, cui non può certamente imputarsi il ritardo con cui il tecnico ha provveduto alle riparazioni dei macchinari. La distruzione della merce contenuta nei frigoriferi e congelatori non è imputabile alla convenuta che ha provveduto in breve tempo (in meno di due ore ) e nell'immediatezza dell'occorso alle dovute riparazioni. 9.2 All'attore va quindi riconosciuto il risarcimento del danno materiale ai macchinari, subito in conseguenza dell'interruzione della fornitura di corrente elettrica e nessuna altra voce di danno, non provata al giudizio. A titolo di risarcimento all'attore si liquidano complessivamente euro 4.892,20. Trattandosi di debito di valore, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro, e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ., SS.UU., 17.2.1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla verificazione dell'evento, quindi dal 27 luglio 2019 fino alla pubblicazione della presente sentenza. Da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo. 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi il convenuto deve rimborsarle all'attore. Si liquidano come da dispositivo in considerazione del valore della causa e secondo i parametri vigenti ( D.M. n.147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.621/2020 R.G.A.C. promossa da in persona del legale rappresentante, sign.ra nei Parte_1 Parte_2 confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
pagina 9 di 10 - in accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità ex art. 2050 c.c. della in persona del legale rappresentante pro tempore per il Controparte_1 danno subito in conseguenza dell'interruzione di energia elettrica nella sera del
27.07.2019;
- per l'effetto, condanna il in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore a risarcire alla parte attrice il danno patito quantificato nella misura di euro
4.892,20 oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto (27 luglio 2019 ) al soddisfo e questi ultimi da calcolarsi come in parte motiva, sulla somma predetta, via via rivalutata
(dal 27 luglio 2019 ) con cadenza annuale secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 rimborsare alla le spese del giudizio che liquida in complessivi € Parte_1
2.764,00 di cui € 264,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre l'importo corrispondente al 15% della somma liquidata per compensi a titolo di rimborso spese forfettarie, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 10 dicembre 2025 all'esito della camera di consiglio chiusa alle ore 20,00 ed in assenza delle parti.
Il GOP
RA MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP RA MA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.621/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 dicembre '25, promossa da
• (c.f. ) con sede in XX settembre 54, Catona Parte_1 P.IVA_1
(RC) in persona del legale rappresentante pro tempore, signora (c.f. Parte_2
), elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Santa C.F._1
Caterina 134, presso lo studio dell'Avv.to Dario Polimeni (PEC:
che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla Email_1 citazione depositata il 27.02.2020
-parte attrice- contro
• ià ( c.f. ) con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 sede in Roma, Via Ombrone n.2, in persone del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Jonica (RC) Corso Carlo Maria n.141, presso lo studio dell'Avv.to Francesco Macrì (c.f. , PEC C.F._2
giusta procura in calce alla Comparsa di Email_2 costituzione e risposta 9.06.2020
-parte convenuta-
All'udienza del 10 dicembre 2025, le parti discutono la causa come da verbale insistendo nell'accoglimento delle domande formulate nei rispettivi scritti difensivi e la causa, all'esito della camera di consiglio, viene decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione ritualmente notificato il 02.03.2020, la Parte_1 conveniva in giudizio la e premettendo di essere titolare, giusta Controparte_3 concessione n.6/2016 del comune di Villa San Giovanni, del lido balneare Coco Beach di Piazza Monumento snc, Cannitello di Villa San Giovanni, i cui locali ricevono energia elettrica da Energia mercato libero come da contratto di fornitura allegato. CP_2
pagina 1 di 10 Che in data 27 luglio 2019 verso le ore 20,30 circa, a causa di “un picco di tensione” sulla linea elettrica che forniva energia al lido si verificava “un incendio della cabina che comportava un cortocircuito che danneggiava irrimediabilmente alcuni CP_2 macchinari oltre all'interruzione della fornitura di energia per circa tre ore”. Che i danni ai macchinari risultavano indicati e quantificati nella allegata fattura n.35/19 di euro 4.892,20 della ditta Laurendi;
che l'interruzione di energia per oltre tre ore comportava l'annullamento della serata evento prevista per il 27 luglio 2019, subendo danni sia per lucro cessante che per la;
merce andata distrutta quantificati in euro 2.000,00; che era risultata vana la richiesta di risarcimento formulata con la nota pec del 24 ottobre 2019 e che anche la procedura di negoziazione per la stipula di una convezione ex art. 3 legge n.162/2014 si era definitiva con esito negativo, per la mancata adesione all'invito della società convenuta. Concludeva pertanto chiedendo “1) dichiarare e ritenere Controparte_1 responsabile di tutti i danni riportati dalla a seguito del picco di Parte_1 tensione sulla liea elettrica verificatasi il 27.07.2019 e conseguentemente, per le ragioni in premessa descritte;
2) condannare la al risarcimento dei danni Controparte_1 materiali subiti nella misura di euro 4.892,20, 3) condannare la al Controparte_1 risarcimento dei danni da lucro cessante nella misura di euro 2000,00 o in quella di diversa misura, da determinarsi eventualmente in via equitativa, che i GI adito, anche in considerazione delle causali descritte e sulla base della documentazione prodotta , riterrà più equa;
4) condannare la convenuta al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme determinate da dì del sinistro al soddisfo;
5) condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio” 1.1-Il 09.06.2020 si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_1 domanda attorea sia nell'an che nel quantum. Deduceva che alcuni eventi risultano intrinseci all'esercizio delle reti elettriche e legati allo stesso funzionamento, in quanto derivati da eventi atmosferici, guasti, variazioni rapide di carico, manovre di automatismi e via dicendo. Che le reti elettriche si estendono per migliaia di chilometri e sono esposte alle intemperie risultando impossibile per controllare metro per metro CP_2 il loro stato. Che l'intervento di riparazione, nel caso, era stato tempestivo e che da quanto accertato dai tecnici intervenuti doveva escludersi un danno da sovratensione, in quanto veniva rinvenuto integro il conduttore. Che l'interruzione di energia nel caso era quindi da ascriversi a causa accidentale. Che nella fattispecie non trovava applicazione l'art. 2050 c.c.; contestava la sussistenza del nesso causale tra il fatto e il danno lamentato dall'attore ed il quantum riferito. Concludeva chiedendo: “il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
in subordine, in esito alle risultanze istruttorie, ridurre la domanda attorea a quanto di ragione;
con vittoria di spese e compensi”. 1.2 All'udienza di comparizione del 12.11.2020 su richiesta delle parti venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa rinviata alla successiva udienza del 14.04.2021.
pagina 2 di 10 1.3 Acquisiti gli scritti difensivi delle parti ed il fascicolo assegnato a nuovo istruttore con ordinanza de 18.10.2023 venivano ammesse le prove orali richieste dalle rispettive parti. 1.4 Acquisite all'udienza del 14.02.2024 le dichiarazioni testimoniali dei signori e per la parte attrice e dei signori Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
e per la convenuta, la causa ritenuta matura per la Controparte_4 Testimone_4 decisione veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 1.5 Il fascicolo il 20.11.2025 veniva delegato per la decisione a nuovo istruttore innanzi al quale le parti comparivano all'udienza del 26 novembre 2025. La causa veniva quindi rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 dicembre 2025, fissata per la discussione orale e la decisione e concesso alle parti termine per il deposito di note conclusive.
1.6 All'udienza del 10.12.2025 all'esito della discussione orale, la causa viene decisa come segue
2 La domanda attorea è fondata e va in parte accolta per i motivi e nei limiti che di seguito si precisano.
3 In via preliminare va rilevata la sussistenza in capo alla società convenuta della legittimazione sostanziale e processuale in merito all'azione risarcitoria avanzata dall'attore ed espressamente fondata sull'art. 2050 c.c. .
Difatti, per i danni patiti in conseguenza di malfunzionamenti, interruzioni di corrente o sbalzi di tensione che interessino la rete elettrica, tenuta al risarcimento è la società che trasporta e distribuisce detta energia. L'assunto è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità la quale sul punto ha definitivamente chiarito che “la società che si occupa della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un blackout imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'ultimo soggetto, infatti, per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica” (Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n. 1581). Ne consegue che legittimata passiva in relazione alla domanda dedotta in giudizio - in base alla qualificazione operata dallo stesso attore - è unicamente E-Distribuzione E
S.p.A., società deputata al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica
4 Tanto premesso, va esaminata, nel merito, la fondatezza della domanda risarcitoria.
La responsabilità del soggetto tenuto al trasporto ed alla distribuzione di energia elettrica è una responsabilità ex art. 2050 c.c., come più volte chiarito sia dalla più risalente, che dalla più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello pagina 3 di 10 svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (Cass. Civ. n. 537/82 e Cass. Civ. n.
3935/95). La Suprema Corte ha infatti chiarito che “In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione…” (Cass., Ordinanza n. 32498 del 12/12/2019; Cass. n. 3935/1995) Pertanto, non può essere accolta la tesi della società convenuta, secondo cui la responsabilità relativa ai danni cagionati agli utenti del servizio sarebbe riconducibile al generale regime aquiliano ex art. 2043 c.c., ed in quanto tale soggetta ad un onere probatorio più gravoso per l'attore-danneggiato. È il dato normativo (“… cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa…”), che conferisce rilievo a presupposti di carattere oggettivo, relativi alla natura dell'attività svolta come del resto chiarito dalla Suprema Corte nella citata ordinanza n.32498. 5 La responsabilità ex art. 2050 c.c. si configura come responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione. Di conseguenza, l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa, il quale può superare la presunzione a suo carico solamente provando di avere adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno (Cass. civ. n. 3022/01, Cass. Civ., sez. III, del 15 maggio 2007 n. 11193).
5.1 Quindi se è vero che la responsabilità ex art. 2050 cod. civ individua una responsabilità di tipo oggettivo essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso in conseguenza dell'esercizio da parte del convenuto dell'attività pericolosa e che è compito del convenuto dare la prova della sua incolpevolezza, dimostrando di avere adottato tutte le misure e cautele idonee ad evitare il danno , è pur vero che tale presunzione juris tantum di responsabilità in capo all'esercente l'attività pericolosa è esclusa dal caso fortuito, inteso come fattore imprevedibile, estraneo alla sfera soggettiva dell'agente, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità”(così Cass. Civ., sent. 2018,n.2480; 31.10.2017, n.25837, 2016, n.15762 e n.13222; 22 marzo 2011, n. 6529). 5.2 La condotta della stesso danneggiato può assumere “efficacia causale esclusiva del danno” potendosi qualificare "come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto…" (Cass. 5.05.2020, n.8478; 2016, n.15761). Il fortuito, che può essere quindi rappresentato anche dal fatto colposo pagina 4 di 10 del danneggiato (con effetto liberatorio totale o parziale per il convenuto) ha una efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra l'azione e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile alla produzione del danno (Cass.1.02.2018, n.2477 e n.2480; Cass. 2017, n.25837 e n.5807; Cass. 2016, n.3222; 2010, n. 8229 ). 6 Va ancora osservato che in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano
- ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio”” (tra le tante, Cass. n. 26304/2021, n. 15453/2011, n. 8430/2011, n. 576/2008). Con specifico riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 2050 c.c., la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività pericolosa svolta dalla convenuta e il danno patito dall'attore presuppone “la duplice condizione che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato” (Cass. n. 15113/2016). Se, da un lato, non può trascurarsi che “per vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dell'articolo 2050 c.c., non può limitarsi a provare che il danno fosse imprevedibile, ma deve dimostrare che nemmeno se fossero state adottate le misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano, il danno si sarebbe potuto evitare” ( n. 25421/2017), d'altra parte, “anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito, cioè l'eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità, e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass. n. 5839/2007, Cass. n. 25/2010). 7 In applicazione di tali principi e valutando i riscontri istruttori acquisiti al giudizio, deve ritenersi che l'evento dannoso oggetto di causa sia conseguenza esclusiva e diretta dell'azione della convenuta, in quanto risulta provato che l'interruzione di energia nella serata del 27.07.2019 ha trovato esclusiva causa nel cortocircuito verificatosi nella pagina 5 di 10 cabina elettrica dove era ubicato il contatore del locale attoreo, che ha sprigionato l'incendio, bruciando i morsetti di collegamento del cavo elettrico col contatore stesso. 7.1 È anzitutto pacifico che in data 27.07.2019 lo stabilimento balneare dell'attrice è stato interessato da una interruzione di energia elettrica conseguita all'incendio che si è sprigionato all'interno della cabina elettrica. La relazione di intervento allegata dalla stesa convenuta prova l'accadimento del fatto. La prova teste acquisita prova anche la dinamica dell'accaduto. Il teste che si trovava nel lido e stava preparando i tavoli esterni per la Testimone_1 serata programmata di balli caraibici, ha riferito che “… erano le 20,00 circa quando è mancata la luce all'improvviso; ho visto del fumo provenire dalla piazza e abbiamo accertato che la cabina era in fiamme. Ricordo che si sono bloccati tutti i CP_2 macchinari del locale, cioè frigoriferi, granitori, banconi refrigeranti;
abbiamo provato a contattare l' telefonicamente e dopo circa mezz'ora dall'accadimento del fatto CP_2 siamo riusciti a segnalare il guasto;
e dopo un'altra mezz'ora i tecnici sono arrivati sul posto;
noi siano rimasti senza luce nel locale per circa tre ore e fino alle ore 22,00, o 22,30”. Ed ha precisato ancora, che “al momento in cu è mancata la luce io mi trova nella sala esterna a preparare i tavoli per la serata;
in questa stessa area esterna c'era il forno e due frigo per bibite;
io non ho sentito più il rumore del frigo e dal posto in cui mi trovavo ho visto la cabina in fiamme…” CP_2
Anche il teste ha riferito che “… mi trovavo nel locale bar e stavo Testimone_2 servendo dei clienti al banco e di colpo si è spento tutto;
si sono infatti spente le luci del locale sia dentro che fuori;
subito tutti i ragazzi che lavoravamo nel locale ci siamo diretti verso il contatore che è in piazza a circa 20 metri;
inizialmente dal CP_2 contatore usciva fuori del fumo;
poi delle fiamme;
La titolare ha provveduto a segnare il guasto all' e dopo circa 40 o 50 minuti è giunta sul posto una squadra;
… sono CP_2 rimasta nel locale fin quando hanno rimesso la luce che se ben ricordo è stata riattivata dopo circa un'ora o un'ora e mezza dall'arrivo della squadra di intervento nella CP_2 cabina”. 7.2 La dinamica descritta trova conferma nelle dichiarazioni rese dagli stessi testi della conventa. e , i due tecnici intervenuti la sera in Controparte_4 Testimone_4 questione e che hanno provveduto alle necessarie riparazioni, hanno infatti riferito di avere accertato nella cassetta, integra al suo esterno, ma bruciata al suo interno, la morsettiera che collega il cavo elettrico al contatore bruciata, come del resto provato dalle riproduzioni fotografiche dell'interno della cabina e del contatore prodotte dalle rispettive parti. Il teste ha riferito “Ricordo che alle ore 20.30 o 21.00 ero già sul Controparte_4 posto;
ho accertato che la cassetta a muro, contenente il gruppo di misura e il contatore, all'esterno era intatta;
bruciata risultava la parte interna del contatore;
risultava bruciata la morsettiera che collega la presa al contatore e in particolare le fasi;
io e il mio collega abbiamo provveduto a sostituire il cavo e la basetta e il gruppo di misura;
fatte tale sostituzioni abbiamo riattivato la fornitura”.
pagina 6 di 10 Anche il teste ha confermato che “aprendo lo sportello della Testimone_4 cassetta abbiamo accertato che la morsettiera che collega i fili dell'uscita che vanno all'utente era bruciata;
la presa, cioè il cavo esterno alla cassetta protetto dal tubi PVC era integro;
il detto cavo entra nella cassetta e va dentro la basetta del contatore;
questa basetta era danneggiata;
si è creato un cortocircuito e ordinariamente quando ciò avviene saltano dei fusibili che si trovano nella cassetta di sezionamento;
quella volta è avvenuto questo;
si sono bruciati i fusibili che sono a monte del contatore”.
7.3 Quindi, lo sfiammamento riferito dai testi di parte attrice, presenti nel luogo dell'accaduto, ha interessato il grappolo dei morsetti che collegavano il contatore al cavo elettrico. I testi e hanno visto personalmente fumo e poi sprigionarsi fuoco che Tes_1 Tes_5 fuoriusciva dalla cabina elettrica. Può pertanto, ritenersi che l'innesco dell'incendio sia stato provocato da un cortocircuito verificatosi a carico dei morsetti colleganti il contatore al cavo elettrico.
8 Accertata la sussistenza del nesso eziologico, si tratta a questo punto di capire sulla base dell'istruttoria espletata nel presente giudizio, se la convenuta sia riuscita a provare un evento interruttivo del nesso di causalità, che in quanto tale si denoti per il suo carattere abnorme, eccezionale ed imprevedibile, tale da rivestire - esso solo - efficacia eziologica rispetto all'evento o elementi idonei a integrare la prova liberatoria. Orbene, non vi è prova di cause antecedenti o concomitanti che abbiano contribuito a cagionare o a provocare autonomamente l'incendio e l'interruzione di energia. Né la circostanza che i tecnici abbiano rinvenuto il cavo integro, il neutro non danneggiato, come da questi riferito ed anche riportato nella relazione tecnica allegata dalla convenuta, esime quest'ultima da responsabilità, perché la fornitura era trifase e protetta da un conduttore di rame (come precisato dal teste ), mentre i Controparte_4 morsetti composti da altro materiale (che lo stesso teste non sa ha saputo indicare non ricordandolo), e comunque perché il cortocircuito che ha innescato l'incendio all'interno della cassetta elettrica si è verificato;
i morsetti di collegamento erano bruciati.
Nella cassetta si è quindi sprigionato eccessivo calore, come precisato dagli stessi tecnici della convenuta che può essere stato cagionato da un sovraccarico di tensione o uno sbalzo di tensione o anche da un contatto accidentale tra conduttori. Ciò che risulta sufficiente ai fini dell'imputazione di responsabilità alla conventa nel presente giudizio è la circostanza che la cabina elettrica abbia preso fuoco perché i morsetti che collegavano il cavo elettrico al contatore, sono stati rinvenuti bruciati;
nel caso, la cabina elettrica è bene collocato, per esigenze temporanee, in una località balneare e alla cui custodia e manutenzione era tenuta esclusivamente la convenuta.
La conventa inoltre non ha provato, né ancor prima dedotto, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno lamentato dall'odierna attrice.
pagina 7 di 10 8.1 Quindi, posto che l'incendio nella cabina elettrica si è verificato e che i morsetti di collegamento del cavo elettrico al contatore sono stati rinvenuti bruciati dagli stessi tecnici che hanno provveduto alle riparazioni;
che vi è stato un cortocircuito che ha sprigionato fiamme all'interno del contatore;
che a causa di ciò è stata interrotta la fornitura di corrente al locale dell'attrice, secondo la regola del “più probabile che non” può quindi ritenersi responsabile la convenuta della causazione dell'evento e dei danni in conseguenza cagionati alla parte attrice. La società di distribuzione non ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele tecniche idonee e necessarie per evitare l'evento dannoso, né ha provato il verificarsi un evento eccezionale ed imprevedibile estraneo al suo potere di intervento e controllo, sicchè deve essere chiamata a rispondere dei danni ai sensi dell'art. 2050 c.c. La responsabilità può essere attribuita alla società distributrice trattandosi di danni cagionati da un incendio verificatosi nella cabina elettrica, rispetto alla quale essa ha un potere diretto di intervento e controllo.
9 Accertato l'”an” della responsabilità della convenuta nella causazione del cortocircuito e dell'incendio che ha interrotto la fornitura di energia al locale attoreo la sera del 27.07.2019, deve ora aversi riguardo alla quantificazione dei danni subiti dall'attore. Sul punto, l'attore ha lamentato e dato prova del danno materiale subito. Alla riattivazione della fornitura, come riferito dai testi e , Testimone_1 Testimone_2 alcuni macchinari presenti nel locale risultavano non funzionati, perché, come precisato dal tecnico nella dichiarazione resa, danneggiati dall'interruzione della Testimone_6 corrente elettrica.
L'attrice ha quantificato tale danno producendo la fattura n.35/19 (doc.5) emessa dalla ditta che ha provveduto, appunto, ad eseguire le riparazioni dei macchinari. Il teste non ha solo confermato l'importo della fattura, ma ha anche Testimone_3 precisato il lavoro eseguito, (sostituzione centralina e scheda) e precisato che i macchinari, assai sensibili, erano tutti nuovi e funzionanti prima dell'evento dannoso per cui è causa e che oltre le schede, i detti macchinari non hanno subito ulteriori danni. Il danno patrimoniale può quindi liquidarsi nella misura riferita nella fattura n.35/19 di euro 4.892,20. 9.1 In merito al danno da mancato guadagno per la serata di ballo caraibico annullata e per il giorno successivo (domenica), fino alla riparazione dei macchinari operata il lunedì, e in merito ai materiali andati a male per il non funzionamento dei macchinari, va rilevato che la parte ha allegato un foglio estratto dai corrispettivi che è privo di attestazione di autenticità ed anche di riferimenti che lo riconducano al locale attoreo e provino al giudizio che si tratta effettivamente di un estratto autentico del registro dei corrispettivi del locale attoreo. Nel predetto documento prodotto dalla parte risultano elencati gli incassi dei giorni del mese di luglio 2019; risulta che la sera del 27 luglio 2019 (giorno di sabato) il locale dell'attrice avrebbe avuto incassi pari ad euro 228.80, importo che è pari a quello del giorno di sabato 6 luglio e non significativamente inferiore a quello riferito per gli altri giorni di sabato del mese di luglio (13 e 20 luglio) .
pagina 8 di 10 Risultano incassi maggiori solo tre precisi giorni del mese evidenziati in giallo ma che i maggiori incassi in tali giorni siano determinati da eventi organizzati non è provato al giudizio. Peraltro, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite, risulta che l'interruzione di corrente nel locale attoreo si è protratta solo per il tempo necessario alle dovute riparazione della cabina e l'intervento dei tecnici è stato tempestivo. Che insomma già alle 22,00 circa della stessa sera il locale dell'attrice, come riferito da tutti i testi escussi, era nuovamente asservito da energia elettrica. Nel locale peraltro al momento della riattivazione della corrente elettrica erano presenti clienti che, come risulta dalla prova orale acquisita, hanno applaudito al ritorno dell'illuminazione nel locale. Il danno da mancato guadagno riguarderebbe semmai le cene non servite ai clienti, ma quanti fossero le prenotazioni e i clienti effettivamente presenti per cena nel locale non risulta provato al giudizio. In merito al danno da mancato guadagno per guasto ai macchinari protratto fino al giorno di lunedì non può ritenersi responsabile la convenuta, cui non può certamente imputarsi il ritardo con cui il tecnico ha provveduto alle riparazioni dei macchinari. La distruzione della merce contenuta nei frigoriferi e congelatori non è imputabile alla convenuta che ha provveduto in breve tempo (in meno di due ore ) e nell'immediatezza dell'occorso alle dovute riparazioni. 9.2 All'attore va quindi riconosciuto il risarcimento del danno materiale ai macchinari, subito in conseguenza dell'interruzione della fornitura di corrente elettrica e nessuna altra voce di danno, non provata al giudizio. A titolo di risarcimento all'attore si liquidano complessivamente euro 4.892,20. Trattandosi di debito di valore, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro, e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (Cass. Civ., SS.UU., 17.2.1995, n. 1712), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla verificazione dell'evento, quindi dal 27 luglio 2019 fino alla pubblicazione della presente sentenza. Da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo. 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e quindi il convenuto deve rimborsarle all'attore. Si liquidano come da dispositivo in considerazione del valore della causa e secondo i parametri vigenti ( D.M. n.147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.621/2020 R.G.A.C. promossa da in persona del legale rappresentante, sign.ra nei Parte_1 Parte_2 confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
pagina 9 di 10 - in accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità ex art. 2050 c.c. della in persona del legale rappresentante pro tempore per il Controparte_1 danno subito in conseguenza dell'interruzione di energia elettrica nella sera del
27.07.2019;
- per l'effetto, condanna il in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore a risarcire alla parte attrice il danno patito quantificato nella misura di euro
4.892,20 oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto (27 luglio 2019 ) al soddisfo e questi ultimi da calcolarsi come in parte motiva, sulla somma predetta, via via rivalutata
(dal 27 luglio 2019 ) con cadenza annuale secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 rimborsare alla le spese del giudizio che liquida in complessivi € Parte_1
2.764,00 di cui € 264,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre l'importo corrispondente al 15% della somma liquidata per compensi a titolo di rimborso spese forfettarie, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 10 dicembre 2025 all'esito della camera di consiglio chiusa alle ore 20,00 ed in assenza delle parti.
Il GOP
RA MA
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