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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/07/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 430 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, all'odierna udienza del 2 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 430/2025 R.G. promossa da
e , rappresentate e difese dall'avv. Claudio Biscetti, Parte_1 Parte_2 come da mandato in atti;
RICORRENTE
contro
, in persona del ministro e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 aprile 2025 e deducevano che, Parte_1 Parte_2 nonostante avessero svolto attività di insegnamento alle dipendenze del per diverse CP_2 annualità sulla base di contratti a tempo determinato, la convenuta amministrazione non le aveva riconosciuto il beneficio annuale della cosiddetta “carta docente”, pacificamente erogata ai colleghi insegnanti assunti a tempo indeterminato. In particolare, deduceva di Parte_1 avere prestato servizio continuativo con incarichi di supplenza annuale con contratti fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, per essere poi immessa in ruolo a partire dall'anno scolastico
2021/2022. Parimenti, deduceva di avere lavorato in forza di contratti di Parte_2 supplenza fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, negli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e di essere stata assunta a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2021/2022. Concludevano chiedendo il riconoscimento del beneficio della cosiddetta “carta docente” richiamando le favorevoli pronunce giurisprudenziali di merito, di
Corte di Cassazione e Consiglio di Stato.
Nessuno si costituiva per l'amministrazione convenuta per cui il giudice, verificata la regolarità della notifica nei suoi confronti (perfezionatasi alla pec dell'Avvocatura dello Stato di Perugia in data 13 maggio 2025), ne dichiara in questa sede la contumacia.
La domanda, istruita in via documentale, è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il contributo di cui qui si discute è stato introdotto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 secondo cui “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi …. Omissis…”.
Le concrete modalità attuative sono state poi disciplinate dai D.P.C.M. 24.09.2015 e D.P.C.M.
28.11.2016, sui quali si è pronunciato il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842/2022, ha accertato e dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 del D.P.C.M. del 2015 nella parte in cui ha limitato il beneficio in discussione ai soli docenti di ruolo.
Lamentano le ricorrenti che, pur avendo svolto attività didattica del tutto sovrapponibile a quella di un docente in ruolo, non hanno avuto il riconoscimento dello strumento formativo in discussione, esclusivamente in ragione della natura “a tempo determinato” dei contratti da loro sottoscritti.
L'operato dell'amministrazione è stato stigmatizzato dal Consiglio di Stato nella sopra citata sentenza, in quanto il sistema così delineato introduce un trattamento “a doppia trazione”, che viola il principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
invero, dice il giudice amministrativo, “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti…. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.”.
Da ultimo, la stessa Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione con la sentenza n.
29961/2023, nella quale ha affermato i seguenti principi di diritto, che sono condivisi da questo
Giudice e posti alla base della presente decisione:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Venendo alla fattispecie di cui è causa, la ricorrente ha lavorato per 18 ore Parte_1 settimanali in tutti gli anni scolastici sopra indicati, svolgendo quindi attività del tutto comparabile a quella dei docenti di ruolo.
La ricorrente ha infatti svolto attività di docenza sulla base di incarichi almeno fino al termine delle attività didattiche, comparabile a quella dei docenti in ruolo, avendo ella svolto attività di insegnamento di durata almeno pari al 50% dell'orario di lavoro settimanale di un docente a tempo indeterminato (25 ore per i docenti della scuola dell'infanzia, 24 ore per i docenti della scuola primaria, 18 per quelli della scuola secondaria).
Anche la ricorrente ha svolto, negli anni scolastici sopra richiamati, attività di Parte_2 insegnamento comparabile a quella di un docente di ruolo, avendo lavorato: - per 10 ore presso una scuola secondaria di primo grado (I.C. di Arrone "G.FANCIULLI") nell'anno scolastico
2017/2018; - per 14 ore nell'anno scolastico 2018/2019 (per 9 ore presso la scuola secondaria di primo grado I.C. di Acquasparta “Galileo Galilei” e per 5 ore presso la scuola secondaria di primo grado I.C. di Arrone "G.FANCIULLI"); - per 18 ore nei successivi due anni scolastici presso la scuola secondaria di primo grado di Arrone “Galileo Galilei”.
Si ritiene sul punto di condividere quanto sostenuto dalla Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 65/2024, ove si legge che, per valutare la legittimità del diniego della carta docente a personale precario, che abbia però prestato servizio ad orario ridotto, occorre esaminare la fattispecie alla luce del principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999 in tema di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999, n. 70, il quale prevede: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non esistano ragioni oggettive”. Per valutare la ricorrenza della comparabilità, si deve considerare che, per i docenti in ruolo, il part time non può essere inferiore al 50% del tempo pieno, per cui questo può costituire un parametro di comparabilità con il lavoratore assunto a tempo determinato.
Le docenti odierne ricorrenti hanno, come sopra visto, sempre lavorato con orario comparabile a quello dei docenti a tempo indeterminato (ovvero, almeno pari al 50% dell'orario di lavoro del docente in ruolo a tempo pieno).
Inoltre, per quanto riguarda la condizione delle parti, di “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – entrambe le ricorrenti sono state assunte a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico 2021/2022, come da contratti allegati (doc. 8 e doc. 9).
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso e documentato come in atti, deve dichiararsi il diritto delle ricorrenti ad ottenere il beneficio economico invocato per le annualità indicate, con conseguente condanna del all'attribuzione in loro favore della c.d. Carta docente CP_1 secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Segue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando il valore, di poco superiore ai minimi, dello scaglione da € 1.101 a € 5200,00 con esclusione della fase istruttoria non essendosi svolta attività di assunzione di prove costituende;
inoltre, avuto riguardo al fatto che il procuratore delle ricorrenti ha svolto attività difensiva in favore di due parti con la stessa posizione processuale, al compenso così determinato viene applicato l'aumento del 30% previsto dall'art. 4 co. 2 del DPR n. 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da e Parte_1 [...]
nei confronti del , così Pt_2 Controparte_1 provvede: - dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica Parte_1 previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e condanna parte resistente al riconoscimento del predetto beneficio per le suddette annualità, per il complessivo valore di €
2.500,00;
- dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica Parte_2 previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e condanna parte resistente al riconoscimento del predetto beneficio per le suddette annualità, per il complessivo valore di € 2.000,00;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti e in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano nel complessivo importo di € 1000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, iva e cassa come per legge con distrazione in favore dell'avv. Claudio
Biscetti per dichiarato anticipo.
Terni, 2 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Luciana Nicolì