CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 298/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1903/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-2023-0023287021-000 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7564/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094-2023-0023287021-000, notificata da Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 04.03.2025 (complessiva somma di € 793,88), riferita alla
TARES annualità 2013 del Comune di Reggio Calabria.
Parte ricorrente deduce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la maturata prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, eccependo che l'avviso di accertamento n. 15323 del 05/12/2018, inviato il 28/12/2018 in Indirizzo_1, dove il contribuente ha risieduto dal 23/11/2017 al 19/11/2019, è stato notificato il 21/01/2019 per compiuta giacenza (con correlato invio della comunicazione di avvenuto deposito - CAD).
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo non essere maturato il termine prescrizionale e/o decadenziale, dovendo trovare applicazione la sopravvenuta normativa emergenziale.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Le parti resistenti hanno distintamente e idoneamente documentato e/o dedotto la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto, nonché la tempestiva (per effetto della sopravvenuta normativa emergenziale) notifica della cartella, con argomentazioni poi non contestate dal ricorrente.
La cartella, pertanto, è da ritenersi legittima.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1903/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-2023-0023287021-000 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7564/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094-2023-0023287021-000, notificata da Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 04.03.2025 (complessiva somma di € 793,88), riferita alla
TARES annualità 2013 del Comune di Reggio Calabria.
Parte ricorrente deduce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la maturata prescrizione.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, eccependo che l'avviso di accertamento n. 15323 del 05/12/2018, inviato il 28/12/2018 in Indirizzo_1, dove il contribuente ha risieduto dal 23/11/2017 al 19/11/2019, è stato notificato il 21/01/2019 per compiuta giacenza (con correlato invio della comunicazione di avvenuto deposito - CAD).
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo non essere maturato il termine prescrizionale e/o decadenziale, dovendo trovare applicazione la sopravvenuta normativa emergenziale.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Le parti resistenti hanno distintamente e idoneamente documentato e/o dedotto la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto, nonché la tempestiva (per effetto della sopravvenuta normativa emergenziale) notifica della cartella, con argomentazioni poi non contestate dal ricorrente.
La cartella, pertanto, è da ritenersi legittima.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta) in favore di ciascuna parte resistente.