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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/01/2024, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2105/2023 RGAL TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PIERPAOLO Parte_1
GAUDIO
ricorrente E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA GUZZO
resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. CARMELA FILICE e UMBERTO FERRATO resistente Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' e l' , esponendo di aver ricevuto CP_2 Controparte_1 in data 02.05.2023 la notifica di una intimazione di pagamento (n. 03420219004470966000) relativa a crediti maturati nell'anno 2014, azionati con l'avviso di addebito n. 33420150002191967000, asseritamente notificato in data 09.11.2015. Eccepiva in via preliminare la nullità dell'intimazione di pagamento e la prescrizione delle pretese, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica 1 del titolo indicato nell'intimazione di pagamento;
chiedeva, quindi, dichiararsi non dovuta la somma richiesta di euro 2.434,36. Si costituivano l' e l' , chiedendo il CP_2 Controparte_3 rigetto del ricorso per infondatezza. La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. Il ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 12.01.2024, il 09.01.2024. Controparte_1
E' fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983. La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi. In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni. In particolare sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria. Inoltre con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi "dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all' CP_2 Org_1
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – introduce un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono "pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi". Egualmente si assiste ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art.28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili. La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art.3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei
2 nuovi termini anche " alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge ", senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso. Viene inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art.2 cit. In tal modo la l. n. 335/95 dispone l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi. La legge introduce unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto. Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti: 1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al 17 agosto 1985; 2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto 1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore. Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n. 335/95. Ebbene, l'istituto previdenziale ha riscontrato l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n. 33420150002191967000 in data 09.11.2015. Non sono stati, tuttavia, documentati, successivi idonei atti interruttivi. L ha prodotto una intimazione di Controparte_1 pagamento (03420209002755339000) relativa anche al credito portato nell'avviso di addebito sopra menzionato, senza tuttavia offrire prova dell'avvenuta notifica. Ha prodotto, inoltre, relazioni di notifiche di atti (non prodotti) che assume relativi anche al credito oggetto dell'avviso di addebito n. 33420150002191967000. Tali relazioni, in ogni caso, si riferiscono ad atti notificati nel 2023. Alla data del 02.05.2023, in cui è stata eseguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420219004470966000, i crediti portati nell'avviso di addebito n. 33420150002191967000, erano, pertanto, ormai estinti, anche
3 tenendo conto della sospensione per 311 giorni disposta dalla normativa emergenziale. Le spese di lite vengono poste a carico dell Controparte_1
in base al principio di responsabilità, attesa la notifica nel 2023
[...] di una intimazione di pagamento relativa a crediti prescritti.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento della somma di euro 2.434,36, richiesta con l'intimazione di pagamento n. 03420219004470966000, relativa ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 33420150002191967000. Condanna l' alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in euro 886,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione. Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l CP_2
Cosenza, 29/01/2024 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentato e difeso dall'avv. PIERPAOLO Parte_1
GAUDIO
ricorrente E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRA GUZZO
resistente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. CARMELA FILICE e UMBERTO FERRATO resistente Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' e l' , esponendo di aver ricevuto CP_2 Controparte_1 in data 02.05.2023 la notifica di una intimazione di pagamento (n. 03420219004470966000) relativa a crediti maturati nell'anno 2014, azionati con l'avviso di addebito n. 33420150002191967000, asseritamente notificato in data 09.11.2015. Eccepiva in via preliminare la nullità dell'intimazione di pagamento e la prescrizione delle pretese, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica 1 del titolo indicato nell'intimazione di pagamento;
chiedeva, quindi, dichiararsi non dovuta la somma richiesta di euro 2.434,36. Si costituivano l' e l' , chiedendo il CP_2 Controparte_3 rigetto del ricorso per infondatezza. La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. Il ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 12.01.2024, il 09.01.2024. Controparte_1
E' fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983. La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi. In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni. In particolare sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria. Inoltre con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi "dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all' CP_2 Org_1
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – introduce un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono "pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi". Egualmente si assiste ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art.28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili. La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art.3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei
2 nuovi termini anche " alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge ", senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso. Viene inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art.2 cit. In tal modo la l. n. 335/95 dispone l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi. La legge introduce unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto. Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti: 1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al 17 agosto 1985; 2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto 1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore. Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n. 335/95. Ebbene, l'istituto previdenziale ha riscontrato l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n. 33420150002191967000 in data 09.11.2015. Non sono stati, tuttavia, documentati, successivi idonei atti interruttivi. L ha prodotto una intimazione di Controparte_1 pagamento (03420209002755339000) relativa anche al credito portato nell'avviso di addebito sopra menzionato, senza tuttavia offrire prova dell'avvenuta notifica. Ha prodotto, inoltre, relazioni di notifiche di atti (non prodotti) che assume relativi anche al credito oggetto dell'avviso di addebito n. 33420150002191967000. Tali relazioni, in ogni caso, si riferiscono ad atti notificati nel 2023. Alla data del 02.05.2023, in cui è stata eseguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420219004470966000, i crediti portati nell'avviso di addebito n. 33420150002191967000, erano, pertanto, ormai estinti, anche
3 tenendo conto della sospensione per 311 giorni disposta dalla normativa emergenziale. Le spese di lite vengono poste a carico dell Controparte_1
in base al principio di responsabilità, attesa la notifica nel 2023
[...] di una intimazione di pagamento relativa a crediti prescritti.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento della somma di euro 2.434,36, richiesta con l'intimazione di pagamento n. 03420219004470966000, relativa ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 33420150002191967000. Condanna l' alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in euro 886,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione. Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l CP_2
Cosenza, 29/01/2024 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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