TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/11/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G.3189/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 3189 /2025 promossa da:
nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
residente in [...], elettivamente domiciliata C.F._1 in Somma AR via della Rivazza n. 30 presso lo studio dell'avv. SIBILIO SERGIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...], c.f. , residente CP_1 C.F._2 in Oleggio (NO) via Giannangelo n. 10/A, elettivamente domiciliata in Somma AR via della Rivazza n. 30 presso lo studio dell'avv. SIBILIO SERGIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“affinché I 'Ill.mo Signor Giudice designato, si compiaccia voler decretare la separazione consensuale del matrimonio secondo gli accordi dagli stessi pronunciati, recependo ed omologando quanto depositato. Il tutto come riportato e ribadito - nelle istanze e conclusioni di cui infra: A) nulla da pretendere come mantenimento personale ne per i propri figli maggiorenni e autosufficienti economicamente;
B) la casa coniugale/familiare - sub capo (a - del ricorso in parola - verrà trasferita alla Sig.ra , che sin Parte_1 dall'origine, ha partecipato in gran parte - economicamente - all'acquisto di detto immobile;
il Sig. riconoscendo CP_1 tale importante partecipazione economica da parte della consorte, dietro corrispettivo di € 1,00 (Uno/00), cede l'intera proprietà alla Sig.ra , la quale diventerà unica e totale proprietaria dell'immobile sub capo a), e verserà Parte_1 detto importo a seguito di alto notarile da formalizzarsi - presso lo studio notarile D.ssa in Somma Persona_1 AR (Va) Via Gerolamo Fontana n.26 e/o comunque di gradimento alla parte acquirente, solo a seguito dell'intervenuta omologa qui richiesta. In tale sede verrà formalizzo - in capo al Sig. - il beneficio di godere CP_1 del diritto reale dell'usufrutto - sine die - sulla prefata abitazione. I coniugi, in seno al prefato ricorso intendono precisare che il trasferimento dell'immobile - sub capo a) - è teso a conseguire l'applicazione del regime fiscale agevolato e ciò risulta - in re ipsa - elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, come prevede la legge per l'esenzione da tassazione. Il tutto prodromico nella fase successiva;
concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.. Si ribadisce, in assenza delle parti, come dalle stesse richieste in ricorso, che le stesse insistono nel richiedere il decreto di omologazione della separazione consensuale: confermano quanto richiesto e stabilito nel ricorso agli atti;
rinunciano ai termini per l'impugnazione”.
Per il P.M.
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
FR (CE) in data 02/03/1985 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, Parte II, serie A, anno 1985. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (10/09/1991) e (06/02/1996) entrambi Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente indipendenti. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 14/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(CE) in data 07/03/1968 e , nato a [...] in data [...]; CP_1
2. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20/11/2025 IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 3189 /2025 promossa da:
nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
residente in [...], elettivamente domiciliata C.F._1 in Somma AR via della Rivazza n. 30 presso lo studio dell'avv. SIBILIO SERGIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] in data [...], c.f. , residente CP_1 C.F._2 in Oleggio (NO) via Giannangelo n. 10/A, elettivamente domiciliata in Somma AR via della Rivazza n. 30 presso lo studio dell'avv. SIBILIO SERGIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“affinché I 'Ill.mo Signor Giudice designato, si compiaccia voler decretare la separazione consensuale del matrimonio secondo gli accordi dagli stessi pronunciati, recependo ed omologando quanto depositato. Il tutto come riportato e ribadito - nelle istanze e conclusioni di cui infra: A) nulla da pretendere come mantenimento personale ne per i propri figli maggiorenni e autosufficienti economicamente;
B) la casa coniugale/familiare - sub capo (a - del ricorso in parola - verrà trasferita alla Sig.ra , che sin Parte_1 dall'origine, ha partecipato in gran parte - economicamente - all'acquisto di detto immobile;
il Sig. riconoscendo CP_1 tale importante partecipazione economica da parte della consorte, dietro corrispettivo di € 1,00 (Uno/00), cede l'intera proprietà alla Sig.ra , la quale diventerà unica e totale proprietaria dell'immobile sub capo a), e verserà Parte_1 detto importo a seguito di alto notarile da formalizzarsi - presso lo studio notarile D.ssa in Somma Persona_1 AR (Va) Via Gerolamo Fontana n.26 e/o comunque di gradimento alla parte acquirente, solo a seguito dell'intervenuta omologa qui richiesta. In tale sede verrà formalizzo - in capo al Sig. - il beneficio di godere CP_1 del diritto reale dell'usufrutto - sine die - sulla prefata abitazione. I coniugi, in seno al prefato ricorso intendono precisare che il trasferimento dell'immobile - sub capo a) - è teso a conseguire l'applicazione del regime fiscale agevolato e ciò risulta - in re ipsa - elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, come prevede la legge per l'esenzione da tassazione. Il tutto prodromico nella fase successiva;
concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.. Si ribadisce, in assenza delle parti, come dalle stesse richieste in ricorso, che le stesse insistono nel richiedere il decreto di omologazione della separazione consensuale: confermano quanto richiesto e stabilito nel ricorso agli atti;
rinunciano ai termini per l'impugnazione”.
Per il P.M.
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
FR (CE) in data 02/03/1985 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, Parte II, serie A, anno 1985. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (10/09/1991) e (06/02/1996) entrambi Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente indipendenti. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 14/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(CE) in data 07/03/1968 e , nato a [...] in data [...]; CP_1
2. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3. prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20/11/2025 IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso