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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/08/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2912/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Concezione Parte_1
Dalia e Gaspare Dalia OPPONENTE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Roberto Tortora OPPOSTO CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/11/2024, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione ritualmente proposto in data 29.05.2015 la
[...] faceva opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento prot. n. Parte_1
6720 in data 30.04.2015, con la quale il Comune di ebbe ad Controparte_1 intimare ad essa impresa di onoranze funebri il pagamento della somma di euro 86.333,40 a titolo di aggio per il trasporto funebre comprensiva degli interessi di mora per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009. L'opponente deduceva a motivi:1) l'illegittimità della richiesta di pagamento del diritto fisso per il trasporto funebre di salme provenienti da altri Comuni;
2) l'illegittimità della applicazione retroattiva da parte del delle determinazioni assunte nella Controparte_1
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delibera di G.C. n. 95/2011; 3) l'illegittimità della convenzione sottoscritta in data 20.11.2006 e del Disciplinare del trasporto funebre approvato dalla UN Comunale con delibera n. 173 dell'11.11.2004; 4) la prescrizione del diritto;
5) l'eccessiva onerosità del calcolo degli interessi di mora e necessità di riduzione in via equitativa ex art. 1384 c.c. dell'importo degli interessi. Per tali motivi chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, il deduceva che Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione opposta, emessa ex R.D. 14.04.1910 n. 639, era stata preceduta da altra ingiunzione di pagamento prot. n. 1062/PL/2011 per la somma all'epoca dovuta pari ad euro 44.784,00, avente identica causale ed emessa per gli stessi fatti, notificata alla opponente in data 18.10.2011, la quale era stata impugnata davanti al TAR Campania – sezione di Salerno, che dopo aver sospeso in via cautelare l'esecutività del provvedimento impugnato, aveva poi rigettato nel merito il ricorso con sentenza n. 1584/2012. Rilevava che la stessa opponente aveva dedotto di aver appellato detta sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. 2530/2013) e che il procedimento era tuttora pendente. Per tale motivo eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito tribunale ordinario, essendosi l'opponente già rivolta per la stessa controversia al giudice amministrativo, sulla base dell'art. 133 comma 1 lett. c) c.p.a., che prevede la giurisdizione esclusiva del TAR sulle
“controversie in materia di servizi pubblici relative a concessioni di servizi pubblici”. Rilevava che il TAR aveva, peraltro, riconosciuto e dichiarato la propria giurisdizione e competenza, aveva già esaminato i medesimi motivi posti a fondamento della presente opposizione, ritenendoli non fondati in fatto e in diritto. In particolare evidenziava che il TAR Campania – sezione di Salerno, con la richiamata sentenza, si era pronunciato anche sulla legittimità degli interessi di mora pari al 5% per ogni settimana di ritardo come previsti all'art. 5 della convenzione sottoscritta tra le parti, escludendo la richiesta riduzione ope judicis a norma dell'art. 1384 c.c. Nel merito l'opposto Comune deduceva che la seconda ingiunzione, opposta nel presente giudizio, era da ritenere come un mero atto di precetto emesso sulla base della prima ordinanza ingiunzione, ancora esecutiva, a cui erano stati aggiunti gli interessi di mora maturati successivamente alla data di notifica della prima ordinanza ingiunzione. Sempre nel merito deduceva che erroneamente l'opponente riteneva che l'ordinanza opposta, come la precedente impugnata davanti al giudice amministrativo, si fondasse sulla Delibera di UN Comunale n. 95/2011, laddove, invece, essa si basava su quanto previsto e concordato tra le parti nella
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convenzione sottoscritta in data 20.11.2006 in applicazione delle previsioni del
“Disciplinare del trasporto funebre” approvato dalla UN Comunale con Delibera n.173 dell'11.11.2004”, di cui mai l'opponente aveva lamentato il contrasto con l'art. 19 D.p.r. 285/1990. Chiedeva pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e comunque dichiarare inammissibile l'opposizione per litispendenza con il giudizio di appello pendente davanti al Consiglio di Stato e, in subordine, rigettare l'opposizione nel merito.
Con ordinanza in data 20.01.2016, il precedente giudice assegnatario del procedimento, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza svoltasi in pari data, accoglieva la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento opposta, così motivando: “esaminate le eccezioni preliminari e ritenuto che la controversia sulla pretesa creditoria avanzata dal Comune opposto sia stata ritualmente introdotta ai sensi del disposto dell'art. 32 del D. Lgs. n. 150 del 2011; ritenuto di dover esaminare le ulteriori questioni preliminari unitamente al merito;
precisato che, salvo ogni futuro approfondimento, l'art. 19 del D.P.R. n. 285 del 1990 consente di prevedere un diritto fisso anche per i trasporti funebri di salme provenienti da altri Comuni e osservato che tale previsione risulta contemplata anche nel disciplinare del traporto funebre del 2004 allegato alla convenzione stipulata tra le parti in causa nel 2006, che all'art. 17 comma 6 prevede che “nessun diritto è dovuto per il trasporto di salme provenienti da altri Comuni ed effettuato da ditte non convenzionate con il Comune”; evidenziato, quindi, che l'art. 17 prescrive che l'esclusione dalla corresponsione del diritto fisso si applica solo innanzi alle due menzionate condizioni che devono entrambe essere integrate (salma proveniente da altro Comune e trasporto da parte di ditta non convenzionata con il Comune); osservato ulteriormente che dai conteggi allegati emerge che il non ha applicato retroattivamente il nuovo importo CP_1 previsto come diritto fisso con determinazione del 2011; considerato però che gli interessi di mora applicati, pur convenzionalmente pattuiti, si presentano particolarmente onerosi;
osservato, ulteriormente, che la clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori può essere parificata alla clausola penale ed eventualmente essere ridotta in via equitativa (cfr. Cass. civ. Sez. III, 18-11-2010, n. 23273); ritenuto, quindi, di dover meglio approfondire le questioni sopra indicate, soprattutto in relazione agli interessi di mora richiesti, e considerate sussistenti le gravi ragioni richiamate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 150 del 2011 ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del
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provvedimento opposto”. Quindi, assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione, nei limiti della giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, come dedotto e chiarito dallo stesso opposto e come scritto nella CP_1 motivazione del provvedimento, l'ingiunzione di pagamento opposta, quella prot. n. 6720 del 30.04.2015 per euro 86.333,40 si fonda sulla ordinanza ingiunzione prot. n. 1062/PL/2011 emessa in precedenza per la somma all'epoca dovuta pari ad euro 44.784,00, avente la identica causale ed emessa per gli stessi fatti, la cui esecutività non risultava sospesa, stante la sentenza del TAR Campania – sezione di Salerno n. 1584,202 di rigetto del ricorso proposto dalla odierna opponente per gli identici motivi oggetto della opposizione oggi in esame. Infatti la sentenza del TAR Campania – sezione di Salerno è ancora efficace ed esecutiva, non risultando ad oggi non ancora riformata dal Consiglio di Stato, dinanzi al quale l'opponente ha proposto appello (R.G. 2530/2013 ancora pendente).
Dall'analisi della sentenza del Tar, risulta che i motivi di ricorso furono tutti ritenuti infondati e rigettati, tanto è vero che la motivazione della ingiunzione di pagamento in esame, richiama espressamente anche tale decisione del giudice amministrativo che ebbe a respingere le ragioni fatte valere dall'opponente.
Su tale decisione del giudice amministrativo e sulla giurisdizione dello stesso, a questo giudice ordinario non è ammesso decidere diversamente, pendendo giudizio di impugnazione davanti al Consiglio di Stato. In pratica difetta di giurisdizione e l'esame del merito è inammissibile per litispendenza davanti al giudice amministrativo.
Ciò posto, l'opposizione in esame è però qualificabile come opposizione al precetto in relazione all'unico motivo nuovo non proposto nel precedente ricorso al Tar, vale a dire quello che si basa sulla dedotta erroneità/illegittimità/esosità dell'importo intimato a titolo di interessi di mora, che ha determinato l'intimazione di pagamento dagli euro 44.784,00 - ingiunti con l'ordinanza ingiunzione prot. n. 1062/PL/2011 - agli euro 86.333,40 - intimati con l'ingiunzione di pagamento prot. n. 6720 del 30.04.2015. Invero la causale delle due ordinanze è pacificamente la stessa (diritti di aggio per il trasporto funebre dovuti per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009).
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Secondo l'opposto la somma è lievitata, quasi raddoppiando in soli quattro anni, per effetto del calcolo degli interessi di mora maturati dall'ottobre 2011 all'aprile 2015. Lo stesso opposto attribuisce alla seconda ingiunzione il valore di un mero CP_1 atto di precetto emesso sulla base della prima ordinanza ingiunzione, titolo esecutivo, a cui sarebbero stati aggiunti gli importi derivanti dal calcolo degli interessi dovuti alla data di notifica della prima ordinanza;
e ciò in considerazione della natura ambivalente delle ingiunzioni emesse ex R.D. 14.04.1910 n. 639, aventi valore sia di titolo esecutivo che di intimazione di pagamento analoga al precetto codicistico.
Sul punto, occorre rilevare che con l'opposizione in esame l'opponente ha contestato non solo il corretto calcolo degli interessi di mora, ma anche l'illegittimità dell'interesse di mora nella misura del 5% per ogni settimana di ritardo, come previsto dall'art. 5 della convenzione stipulata tra le parti.
Orbene, dal prospetto illustrato nell'ingiunzione di pagamento, risulta evidente l'eccessività delle somme richieste a titolo di interessi: le somme richieste a titolo di mora costituiscono quasi il doppio del capitale dovuto ed ingiunto con la ordinanza del 2011. E' pacifico, infatti, che il Comune opposto, prima del 2011, non ebbe a richiedere tali esosi interessi di mora, i quali, così come applicati e calcolati, risultano essere di gran lunga superiori ai tassi soglia previsti dalla normativa antiusura di cui alla legge 108/1996. È ben noto, al riguardo, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima, con sentenza n. 350 del 9.1.2013, che «ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori». È di tutta evidenza che il tasso di interesse di mora preteso dal nella misura del 5% settimanale (pari a circa il Controparte_1
260% annuo) sia da qualificarsi come usurario e quindi inesigibile in quanto contrario a norma inderogabile di ordine pubblico.
Non a caso l'opponente ha dedotto nel corso del giudizio che a seguito del deposito di un suo esposto/querela sfociato nel proc. pen. n. 4646/2018 RG Gip – Procura Nocera Inferiore – il difensore della impresa funebre ha assunto sommarie informazioni, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p., dal Dott. che Persona_1 rivestiva la carica di Sindaco del all'epoca della CP_1 Controparte_1 delibera n. 173 del 2004 e della Convenzione stipulata dalla società
[...]
il quale - in merito al quantum degli interessi di mora previsti in caso Parte_1
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di mancato o ritardato pagamento dell'aggio - ha affermato che la UN deliberò una mora del 5% annuo e non del 5% settimanale, come, invece, risulta dal testo della delibera e dello schema di convenzione. Il sindaco pro tempore ebbe, quindi, ad ipotizzare, al riguardo, che probabilmente ci fu un errore materiale di trascrizione da parte degli uffici ed ebbe ad affermare che la UN non avrebbe mai potuto deliberare un interesse di mora del 5% a settimana, trattandosi di interesse palesemente usurario ed illecito anche penalmente. Sebbene il procedimento penale summenzionato risulti essere stato definito con decreto di archiviazione del 14.9.2018 (perché, secondo il Giudice per le indagini preliminari, non era ravvisabile la natura usuraria della pattuizione in contestazione), occorre dare atto, in questa sede, che, nelle more, sono intervenute le Sezioni Unite della cassazione le quali, con sentenza n. 19597/2020, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale chiarendo, definitivamente, che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. La Corte, assolvendo alla sua funzione nomofilattica, ha aderito alla tesi estensiva chiarendo che la normativa vigente non distingue tra tipi di interessi e, anzi, si tratta di pattuizione «a qualsiasi titolo». La ratio della normativa mira a tutelare le vittime dell'usura e il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, fini che sarebbero vanificati ove si escludessero dall'ambito di applicazione gli interessi moratori;
inoltre, in caso contrario, per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l'inadempimento, con la possibilità, ad esempio, di fissare termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli interessi.
La giurisprudenza ha sostenuto, perciò, che anche se la pattuizione di interessi moratori possa essere assimilata alla clausola penale come predeterminazione concordata del danno da ritardo nell'inadempimento, in ogni caso spetta al giudice il potere di riduzione ad equità ex art. 1384 c.c., posto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento e che può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela (cfr. Cass. civ. , sez. III, 19/10/2007 n. 22002).
Ne consegue l'illegittimità del calcolo degli interessi moratori contenuti nell'ingiunzione di pagamento opposta, in quanto palesemente superiori al tasso di soglia usurario, con conseguente necessità di riduzione dell'importo ex art. 1384 c.c., in quanto la disposizione dell'art. 5 della convenzione sottoscritta tra le parti, ha natura usuraia e va riportata in una misura equa, che rientri nei limiti di liceità
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penale e civile. Questo giudicante ritiene equo ridurre alla misura del 5% annuo il tasso di interesse moratorio.
L'accoglimento parziale dell'opposizione comporta che l'ingiunzione di pagamento opposta va ridotta all'importo di euro 44.784,00 – già ingiunto con l'ordinanza ingiunzione prot. n. 1062/PL/2011 notificata in data 18.10.2011, a cui vanno aggiunti gli interessi moratori al tasso del 5% annuo dal 18.10.2011 fino all'effettivo soddisfo.
La reciproca soccombenza parziale induce a ritenere sussistente il giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto limita la validità ed efficacia dell'opposta ingiunzione di pagamento ad euro 44.784,00 – importo già ingiunto con la precedente ordinanza ingiunzione prot. n. 1062/PL/2011, a cui vanno aggiunti gli interessi moratori ridotti di ufficio al tasso del 5% annuo, da calcolarsi dal 18.10.2011 fino all'effettivo soddisfo
2) Dichiara il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità dell'opposizione per litispendenza in relazione ad ogni altro motivo di opposizione, in quanto già proposti davanti al giudice amministrativo, con giudizio non ancora definito in appello
3) Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Nocera Inferiore in data 28/08/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
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